RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI Clausole campione

RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI. Nella voce in questione sono inclusi gli impegni dei riassicuratori derivanti dai trattati di riassicurazione, disciplinati dall’IFRS 4. Le riserve sono calcolate con gli stessi criteri utilizzati per l’appostazione delle riserve del lavoro diretto, tenuto conto delle clausole contrattuali di riassicurazione.
RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI. La voce riserve tecniche a carico dei riassicuratori registra un decremento di 1.711 migliaia di euro. Tale variazione è attribuibile ai trattati riassicurativi stipulati dalla controllata assicurativa Assicuratrice Milanese S.p.A. 31/12/2019 31/12/2018 VARIAZIONE Riserva Premi € 9.600.942 € 8.270.608 € 1.330.334 Riserva Sinistri € 40.971.684 € 44.013.015 € -3.041.331
RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI. Ammontano complessivamente ad € migl. 703.414 (€ migl. 701.880 al 31/12/2011) con una variazione positiva di € migl. 1.534. Esse risultano così composte: (importi espressi in € migl.) 31-mar-12 31-dic-11 Variazione Riserve tecniche danni a carico dei riassicuratori 614.611 608.617 5.995 Riserve tecniche vita a carico dei riassicuratori 88.803 93.263 (4.460) Riserve di classe D a carico dei riassicuratori - - - Di queste € mil. 424 si riferiscono alla riassicurazione passiva (€ mil. 423 al 31/12/2011), mentre € mil. 279 riguardano riserve a carico dei retrocessionari (€ mil. 279 al 31/12/2011).
RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI. Esse risultano così composte: 30.06.08 31.12.07 Variazione Riserve tecniche Danni a carico dei riassicuratori 642.429 699.707 (57.278)
RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI. MODALITÀ DI CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA A CARICO CONSAP AL- LA DATA DEL 31/12/1998 RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI PREMIO CEDUTE FI- NO AL 31/12/1993 – Per le forme a premio unico, che restano in piena garanzia, sono state adottate le usuali procedure. – Per le forme a premio annuo è stata innanzitutto determinata, secondo le con- suete procedure, la riserva matematica di ciascun contratto calcolata alla ricor- renza annuale che cade nel 1994. L’importo ottenuto è stato capitalizzato fino alla data di bilancio ai tassi annuali, così come previsto dal comma 110 art. 3 Legge 23/12/96 n. 662, stabiliti con de- creto legge del Ministero dell’Industria del 2/10/1998 per gli anni 1994, 1995 e 1996 e adottando tassi prudenziali con la redditività prospettiva degli investi- menti, per gli anni 1997 e 1998. SOMME PAGATE E DA PAGARE PER SCADENZA, SINISTRO, RISCATTO, ECC. A CARICO CONSAP ALLA DATA DEL 31/12/1998 RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI PREMIO CEDUTE FINO AL 31/12/1993 Gli importi dei pagamenti dovuti per una delle suddette cause e non corrisposti, sono stati calcolati secondo i seguenti criteri: – per i contratti a premio unico, per i quali il venir meno dell’obbligo di cessione non ha rilevanza, si è calcolata la quota a carico Consap secondo le procedure usuali; – per i contratti a premio annuo con liquidazione anteriore alla scadenza dei pre- mi 1994, si è proceduto secondo i criteri usuali, recuperando, se del caso, la quota di premio ceduta e non dovuta; – per i contratti a premio annuo con liquidazione successiva alla scadenza dei premi 1994, l’importo a carico Consap è uguale alla riserva matematica calcolata alla data del pagamento secondo i criteri indicati in precedenza, diminuita del valore attuale al 1/1/95 al tasso del 4% delle quote di ammortamento della provvigione di acquisto non ancora scaduta, valore attuale maggiorato fino alla data di pagamento in base ai tassi di interesse utilizzati per il calcolo della riserva matematica a carico CONSAP.
RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI. (voce D.bis). Per quanto riguarda i rami danni, la riserva premi a carico dei riassicuratori ammonta a 24.348 mila euro, la riserva sinistri ammonta a 199.155 mila euro. Per ciò che riguarda, invece, i rami vita, le riserve a carico dei riassicuratori al 31 dicembre 2008 ammontano a 111.348 mila euro. Crediti (voce E). Il saldo di tale voce al 31/12/2008 risulta di 705.392 mila euro ed è così dettagliato: Stato Patrimoniale passivo Xxxxxxxxxx xxxxx (voce A). Al 31 dicembre 2008, il capitale sociale di Aurora, costituito da n. 150.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna, ammonta complessivamente a

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

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