RICHIAMO ALLE LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI Clausole campione

RICHIAMO ALLE LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI. All’esecuzione dei lavori disciplinati dal presente capitolato, si applicano le norme della l.r. n.12/96 e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto da esse non disciplinato, la normativa statale in vigore . Per normativa statale vigente è da intendersi, oltre al Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, il d.p.r. n. 554/99 per le parti non abrogate, il d.m. n. 145/00, le norme richiamate nel bando di gara e nella lettera d’invito, nonché, le disposizioni di cui alla l. n. 2248/1865 allegato F e della la l. n. 1/78 per le parti ancora in vigore. Le facoltà e le attribuzioni delle disposizioni sopra indicate attribuite al Ministero dei LL.PP. ed alla direzione dei lavori sono trasferite all'Amministrazione appaltante ed al direttore dei lavori da questa nominato.
RICHIAMO ALLE LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI. All’esecuzione dei lavori disciplinati dal presente capitolato, si applicano le disposizioni della legislazione regionale tecnica vigente in materia, e la normativa statale, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 163/06 ed alle norme ancora in vigore del D.P.R. n. 554/99 (non abrogate dall’art. 256 del d. lv.vo 163/06), il d.m. n. 145/00, , le norme richiamate nel bando di gara e nelle norme di partecipazione dalla gara, nonché le disposizioni tutte non abrogate dal d. l.vo 163/06.
RICHIAMO ALLE LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI. All’esecuzione dei lavori disciplinati dal presente capitolato, si applicano le norme della LR 20/06/1996 n.12 come modificata dalla LR 08/09/1999, n. 29 e per quanto non da essa disciplinato, come stabilito al comma 4 dell’art. 3 della legge regionale medesima, trova applicazione la normativa statale, con particolare riferimento alle legge 11/02/1994 n. 109, come modificata da ultimo dalla legge 18/11/1998, n. 415. In particolare, ai sensi dell’art. 15, comma 7, della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99, per la revisione dei prezzi, il subappalto, salvo quanto previsto dall’art. 33 della legge regionale medesima, il cottimo, le prestazioni di garanzia, salvo quanto previsto dall’art. 34 della legge regionale medesima, le copertura assicurative, le anticipazioni alle imprese aggiudicatarie, gli acconti, la cessione di credito, le proroghe al termine fissato per l’ultimazione dei lavori, le riserve delle imprese esecutrici, salvo quanto previsto dall’art. 17 della legge regionale medesima, si applica, in quanto compatibile, la normativa statale vigente in materia di lavori pubblici, oltre a quanto indicato nel presente capitolato. Per normativa statale vigente in materia di lavori pubblici è da intendersi oltre che la legge 109/94 e successive modificazioni, anche il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, la legge n. 55 del 19 marzo 1990 (antimafia) e successive modificazioni, le norme richiamate nel bando di gara e nella lettera d’invito, nonché, le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F, la legge 2 febbraio 1973, n. 14, la legge 3 gennaio 1978, n. 1, il decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406 per le parti ancora in vigore. Le facoltà e le attribuzioni delle disposizioni sopra indicate attribuite al Ministero dei LL.PP. ed alla direzioni dei lavori sono trasferite all'Amministrazione appaltante ed al direttore dei lavori da questa nominato.
RICHIAMO ALLE LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI. All’esecuzione dei lavori disciplinati dal presente capitolato, si applica la normativa statale in vigore oltre che le norme richiamate nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nella lettera d’invito. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: • Dlgs 50/2016; • D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; • D.M. n. 145/00 per le parti ancora in vigore; • D.lgs n. 81/2008; • L. n. 136/2010; • D.lgs n. 159/2011; • L. n. 190/2012.
RICHIAMO ALLE LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI. All’esecuzione dei lavori disciplinati dal presente capitolato si applica la normativa vigente, ovvero il D. Lgs. n.163/2006, il D.P.R. n.207/2010, il D.M. n.145/2000, le norme richiamate nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nella lettera d’invito della L. n.1/78 per le parti ancora in vigore.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).