Common use of Rischi assicurati Clause in Contracts

Rischi assicurati. La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate in polizza, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da: a) incendio, compresi i guasti arrecati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o arrestare l’incendio e anche quelli ragionevolmente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno. b) esplosione e scoppio, anche se verificatisi all’esterno del fabbricato. c) azione meccanica del fulmine. d) implosione. e) caduta di aeromobili, manufatti astronautici e veicoli spaziali, loro parti e cose da essi trasportate. f) onda sonica, determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica. g) urto di veicoli stradali o natanti, non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio. h) fumo, gas o vapori, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell’immobile o del maggior fabbricato di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui), purché detti impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi a seguito di incendio o di fulmine, esplosione, scoppio o implosione che abbiano colpito le cose assicurate o enti posti entro 50 metri da esse. i) caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche a seguito della rottura di congegni (se assicurata la partita Immobile). j) rottura accidentale di lampadari, compresi i danni agli stessi, appesi o fissati ai soffitti ed ai muri, a seguito di loro caduta (se assicurata la partita Contenuto).

Appears in 3 contracts

Samples: Assicurazione, Assicurazione, Insurance Agreement

Rischi assicurati. La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate in polizza, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da: a) incendio, compresi i guasti arrecati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o arrestare l’incendio e anche quelli ragionevolmente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno. b) esplosione e scoppio, anche se verificatisi all’esterno del fabbricato. c) azione meccanica del fulmine. d) implosione. e) caduta di aeromobili, manufatti astronautici e veicoli spaziali, loro parti e cose da essi trasportate. f) onda sonica, determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica. g) urto di veicoli stradali o natanti, non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio. h) fumo, gas o vapori, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell’immobile o del maggior fabbricato di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui), purché detti impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi a seguito di incendio o di fulmine, esplosione, scoppio o implosione che abbiano colpito le cose assicurate o enti posti entro 50 metri da esse. i) caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche a seguito della rottura di congegni (se assicurata la partita Immobile). j) rottura accidentale di lampadari, compresi i danni agli stessi, appesi o fissati ai soffitti ed ai muri, a seguito di loro caduta (se assicurata la partita Contenuto).

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