Rifiuti abbandonati Clausole campione

Rifiuti abbandonati. Ai sensi dell’art. 184 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua sono classificati come rifiuti urbani. Qualora il responsabile dell’abbandono non sia individuabile o non provveda alla rimozione dei rifiuti il Comune, anche tramite il Gestore, procede alla rimozione e al corretto avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati. Le relative spese sono addebitate al responsabile qualora individuato. L’attività di rimozione, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati costituisce parte integrante del servizio pubblico di raccolta. Qualora si rendesse necessario il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti abbandonati si provvederà all’emanazione di apposita ordinanza sindacale ai sensi dell’art. 191 del D.Lvo. 152/2006.
Rifiuti abbandonati. I rifiuti rinvenuti in stato di abbandono di cui all’articolo 13 della parte generale del presente Regolamento per i quali il responsabile dell’abbandono non sia individuabile o non provveda alla rimozione, vengono raccolti a cura del Comune con proprio personale che effettua anche il trasporto presso il centro di raccolta comunale o per il tramite del Gestore. Qualora gli stessi rispettino i requisiti di assimilabilità sono conferiti al servizio pubblico di raccolta assicurandone per quanto possibile l’avvio al recupero. Negli altri casi la raccolta per il successivo avvio a recupero/smaltimento dovrà essere effettuata direttamente presso il luogo di rinvenimento; eventuali trasferimenti o particolari misure di messa in sicurezza saranno disciplinate da apposita Ordinanza sindacale. Ai fini della tutela e della salvaguardia dell’ambiente circostante, i rifiuti pericolosi, quali ad esempio accumulatori al piombo, oli minerali, etc. devono essere rimossi nel più breve tempo possibile. • Sui rifiuti rinvenuti non è consentito intervenire in alcun modo se non provvedendo a confezionarli adeguatamente per il successivo trasporto affinché non vi sia rilascio di alcuna sostanza nell’ambiente circostante. La rimozione e lo smaltimento di sostanze contenenti amianto dovrà avvenire previa bonifica in sito nel rispetto delle vigenti normative tramite soggetto iscritto all’Albo gestori ambientali nell’apposita categoria. I rifiuti pericolosi a rischio infettivo costituiti da siringhe ed altri oggetti taglienti rinvenuti in stato di abbandono devono essere raccolti nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza, depositati in appositi contenitori ed avviati ad idonei impianti di incenerimento.
Rifiuti abbandonati. L’appaltatore è tenuto all’effettuazione di sopralluoghi periodici settimanali al fine della sorveglianza di tutte le aree pubbliche urbane ed agricole del territorio nelle quali potrebbero insorgere accumuli di rifiuti abbandonati, con particolare riferimento alle cunette delle strade di ogni tipo e categoria. Accertata la presenza di un’area con deposito di rifiuti non autorizzato dovrà tempestivamente darne notizia al Consorzio allegando anche un breve resoconto contenente le informazioni principali a riguardo. A seguito di nulla osta da parte del CISA, sentita l’Amministrazione Comunale sul cui territorio insiste l’accumulo, potrà essere dato incarico alla stessa ditta di effettuare lo sgombero. Tale operazione costituirà a tutti gli effetti servizio aggiuntivo e sarà remunerato sulla base di un preventivo economico precedentemente stilato e approvato dal CISA, comprendente un’analisi dettagliata dei costi da sostenere per l’espletamento del servizio richiesto, distinta per personale, mezzi e attrezzature necessarie. L’affidamento dell’incarico sarà effettuato previo accertamento della congruità dei prezzi proposti. Gli oneri relativi allo smaltimento nei siti autorizzati, dei rifiuti raccolti depositati abusivamente, saranno a carico di ciascun comune interessato. La mancata esecuzione a perfetta regola d’arte del servizio di cui sopra sarà motivo di applicazione di penale, nella misura indicata nell’art. 25 del presente capitolato speciale d’appalto. Casi di abbandono o di deposito incontrollato dei rifiuti riconducibili alla Ditta Appaltatrice, potranno essere causa di rescissione immediata del contratto.

Related to Rifiuti abbandonati

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: