Riscatto anticipato Clausole campione

Riscatto anticipato. L’Utilizzatore, in qualunque momento, può manifestare la propria intenzione di effettuare il riscatto anticipato del veicolo, mediante invio di apposita richiesta scritta, debitamente firmata e timbrata dallo stesso, indirizzata al Concedente. Quest’ultimo, ove ritenesse di aderire alla proposta, comunicherà all’Utilizzatore l’importo che questi dovrà corrispondere per ottenere il riscatto del veicolo, ed esso sarà calcolato come segue: la quota capitale a scadere comprensiva di eventuali servizi assicurativi per l’annualità in corso, Euro 55,00 come penale per estinzione anticipata, oneri e accessori, oltre eventuali canoni scaduti e già fatturati, nonché i relativi interessi per indennità di ritardato pagamento. Il riscatto risulterà efficace solo al momento dell’integrale pagamento della somma indicata dal Concedente. Rispetto al trasferimento della proprietà, si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 12.2 in quanto compatibili.
Riscatto anticipato copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Contraente;
Riscatto anticipato. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di esercitare l’opzione di riscatto anticipato dell’opera, decorsi 12 mesi dall’inizio del rimborso, in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata semestrale e con comunicazione da effettuarsi con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data prevista per il pagamento della rata. In caso di esercizio della facoltà di riscatto anticipato la Stazione Appaltante corrisponderà al soggetto finanziatore il solo debito residuo al momento del riscatto, senza alcun onere finanziario aggiuntivo per la Stazione appaltante.
Riscatto anticipato. È prevista la possibilità di riscatto anticipato o rimborso parziale anticipato del finanziamento senza applicazione di penali pagando tutti i canoni scaduti e non ancora pagati e attualizzando i canoni a scadere al tasso di finanziamento offerto in gara. Nel caso di ritardi nel pagamento dei canoni dovranno essere applicati interessi di mora calcolati in riferimento a un tasso massimo pari al tasso BCE più 2% di spread.
Riscatto anticipato. Il riscatto è consentito purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza della polizza. Poste Vita S.p.A. pagherà al Contraente, senza alcuna penalizzazione, il capitale assi- curato e rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto, costituito dal capitale assicurato ini- ziale, dato dal premio versato meno i costi, aumentato degli incrementi per rivalutazione maturati in base all’effettivo risultato consegui- to dalla Gestione Separata Posta Valore. La rivalutazione è calcolata con le modalità descritte al successivo punto 7. In ogni caso Poste Vita S.p.A. garantisce la rivalutazione minima dell’1,50% annuo composto. Il riscatto è consentito anche per una parte del capitale assicurato, purché siano soddisfatte le condizioni sotto indicate: • l’importo lordo richiesto non deve essere inferiore a Euro 500,00; • il capitale residuo in polizza non deve essere inferiore a Euro 2.500,00. Inoltre il riscatto parziale è ammesso una sola volta all’anno e sarà applicato un costo fisso di Euro 26,00. Nella Tabella Esemplificativa sono riportati i valori di riscatto relativi ad ogni anno di vita del contratto, con riferimento alle ipotesi di rendi- mento considerate. Va comunque tenuto presente che il capitale disponibile in caso di risoluzione del contratto nei primi anni, per effetto dei costi, può esse- re inferiore al premio versato. Pertanto, devono essere valutate con particola- re attenzione le conseguenze della risoluzione del contratto, anche se contestuale alla stipula- zione di un altro contratto presso Poste Vita S.p.A. o presso altra Impresa di Assicurazione.
Riscatto anticipato. Non inficia la deducibilità dei canoni pregressi Il maxicanone incrementa il prezzo di riscatto

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  • Rimborso anticipato 1. Il consumatore puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. 2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non puo' superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto e' superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non puo' superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 3. L'indennizzo di cui al comma 2 non e' dovuto: a) se il rimborso anticipato e' effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed e' pari o inferiore a 10.000 euro.

  • RIENTRO ANTICIPATO La Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro anticipato (aereo classe turistica o treno 1° classe) dell'Assicurato, presso la sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusivamente di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati. Qualora non fosse possibile effettuare un’immediata valutazione del caso, al fine di verificare l’effettiva sussistenza di un imminente pericolo di vita, l’Impresa si riserva di rimborsare l’importo dei titoli di viaggio successivamente alla verifica della documentazione prodotta dall’Assicurato che attesti la riconducibilità del caso alla fattispecie assicurata. La prestazione è altresì valida per danni materiali all’abitazione principale o secondaria, allo studio professionale o all’impresa dell’assicurato che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza. Nel caso in cui l'Assicurato debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente l’Impresa metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamente a recuperare il veicolo. Le prestazioni sono operanti qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.

