Rimborso spese. 1 Il datore di lavoro rimborsa ai collaboratori / alle collaboratrici tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro. 2 Se la prestazione di lavoro è eseguita fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 capoverso 1, i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto al seguente rimborso spese: a. Spese di viaggio per i viaggi di lavoro: – 60 centesimi per chilometro in caso di utilizzo dell’auto privata – 30 centesimi per chilometro in caso di utilizzo di altri veicoli a motore a partire da 50 cm3 – oppure costi per il biglietto in caso di utilizzo del trasporto pubblico (abbonamento a metà prezzo, in linea di principio in 2a classe) – spese di parcheggio per motivi professionali dietro presentazione di ricevuta originale In caso di utilizzo di un veicolo privato vengono rimborsate soltanto le spese supplementari per il tragitto aggiuntivo rispetto al percorso per recarsi al luogo di lavoro concordato. b. spese per il vitto (laddove il pasto non possa essere consumato presso il luogo usuale o presso il luogo di domicilio): – colazione: al massimo 10 franchi per pasto – xxxxxx e cena: al massimo 17 franchi per pasto – spese di pernottamento: a consuntivo (base: albergo tre stelle) In linea di principio, il diritto all’indennità per pasti non spetta a quei collabo- ratori che lavorano presso una sede che garantisce loro accesso a un ristorante del personale con prezzi agevolati e i quali possono accedere a tale tipo di ristorante anche presso il luogo d’impiego. Le eccezioni sono disciplinate in accordo con i superiori. 3 Per il personale della rete di filiali vale la seguente regola: In caso di impiego in un raggio di oltre 8 fino a 25 chilometri (se si usa un’au- tomobile) ovvero oltre 8 fino a 25 minuti (se si usano i trasporti pubblici) dal luogo di lavoro e al di fuori del proprio domicilio (nel caso dei comuni più estesi vale l’NPA a sei cifre), viene corrisposto un forfait di 25. – franchi che comprende le spese per il trasporto e l’indennità per i pasti nonché le spese di parcheggio. In casi motivati di costi aggiuntivi su un periodo abbastanza lungo e rappre- sentativo, è possibile presentare una richiesta e concordare una soluzione alternativa individuale. Al di fuori del predetto raggio di 25 km / 25 minuti, anche per il personale del- la rete di filiali vale il regolamento delle spese di cui al capoverso 2. 4 Per le persone che lavorano costantemente in viaggio si possono concordare regolamentazioni separate. 5 Ulteriori dettagli sono disciplinati nel regolamento delle spese.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Rimborso spese. 1 Il datore Mediche Le garanzie qui di lavoro rimborsa ai collaboratori / alle collaboratrici tutte seguito riportate si devono intendere prestate solo ed esclusivamente se le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro.
2 Se la prestazione mediche siano diretta conseguenza di lavoro è eseguita fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 capoverso 1un intervento chirurgico, i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto al seguente rimborso spese:
a. Spese di viaggio per i viaggi di lavoro: – 60 centesimi per chilometro anche ambulatoriale, e/o in caso di utilizzo dell’auto privata – 30 centesimi applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Don Joy, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di Zimmer, etc.). Entro il limite della somma assicurata a questo titolo, la Società rimborsa le spese sostenute per: - onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento); - assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero; - rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono. Inoltre, l’Assicuratore rimborsa le eventuali spese sostenute anche extra ricovero, sempreché a seguito di intervento chirurgico, per chilometro un massimo di 180 giorni per: - Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di Specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali; - Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative, anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante dell’Assicurato; - Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da medici; - Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico curante dell’Assicurato; Le garanzie regolamentate dal presente articolo vengono estese anche alle: - Cure dentarie, rese necessarie dall’infortunio, anche senza intervento chirurgico, incluse le spese per eventuali protesi in caso di utilizzo di altri veicoli a motore a partire diretta ed esclusiva connessione con l’infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che l’evento sia provato da 50 cm3 – oppure costi per il biglietto in caso di utilizzo del trasporto pubblico (abbonamento a metà prezzo, in linea di principio in 2a classe) – apposita certificazione rilasciata dallo specialista. Sono escluse le spese di parcheggio viaggio e/o pernottamento per motivi professionali dietro presentazione parenti e/o accompagnatori. Le garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di ricevuta originale In caso forzata completa immobilità, limitatamente alle fratture vertebrali anche se non dovessero comportare ricovero per un massimo di utilizzo di un veicolo privato vengono rimborsate soltanto 180 giorni. Per i soggetti tesserati che non praticano la disciplina sportiva dell’Hockey, il rimborso per le spese supplementari di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l’applicazione di uno scoperto dell’8% con il minimo di € 150,00. Relativamente ai soggetti tesserati praticanti la disciplina Hockey tale scoperto si intenderà elevato al 20% con il minimo di € 250,00. Il rimborso per il tragitto aggiuntivo rispetto al percorso per recarsi al luogo di lavoro concordato.
b. spese per il vitto (laddove il pasto non possa essere consumato presso il luogo usuale o presso il luogo di domicilio): – colazione: al massimo 10 franchi per pasto – xxxxxx le lesioni conseguenti a sforzi muscolari aventi carattere traumatico e cena: al massimo 17 franchi per pasto – spese di pernottamento: a consuntivo (base: albergo tre stelle) In linea di principio, il diritto all’indennità per pasti non spetta a quei collabo- ratori che lavorano presso una sede che garantisce loro accesso a un ristorante del personale con prezzi agevolati e i quali possono accedere a tale qualsiasi tipo di ristorante anche presso il luogo d’impiego. Le eccezioni sono disciplinate in accordo ernia direttamente collegabile con i superiori.
