Cessione di credito. Ai sensi dell’art. 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia;
b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la società risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00, l’Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società. Per consentire la verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della società, in conformità di quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A)” unito alla circolare medesima. Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie” e .s.m.i l’atto di cessione dovrà contenere: - l’indicazione da parte del cessionario del conto o dei conti correnti dedicati presso cui l’Agenzia effettuerà la liquidazione degli importi oggetto di cessione, nonché le generalità ed il codice fi...
Cessione di credito a. L’Università si riserva la facoltà di cedere il credito vantato e che vanterà annualmente nei confronti dello studente a seguito della sua iscrizione a ciascun nuovo Anno Accademico. Il Direttore Amministrativo Lo studente (firmare per esteso in maniera chiara e leggibile) Il sottoscritto studente dichiara di essere a conoscenza degli artt. 6, 9, 10, 11 e 12, nonché della tabella dei diritti di segreteria e mora sui pagamenti e di accettarli senza riserva alcuna. Il sottoscritto studente dichiara, altresì, di aver preso visione dei contratti di convenzione stipulati tra l’Università e i diversi enti, pubblicati sul sito istituzionale dell’Ateneo xxx.xxxxxxxxx.xx alla voce “Agevolazioni economiche” e di accettarne integralmente il contenuto. (firmare per esteso in maniera chiara e leggibile) Lo studente dichiara di essere a conoscenza dell’informativa sulla privacy di cui all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxx ed autorizza l’Università al trattamento dei propri dati personali, secondo le modalità previste nella Carta dei Servizi, nella specificità quelli inclusi nella parte I , dell’informativa di cui in allegato. (firmare per esteso in maniera chiara e leggibile) Lo studente autorizza l’Università al trattamento dei propri dati personali, nella specificità quelli inclusi nella parte II, dell’informativa di cui in allegato. (firmare per esteso in maniera chiara e leggibile)
Cessione di credito a. L’Università si riserva la facoltà di cedere il credito vantato e che vanterà annualmente nei confronti dello studente a seguito della sua iscrizione a ciascun nuovo Anno Accademico.
Cessione di credito. 1. E’ vietata la cessione del contratto. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106 c. 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
Cessione di credito. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni ap- paltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acqui- sto di crediti di impresa. Ai fini dell'opponibilità al Committente, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili al Committente qualora questi non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. Il Committente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso il Committente cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le ec- cezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, con questo sti- pulato.
Cessione di credito. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa e devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ Amministrazione. In ogni caso il Committente cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, con questo stipulato.
Cessione di credito. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è disciplinata dall'art. 117 del Codice.
Cessione di credito a. L’Università si riserva la facoltà di cedere il credito vantato e che vanterà annualmente nei confronti dello studente a seguito della sua iscrizione a ciascun nuovo Anno Accademico. lì, Il Direttore Amministrativo Lo studente Universitas Mercatorum – Università telematica delle Camere di Commercio italiane C.F. 09106101000 – Xxxxxx Xxxxxx, 10 – 00186 Roma 800.185.458 – 06 88373300 – xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx 4 Il sottoscritto studente dichiara, altresì, di aver preso visione dei contratti di convenzione stipulati tra l’Università e i diversi enti, pubblicati sul sito istituzionale dell’Ateneo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx alla voce “Agevolazioni economiche” e di accettarne integralmente il contenuto. Lo studente Lo studente dichiara di essere a conoscenza dell’informativa sulla privacy di cui all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx ed autorizza l’Università al trattamento dei propri dati personali, secondo le modalità previste nella Carta dei Servizi, nella specificità quelli inclusi nella parte I, dell’informativa di cui in allegato. Lo studente Universitas Mercatorum – Università telematica delle Camere di Commercio italiane C.F. 09106101000 – Xxxxxx Xxxxxx, 10 – 00186 Roma 800.185.458 – 06 88373300 – xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx 5 Si ricordano le informazioni obbligatorie da inserire in causale: "NOME E COGNOME, MATRICOLA, CORSO DI LAUREA, ANNO ACCADEMICO, RATA DI RIFERIMENTO” Esempio: “Xxxxx Xxxxx (oppure, se l'ordinante è differente dallo studente "per conto di Xxxxx Xxxxx" - 123456 - L-18 Gestione d’Impresa - Prima rata 2020/2021).
Cessione di credito. E’ vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260 e qualunque procura che non sia riconosciuta.
Cessione di credito. Non sono consentite cessioni di credito, mandati speciali all'incasso o altre forme di delega di pagamento senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta del Compratore. Poiché l'ordine fa parte dei documenti probatori del credito di cui all'Art. 1262 del c.c.., la presente xxxxxxxx si presume comunque a conoscenza del cessionario al momento della cessione. Pertanto essa è opponibile anche nei confronti di quest'ultimo ai sensi del secondo comma dell'Art. 1260 del c.c..