RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE. L'Organizzazione può rinunciare mediante comunicazione scritta (PEC o raccomandata) alla Certificazione in suo possesso:
a) in caso di variazione dei documenti normativi di riferimento redatti da GLOBALG.A.P., come precisato all'art. 13 del presente Regolamento;
b) in caso di non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento;
c) in caso di non accettazione delle variazioni delle condizioni economiche stabilite da Certiquality; L’azienda può inoltre rinunciare in caso di cessazione dell'attività o cessione di ramo di azienda a soggetto giuridico diverso da quello che ha ottenuto la Certificazione del proprio Sistema di Gestione, disposizioni di legge, fallimento o liquidazione dell’Organizzazione. Nel caso di rinuncia a seguito di cessione a soggetto diverso, la validità del contratto continua sino al termine del triennio, previa verifica da parte di Certiquality del mantenimento di tutte le condizioni che hanno portato al rilascio della certificazione. La rinuncia diventa effettiva dalla data di comunicazione da parte di Certiquality con cui si prende atto della rinuncia stessa, con contestuale decadenza della validità della certificazione. L’Organizzazione può rinunciare alla scadenza del contratto triennale dandone formale disdetta con un preavviso di almeno 3 mesi. Se la rinuncia avviene successivamente l’Organizzazione è tenuta al pagamento del corrispettivo previsto al paragrafo 15.1 a titolo di indennizzo. L’Organizzazione può infine rinunciare alla certificazione in qualsiasi momento ma sarà tenuta al pagamento del corrispettivo previsto al paragrafo 15.1 a titolo di indennizzo. La rinuncia alla Certificazione comporta da parte di Certiquality e del produttore quanto previsto all'art. 8.5.
RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE. L’Organizzazione può rinunciare alla certificazione facendo esplicita comunicazione di riclassificazione e/o declassamento indirizzata a CEVIQ.
RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE. Le Organizzazioni licenziatarie, possono rinunciare alla certificazione e alla convenzione di certificazione in loro possesso, nei seguenti casi:
1. Al termine del triennio di durata della convenzione di certificazione. In tal caso la disdetta deve essere comunicata per iscritto e con un preavviso di almeno 60 giorni;
2. Per non accettazione di modifiche ai requisiti di certificazione, come indicato nel § 6.2.2 del presente Regolamento;
3. Per non accettazione di revisioni del presente regolamento;
4. Per non accettazione di modifiche alle condizioni economiche definite nelle procedure (tariffari) di ECEPA;
5. Per recessione anticipata dalla certificazione da parte dell’Organizzazione. In tal caso, ECEPA applicherà una penale (vedi § 23.3). La rinuncia deve essere sempre comunicata ad ECEPA per iscritto da parte dell’Organizzazione;
6. Laddove siano rispettati i tempi indicati, all’Organizzazione che si avvalga del diritto di rinuncia, verranno praticate le tariffe in essere prima delle variazioni;
7. La rinuncia diventa effettiva dalla data in cui ECEPA comunica l’accettazione della rinuncia stessa;
8. L’accettazione di rinuncia alla certificazione, per qualunque motivazione, comporta quanto previsto al § 10 del presente Regolamento (revoca della certificazione).
RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE. L’Organizzazione può rinunciare in qualsiasi momento alla certificazione, inviando a TTI una comunicazione sottoscritta dal Legale Rappresentante o Titolare. Qualora l’Organizzazione rinunci nel periodo che intercorre fra l’accettazione della domanda e l’emissione del certificato, la stessa è tenuta a corrispondere a TTI i costi da questo sostenuti per le attività di valutazione eseguite fino al momento dell’arrivo a TTI della comunicazione della rinuncia. Nel caso l’archiviazione della pratica di certificazione avvenga prima dell’emissione del certificato, l’Organizzazione richiedente la certificazione deve corrispondere a TTI i costi da questo sostenuti per le attività di valutazione eseguite fino al momento dell’archiviazione.