Common use of Riposo settimanale - Festività - Semifestività Clause in Contracts

Riposo settimanale - Festività - Semifestività. Il riposo settimanale deve coincidere con la domenica salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni di legge che regolano la materia. Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre nonché, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono; per il personale il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in giornata di sabato, è altresì considerata giornata semifestiva la vigilia di Pasqua. Le imprese operanti nel Comune di Roma comunicheranno, preventivamente, agli organismi sindacali aziendali il numero di lavoratori/lavoratrici che nel Comune medesimo saranno tenuti a svolgere la propria prestazione di lavoro nella giornata, festiva per il Comune in parola, dei SS. Apostoli Xxxxxx e Paolo. A tal riguardo le imprese daranno la precedenza - compatibilmente con le necessità operative - al personale che si sia dichiarato disponibile. In considerazione della vigente disciplina di legge in tema di coincidenza delle festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno con la domenica e del consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo, l’impresa ha facoltà di riconoscere, d’intesa con il lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

Riposo settimanale - Festività - Semifestività. Il riposo settimanale deve coincidere con la domenica salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni di legge che regolano la materia. Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre nonché, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono; per il personale il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in giornata di sabato, è altresì considerata giornata semifestiva la vigilia di Pasqua. Le imprese aziende operanti nel Comune di Roma comunicheranno, preventivamente, agli organismi sindacali aziendali il numero di lavoratori/lavoratrici che nel Comune medesimo saranno tenuti a svolgere la propria prestazione di lavoro nella giornata, festiva per il Comune in parola, dei SS. Apostoli Xxxxxx e Paolo. A tal riguardo le imprese aziende daranno la precedenza - compatibilmente con le necessità operative - al personale che si sia dichiarato disponibile. In considerazione della vigente disciplina di legge in tema di coincidenza delle festività del 25 aprile, aprile e del 1° maggio e del 2 giugno con la domenica e del consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo, l’impresa si conviene di definire la questione come segue: al personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto ed in forza in coincidenza con la festività del 25 aprile 1999 e del 1° maggio 1994, l azienda ha facoltà di riconoscere, d’intesa d intesa con il lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio. Quanto previsto al precedente comma si applica successivamente alla data di redazione del testo coordinato del presente contratto anche alle festività del 25 aprile e 1° maggio coincidenti con la domenica e si estende anche alla festività del 2 giugno in forza della legge n. 336 del 20 novembre 2000.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

Riposo settimanale - Festività - Semifestività. Il riposo settimanale deve coincidere con la domenica salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni di legge che regolano la materia. Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre nonchénonchè, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono; per il personale il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in giornata di sabato, è altresì considerata giornata semifestiva la vigilia di Pasqua. Le imprese aziende operanti nel Comune di Roma comunicheranno, preventivamente, agli provvederanno ad informare preventivamente gli organismi sindacali aziendali delle XX.XX. stipulanti il presente contratto circa il numero di lavoratori/lavoratrici dei dipendenti che nel Comune medesimo nella piazza medesima saranno tenuti a svolgere la propria prestazione di lavoro nella giornata, festiva per il Comune in parola, dei SS. Apostoli Xxxxxx e Paolo. A tal riguardo le imprese aziende daranno la precedenza - compatibilmente con le necessità operative - al personale che si sia dichiarato disponibile. In considerazione della vigente disciplina di legge in tema di coincidenza delle festività del 25 aprile, aprile e del 1° maggio e del 2 giugno con la domenica e del consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo, l’impresa si conviene di definire la questione come segue: al personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto ed in forza in coincidenza con la festività del 25 aprile 1999 e del l° maggio 1994, l'azienda ha facoltà di riconoscere, d’intesa d'intesa con il lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio. Quanto previsto al precedente comma si applica - successivamente alla data di redazione del testo coordinato del presente contratto - anche alle festività del 25 aprile e l° maggio coincidenti con la domenica e si estende anche alla festività del 2 giugno in forza della legge n. 336 del 20 novembre 2000.

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Riposo settimanale - Festività - Semifestività. Il riposo settimanale deve coincidere (Art. 45) Le previsioni contenute nell' articolo in commento presentano talune novità sia sistematiche che sostanziali, rispetto alle precedenti discipline contrattuali e a quanto stabilito l' 11 luglio 1999. In primo luogo occorre evidenziare che, così come segnalato nella circolare ABI, serie Lavoro n. 45 del 2001, nel corso del negoziato per la stesura definitiva del testo coordinato è stato chiarito dalle Parti stipulanti che "nei confronti dei turnisti che operano in giornata semifestiva si applica, se si tratta di appartenenti alle 3 aree professionali, l' art. 92 del ccnl che stabilisce i limiti orari della prestazione di lavoro ordinaria e i compensi spettanti per le prestazioni eccedenti l' orario normale. Ai lavoratori chiamati ad espletare la loro attività nel giorno dei SS. Xxxxxx e Xxxxx (festivo per il Comune di Roma) si applica il trattamento contrattuale previsto per i giorni festivi infrasettimanali (sempreché ovviamente non vi sia coincidenza con la domenica salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni di legge che regolano la materiadomenica)". Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre nonché, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono; per il personale il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in giornata di sabatoAl riguardo, è stato altresì considerata giornata semifestiva la vigilia di Pasqua. Le imprese operanti nel Comune di Roma comunicheranno, preventivamente, confermato che le aziende sono tenute a comunicare preventivamente agli organismi sindacali aziendali il numero di lavoratori/lavoratrici dei dipendenti che nel Comune medesimo saranno tenuti a svolgere la propria allo svolgimento della prestazione di lavoro nella giornatalavorativa in detta giornata e che, festiva per il Comune in parola, dei SS. Apostoli Xxxxxx e Paolo. A tal riguardo le imprese daranno la precedenza - compatibilmente con le necessità operative - operative, si darà la precedenza al personale che si sia dichiarato disponibiledisponibile (3° comma). In considerazione della vigente disciplina di legge in tema di coincidenza delle Quanto alle festività coincidenti con la domenica, la soluzione convenuta l' 11 luglio 1999 per le festività del 25 aprile, aprile 1999 e del 1° maggio 1994 (v. la citata circolare ABI, serie Lavoro, n. 111 del 1999), è stata confermata con riferimento anche ai futuri casi di coincidenza con la domenica di dette giornate del 25 aprile e del 1° maggio, nonché estesa alle ipotesi di coincidenza della festività del 2 giugno (ripristinata con l. n. 336 del 20 novembre 2000 dal 2001) con la domenica e del consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato domenica, al riguardofine di evitare il ripetersi di un oneroso contenzioso in materia che, l’impresa ha facoltà di riconoscerecome noto, d’intesa con il lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizioaveva interessato numerosi Associati prima dell' 11 luglio 1999.

