Riduzioni Orarie Clausole campione

Riduzioni Orarie. La riduzione oraria applicata a TIM S.p.A. sarà articolata nella modalità di seguito indicata. La percentuale media di riduzione settimanale dell’orario di lavoro individuale è definita nelle seguenti misure percentuali degli orari di lavoro; la relativa incidenza è riportata nella tabella che segue. 38 ore e 10 minuti 34 ore e 21 minuti [-3 ore e 49 minuti] 32 ore e 26 minuti [-5 ore e 44 minuti] 28 ore e 38 minuti [-9 ore e 32 minuti] 37 ore e 40 minuti 33 ore e 54 minuti [-3 ore e 46 minuti] 32 ore e 1 minuto [-5 ore e 39 minuti] 28 ore e 15 minuti [-9 ore e 25 minuti] 36 ore e 10 minuti 32 ore e 33 minuti [-3 ore e 37 minuti] 30 ore e 44 minuti [-5 ore e 26 minuti] 27 ore e 8 minuti [-9 ore e 2 minuti] Gli orari di lavoro settimanali del personale part-time sono riproporzionati sulla base della medesima percentuale. Per i lavoratori part-time per i quali, in costanza di validità del presente accordo intervenga il ripristino dell’orario originario per effetto di accordi individuali con l’azienda definiti prima del Contratto stesso, salvo il caso di espressa richiesta di proroga del regime part-time, si applica pro quota la percentuale di riduzione sopra stabilita per ciascuna tipologia oraria full-time in relazione alla struttura di appartenenza. Nel caso in cui si preveda nel corso di vigenza del Contratto un incremento, temporaneo o strutturale, del grado di occupazione di personale part-time, per detto personale la riduzione oraria sarà calcolata in base alla nuova durata settimanale, temporanea o strutturale, dell’orario di lavoro. Laddove, nel corso di vigenza del Contratto, si realizzino sperimentazioni di nuove soluzioni organizzative –che necessitino, a supporto, di interventi di riqualificazione individuale dei lavoratori, anche con assegnazione degli stessi a diversi profili professionali - saranno comunque mantenute, nei confronti degli interessati dai predetti interventi, le riduzioni orarie relative all’originario settore/profilo di appartenenza. Le Parti si danno atto che la stabilità delle percentuali di riduzione oraria per tutta la durata del Contratto è funzionale al corretto e puntuale conseguimento degli obiettivi di Progetto e del percorso evolutivo aziendale.
Riduzioni Orarie. La riduzione oraria sarà applicata nella modalità di seguito indicata. percentuali degli orari di lavoro; la relativa incidenza è riportata nella tabella che segue. seguenti misure Gli orari di lavoro settimanali del personale part-time sono riproporzionati sulla base della medesima percentuale. Per i lavoratori part-time per i quali, in costanza di validità del presente accordo intervenga il ripristino Contratto stesso, salvo il caso di espressa richiesta di proroga del regime part-time, si applica pro quota la percentuale di riduzione sopra stabilita per ciascuna tipologia oraria full-time in relazione alla struttura di appartenenza. Nel caso in cui si preveda nel corso di vigenza del Contratto un incremento, temporaneo o strutturale, del grado di occupazione di personale part-time, per detto personale la riduzione oraria sarà calcolata in base alla nuova Laddove, nel corso di vigenza del Contratto, si realizzino sperimentazioni di nuove soluzioni organizzative che necessitino, a supporto, di interventi di riqualificazione individuale dei lavoratori, anche con assegnazione degli stessi a diversi profili professionali - saranno comunque mantenute, nei confronti degli interessati dai Le Parti si danno atto che la stabilità delle percentuali di riduzione oraria per tutta la durata del Contratto è funzionale al corretto e puntuale conseguimento degli obiettivi di Progetto e del percorso evolutivo aziendale.
Riduzioni Orarie. La riduzione media complessiva sarà pari al 25% equivalente a 5 giorni mese per i lavoratori con profilo orario full time 40 ore. Gli orari di lavoro settimanali del personale part-time sono riproporzionati sulla base della medesima percentuale.

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  • Riduzione Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati.

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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenze

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  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • Nozione L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.