Riduzioni Orarie Clausole campione

Riduzioni Orarie. La riduzione oraria applicata a TIM S.p.A. sarà articolata nella modalità di seguito indicata. La percentuale media di riduzione settimanale dell’orario di lavoro individuale è definita nelle seguenti misure percentuali degli orari di lavoro; la relativa incidenza è riportata nella tabella che segue. 38 ore e 10 minuti 34 ore e 21 minuti [-3 ore e 49 minuti] 32 ore e 26 minuti [-5 ore e 44 minuti] 28 ore e 38 minuti [-9 ore e 32 minuti] 37 ore e 40 minuti 33 ore e 54 minuti [-3 ore e 46 minuti] 32 ore e 1 minuto [-5 ore e 39 minuti] 28 ore e 15 minuti [-9 ore e 25 minuti] 36 ore e 10 minuti 32 ore e 33 minuti [-3 ore e 37 minuti] 30 ore e 44 minuti [-5 ore e 26 minuti] 27 ore e 8 minuti [-9 ore e 2 minuti] Gli orari di lavoro settimanali del personale part-time sono riproporzionati sulla base della medesima percentuale. Per i lavoratori part-time per i quali, in costanza di validità del presente accordo intervenga il ripristino dell’orario originario per effetto di accordi individuali con l’azienda definiti prima del Contratto stesso, salvo il caso di espressa richiesta di proroga del regime part-time, si applica pro quota la percentuale di riduzione sopra stabilita per ciascuna tipologia oraria full-time in relazione alla struttura di appartenenza. Nel caso in cui si preveda nel corso di vigenza del Contratto un incremento, temporaneo o strutturale, del grado di occupazione di personale part-time, per detto personale la riduzione oraria sarà calcolata in base alla nuova durata settimanale, temporanea o strutturale, dell’orario di lavoro. Laddove, nel corso di vigenza del Contratto, si realizzino sperimentazioni di nuove soluzioni organizzative –che necessitino, a supporto, di interventi di riqualificazione individuale dei lavoratori, anche con assegnazione degli stessi a diversi profili professionali - saranno comunque mantenute, nei confronti degli interessati dai predetti interventi, le riduzioni orarie relative all’originario settore/profilo di appartenenza. Le Parti si danno atto che la stabilità delle percentuali di riduzione oraria per tutta la durata del Contratto è funzionale al corretto e puntuale conseguimento degli obiettivi di Progetto e del percorso evolutivo aziendale.
Riduzioni Orarie. La riduzione oraria sarà applicata nella modalità di seguito indicata. seguenti misure percentuali degli orari di lavoro; la relativa incidenza è riportata nella tabella che segue. 38 ore e 10 minuti 34 ore e 21 minuti [-3 ore e 49 minuti] 32 ore e 26 minuti [-5 ore e 44 minuti] 28 ore e 38 minuti [-9 ore e 32 minuti] Gli orari di lavoro settimanali del personale part-time sono riproporzionati sulla base della medesima percentuale. Per i lavoratori part-time per i quali, in costanza di validità del presente accordo intervenga il ripristino ma del Contratto stesso, salvo il caso di espressa richiesta di proroga del regime part-time, si applica pro quota la percentuale di riduzione sopra stabilita per ciascuna tipologia oraria full-time in relazione alla struttura di appartenenza. Nel caso in cui si preveda nel corso di vigenza del Contratto un incremento, temporaneo o strutturale, del grado di occupazione di personale part-time, per detto personale la riduzione oraria sarà calcolata in base alla nuova durata settimanale, temporanea o struttur Laddove, nel corso di vigenza del Contratto, si realizzino sperimentazioni di nuove soluzioni organizzative che necessitino, a supporto, di interventi di riqualificazione individuale dei lavoratori, anche con assegnazione degli stessi a diversi profili professionali - saranno comunque mantenute, settore/profilo di appartenenza. Le Parti si danno atto che la stabilità delle percentuali di riduzione oraria per tutta la durata del Contratto è funzionale al corretto e puntuale conseguimento degli obiettivi di Progetto e del percorso evolutivo aziendale.
Riduzioni Orarie. La riduzione oraria sarà applicata nella modalità di seguito indicata. La percentuale media di riduzione settimanale dell’orario di lavoro individuale è definita nelle seguenti misure percentuali degli orari di lavoro; la relativa incidenza è riportata nella tabella che segue. Gli orari di lavoro settimanali del personale part-time sono riproporzionati sulla base della medesima percentuale. Per i lavoratori part-time per i quali, in costanza di validità del presente accordo intervenga il ripristino dell’orario originario per effetto di accordi individuali con l’azienda definiti prima del Contratto stesso, salvo il caso di espressa richiesta di proroga del regime part-time, si applica pro quota la percentuale di riduzione sopra stabilita per ciascuna tipologia oraria full-time in relazione alla struttura di appartenenza. Nel caso in cui si preveda nel corso di vigenza del Contratto un incremento, temporaneo o strutturale, del grado di occupazione di personale part-time, per detto personale la riduzione oraria sarà calcolata in base alla nuova durata settimanale, temporanea o strutturale, dell’orario di lavoro. Laddove, nel corso di vigenza del Contratto, si realizzino sperimentazioni di nuove soluzioni organizzative – che necessitino, a supporto, di interventi di riqualificazione individuale dei lavoratori, anche con assegnazione degli stessi a diversi profili professionali - saranno comunque mantenute, nei confronti degli interessati dai predetti interventi, le riduzioni orarie relative all’originario settore/profilo di appartenenza. Le Parti si danno atto che la stabilità delle percentuali di riduzione oraria per tutta la durata del Contratto è funzionale al corretto e puntuale conseguimento degli obiettivi di Progetto e del percorso evolutivo aziendale.
Riduzioni Orarie. La riduzione media complessiva sarà pari al 25% equivalente a 5 giorni mese per i lavoratori con profilo orario full time 40 ore. Gli orari di lavoro settimanali del personale part-time sono riproporzionati sulla base della medesima percentuale.

Related to Riduzioni Orarie

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: