Riduzione orario di lavoro Clausole campione

Riduzione orario di lavoro. Per il personale turnista la riduzione dell’orario di lavoro è pari a 160 ore annue, ore che rientrano a tutti gli effetti nell’ambito della pianificazione annua dell’orario di lavoro e vanno conseguentemente fruite a giornata.
Riduzione orario di lavoro. Per i lavoratori che prestano la propria opera in tre turni avvicendati, la misura della riduzione dell’orario di lavoro prevista al punto 13, 1° co., nell’art. 10 è stabilita in 68 ore annue.
Riduzione orario di lavoro. 1. I lavoratori a far data dall’1/1/2013 hanno diritto a 40 ore annue di riduzione orario di lavoro. 2. I lavoratori a far data dall’1/1/2013 hanno diritto a 32 ore annue di permesso retribuito. 3. I lavoratori che risultano già assunti a tempo indeterminato ed ai lavoratori assunti a tempo determinato (sino alla scadenza del termine del contratto in essere) al 31/12/2012 hanno diritto annualmente ad ulteriori 32 ore di riduzione orario. I lavoratori assunti a far data dal 1° gennaio 2013, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, matureranno il diritto a godere di 16 ore di riduzione orario di lavoro decorsi 3 anni dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e di ulteriori 16 ore di riduzione orario di lavoro decorsi 5 anni dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato. 4. Gli istituti previsti ai precedenti comma 1, 2, 3 possono essere goduti con le seguenti modalità tra di loro alternative: a) riduzione strutturale dell’orario di lavoro a 38 ore settimanali mediante il completo utilizzo delle ore di riduzione spettanti (NOTA). b) articolazione dell'orario di lavoro che preveda l’assegnazione ad iniziativa dell’Azienda dell’utilizzo delle ore di riduzione previste per ciascun dipendente in forza dei precedenti comma 1 e 3 ; Le ore di permesso previste al precedente comma 2 saranno utilizzate dal lavoratore quali permessi individuali. Tali permessi potranno essere utilizzati, previa richiesta con un preavviso minimo pari a 4 giorni lavorativi, per assenza parziale dalla giornata lavorativa. L’azienda, fatte salve le esigenze di servizio, concederà i permessi richiesti che dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dal termine dell’anno di maturazione in caso contrario saranno liquidate . La scelta sulla modalità di utilizzo sopra esposta (a o b) spetta all’azienda e, fatte salve eccezioni motivate, avrà validità annuale (si applica l’istituto della tacita proroga) e riguarderà categorie omogenee di dipendenti (es: divisioni, unità operative, reparti, ecc.). Tale materia sarà oggetto di informazione e confronto sindacale a livello aziendale finalizzato alla definizione condivisa di adeguate modalità attuative. - Nota - A livello aziendale sarà definita la modalità, per i dipendenti che non rientrano nella previsione di cui al comma 3) (leggasi dipendenti assunti dall’1/1/2013), di reintegro delle ore di riduzione non spettanti.
Riduzione orario di lavoro. A tutti i lavoratori non turnisti è riconosciuta una riduzione dell'orario annuo pari a 76 ore. Per coloro che operano in turni continui avvicendati, con prestazioni alternate diurne e notturne, la riduzione dell'orario di lavoro è pari a 96 ore annue, ore che rientrano a tutti gli effetti nell'ambito della pianificazione annua dell'orario di lavoro. La programmazione applicativa delle ore di cui sopra, d'accordo con la Rappresentanza Sindacale Unitaria, sarà attuata secondo le specificità di ogni singola azienda/unità lavorativa.
Riduzione orario di lavoro. Sostituito con:
Riduzione orario di lavoro. 14. Per il personale turnista la riduzione dell’orario di lavoro è pari a 160 ore annue, ore che rientrano a tutti gli effetti nell’ambito della pianificazione annua dell’orario di lavoro e vanno conseguentemente fruite a giornata. 15. Per le aziende che applicano per il personale semiturnista un orario di lavoro settimanale di 40 ore, la riduzione dell’orario di lavoro è pari a 76 ore annue. 16. Per le Aziende che, alla data di stipula del presente CCNL, applicano una riduzione d’orario per il personale turnista pari a 96 ore annue, il passaggio alle 160 ore annue avverrà, con decorrenza 1° gennaio 2002, attraverso l’assorbimento delle 8 giornate (64 ore) di permessi retribuiti speciali specificatamente previsti dai contratti collettivi preesistenti 2. 17. Per le Aziende che già applicavano la riduzione di orario per il personale turnista di 160 ore, i lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto ed addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne hanno altresì diritto a 6 giorni di permesso retribuito all’anno. Tali permessi giornalieri si intendono assorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni di orario derivanti da contrattazione collettiva o provvedimenti legislativi.
Riduzione orario di lavoro. A tutti i lavoratori non turnisti è riconosciuta una riduzione dell’orario pari a 76 ore. Per coloro che operano in turni continui avvicendati, con prestazioni alternate diurne e notturne, la riduzione dell’orario di lavoro è pari a 96 ore annue, ore che rientrano a tutti gli effetti nell’ambito della pianificazione annua dell’orario di lavoro. La programmazione applicativa delle ore di cui sopra, d’accordo con la Rappresentanza Sindacale Unitaria, sarà attuata secondo le specificità di ogni singola azienda/unità lavorativa.”
Riduzione orario di lavoro. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Riduzione orario di lavoro. Istituto contrattuale che consiste nel riconoscimento al lavoratore di un monte ore annuo di permessi retribuiti da fruire individualmente ovvero collettivamente secondo modalità definite in azienda.
Riduzione orario di lavoro. 1. Le parti danno atto che le figure interessate alla riduzione dell’orario di lavoro in applicazione dell’art.22 del C.C.N.L. del 1.04.1999 sono costituite dal personale addetto alle mense scolastiche, così come individuato con delibera di G.C. 147 del 29/12/2003.