Categorie professionali Clausole campione

Categorie professionali. Prima Seconda Seconda bis Terza Quarta Quinta Sesta
Categorie professionali. L’Ente può autorizzare a guidare in corse loro riservate persone appartenenti a categorie professionali quali giornalisti sportivi ed operatori del settore, predeterminandone i requisiti per la partecipazione e per l’accertamento della loro idoneità.
Categorie professionali. 39.1 I detentori di un attestato federale di capacità (aFC) o di un attestato equivalente sono considerati lavoratori qualificati. 39.2 Sono considerati come lavoratori con formazione empirica: a) i detentori di un attestato di formazione pratica risp. federale (CFP) b) gli assolventi delle scuole professionali private con una durata di almeno 2 anni
Categorie professionali. Montatore/Lattoniere 1 Montatore/Lattoniere 2a) Montatore/Lattoniere 2b) Montatore/Lattoniere 2c) Art. 4 – Salari minimi (art. 39 CCLN) Montatore/Lattoniere 1 Montatore/Lattoniere 2a) Montatore/Lattoniere 2b) Montatore/Lattoniere 2c)
Categorie professionali. 1e categoria 2e categoria 3e categoria 4e categoria 5e categoria 6e categoria
Categorie professionali. Il premio dipende dalla categoria professionale attribuita da Allianz Suisse all'assicurato sulla base dell'attività di lavoro da questi svolta alla stipula del contratto. Se dopo la stipula del contratto l'assicurato cambia attività professionale, Allianz Suisse potrà procedere all'as- segnazione alla categoria professionale corrispondente. Se, alla stipula del contratto, l'attività professionale non era stata indicata correttamente, le prestazioni assicurate sulla base del premio concordato e dell'aliquota di premio vengono adeguate re- troattivamente, dalla data di inizio del contratto, a quelle previste per la professione effettivamente esercitata dall'assicurato al mo- mento della stipula. Il contraente è inoltre tenuto a versare, con effetto retroattivo dall'i- nizio del contratto, un supplemento del 50% sul premio originaria- mente concordato.
Categorie professionali. Categoria A super- quadri Categoria A - ex impiegati 1ª categoria Categoria B - ex impiegati 2ª categoria ex operaio specializzato provetto Categoria C super specifici tre profili della categoria C Categoria C - ex impiegato 3ª categoria ex operaio specializzato Categoria D - ex impiegato di 4ª categoria ex operaio qualificato Categoria E - ex operaio di 3ª categoria Categoria F Lavoratori privi di esperienza al loro primo inserimento nei settori oggetto del campo di applicazione del ccnl
Categorie professionali. Categoria A super - quadri Categoria A - ex impiegati 1ª categoria Categoria B - ex impiegati 2ª categoria - ex operaio specializzato provetto Categoria C - ex impiegato 3ª categoria - ex operaio specializzato Categoria D - ex impiegato di 4ª categoria - ex operaio qualificato Categoria E - ex operaio di 3ª categoria I livelli indicati nelle tabelle sono ragguagliati a mese (174 ore). Le parti costituiscono una Commissione paritetica allo scopo di esaminare l'attuale inquadramento professionale contrattuale. Detta Commissione si riunirà entro quattro mesi dalla data di stipula del presente contratto. Le parti concordano che la Commissione di cui sopra sarà sede di confronto per l'introduzione di un salario di ingresso per i lavoratori privi di qualifica ed al loro primo inserimento nel settore da inquadrare al livello E.
Categorie professionali. Installatore/Lattoniere 1 AFC (formazione triennale) Installatore/Lattoniere 2 CFP Dipendenti in possesso dell’attestato federale di capacità in una professione nel ramo del metallo (tirocinio triennale) o dipendenti con certificato federale di formazione pratica (CFP) nel ramo della tecnica della costruzione (tirocinio biennale) Installatore/Lattoniere 3 fino a 18 anni 60% del salario minimo installatore 3 dai 18 anni 70% del salario minimo installatore 3 dai 19 anni 80% del salario minimo installatore 3 dai 20 anni secondo il CCNL art. 39 Dipendenti non qualificati con più di 20 anni Lavoratori sotto i 20 anni di età:
Categorie professionali. 1. Il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado è collocato nella distinta categoria professionale del personale docente. 2. Rientrano in tale categoria: a) i docenti della scuola dell’infanzia; b) i docenti della scuola primaria; c) i docenti della scuola secondaria di 1° grado; d) gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria di 2° grado; e) il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili. 3. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole dell’infanzia, di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente. 4. Le funzioni di cui al comma 3 sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi. 5. Il personale di cui al comma 3 è collocato nella distinta categoria professionale del personale A.T.A. 6. Il presente articolo abroga l’art. 25 del CCNL 19/04/2018 e l’art. 44, commi 1, 2 e 3 del CCNL 29/11/2007.