  • Xxxxxxxx anticipato Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. (se applicabile) Il Finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato. L'indennizzo non può superare l'1% (uno per cento) dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del medesimo importo, se la vita residua del contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se: - il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un Contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; - il rimborso anticipato riguarda un Contratto di apertura di credito; - il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto; - l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. L'indennizzo non si applica nei casi previsti dalla legge (esercizio delle facoltà di surroga ex art. 1202 c.c. - c.d. portabilità del finanziamento senza oneri a carico del debitore, art. 120 quater TUB).

  • Riscatto Durante la vita dell’Assicurato e decorso il termine per l’esercizio del recesso, il Contraente può richiedere in ogni momento il Riscatto parziale o totale del Contratto. A seguito del Riscatto totale, il Contratto si estingue. Per effetto del Riscatto parziale, il valore del capitale investito diminuisce proporzionalmente e il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata. Per la documentazione che il Contraente è tenuto a presentare per chiedere il Xxxxxxxx, si rinvia all’articolo 17. In caso di accettazione della designazione beneficiaria, le operazioni di Riscatto parziale o totale richiedono il preventivo assenso scritto del Beneficiario. Nel caso di pegno o vincolo, le operazione di Riscatto, parziale o totale, e di Switch richiedono il preventivo assenso scritto del creditore o vincolatario. Fermo restando quanto sopra indicato circa il numero delle Quote oggetto di Riscatto, SOGELIFE non presta nessuna garanzia circa il relativo controvalore che, dipendendo dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione, risente delle fluttuazioni dei mercati finanziari. In caso di Riscatto parziale occorre indicare i Fondi interessati e l’importo da riscattare, fermo restando che, a seguito del Riscatto, il controvalore residuo delle Quote dei Fondi non potrà essere inferiore a 500.000 euro (o al relativo controvalore in altra valuta) per i Fondi interni dedicati e a 100.000 euro (o al relativo controvalore in altra valuta) per tutti gli altri Fondi. Il valore delle Quote è quello definito all’articolo 13 delle presenti Condizioni Generali di Polizza. Il Contraente ha diritto di richiedere in ogni momento alla Compagnia in forma scritta i valori di riscatto. A tal fine, il Contraente può contattare l’Ufficio della Compagnia ai seguiti recapiti: SOGELIFE - Servizio Relazioni con la Clientela - SRC 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Luxembourg (sede sociale) Tel.: 00000 00 00 00 00 00 Fax: 00000 00 00 00 00 E-mail: xxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxx La Compagnia fornisce riscontro al Contraente entro venti giorni dalla richiesta.

  • Riscatto totale E’ la facoltà del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

  • Risoluzione anticipata Il contratto si risolve di diritto qualora il contraente o l’Assicurato siano sottoposti a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale. La garanzia è prestata solo per i sinistri già presi in carico dalla Società e fino alla loro definizione.

  • Estinzione anticipata Il Cliente può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il mutuo senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo. Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 2% del capitale residuo

  • Riscatto e riduzione Il presente contratto non prevede alcun valore di riscatto e riduzione.

  • Risoluzione anticipata del contratto In caso di vendita del veicolo che comporti cessione del contratto di assicurazione, il Contraente e il nuovo proprietario sono tenuti a darne immediata comunicazione all’Impresa, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dell’appendice di cessione. Il Contraente resta tenuto al pagamento delle eventuali rate di premio successive, fino al momento di detta comunicazione. Non verranno accettate richieste di variazione sui contratti ceduti, salvo i casi di reimmatricolazione e di ulteriore cessione. I contratti ceduti non possono in nessun caso essere sospesi. In caso di vendita (o consegna in conto vendita), di demolizione o di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo, il Contraente ha altresì diritto alla risoluzione anticipata del contratto facendone richiesta all’Impresa tramite Internet (xxx.xxxxxxxx.xx, inserendo i propri codici personali) o telefonicamente (800-20.20.20 o 040-67.68.666) e inviando i documenti necessari: - in caso di vendita (o consegna in conto vendita): atto di vendita (o attestazione di consegna in conto vendita), nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde; - in caso di demolizione del veicolo: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato o da un concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde; - in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde. Alla ricezione dei documenti l’Impresa metterà a disposizione dell’Assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi. In caso di furto del veicolo il contratto può essere risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all’Autorità competente, e il Contraente deve comunicarlo all’Impresa fornendo copia di tale documento. L’Impresa, limitatamente alla garanzia RCA, restituisce il premio non usufruito, escluse imposte e contributo al S.S.N.

  • Riscatto parziale Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.