Riservatezza e trattamento dei dati. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della fornitura. Il Fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Il trattamento dei dati da parte del Fornitore deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e al D.Lgs. 10/08/2018 n.101. Eventuali modifiche / adeguamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a dettati legislativi emanati durante il periodo di validità del contratto rientrano fra gli oneri di adeguamento del “prodotto” a carico del fornitore. Il Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679.
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Riservatezza e trattamento dei dati. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; , di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della fornitura. Il Fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Sanitaria l’AUSL della Romagna ha facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto, il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Il trattamento dei dati da parte del Fornitore deve rispondere all'attuale all’attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, Consiglio del 27 aprile 2016 27/04/2016 (GDPR) e al D.Lgs. 10/08/2018 n.10110/08/2018, n. 101. Eventuali modifiche / modifiche/adeguamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a dettati legislativi emanati durante il periodo di validità del contratto rientrano fra gli oneri di adeguamento del “prodotto” a carico del fornitoreFornitore. Il Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 32, Regolamento UE/2016/679(UE) 2016/679.
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Riservatezza e trattamento dei dati. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; , di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della fornituradell’Accordo Quadro. Il Fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Sanitaria l’Ausl della Romagna ha facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, il contrattorispettivamente, l’accordo quadro ed i contratti applicativi, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Il trattamento dei dati da parte del Fornitore dell’O.E. aggiudicatario deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e al D.Lgs. 10/08/2018 n.101. Eventuali modifiche / adeguamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a dettati legislativi emanati durante il periodo di validità del contratto rientrano fra gli oneri di adeguamento del “prodotto” a carico del fornitore. Il Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contrattodell’accordo quadro e dei singoli contratti applicativi. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679.
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Riservatezza e trattamento dei dati. Il Fornitore ha l’obbligo In merito alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e nel Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) sul trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura di mantenere riservati i dati e gara o comunque raccolti a tale scopo il titolare del trattamento è il Comune di Correggio, che delega il Direttore dell’Isecs a svolgere tutte le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione funzioni inerenti il trattamento dati, di cui venga in possesso i quali verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo da garantire la sicurezza e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della forniturala riservatezza dei dati stessi. Il Fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Il trattamento conferimento dei dati da parte è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti, pertanto la loro mancata indicazione preclude la partecipazione alla gara. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati gli operatori dal titolare individuati quali incaricati del Fornitore deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei oltre a altri soggetti, come i membri della stazione appaltante provinciale o i membri della commissione giudicatrice, cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e al D.Lgs. 10/08/2018 n.101. Eventuali modifiche / adeguamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a dettati legislativi emanati durante il periodo di validità del contratto rientrano fra gli oneri di adeguamento del “prodotto” a carico del fornitore. Il Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla fini dell’affidamento ed esecuzione del contratto. I trattamenti dei dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono improntatistati raccolti e per le quali vengono trattati. Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
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