3 Per il personale della rete di filiali vale la seguente regola: In caso di impiego in un raggio di oltre 8 fino a 25 chilometri (se si usa un’au- tomobile) ovvero oltre 8 fino a 25 minuti (se si usano i trasporti pubblici) dal luogo di lavoro e al di fuori del proprio domicilio (nel caso dei comuni più estesi vale l’NPA a sei cifre)l’evento traumatico, viene corrisposto un forfait previa applicazione di 25. – franchi che comprende le spese per il trasporto e l’indennità per i pasti nonché le spese una franchigia fissa ed assoluta di parcheggio. In casi motivati di costi aggiuntivi su un periodo abbastanza lungo e rappre- sentativo, è possibile presentare una richiesta e concordare una soluzione alternativa individuale. Al di fuori del predetto raggio di 25 km / 25 minuti, anche per il personale del- la rete di filiali vale il regolamento delle spese di cui al capoverso 2€ 500,00.
4 Per le persone che lavorano costantemente in viaggio si possono concordare regolamentazioni separate.
5 Ulteriori dettagli sono disciplinati nel regolamento delle spese.
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Samples: Convenzione Multirischi Per L’assicurazione Infortuni E Responsabilità Civile Generale
Rimborso spese. 1 Il datore Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l’Amministrazione Comunale provvede al rimborso delle spese sostenute dal Touring Club Italiano ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.lgs. 117/2017 dell’importo complessivo massimo di lavoro rimborsa ai collaboratori / € 196.000,00 così suddiviso: Anno 2021 – fino a un massimo di € 40.000,00; Anno 2022 – fino a un massimo di € 78.000,00; Anno 2023 – fino a un massimo di € 78.000,00; Le spese rimborsabili sono le seguenti: - spese per personale dipendente e/o di eventuali incarichi professionali esclusivamente per le attività di formazione dei volontari; - spese vive documentate sostenute dai volontari e/o personale dipendente (es. carburante, trasporto mezzi pubblici etc.); - oneri relativi alla copertura assicurativa; - spese ed oneri per la gestione e le attività legate alla sicurezza inerenti al progetto; - massimo il 10% del totale delle spese per acquisto/noleggio di attrezzature, strumentazioni tecniche etc. necessarie allo svolgimento delle attività progettuali; - massimo il 10% del totale delle spese come costi indiretti imputabili direttamente alle collaboratrici tutte le attività (es. cancelleria, utenze, spese rese necessarie dall’esecuzione del lavorovarie di segreteria, etc.
2 Se la prestazione di lavoro è eseguita ); Le Parti si danno atto che i rimborsi pattuiti sono fuori sede campo IVA ai sensi dell’articolo 2.8 capoverso 1, i collaboratori / 4 - DPR 633/72. Il rendiconto dovrà essere corredato da apposita dichiarazione del Touring Club Italiano attestante che le collaboratrici hanno diritto al seguente rimborso spese:
a. Spese di viaggio per i viaggi di lavoro: – 60 centesimi per chilometro in caso di utilizzo dell’auto privata – 30 centesimi per chilometro in caso di utilizzo predette somme non sono state rendicontate all’interno di altri veicoli a motore a partire da 50 cm3 finanziamenti regionali, nazionali, europei, di altri comuni, enti pubblici e soggetti privati; dovrà essere evidenziata la somma di almeno il 10% della compartecipazione alle spese che potrà avvenire anche sotto forma di valorizzazioni (escluse le ore dei volontari che non rappresentano un costo). L'erogazione del rimborso avverrà con cadenza semestrale in due rate annuali (ad eccezione del primo anno – oppure costi per il biglietto 2021 - in caso di utilizzo del trasporto pubblico (abbonamento a metà prezzocui avverrà in una unica soluzione), in linea di principio in 2a classe) – spese di parcheggio per motivi professionali dietro successivamente alla presentazione di ricevuta originale idonea documentazione indirizzata al Dirigente della Direzione Cultura – Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza – Piazza Duomo 14 – 00000 Xxxxxx e trasmessa via PEC all’indirizzo: x.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx. In caso di utilizzo di un veicolo privato vengono rimborsate soltanto le spese supplementari per il tragitto aggiuntivo rispetto al percorso per recarsi al luogo di lavoro concordato.
b. spese per il vitto (laddove il pasto non possa alternativa, la rendicontazione potrà essere consumato consegnata in formato cartaceo presso il luogo usuale Protocollo della Direzione Cultura del Comune di Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, 00 – 2^ piano (orari di apertura dell’Ufficio Protocollo da lunedì a giovedì 10,00 – 12,30). La rendicontazione dovrà contenere l’elenco dettagliato delle spese sostenute con la relativa documentazione probatoria (ricevute, fatture, ecc.) ed una relazione annuale con indicazione delle modalità con cui l’attività è stata svolta. La liquidazione avverrà secondo i termini di legge. In particolare la relazione annuale e finale sullo svolgimento dell'iniziativa o presso il luogo di domicilio): – colazione: al massimo 10 franchi per pasto – xxxxxx dell'attività, a firma del legale rappresentante, dovrà descriverne i tempi e cena: al massimo 17 franchi per pasto – spese di pernottamento: a consuntivo (base: albergo tre stelle) In linea di principiola durata effettiva, il diritto all’indennità raggiungimento degli obiettivi, e quant’altro utile per pasti non spetta a quei collabo- ratori che lavorano presso una sede che garantisce loro accesso a un ristorante del personale la valutazione degli esiti accompagnata da copia della documentazione probatoria della sua realizzazione. La liquidazione avverrà con prezzi agevolati e i quali possono accedere a tale tipo accredito bancario indicato dal Touring Club Italiano successivamente alla verifica di ristorante anche presso il luogo d’impiegotutti gli adempimenti di legge previsti. Le eccezioni sono disciplinate in accordo con i superiori.
