Riscatto anticipato Clausole campione

Riscatto anticipato. L’Utilizzatore, in qualunque momento, può manifestare la propria intenzione di effettuare il riscatto anticipato del veicolo, mediante invio di apposita richiesta scritta, debitamente firmata e timbrata dallo stesso, indirizzata al Concedente. Quest’ultimo, ove ritenesse di aderire alla proposta, comunicherà all’Utilizzatore l’importo che questi dovrà corrispondere per ottenere il riscatto del veicolo, ed esso sarà calcolato come segue: la quota capitale a scadere comprensiva di eventuali servizi assicurativi per l’annualità in corso, Euro 55,00 come penale per estinzione anticipata, oneri e accessori, oltre eventuali canoni scaduti e già fatturati, nonché i relativi interessi per indennità di ritardato pagamento. Il riscatto risulterà efficace solo al momento dell’integrale pagamento della somma indicata dal Concedente. Rispetto al trasferimento della proprietà, si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 12.2 in quanto compatibili.
Riscatto anticipato a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Contraente;
Riscatto anticipato. Il riscatto è consentito purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza della polizza. Poste Vita S.p.A. pagherà al Contraente, senza alcuna penalizzazione, il capitale assi- curato e rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto, costituito dal capitale assicurato ini- ziale, dato dal premio versato meno i costi, aumentato degli incrementi per rivalutazione maturati in base all’effettivo risultato consegui- to dalla Gestione Separata Posta Valore. La rivalutazione è calcolata con le modalità descritte al successivo punto 7. In ogni caso Poste Vita S.p.A. garantisce la rivalutazione minima dell’1,50% annuo composto. Il riscatto è consentito anche per una parte del capitale assicurato, purché siano soddisfatte le condizioni sotto indicate: • l’importo lordo richiesto non deve essere inferiore a Euro 500,00; • il capitale residuo in polizza non deve essere inferiore a Euro 2.500,00. Inoltre il riscatto parziale è ammesso una sola volta all’anno e sarà applicato un costo fisso di Euro 26,00. Nella Tabella Esemplificativa sono riportati i valori di riscatto relativi ad ogni anno di vita del contratto, con riferimento alle ipotesi di rendi- mento considerate. Va comunque tenuto presente che il capitale disponibile in caso di risoluzione del contratto nei primi anni, per effetto dei costi, può esse- re inferiore al premio versato. Pertanto, devono essere valutate con particola- re attenzione le conseguenze della risoluzione del contratto, anche se contestuale alla stipula- zione di un altro contratto presso Poste Vita S.p.A. o presso altra Impresa di Assicurazione. In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale Poste Vita S.p.A. pagherà ai Beneficiari designati il capitale assicurato e rivalutato fino alla data di deces- so, costituito dal capitale assicurato iniziale, dato dal premio versato meno i costi, aumen- tato degli incrementi per rivalutazione matura- ti in base all’effettivo risultato conseguito dalla Gestione Separata Posta Valore. La rivalutazione é calcolata con le modalità descritte al successivo punto 7. In ogni caso Poste Vita S.p.A. garantisce la rivalutazione minima dell’1,50% annuo composto. Se il decesso avviene entro il primo anno dalla data di sottoscrizione del contratto, Poste Vita S.p.A. integrerà il capitale fino al raggiungi- mento del premio versato.
Riscatto anticipato. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di esercitare l’opzione di riscatto anticipato dell’opera, decorsi 12 mesi dall’inizio del rimborso, in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata semestrale e con comunicazione da effettuarsi con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data prevista per il pagamento della rata. In caso di esercizio della facoltà di riscatto anticipato la Stazione Appaltante corrisponderà al soggetto finanziatore il solo debito residuo al momento del riscatto, senza alcun onere finanziario aggiuntivo per la Stazione appaltante.
Riscatto anticipato. È prevista la possibilità di riscatto anticipato o rimborso parziale anticipato del finanziamento senza applicazione di penali pagando tutti i canoni scaduti e non ancora pagati e attualizzando i canoni a scadere al tasso di finanziamento offerto in gara. Nel caso di ritardi nel pagamento dei canoni dovranno essere applicati interessi di mora calcolati in riferimento a un tasso massimo pari al tasso BCE più 2% di spread.
Riscatto anticipato. Non inficia la deducibilità dei canoni pregressi Il maxicanone incrementa il prezzo di riscatto

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).