Rimborso spese. L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta ai sensi dell'articolo 1 del presente accordo, salvo patto contrario. Resta fermo che tutte le somme corrisposte dalla casa mandante, anche se a titolo di rimborso o concorso spese, per lo svolgimento dell’attività di agenzia e di rappresentanza commerciale sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali e sono soggette alla contribuzione ENASARCO.
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Samples: Accordo Economico Collettivo 17 Settembre 2014, Accordo Economico Collettivo Del 10 Dicembre 2014 Disciplina Dei Rapporti Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale, Accordo Economico Collettivo
Rimborso spese. L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta ai sensi dell'articolo 1 del presente accordo, salvo patto in contrario. Resta fermo che tutte le somme corrisposte dalla casa mandante, anche se a titolo di rimborso o concorso spese, per lo svolgimento dell’attività dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali e sono soggette alla contribuzione ENASARCOEnasarco.
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Samples: Accordo Economico Collettivo
Rimborso spese. L'agente L’agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività atti- vità svolta ai sensi dell'articolo dell’articolo 1 del presente accordo, salvo patto in contrario. Resta fermo che tutte le somme corrisposte dalla casa mandante, anche se a titolo di rimborso rim- borso o concorso spese, per lo svolgimento dell’attività di agenzia e di rappresentanza commerciale com- merciale sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali e sono soggette alla al- la contribuzione ENASARCOEnasarco.
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