3 Per il personale della rete di filiali vale la seguente regola: In caso di impiego in un raggio di oltre 8 fino a 25 chilometri (se si usa un’au- tomobile) ovvero oltre 8 fino a 25 minuti (se si usano i trasporti pubblici) dal luogo di lavoro e al di fuori del proprio domicilio (nel caso dei comuni più estesi vale l’NPA a sei cifre), viene corrisposto un forfait di 25. – franchi che comprende le spese per il trasporto e l’indennità per i pasti nonché le spese di parcheggio. In casi motivati di costi aggiuntivi su un periodo abbastanza lungo e rappre- sentativo, è possibile presentare una richiesta e concordare una soluzione alternativa individuale. Al di fuori del predetto raggio di 25 km / 25 minuti, anche per il personale del- la rete di filiali vale il regolamento La predetta rendicontazione delle spese sostenute deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del Touring Club Italiano e presentata all’Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza del Comune di cui Milano al capoverso 2termine dell'attività. L’intera documentazione contabile inerente alle attività svolte in convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dal Touring Club Italiano e messa a disposizione del Comune di Milano per eventuali ulteriori verifiche.
4 Per le persone che lavorano costantemente in viaggio si possono concordare regolamentazioni separate.
5 Ulteriori dettagli sono disciplinati nel regolamento delle spese.
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Samples: Convenzione Per Lo Svolgimento Di Attività Di Facilitazione Alla Fruizione Del Patrimonio Culturale
Rimborso spese. 1 Il Articolo Commento
1. Ogni datore di lavoro rimborsa è tenuto a rimborsare ai propri collaboratori / alle collaboratrici tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione necessarie, sostenute durante il lavoro fuori sede. Il rimborso spese comprende in particolare l’indennità per le spese di viaggio effettivamente sostenute, il tempo di viaggio supplementare che non rientra nella fattispecie di cui all’articolo 12 cifra 3 ed altre eventuali spese sorte in caso di lavoro fuori sede. Il nuovo articolo 18 „Rimborso spese“ è stato dichiarato di obbligatorietà generale con il decreto del Consiglio federale in data 8 aprile 2016 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2016. Poiché l’entrata in vigore era stata decisa relativamente a breve termine, le parti contrattuali hanno precisato le disposizioni transitorie per l’articolo 18 Rimborso spese per il 1° novembre 2016. L’indennità per il tempo di trasferta può essere calcolata quale tempo di lavoro effettivo giusto all’art. 12 cifra 3, a condizione che i/le collaboratori/trici inizino il loro servizio dal luogo d’assunzione principale.
2. Per contratto possono essere stabiliti al massimo due luoghi di assunzione. Questi possono trovarsi presso la sede principale dell'azienda (sede) / una filiale dell'azienda (succursale) / il luogo di servizio, il domicilio del collaboratore o il luogo in cui il collaboratore presta servizio regolarmente. Se nel contratto si stabiliscono due luoghi di assunzione, occorrerà designare chiaramente il luogo di assunzione principale (LAP) ed il luogo di assunzione secondario (LAS). Il rimborso per il tempo di viaggio supplementare non viene computato al tempo di lavoro conformemente al presente CCL e si basa su un’indennità oraria di CHF 22.20 e su una presunta media di 40 km/h (zone forfettarie 1 e 2), rispettivamente 70 km/h (zona di regia e zona di assunzione secondaria). Il criterio di calcolo applicabile è sempre il seguente: tragitto effettivo andata e ritorno più corto dal luogo di assunzione principale al luogo di servizio concreto secondo «Google Maps». I luoghi di servizio devono essere definiti nel contratto di lavoro con una precisa indicazione dell’indirizzo (via, n°). Questa disposizione vale anche per i luoghi nei quali il servizio è prestato regolarmente e che sono stati specificati nel contratto. Anche questi devono essere indicati con un indirizzo concreto. L’indicazione di un posteggio senza un indirizzo specifico non è lecita come indicazione del luogo di servizio. Se come luogo di assunzione viene definita una filiale, questa dev’essere iscritta nel registro di commercio al fine di poter garantire che non si tratti solo un’indicazione cartacea senza corrispondenza reale. Secondo l’art. 18 cpv. 2 CCL i due luoghi d’assunzione concordati nel contratto possono trovarsi anche nel luogo nel quale il/la collaboratore/trice presta servizio regolarmente. Secondo il partenariato sociale unicamente uno dei luoghi di servizio può essere definito quale luogo d’assunzione. L’unica eccezione che permette di definire due luoghi di servizio quale luoghi di assunzione è data nel caso in cui i/le collaboratori/trici lavorano per metà presso ciascuno di due luoghi di servizio. Uno dei luoghi di servizio deve garantire l’accesso ad istallazioni sanitarie e locali idonei a trascorrere le pause (cfr. art. 32 OLL 3). Tutte le indennità delle zone forfettarie comprendono il tragitto andata e ritorno.
3. Ai collaboratori vengono rimborsati il tempo di viaggio supplementare e le spese di viaggio effettivamente sostenute, tenendo conto delle tre possibilità seguenti: Le spese di viaggio giusta all’art. 18 CCL sono considerate spese. Secondo il CCL il tempo di viaggio lì indicato non è considerato tempo di lavoro. L’indennità per il tempo di viaggio è soggetta all’AVS; Il tempo di viaggio supplementare dev’essere preso in considerazione nell’ambito del rispetto del tempo massimo di lavoro giornaliero e settimanale. Attenzione: Secondo la LL il tempo di viaggio supplementare è considerato tempo di lavoro.