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Riposo settimanale - Festività - Semifestività. Il riposo settimanale deve coincidere con la domenica salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni di legge che regolano la materia. Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre nonchénonchè, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono; per il personale il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in giornata di sabato, è altresì considerata giornata semifestiva la vigilia di Pasqua. Le imprese aziende operanti nel Comune di Roma comunicheranno, preventivamente, agli provvederanno ad informare preventivamente gli organismi sindacali aziendali delle XX.XX. stipulanti il presente contratto circa il numero di lavoratori/lavoratrici dei dipendenti che nel Comune medesimo nella piazza medesima saranno tenuti a svolgere la propria prestazione di lavoro nella giornata, festiva per il Comune in parola, dei SS. Apostoli Xxxxxx e Paolo. A tal riguardo le imprese aziende daranno la precedenza - compatibilmente con le necessità operative - al personale che si sia dichiarato disponibile. In considerazione della vigente disciplina di legge in tema di coincidenza delle festività del 25 aprile, aprile e del 1° maggio e del 2 giugno con la domenica e del consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo, l’impresa si conviene di definire la questione come segue: al personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto ed in forza in coincidenza con la festività del 25 aprile 1999 e del l° maggio 1994, l’azienda ha facoltà di riconoscere, d’intesa con il lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio. Quanto previsto al precedente comma si applica – successivamente alla data di redazione del testo coordinato del presente contratto – anche alle festività del 25 aprile e l° maggio coincidenti con la domenica e si estende anche alla festività del 2 giugno in forza della legge n. 336 del 20 novembre 2000.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Riposo settimanale - Festività - Semifestività. Il riposo settimanale deve coincidere con la domenica salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni di legge che regolano la materia. Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre nonché, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono; per il personale il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in giornata di sabato, è altresì considerata giornata semifestiva la vigilia di Pasqua. Le imprese aziende operanti nel Comune di Roma comunicheranno, preventivamente, agli organismi sindacali aziendali il numero di lavoratori/lavoratrici che nel Comune medesimo saranno tenuti a svolgere la propria prestazione di lavoro nella giornata, festiva per il Comune in parola, dei SS. Apostoli Xxxxxx e Paolo. A tal riguardo le imprese aziende daranno la precedenza - compatibilmente con le necessità operative - al personale che si sia dichiarato disponibile. In considerazione della vigente disciplina di legge in tema di coincidenza delle festività del 25 aprile, aprile e del 1° maggio e del 2 giugno con la domenica e del consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo, l’impresa si conviene di definire la questione come segue: al personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto ed in forza in coincidenza con la festività del 25 aprile 1999 e del 1° maggio 1994, l'azienda ha facoltà di riconoscere, d’intesa d'intesa con il lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio. Quanto previsto al precedente comma si applica – successivamente alla data di redazione del testo coordinato del presente contratto – anche alle festività del 25 aprile e 1° maggio coincidenti con la domenica e si estende anche alla festività del 2 giugno in forza della legge n. 336 del 20 novembre 2000.

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Riposo settimanale - Festività - Semifestività. Il riposo settimanale deve coincidere con la domenica salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni di legge che regolano la materia. Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre nonché, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono; per il personale il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in giornata di sabato, è altresì considerata giornata semifestiva la vigilia di Pasqua. Le imprese aziende operanti nel Comune di Roma comunicheranno, preventivamente, agli organismi sindacali aziendali il numero di lavoratori/lavoratrici che nel Comune medesimo saranno tenuti a svolgere la propria prestazione di lavoro nella giornata, festiva per il Comune in parola, dei SS. Apostoli Xxxxxx e Paolo. A tal riguardo le imprese aziende daranno la precedenza - compatibilmente con le necessità operative - al personale che si sia dichiarato disponibile. In considerazione della vigente disciplina di legge in tema di coincidenza delle festività del 25 aprile, aprile e del 1° maggio e del 2 giugno con la domenica e del consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo, l’impresa si conviene di definire la questione come segue: al personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto ed in forza in coincidenza con la festività del 25 aprile 1999 e del 1° maggio 1994, l’azienda ha facoltà di riconoscere, d’intesa con il lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio. Quanto previsto al precedente comma si applica – successivamente alla data di redazione del testo coordinato del presente contratto – anche alle festività del 25 aprile e 1° maggio coincidenti con la domenica e si estende anche alla festività del 2 giugno in forza della legge n. 336 del 20 novembre 2000.

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