Riduzione orario di lavoro Clausole campione

Riduzione orario di lavoro. 16. Per il personale turnista la riduzione dell’orario di lavoro è pari a 160 ore annue, ore che rientrano a tutti gli effetti nell’ambito della pianificazione annua dell’orario di lavoro e vanno conseguentemente fruite a giornata.
Riduzione orario di lavoro. Per i lavoratori che prestano la propria opera in tre turni avvicendati, la misura della riduzione dell’orario di lavoro prevista al punto 13, 1° co., nell’art. 10 è stabilita in 68 ore annue.
Riduzione orario di lavoro. 1. I lavoratori a far data dall’1/1/2013 hanno diritto a 40 ore annue di riduzione orario di lavoro.
Riduzione orario di lavoro. Sostituito con:
Riduzione orario di lavoro. A tutti i lavoratori non turnisti è riconosciuta una riduzione dell'orario annuo pari a 76 ore. Per coloro che operano in turni continui avvicendati, con prestazioni alternate diurne e notturne, la riduzione dell'orario di lavoro è pari a 96 ore annue, ore che rientrano a tutti gli effetti nell'ambito della pianificazione annua dell'orario di lavoro. La programmazione applicativa delle ore di cui sopra, d'accordo con la Rappresentanza Sindacale Unitaria, sarà attuata secondo le specificità di ogni singola azienda/unità lavorativa.
Riduzione orario di lavoro. Istituto contrattuale che consiste nel riconoscimento al lavoratore di un monte ore annuo di permessi retribuiti da fruire individualmente ovvero collettivamente secondo modalità definite in azienda.
Riduzione orario di lavoro. Per i lavoratori che prestano la propria opera in tre turni avvicendati, in aggiunta alla riduzione di cui sopra, saranno riconosciute le seguenti ulteriori misure:
Riduzione orario di lavoro. Mancata redazione valutazione dei rischi Forma scritta indicante Trattamento economico e normativo
Riduzione orario di lavoro. 1. I lavoratori a far data dal 1° gennaio 2013 hanno diritto a 40 ore annue di riduzione orario di lavoro utili alla riduzione oraria, che verrà effettuata dall’azienda che provvederà a ridurre mediamente l’orario di lavoro di 2 ore per ciascuna settimana, o con diversa articolazione. Per i lavoratori assunti con orario di lavoro parziale, tali ore saranno riconosciute in proporzione all’orario contrattuale di lavoro.
Riduzione orario di lavoro. Si concorda , pur mantenendo l’orario di lavoro settimanale di 40 (quaranta) ore, una riduzione dell’orario di lavoro nella misura seguente: ore 28 dall’1/1/2003, realizzandosi tramite tre giorni e mezzo di permesso retribuito.