2 3.1. Se il collaboratore/la prestazione collaboratrice ha un solo luogo di lavoro è eseguita fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 capoverso 1assunzione, si applicano i collaboratori / seguenti criteri di calcolo per le collaboratrici hanno diritto al seguente rimborso spese:spese e il tempo di viaggio
a. Spese 3.1.1. Zona di assunzione (il luogo di servizio si trova a una distanza tra 0.01 km e 10 km dal luogo di assunzione) - in generale: nessuna indennità
3.1.2. Zona forfettaria 1 (il luogo di servizio si trova a una distanza tra 10.01 km e 20 km dal luogo di assunzione) - spese di viaggio per i viaggi forfait CHF 7.00 - tempo di lavoro: – 60 centesimi per chilometro in caso viaggio forfait CHF 5.60
3.1.3. Zona forfettaria 2 (il luogo di utilizzo dell’auto privata – servizio si trova a una distanza tra 20.01 km e 30 centesimi per chilometro in caso km dal luogo di utilizzo di altri veicoli a motore a partire da 50 cm3 – oppure costi per il biglietto in caso di utilizzo del trasporto pubblico (abbonamento a metà prezzo, in linea di principio in 2a classeassunzione) – - spese di parcheggio per motivi professionali dietro presentazione viaggio forfait CHF 21.00 - tempo di ricevuta originale In caso viaggio forfait CHF 16.80
3.1.4. Zona di utilizzo regia: rimborso degli oneri effettivi (il luogo di un veicolo privato vengono rimborsate soltanto le servizio si situa oltre i confini della zona 2, a più di 30.01 km dal luogo di assunzione): - spese supplementari per il tragitto aggiuntivo rispetto al percorso per recarsi di viaggio [(2 × km dal LAP al luogo di lavoro concordato.
b. spese per il vitto servizio) – (laddove il pasto non possa essere consumato presso il luogo usuale o presso il 2 x 10 km)] x CHF 0.70 - tempo di viaggio [(2 × km dal LAP al luogo di domicilio): servizio) – colazione: al massimo (2 x 10 franchi per pasto – xxxxxx e cena: al massimo 17 franchi per pasto – spese di pernottamento: a consuntivo (base: albergo tre stelle) In linea di principio, km)] x CHF 0.32
3.2. Se il diritto all’indennità per pasti non spetta a quei collabo- ratori che lavorano presso una sede che garantisce loro accesso a collaboratore/la collaboratrice ha un ristorante del personale con prezzi agevolati e i quali possono accedere a tale tipo di ristorante anche presso il luogo d’impiego. Le eccezioni sono disciplinate in accordo con i superiori.
3 Per il personale della rete di filiali vale la seguente regola: In caso di impiego in un raggio di oltre 8 fino a 25 chilometri (se si usa un’au- tomobile) ovvero oltre 8 fino a 25 minuti (se si usano i trasporti pubblici) dal luogo di lavoro e al assunzione principale (LAP) ed un luogo di fuori del proprio domicilio assunzione secondario (nel caso dei comuni più estesi vale l’NPA a sei cifreLAS), viene corrisposto un forfait che distano a meno di 25. – franchi che comprende le spese per il trasporto e l’indennità per 40 km l'uno dall'altro, si applicano i pasti nonché le spese di parcheggio. In casi motivati di costi aggiuntivi su un periodo abbastanza lungo e rappre- sentativo, è possibile presentare una richiesta e concordare una soluzione alternativa individuale. Al di fuori del predetto raggio di 25 km / 25 minuti, anche per il personale del- la rete di filiali vale il regolamento delle spese di cui al capoverso 2.
4 Per le persone che lavorano costantemente in viaggio si possono concordare regolamentazioni separate.
5 Ulteriori dettagli sono disciplinati nel regolamento delle spese.seguenti criteri:
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro (Ccl) Per Il Ramo Dei Servizi Di Sicurezza Privati
Rimborso spese. 1 Al personale in forza nei magazzini, presente al lavoro nelle giornate di sabato, conformemente alle intese previste nel presente Protocollo verranno corrisposti gli importi precisati al Titolo 8) c- c1- c2 del CIA 18.06.1985. Il datore di lavoro rimborsa ai collaboratori / alle collaboratrici tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro.
2 Se la prestazione di lavoro è eseguita fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 capoverso 1, i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto al seguente rimborso spese:
a. Spese di viaggio per i viaggi di lavoro: – 60 centesimi per chilometro in caso di utilizzo dell’auto privata – 30 centesimi per chilometro in caso di utilizzo di altri veicoli a motore a partire da 50 cm3 – oppure costi per il biglietto in caso di utilizzo del trasporto pubblico (abbonamento a metà prezzo, in linea di principio in 2a classe) – spese di parcheggio per motivi professionali dietro presentazione di ricevuta originale In caso di utilizzo di un veicolo privato vengono rimborsate soltanto le spese supplementari per il tragitto aggiuntivo rispetto al percorso per recarsi al luogo di lavoro concordato.
b. spese per il vitto (laddove il pasto non possa essere consumato presso il luogo usuale o presso il luogo di domicilio): – colazione: al massimo 10 franchi per pasto – xxxxxx e cena: al massimo 17 franchi per pasto – spese di pernottamento: a consuntivo (base: albergo tre stelle) In linea di principio, il diritto all’indennità per pasti non spetta a quei collabo- ratori che lavorano presso una sede che garantisce loro accesso a un ristorante del personale con prezzi agevolati e i quali possono accedere a tale tipo di ristorante anche presso il luogo d’impiego. Le eccezioni sono disciplinate in accordo con i superiori.
