INDENNITA' DI RISCHIO. 1. Viene attribuita al personale che svolga prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale, secondo quanto previsto dall'art. 37 CCNL 14/9/2000, nella misura massima di € 30,00 mensili in base ai giorni di servizio prestati mensilmente
2. I fattori di rischio rilevanti ai fini dell'attribuzione dell'indennità sono individuati nei seguenti: prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per trasporto cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico; prestazioni di lavoro legate a lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico; prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, cucine, attività di manutenzione del verde, interventi su fognature. prestazioni di lavoro che comportano esposizione a rischio di lesioni, traumi, malattie, agenti chimici, biologici, fisici.
3. L’indennità viene corrisposta al personale interessato sulla base di idonea certificazione dei Dirigenti dei Settori interessati, valida fino al verificarsi di diverse condizioni lavorative. A titolo esemplificativo si individuano le seguenti figure professionali per le quali l’indennità è riconoscibile: - Addetti manutenzione e verde (Istruttori, Collaboratori ed esecutori tecnici) - Autisti - Assistente sociale
INDENNITA' DI RISCHIO. 1. Viene attribuita al personale che svolga prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale, secondo quanto previsto dall'art. 37 CCNL 14/9/2000, nella misura massima di € 30,00 mensili in base ai giorni di servizio prestati mensilmente
2. I fattori di rischio rilevanti ai fini dell'attribuzione dell'indennità sono individuati nei seguenti: • prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per trasporto cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico; • prestazioni di lavoro legate a lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico; • prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, cucine, attività di manutenzione del verde, interventi su fognature; • prestazioni di lavoro rese con frequenti spostamenti sul territorio; • prestazioni di lavoro rese con frequente esposizione a rischi di contrazione di malattie infettive.
3. L’indennità viene corrisposta al personale interessato sulla base di idonea certificazione dei Dirigenti/Responsabili dei Settori interessati, valida fino al verificarsi di diverse condizioni lavorative. A titolo esemplificativo si individuano le seguenti figure professionali per le quali l’indennità è riconoscibile: - Addetti manutenzione e verde - Collaboratori/Operatori tecnici - Collaboratori scolastici/ausiliari - Assistente sociale - Funzioni di messo comunale
INDENNITA' DI RISCHIO. A coloro che sono chiamati a ricoprire le mansioni di cassiere, sarà corrisposto l’intera indennità di rischio a norma dell’art.49 CCNL vigente. Agli impiegati chiamati a svolgere la mansione di cassiere in via saltuaria, l’indennità di rischio sarà corrisposta secondo i seguenti parametri: ▪ fino a 5 giornate di adibizione nel mese (anche ad orario non intero) 1/3 dell’indennità mensile; ▪ da 6 a 8 giornate di adibizione nel mese (anche ad orario non intero) 2/3 dell’indennità mensile; ▪ oltre a 8 giornate di adibizione nel mese (anche ad orario non intero) 3/3 dell’indennità mensile.
INDENNITA' DI RISCHIO. A coloro che sono chiamati a svolgere la mansione di cassiere in via saltuaria, l'indennità di rischio sarà corrisposta secondo i seguenti parametri: • Fino a cinque giornate di adibizione nel mese (anche ad orario non intero) un terzo dell'indennità mensile; • Da sei a nove giornate di adibizione nel mese (anche ad orario non intero) due terzi dell'indennità mensile; • Oltre nove giornate di adibizione nel mese (anche ad orario non intero) l'intera indennità mensile;
INDENNITA' DI RISCHIO. 1. Viene attribuita al personale che svolga prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale, secondo quanto previsto dall'art. 37 CCNL 14/9/2000, nella misura massima di € 30,00 mensili in base ai giorni di servizio prestati mensilmente
2. I fattori di rischio rilevanti ai fini dell'attribuzione dell'indennità sono individuati nei seguenti: • Esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, gassosi, inalazione polveri. • Esposizione a rischio specifico connesso all’impiego di attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni, microtraumi o malattie anche non permanenti • Esposizione a rischio di precipitazione o urto • Esposizione a rischio di lesioni, traumi, malattie connessi alle azioni di sollevamento e trazione particolarmente pesanti. • prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di conduzione di automezzi, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per trasporto cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico; • prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall’ adibizione alle cucine; • prestazioni rese con frequenti spostamenti sul territorio ed esposizione a rischi di contrazione di malattie infettive.
