Risoluzione da parte dell'Utente Clausole campione

Risoluzione da parte dell'Utente. Per scogliere il vincolo contrattuale del presente Accordo, l'utente deve smettere definitivamente di giocare a Gwent. La risoluzione del contratto non ha nessun effetto su diritti e obblighi già in essere per ambo le parti. 15.2
Risoluzione da parte dell'Utente con la chiusura del proprio account Resilia, qualsiasi prenotazione confermata verrà automaticamente cancellata e l'eventuale rimborso dipenderà dalle condizioni relative ai termini di cancellazione applicabili a tale Annuncio. A seguito della risoluzione del presente accordo, non si avrà diritto al ripristino del proprio account o dei suoi Contenuti. Se l’ accesso o l’utilizzo della Piattaforma Resilia è stato limitato, o se l’ account Resilia è stato sospeso o il presente accordo è stato risolto su iniziativa di Xxxxxxx, non si potrà registrare un nuovo account né accedere a e utilizzare la Piattaforma Resilia attraverso un account di un altro Utente e/o Esercente. • Ricorso. Se Resilia adotta una qualsiasi delle misure come da questi Termini generali, i Xxxxxx possono ricorre contro tale decisione contattando il servizio clienti Resilia. • Modifiche dei presenti Termini. Resilia può modificare i presenti Termini in qualsiasi momento. Quando verranno apportate modifiche sostanziali ai presenti Termini, Resilia pubblicherà i Termini modificati sulla Piattaforma Resilia e aggiornerà la data di "Ultimo aggiornamento" indicata all'inizio degli stessi. Resilia comunicherà le modifiche anche tramite email, almeno trenta (30) giorni prima della data di entrata in vigore delle stesse. Se il singolo Membro non è d'accordo con i Termini come modificati, può risolvere immediatamente il presente accordo come previsto nei presenti Termini. Nell'email di notifica verrà fornita tutte le informazioni relative al diritto di risoluzione dell'Accordo. Se Resilia non riceve notifica della risoluzione del accordo prima della data in cui i Termini modificati diventano efficaci, l’accesso o utilizzo continuato della Piattaforma Resilia costituiranno accettazione dei Termini modificati. • Risoluzione di reclami e richieste di risarcimento danni. Resilia agisce in qualità di intermediario. Ogni Membro è personalmente responsabile per danni materiali e/o personali che ha commesso. Nonostante ciò, Xxxxxxx si impegna a dare supporto a le parti, tramite il suo servizio clienti, e le parti si impegnano a risolvere qualunque controversia in via riservata e amichevole. Se un Membro fornisce la prova che un altro Membro ha colpevolmente danneggiato i propri beni materiali o personali, il Membro che ha presentato il reclamo può dare avviso al servizio clienti di Resilia. Se il Membro sporge reclamo, l'altro Membro avrà la possibilità di rispondere. Resilia può anche agire contro di ogno ...
Risoluzione da parte dell'Utente. Nel caso di eventi che impediscano all'Utente di consegnare il GNL al Punto di Consegna per un periodo consecutivo superiore a 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, l'Utente avrà diritto, mediante invio di comunicazione scritta all’Operatore del Terminale nella quale risulti oggettiva evidenza dell'evento sopra menzionato, di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto di Rigassificazione, in relazione alle prestazioni rese impossibili dall'evento in oggetto. L’Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Operatore del Terminale gli importi di cui al precedente paragrafo 4.2. Qualora la capacità di rigassificazione di cui al Contratto risolto sia conferita dall’Operatore del Terminale – in tutto o in parte - ad un altro Utente, l’importo relativo al corrispettivo di tale capacità conferita verrà accreditato all’Utente interessato dalla risoluzione.
Risoluzione da parte dell'Utente. Nel caso di eventi che impediscano all'Utente di immettere gas nella rete di metanodotti del Trasportatore o prelevarlo dalla stessa per un periodo consecutivo superiore a 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, l'Utente avrà diritto, mediante invio di comunicazione scritta al Trasportatore e all’Autorità nella quale risulti oggettiva evidenza dell'evento sopra menzionato, di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, in relazione alle prestazioni rese impossibili dall'evento in oggetto: l’Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore gli importi di cui al precedente paragrafo 3.2 Qualora la capacità di cui al Contratto risolto sia conferita da Snam Rete Gas – in tutto o in parte - ad un altro Utente, l’importo relativo al corrispettivo di tale capacità conferita verrà accreditato all’Utente interessato dalla risoluzione. Resta fermo quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.2 e 3.3. Ai sensi dell’Articolo 10.1 della Delibera n°168/06, nel caso in cui il periodo intercorrente tra la sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto” e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto al momento della sottoscrizione dello stesso sia superiore a due anni, l’Utente può richiedere la risoluzione anticipata del Contratto stesso entro la metà di tale periodo, corrispondendo a Snam Rete Gas un importo pari a: P = (V − V )* (GGP − 1)* Q + V * Q dove: (GGI − 1) Vmax Vmin è un ammontare pari a 500.000 euro per milione di kWh/giorno; è un ammontare pari a 1.000 euro per milione di kWh/giorno; GGP è il numero di giorni trascorsi tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto” e la data della richiesta di risoluzione del Contratto stesso;

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.