3 Per il personale della rete di filiali vale la seguente regola: In caso di impiego in un raggio di oltre 8 fino a 25 chilometri (se si usa un’au- tomobile) ovvero oltre 8 fino a 25 minuti (se si usano i trasporti pubblici) dal luogo di lavoro e al di fuori del proprio domicilio (nel caso dei comuni più estesi vale l’NPA a sei cifre), viene corrisposto un forfait di 25. – franchi che comprende le spese per il trasporto e l’indennità per i pasti nonché le spese di parcheggio. In casi motivati di costi aggiuntivi su un periodo abbastanza lungo e rappre- sentativo, è possibile presentare una richiesta e concordare una soluzione alternativa individuale. Al di fuori del predetto raggio di 25 km / 25 minuti, anche per il personale del- la rete di filiali vale il regolamento delle spese di cui al presente articolo non è computabile ai fini del trattamento di fine rapporto ai sensi e per gli effetti. dell'art. 1 della legge 297 del 29.05.1982. Ai lavoratori assenti per qualunque causa in uno o più sabati, la somma di cui sopra sarà corrisposta proporzionalmente ai sabati effettivamente lavorati, salvo recupero in altro/altri sabati. Per i lavoratori part time presenti al lavoro nelle giornate di sabato, la somma di cui al 1° capoverso 2.
del presente articolo sarà corrisposta proporzionalmente all'orario di lavoro individuale, fermo restando anche in questo caso l'applicazione dei commi precedenti. Il presente titolo non si applica al personale di nuovi magazzini. (CIA 1988) VI Orario di lavoro Fermo restando che modifiche alla distribuzione dell'orario di lavoro sono oggetto di contrattazione preventiva a livello di Magazzino tra la Direzione e CdA si conviene quanto segue: - le parti confermano la premessa generale al punto 3. c del C.I.A. 12.06.1985 UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx - l'Azienda si impegna a presentare a livello nazionale entro il 28.02.1989 un progetto di organizzazione del lavoro improntata sui seguenti criteri: - 38 ore settimanali - distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni - presenza al sabato per ciascun dipendente, compresa tra un minimo di 1 ed un massimo di 2 sabati al mese da gennaio a novembre - apertura nei 4 Per sabati prenatalizi secondo le persone modalità previste nel Protocollo di Intesa 2.12.1983, aggiornato al 12.06.1985, recepito nel CIA del 12.06.1985 e successivi accordi in materia - eventuale aumento del monte ore dei part time, qualora compatibile - nuova turnazione e distribuzione dei nastri orari - diverso utilizzo dei part time - miglioramento dell'efficienza e dell'utilizzo degli impianti - livelli occupazionali adeguati Sulla base del progetto predisposto dall'Azienda si attiveranno confronti e contrattazioni .a livello territoriale su tutti i magazzini al fine di realizzare intese, in mancanza delle quali, resteranno in vigore le intese in atto. Si concorda che lavorano costantemente comunque, indipendentemente dall'esito dei confronti relativi al progetto, la riduzione dell'orario a 38 ore la settimana, come previsto dal vigente CCNL, verrà attuata a decorrere dal 1.07.1990, previo confronto con i CdA sulle modalità di applicazione La realizzazione delle 38 ore settimanali avverrà attraverso il prelievo di 2 ore per ogni settimana effettivamente lavorata attingendo dal monte-permessi dell'art. 28 punto c) del vigente CCNL. Nell'eventualità di future e diverse modalità di applicazione a livello di CCNL le parti si impegnano fin d'ora a rivedere quanto sopra concordato. In ogni caso le parti convengono di incontrarsi sulla stessa materia entro il 1° luglio 1990. Relativamente agli orari di apertura per i nuovi magazzini, l'Azienda, nell'ambito dei confronti relativi alle singole convenzioni previste nel capitolo "Mercato del Lavoro" presenterà lo schema di distribuzione degli orari settimanali di apertura su 6 giorni relativi a tutto l'arco dell'anno. (Verbale di riunione 22.05.1991) (omissis… vedi in viaggio si possono concordare regolamentazioni separate.
5 Ulteriori dettagli sono disciplinati nel regolamento delle spese.POLITICHE GENERALI)
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Rimborso spese. 1 Il datore L’Amministrazione comunale rimborserà all’organizzazione le spese sostenute nello svolgimento delle attività per un importo massimo pari ad € 100.000,00 annui (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8, comma 2, L. n. 266/1991, secondo quanto previsto dalla lettera d), comma 2, art. 102 in combinato disposto con il comma 2, art. 104, del D. Lgs. n. 117/2017). Ai fini del rimborso, le spese dovranno essere regolarmente contabilizzate e amministrate secondo criteri di trasparenza, congruità e coerenza. Sono ammissibili al rimborso le spese sostenute per:
1. coperture assicurative dei volontari ai sensi del precedente art. 14;
2. retribuzioni e/o compensi al personale dipendente o ai collaboratori impegnati nelle attività di cui alla presente convenzione, e relativi oneri riflessi;
3. compensi per prestazioni di lavoro rimborsa autonomo svolte nell’ambito della presente convenzione e necessarie ai collaboratori / alle collaboratrici fini della gestione dei servizi;
4. rimborso delle spese sostenute dai volontari;
5. cibo e altri prodotti alimentari per gli animali presenti presso la struttura di ricovero e per i gatti affidati temporaneamente a volontari come previsto dall’art.6.3 della presente convenzione;
6. farmaci, vaccini, materiale ambulatoriale;
7. convenzioni con i veterinari liberi professionisti;
8. convenzione con strutture di ricovero per gatti;
9. materiale per pulizia e disinfezione ed altro materiale d’uso;
10. materiale di cancelleria, stampati e prodotti informatici indispensabili allo svolgimento delle attività;
11. materiali e attrezzature ad integrazione della dotazione del canile; in caso di materiali e attrezzature durevoli, gli stessi, alla scadenza della convenzione, rimarranno di proprietà dell’Amministrazione comunale;
12. interventi per la prevenzione della zanzara tigre;
13. interventi di derattizzazione e disinfestazione;
14. smaltimento rifiuti speciali sanitari;
15. manutenzione ordinaria;
16. utenza telefonica della sede del canile;
17. manutenzione, disinfezione e lavaggio automezzi;
18. carburante;
19. spese per la sicurezza, compresi gli oneri derivanti dall’applicazione delle misure di prevenzione dei rischi interferenti di cui al precedente art. 15. Per essere ammesse al rimborso, tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro.