3. L’indennità viene corrisposta al personale interessato sulla base di idonea certificazione dei Dirigenti dei Settori interessati, valida fino al verificarsi di diverse condizioni lavorative. A titolo esemplificativo si individuano le seguenti figure professionali per le quali l’indennità è riconoscibile: - Operatori di polizia municipale motociclisti adibiti continuativamente e prevalentemente al nucleo motociclisti; - Autista scuolabus e collaboratore tecnico - Esecutore e Collaboratore di cucina - Assistente sociale
INDENNITA' DI RISCHIO. 1. Con decorrenza 1.1.1996, l’indennità di cui all’art. 100 del D.P.R. n. 269 del 1987, è incrementata dell’8% . Dalla medesima data l’indennità è ulteriormente incrementata dei seguenti importi mensili lordi, in relazione a quanto previsto dall’art. 45, del presente CCNL: Livello V 155.000 Livello VI 163.000 Livello VI capo reparto 170.000 Livello VII 178.000 Livello VIII 192.000 Livello IX 211.000
2. In relazione agli incrementi previsti dal precedente comma 1 l’indennità è dovuta nei seguenti importi mensili lordi: Livello V 544.000 Livello VI 649.000 Livello VI capo reparto 688.000 Livello VII 761.000 Livello VIII 819.000 Livello IX 891.000
3. Con decorrenza 1.1.1996, al personale del supporto tecnico e amministrativo-contabile del Corpo, stante la particolare disponibilità correlata al servizio di soccorso, la indennità non pensionabile di cui al comma 4 dell’art. 100 del D.P.R. n. 269 del 1987, è complessivamente rideterminata, anche per effetto della riduzione di cui al successivo comma 5, nelle misure mensili lorde di seguito indicate: Livello III 206.000 Livello IV 267.000 Livello V 305.000 Livello VI 354.000 Livello VII 429.000 Livello VIII 458.000
4. Al personale operativo del Corpo, le indennità di cui all’art. 64, comma 4, del D.P.R. n. 335 del 1990 sono rivalutate rispettivamente di lire 6.000 e lire 10.000.
5. A decorrere dal 1 gennaio 1996, gli stanziamenti per la remunerazione delle prestazioni per lavoro straordinario del personale del supporto tecnico amministrativo contabile del Corpo sono ridotti in misura pari al corrispondente di 50 ore all’anno per addetto.
INDENNITA' DI RISCHIO. 12.1 Al personale dipendente adibito in xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx di contante e valori allo sportello) l’Azienda corrisponderà l’indennità di rischio nella misura: del 50% dell’importo previsto dal ccnl vigente in caso di adibizione al servizio di cassa per un periodo compreso tra 1 e 9 giorni lavorativi al mese; 100% dell’importo previsto dal ccnl vigente in caso di adibizione al servizio di cassa oltre i 9 giorni lavorativi.
12.2 Per la determinazione dell’indennità di rischio sono considerati “centri aventi intenso movimento bancario” tutte le piazze in cui opera Credito Emiliano.
INDENNITA' DI RISCHIO. 1. Viene attribuita al personale che svolga prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale, secondo quanto previsto dall'art. 37 CCNL 14/9/2000, nella misura massima di € 30,00 mensili in base ai giorni di servizio prestati mensilmente
2. I fattori di rischio rilevanti ai fini dell'attribuzione dell'indennità sono individuati nei seguenti: • prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per trasporto cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico; • prestazioni di lavoro legate a lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico; • prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, cucine, attività di manutenzione del verde, interventi su fognature.
3. L’indennità viene corrisposta al personale interessato sulla base di idonea certificazione dei Dirigenti dei Settori interessati, valida fino al verificarsi di diverse condizioni lavorative. A titolo esemplificativo si individuano le seguenti figure professionali per le quali l’indennità è riconoscibile: • Addetti manutenzione e verde
INDENNITA' DI RISCHIO. Ripristino dell’indennità di rischio saltuaria tra le voci computabili ai fini del TFR e, quindi, della previdenza complementare.
INDENNITA' DI RISCHIO. In caso di svolgimento di mansioni di cassiere in via saltuaria, l’indennità di rischio mensile va corrisposta come segue: • per mansioni di cui sopra svolte da 1 a 5 giorni lavorativi nel mese, nella misura di 1/3; • per mansioni di cui sopra svolte da 6 a 10 giorni lavorativi nel mese, nella misura di 2/3; • per mansioni di cui sopra svolte oltre i 10 giorni lavorativi nel mese, nella misura di 3/3.