Ritardi nel pagamento Clausole campione

Ritardi nel pagamento. Per il pagamento dell’importo dei lavori in ritardo, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle stesse. Qualora il ritardo nell’emissione del certificato o nel pagamento delle somme dovute si protragga per ulteriori 60 giorni, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Ritardi nel pagamento. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 22 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora in base a quanto previsto al comma 5 del presente articolo.
Ritardi nel pagamento. Il cliente risulta moroso se non esegue il pagamento entro due settimane dal ricevimento della nostra fattura. In caso di ritardo nel pagamento, saranno applicati interessi a un tasso di 5 punti percentuali al di sopra del tasso di base della Banca Centrale Europea, o di 9 punti percentuali al di sopra del tasso di base della Banca Centrale Europea per le transazioni legali in cui il consumatore non è coinvolto. In caso di ritardo nel pagamento, ci riserviamo il diritto di addebitare spese di sollecito pari a 2,50 euro. Ciò non pregiudica il diritto di richiedere un ulteriore risarcimento dei danni. Spetta al cliente dimostrare che non sono emersi ulteriori danni a nostro carico, o che i danni subiti sono di minima entità.
Ritardi nel pagamento. 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi legali.
Ritardi nel pagamento. 1. Qualora non venga rispettato il termine di pagamento indicato all’Articolo precedente, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora.
Ritardi nel pagamento. 21.1.Rate di acconto.
Ritardi nel pagamento. L’Utente è in ritardo alla scadenza della data stabilita per il pagamento. Il Formatore ha facoltà di addebitare gli interessi commerciali all'importo ancora dovuto e altri costi, comprese le spese di riscossione stragiudiziale.
Ritardi nel pagamento. Non sono dovuti interessi per i primi trenta giorni intercorrenti da quanto stabilito nel precedente articolo 7; trascorso tale termine senza che la stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi sessanta giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
Ritardi nel pagamento. Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine pattuito, il venditore avrà diritto agli interessi, dalla scadenza all’effettivo pagamento, computati al tasso ufficiale della Banca d'Italia, maggiorato di un massimo di 3 punti. Ove siano in corso ulteriori commesse, il venditore potrà inoltre, senza pregiudizio dei suoi diritti, sospendere o annullare le consegne o richiedere con lettera raccomandata, email o PEC il pagamento anticipato o adeguate garanzie.