2 Se la prestazione di lavoro è eseguita fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 capoverso 1dovranno essere rigorosamente attinent i alle attività svolte, i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto al seguente rimborso spese:
a. Spese di viaggio per i viaggi di lavoro: – 60 centesimi per chilometro in caso di utilizzo dell’auto privata – 30 centesimi per chilometro in caso di utilizzo di altri veicoli a motore a partire da 50 cm3 – oppure costi per il biglietto in caso di utilizzo del trasporto pubblico (abbonamento a metà prezzo, in linea di principio in 2a classe) – spese di parcheggio per motivi professionali dietro presentazione di ricevuta originale In caso di utilizzo di un veicolo privato vengono rimborsate soltanto le spese supplementari per il tragitto aggiuntivo rispetto al percorso per recarsi al luogo di lavoro concordato.
b. spese per il vitto (laddove il pasto non possa essere consumato presso il luogo usuale o presso il luogo di domicilio): – colazione: al massimo 10 franchi per pasto – xxxxxx e cena: al massimo 17 franchi per pasto – spese di pernottamento: a consuntivo (base: albergo tre stelle) In linea di principio, il diritto all’indennità per pasti non spetta a quei collabo- ratori che lavorano presso una sede che garantisce loro accesso a un ristorante del personale con prezzi agevolati e i quali possono accedere a tale tipo di ristorante anche presso il luogo d’impiegononché regolarmente documentate. Le eccezioni sono disciplinate in accordo con i superiori.
3 Per il personale della rete di filiali vale la seguente regola: In caso di impiego in un raggio di oltre 8 fino a 25 chilometri (se si usa un’au- tomobile) ovvero oltre 8 fino a 25 minuti (se si usano i trasporti pubblici) dal luogo di lavoro e al di fuori del proprio domicilio (nel caso dei comuni più estesi vale l’NPA a sei cifre), viene corrisposto un forfait di 25. – franchi che comprende le spese per il trasporto e l’indennità per i pasti nonché le spese di parcheggio. In casi motivati di costi aggiuntivi su un periodo abbastanza lungo e rappre- sentativo, è possibile presentare una richiesta e concordare una soluzione alternativa individuale. Al di fuori del predetto raggio di 25 km / 25 minuti, anche per il personale del- la rete di filiali vale il regolamento La documentazione delle spese dovrà essere trasmessa al Comune a cadenza trimestrale e dovrà essere accompagnata da un prospetto riepilogativo che contenga anche la rendicontazione delle entrate derivanti dall’incasso delle tariffe di cui al capoverso 2precedente art. 10. Le spese ammesse a rimborso potranno riferirsi esclusivamente alle attività svolte dall’organizzazione ai sensi della presente convenzione.
4 Per le persone che lavorano costantemente in viaggio si possono concordare regolamentazioni separate.
5 Ulteriori dettagli sono disciplinati nel regolamento delle spese.
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Samples: Convenzione Per La Collaborazione
Rimborso spese. 1 Il datore di lavoro rimborsa ai collaboratori / alle collaboratrici tutte le In conformità a quanto previsto dall’art. 56, comma 2 del D.Lgs. n.117/2017 il Complesso della Pilotta riconosce un rimborso spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro.
2 Se la prestazione di lavoro è eseguita fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 capoverso 1, volto a coprire i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto al seguente rimborso spese:
a. Spese di viaggio soli costi effettivamente sostenuti e documentati per i viaggi di lavoro: – 60 centesimi per chilometro in caso di utilizzo dell’auto privata – 30 centesimi per chilometro in caso di utilizzo di altri veicoli a motore a partire da 50 cm3 – oppure costi per il biglietto in caso di utilizzo del trasporto pubblico (abbonamento a metà prezzo, in linea di principio in 2a classe) – spese di parcheggio per motivi professionali dietro presentazione di ricevuta originale In caso di utilizzo di un veicolo privato vengono rimborsate soltanto le spese supplementari per il tragitto aggiuntivo rispetto al percorso per recarsi al luogo di lavoro concordato.
b. spese per il vitto (laddove il pasto non possa essere consumato presso il luogo usuale o presso il luogo di domicilio): – colazione: al massimo 10 franchi per pasto – xxxxxx e cena: al massimo 17 franchi per pasto – spese di pernottamento: a consuntivo (base: albergo tre stelle) In linea di principio, il diritto all’indennità per pasti non spetta a quei collabo- ratori che lavorano presso una sede che garantisce loro accesso a un ristorante del personale con prezzi agevolati e i quali possono accedere a tale tipo di ristorante anche presso il luogo d’impiego. Le eccezioni sono disciplinate in accordo con i superiori.
