Riposo settimanale e giorni festivi. Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dallo Stato a tutti gli effetti civili, di cui appresso: - Tutte le domeniche (o i giorni destinati al riposo settimanale dei lavoratori ai sensi del presente CCNL) - Le ricorrenze nazionali seguenti: 25 aprile (Anniversario della Liberazione) 1° maggio (Festa del Lavoro) - Le seguenti festività infrasettimanali: 1° gennaio (Capo d’Anno) Lunedì di Pasqua (Giorno dell’Angelo) 15 agosto (Assunzione di M. Vergine) 1° novembre (Ognissanti) 8 dicembre (Immacolata Concezione) 25 dicembre (X. Xxxxxx) - La festività del Santo Patrono della località dove ha sede l’unità produttiva cui il dipendente è addetto (per i lavoratori del comune di Roma, 29 giugno SS. Apostoli Xxxxxx e Xxxxx). Per i lavoratori giornalieri il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per quei lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro di domenica, il ri- poso può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo stesso. Per i lavoratori addetti a turni continuativi è ammessa la fissazione del riposo in un giorno settimanale diverso dalla domenica. Per detti lavoratori il giorno di riposo set- timanale fissato verrà considerato a tutti gli effetti come la domenica. Qualora uno dei giorni festivi sopra indicati cada di domenica (o nel giorno di riposo settimanale fissato) al lavoratore sarà dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, una quota giornaliera di retribuzione globale. La soppressione agli effetti civili della festività del 4 novembre verrà compensata, per tutti i lavoratori, con il pagamento di un importo pari a quello definito per le fe- stività coincidenti con la domenica o, in alternativa, con un permesso concesso con le modalità di cui al comma successivo. A compensazione ed in luogo delle altre festività soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n, 54 e a seguito del DPR 28 dicembre 1985, n. 792 e della Legge 20.11.2000, n. 336, vengono riconosciute, tre giornate di permesso retribuito all’anno (quattro per i lavoratori con orario settimanale ripartito in sei giorni). Per i lavoratori assunti o licenziati nel corso dell’anno tali permessi maturano in pro- porzione ai mesi interi di servizio prestati. I permessi di cui sopra sono assegnati dall’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio; qualora le suddette e...
Riposo settimanale e giorni festivi. 1.1 Agli effetti del presente CCNL si considera riposo settimanale la domenica. Nell’articolazione dei turni tale riposo può essere individuato in un diverso giorno della settimana.
1.2 Nei casi in cui i lavoratori siano chiamati eccezionalmente a svolgere la prestazione lavorativa giornaliera nella domenica o nel diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno nella stessa settimana o, eccezionalmente, in quella successiva, a seguito della comunicazione al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore. Il riposo suddetto può essere differito per una sola volta nel mese.
Riposo settimanale e giorni festivi. Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dallo Stato a tutti gli effetti civili, di cui appresso:
Riposo settimanale e giorni festivi. Art. 60 - Quota oraria.
Riposo settimanale e giorni festivi. 1. Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposto settimanale coincidente, di regola, con la domenica.
2. Il dipendente che per particolari e motivate esigenze debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo, ha diritto di astenersi dal lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio, in un altro giorno feriale stabilito d'intesa con l’Ente gestore della scuola e deve essergli corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata dell'indennità oraria per servizio ordinario festivo; qualora non sia possibile fare usufruire il riposo compensativo al dipendente, a questi spetterà la corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo.
3. Sono giorni festivi quelli riconosciuti dalla legge 27 marzo 1949, n. 260 e succ. mod. ed integr..
4. E’ inoltre riconosciuta giornata festiva la festa del Patrono del luogo ove ha sede la scuola. Qualora la festività del Santo Patrono non venga goduta perché cade sempre in giornata festiva la stessa andrà ad assommarsi ai giorni di ferie di cui al successivo art. 57.
Riposo settimanale e giorni festivi. Art. 27 Il dovuto riposo settimanale deve coincidere per lo più con la domenica, salvo i casi previsti dalla legge. In caso contrario al lavoratore spetterà un giorno di riposo compensativo. Si rimanda al CCNL per l’elenco delle festività. Il lavoro nei giorni indicati all’art. 27 è consentito solo ai sensi delle norme di legge e con le maggiorazioni di cui al precedente art. 25.
Riposo settimanale e giorni festivi. Le Parti hanno condiviso l’opportunità di procedere ad uno scambio di lettere sul tema dell’indennità di turno per prestazioni rese dal turnista nei giorni di riposo settimanale coincidenti con un giorno festivo. Il contenuto della lettera sarà del seguente tenore: Tutto ciò al fine di evitare che il turnista possa vedere riconoscersi due maggiorazioni festive nella medesima settimana.
Riposo settimanale e giorni festivi. Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge. Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche e i giorni prestabiliti per riposo compensativo settimanale, le seguenti:
a) a) festività nazionali: - - 25 aprile; - - 1° maggio
b) b)
Riposo settimanale e giorni festivi. Agli effetti del presente CCNL si considera riposo settimanale la domenica. Nell’articolazione dei turni tale riposo può essere individuato in un diverso giorno della settimana.
Riposo settimanale e giorni festivi. Art. 67 - Ferie