3 Per il personale della rete di filiali vale la seguente regola: In caso di impiego in un raggio di oltre 8 fino a 25 chilometri (se si usa un’au- tomobile) ovvero oltre 8 fino a 25 minuti (se si usano i trasporti pubblici) dal luogo di lavoro e al di fuori del proprio domicilio (nel caso dei comuni più estesi vale l’NPA a sei cifre), viene corrisposto un forfait di 25. – franchi che comprende le spese per il trasporto e l’indennità per i pasti nonché le spese di parcheggio. In casi motivati di costi aggiuntivi su un periodo abbastanza lungo e rappre- sentativo, è possibile presentare una richiesta e concordare una soluzione alternativa individuale. Al di fuori del predetto raggio di 25 km / 25 minuti, anche per il personale del- la rete di filiali vale il regolamento lo svolgimento delle spese attività di cui al capoverso presente convenzione, nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. I costi ammessi rimborso sono i seguenti: Oneri di diretta imputazione al progetto di cui all’art. 2, tra cui le spese sostenute dai volontari e dal coordinatore; Oneri indiretti sostenuti dall’Associazione, con riferimento esclusivamente alla quota parte direttamente imputabile all’attività oggetto della presente convenzione. All’Associazione sarà riconosciuto, per ciascun volontario impiegato nelle attività, un rimborso spese, per una giornata della durata di________ore. In ogni caso, per le attività oggetto della presente convenzione, il Complesso Monumentale della Pilotta si impegna a garantire una copertura finanziaria necessaria ad effettuare rimborsi nell’importo stimato massimo di euro ____________(__________________/________) per il periodo considerato (_______ -_________). All’Associazione saranno rimborsate le sopra citate spese con cadenza mensile, sulla base del calendario operativo di cui al successivo art. 6 e dietro presentazione al Complesso della Pilotta di rendicontazione delle attività e nota riepilogativa attestante le spese legate all’attività di ciascun volontario (oneri diretti) e il dettaglio delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività (oneri indiretti), sottoscritte dal legale rappresentante dell’Associazione e corredate di tutta la documentazione giustificativa delle predette spese. L’intera documentazione contabile inerente le attività svolte in convenzione e ai rimborsi spese, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall’Associazione e posta a completa disposizione del Complesso della Pilotta, a sua semplice richiesta, per eventuali ulteriori verifiche. La liquidazione dei rimborsi avverrà entro 60 giorni dalla presentazione delle succitate note spese esclusivamente a mezzo di bonifico bancario.
4 Per le persone che lavorano costantemente in viaggio si possono concordare regolamentazioni separate.
5 Ulteriori dettagli sono disciplinati nel regolamento delle spese.
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Samples: Convention
Rimborso spese. (art. 2.9 cpv. 2) La regolamentazione di cui all’articolo 2.9 capoverso 2 CCL Posta CH SA non vale per i collaboratori / le collaboratrici nelle unità Recapito e Trasporto presso PostLogistics. Per i collaboratori / le collaboratrici nelle unità Recapito e Trasporto presso PostLogistics valgono invece le disposizioni seguenti. 1. Indennità forfetaria 1 Il datore I collaboratori / le collaboratrici ricevono, per ogni giorno di recapito risp. per ogni giorno di trasporto e in presenza di un tempo di lavoro rimborsa ai collaboratori / alle collaboratrici tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro.
2 Se uguale o supe- riore a cinque ore e mezza, una indennità forfetaria per il vitto di 5 franchi, indipendentemente dal fatto che la prestazione di lavoro è eseguita lavorativa sia stata fornita o meno fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 capoverso 1CCL Posta CH SA. 2 Non ha luogo alcun cumulo con le spese per il vitto di cui all’articolo 3 del regolamento sulle spese di Posta CH SA. 3 I collaboratori / le collaboratrici, i al posto dell’indennità forfetaria per il vitto ai sensi dei capoversi 1 e 2, possono far valere presso il datore di lavoro una re- golamentazione ai sensi degli articoli 2 o 3. Una modifica della forma d'in- dennità è rispettivamente possibile al 1o gennaio e al 1o luglio di ogni anno. 2. Utilizzo del veicolo per il recapito risp. del veicolo per il trasporto 1 I collaboratori / le collaboratrici hanno diritto possono rientrare al seguente rimborso spese:
a. Spese di viaggio per i viaggi di lavoro: – 60 centesimi per chilometro in caso di utilizzo dell’auto privata – 30 centesimi per chilometro in caso di utilizzo di altri veicoli a motore a partire da 50 cm3 – oppure costi per il biglietto in caso di utilizzo del trasporto pubblico (abbonamento a metà prezzo, in linea di principio in 2a classe) – spese di parcheggio per motivi professionali dietro presentazione di ricevuta originale In caso di utilizzo di un veicolo privato vengono rimborsate soltanto le spese supplementari per il tragitto aggiuntivo rispetto al percorso per recarsi al loro luogo di lavoro concordato.
b. spese pre- visto nel contratto di lavoro per consumare il pasto principale. È anche con- cesso percorrere la stessa distanza con il veicolo per il vitto (laddove recapito risp. il pasto non possa essere consumato presso il luogo usuale o presso il luogo di domicilio): – colazione: al massimo 10 franchi per pasto – xxxxxx e cena: al massimo 17 franchi per pasto – spese di pernottamento: a consuntivo (base: albergo tre stelle) In linea di principio, il diritto all’indennità per pasti non spetta a quei collabo- ratori che lavorano presso una sede che garantisce loro accesso a un ristorante del personale con prezzi agevolati e i quali possono accedere a tale tipo di ristorante anche presso il luogo d’impiego. Le eccezioni sono disciplinate in accordo con i superiori.
3 Per il personale della rete di filiali vale la seguente regola: In caso di impiego in un raggio di oltre 8 fino a 25 chilometri (se si usa un’au- tomobile) ovvero oltre 8 fino a 25 minuti (se si usano i trasporti pubblici) dal luogo di lavoro e al di fuori del proprio domicilio (nel caso dei comuni più estesi vale l’NPA a sei cifre), viene corrisposto un forfait di 25. – franchi che comprende le spese veicolo per il trasporto al fine di trascorrere in un altro luogo la pausa per il consu- mo del pasto principale (ad es. a casa). In tali casi non è dovuto alcun rim- borso spese. 2 L’utilizzo del veicolo per il recapito risp. del veicolo per il trasporto ai sensi del capoverso 1 è gratuito. 3 L’utilizzo del veicolo per il recapito risp. del veicolo per il trasporto ai sensi del capoverso 1 viene annotato per iscritto. 3. Pasto principale 1 Qualora il collaboratore / la collaboratrice consumi un pasto principale fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 CCL Posta CH SA in un luogo di ristorazione con posti a sedere e l’indennità l’impiego di lavoro dopo il pasto principale duri oltre le ore 13 (pranzo) risp. oltre le ore 20 (cena), il collaboratore / la collaboratrice ha diritto a un rimborso spese per i pasti nonché le di un massimo di 17 franchi su pre- sentazione della ricevuta originale. 2 Il versamento di un rimborso spese di parcheggio. In casi motivati di costi aggiuntivi su un periodo abbastanza lungo e rappre- sentativo, è possibile presentare una richiesta e concordare una soluzione alternativa individuale. Al di fuori del predetto raggio di 25 km / 25 minuti, anche per il personale del- la rete di filiali vale il regolamento delle spese di cui al capoverso 2i pasti viene stabilito per iscritto.
4 Per le persone che lavorano costantemente in viaggio si possono concordare regolamentazioni separate.
5 Ulteriori dettagli sono disciplinati nel regolamento delle spese.
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Samples: Supplementary Agreement
Rimborso spese. 1 Il datore Comune di lavoro rimborsa ai collaboratori / alle collaboratrici tutte Ladispoli riconoscerà, come contemplato dall’Art. 11 dell’Avviso allegato al presente accordo e sottoscritto per accettazione, un importo massimo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’effettiva attivazione dei beneficiari di RdC per ogni PUC approvato al soggetto ospitante così come previsto dalla tabella sottostante: Gli importi verranno riconosciuti a titolo di rimborsi spesa (IVA esente, se prevista) fino al massimale di indicato in tabella. Il pagamento verrà liquidato, previa presentazione di apposita nota di debito, inoltrata al COMUNE DI ____________ - SETTORE ____________ – UFFICIO ______________ Via _______________, n._____ – Cap. _______ Città ____________, con le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro.
2 Se la prestazione seguenti tempistiche: ogni trimestre di lavoro è eseguita fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 capoverso 1, i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto al seguente rimborso spese:
a. Spese di viaggio per i viaggi di lavoro: – 60 centesimi per chilometro in caso di utilizzo dell’auto privata – 30 centesimi per chilometro in caso di utilizzo di altri veicoli a motore a partire da 50 cm3 – oppure costi per il biglietto in caso di utilizzo del trasporto pubblico (abbonamento a metà prezzo, in linea di principio in 2a classe) – spese di parcheggio per motivi professionali progetto dietro presentazione di ricevuta originale In caso idonea documentazione, a giustificazione delle spese sostenute da allegare alla nota di utilizzo debito; al termine del progetto il restante importo dietro presentazione di un veicolo privato vengono rimborsate soltanto le idonea documentazione, a giustificazione delle spese supplementari sostenute da allegare alla nota di xxxxxx. Gli oneri per la copertura assicurativa INAIL attivate in favore dei beneficiari RdC partecipanti al PUC saranno coperti dalla polizza INAIL attivata tramite piattaforma Gepi per ogni partecipante per il tragitto aggiuntivo rispetto al percorso per recarsi al luogo quale si sarà attivato un PUC. Gli importi si intendono omnicomprensivi di lavoro concordatoogni onere e spesa a carico del soggetto contraente che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di ulteriori compensi, nei confronti del Comune.
b. spese per il vitto (laddove il pasto non possa essere consumato presso il luogo usuale o presso il luogo di domicilio): – colazione: al massimo 10 franchi per pasto – xxxxxx e cena: al massimo 17 franchi per pasto – spese di pernottamento: a consuntivo (base: albergo tre stelle) In linea di principio, il diritto all’indennità per pasti non spetta a quei collabo- ratori che lavorano presso una sede che garantisce loro accesso a un ristorante del personale con prezzi agevolati e i quali possono accedere a tale tipo di ristorante anche presso il luogo d’impiego. Le eccezioni sono disciplinate in accordo con i superiori.
3 Per il personale della rete di filiali vale la seguente regola: In caso di impiego in un raggio di oltre 8 fino a 25 chilometri (se si usa un’au- tomobile) ovvero oltre 8 fino a 25 minuti (se si usano i trasporti pubblici) dal luogo di lavoro e al di fuori del proprio domicilio (nel caso dei comuni più estesi vale l’NPA a sei cifre), viene corrisposto un forfait di 25. – franchi che comprende le spese per il trasporto e l’indennità per i pasti nonché le spese di parcheggio. In casi motivati di costi aggiuntivi su un periodo abbastanza lungo e rappre- sentativo, è possibile presentare una richiesta e concordare una soluzione alternativa individuale. Al di fuori del predetto raggio di 25 km / 25 minuti, anche per il personale del- la rete di filiali vale il regolamento delle spese di cui al capoverso 2.
4 Per le persone che lavorano costantemente in viaggio si possono concordare regolamentazioni separate.
5 Ulteriori dettagli sono disciplinati nel regolamento delle spese.
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Samples: Accordo Di Collaborazione