Common use of Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori Clause in Contracts

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. L’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato, secondo le modalità previste dall’art. 136 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.. 2. L’Amministrazione ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse: a) violazione delle previsioni di cui all'articolo 10.1 del presente capitolato in materia di subappalto; b) grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nel caso previsto dall'articolo 2.1 comma 6 del presente capitolato. c) in caso di grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nell'articolo 4.3 e di violazione di quanto previsto dall'articolo 4.6 comma 3 del presente capitolato, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.7. d) nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall’art. 8.2 comma 4 del presente capitolato. e) nel caso di mancata consegna dei piani di cui all’art. 2.1 comma1 lettera a). f) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136. g) di mancata trasmissione della polizza assicurativa del progettista di responsabilità civile e professionale per rischi derivanti dalle attività di propria competenza di cui all’art. 8.2, comma 1. h) di mancata consegna del progetto esecutivo nei termini indicati dall’art. 4.1 comma 10 qualora il ritardo superi i 30 giorni consecutivi. i) di mancata consegna di tutte le integrazioni richieste dal Responsabile del Procedimento entro il termine concesso, così come indicato all’art. 4.1 comma 11. 3. L’Amministrazione ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d’urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 2. 4. L’Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il xxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa. 5. A seguito di risoluzione del contratto, nei casi previsti dall'articolo 136 del D.Lgs. n. 163/06 e della Legge n. 136/2010, così come in caso di fallimento dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione d'ufficio, in danno dell’Appaltatore. I lavori oggetto dell’esecuzione in danno dell’Appaltatore saranno quelli che risultano dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo. 6. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, saranno posti a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri economici: i) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente; ii) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; iii) l’eventuale maggiore onere per l’Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. iv) gli eventuali maggiori oneri sopportati dall’Amministrazione a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all’Amministrazione stessa effettuata dall’Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell’appalto.

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Samples: Contract for Public Works

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. L’Amministrazione può procedere provvede alla risoluzione del contratto nel caso contratto: -se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di grave inadempimento delle obbligazioni una o più misure di prevenzione di cui al presente capitolatocodice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, secondo le modalità previste ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, in virtù di quanto previsto dall’art. 136 108 comma 2 lett. b) del D.LgsD.lgs. n.163/06 50/2016 e s.m.i.. 2. .; L’Amministrazione ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresseseguito specificati: a) violazione delle previsioni mancato rispetto del Patto di cui all'articolo 10.1 del presente capitolato integrità sottoscritto in materia sede di subappalto; b) grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nel caso previsto dall'articolo 2.1 comma 6 del presente capitolato. c) in caso di grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nell'articolo 4.3 e di violazione di quanto previsto dall'articolo 4.6 comma 3 del presente capitolato, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.7. d) nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall’art. 8.2 comma 4 del presente capitolato. e) nel caso di mancata consegna dei piani di cui all’art. 2.1 comma1 lettera a). f) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136. g) di mancata trasmissione della polizza assicurativa del progettista di responsabilità civile e professionale per rischi derivanti dalle attività di propria competenza di cui all’art. 8.2, comma 1. h) di mancata consegna del progetto esecutivo nei termini indicati dall’art. 4.1 comma 10 qualora il ritardo superi i 30 giorni consecutivi. i) di mancata consegna di tutte le integrazioni richieste dal Responsabile del Procedimento entro il termine concesso, così come indicato all’art. 4.1 comma 11. 3. L’Amministrazione ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d’urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 2. 4. L’Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il xxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa. 5. A seguito di risoluzione del contratto, nei casi previsti dall'articolo 136 del D.Lgs. n. 163/06 e della Legge n. 136/2010, così come in caso di fallimento dell’Appaltatoregara, ai sensi dell’art. 140 1 co. 17 della Legge 190/2012; b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgsdecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice di comportamento adottato dall’Università Amministrazione ed emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27 maggio 2015; c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), del 10% previsto per l’applicazione delle penali sul valore del contratto; d) cessione del contratto, da parte dell’Appaltatore, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 163/06 50/2016); e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni; f) inadempienza accertata, da parte dell’Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; g) inadempienza accertata, da parte dell’Appaltatore, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto; h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni del contratto che hanno determinato l’aggiudicazione dell’Appalto; i) non conformità dell’oggetto dell’appalto con le specifiche minime richieste nel presente Capitolato e con quanto offerto in sede di gara; j) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti; k) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo; l) mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 19 del presente Capitolato; m) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta dell’Università; n) sospensione ingiustificata delle attività contrattuali per un termine superiore a 15 giorni lavorativi complessivi in un anno. o) fallimento o altra procedura concorsuale in cui sia incorso l’appaltatore; p) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; q) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro o della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’art.51 del D.lgs. 81/2008. La risoluzione del contratto sarà comunicata all’Appaltatore dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. In caso di ritardo, per negligenza dell’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni secondo le previsioni del presente capitolato, il RUP assegna un termine allo stesso appaltatore, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate dal presente capitolato, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dello stesso o ritenute rilevanti per la specificità dell’appalto, saranno contestate all’Appaltatore dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale l’Appaltatore deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato e senza che vi sia stata risposta da parte dell’Appaltatore, o qualora l’Amministrazione non ritenga accogliibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale pagamento delle penali dovute. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione d'ufficiointerpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, in danno dell’Appaltatorerisultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 110 del D.lgs. I lavori oggetto dell’esecuzione in danno dell’Appaltatore saranno quelli che risultano dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originarion. 50/2016. contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimosi applica l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016. 6. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, saranno posti a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri economici: i) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente; ii) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; iii) l’eventuale maggiore onere per l’Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. iv) gli eventuali maggiori oneri sopportati dall’Amministrazione a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all’Amministrazione stessa effettuata dall’Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell’appalto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. L’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolatoAi sensi dell’art. 108, secondo le modalità previste dall’art. 136 comma 1, del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.. 2. L’Amministrazione n. 50/2016, la Stazione appaltante committente ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio d’appalto durante il periodo di lettera raccomandatasua efficacia, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse: a) al verificarsi della necessità di modifiche contrattuali o di varianti in corso d’opera qualificabili come “sostanziali” ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 1, lettera e) e comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e, quindi, modifiche o varianti che comportino sia un aumento di spesa superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto originario e sia in violazione ad una o più delle previsioni condizioni elencate nelle lettere a), b) e c), del comma 4 dell’art. 106 dello stesso X.Xxx. n. 50/2016 (secondo anche quanto specificato al precedente Art. 39, comma 5, 1° e 2° periodo) e, di conseguenza, modifiche contrattuali o varianti in corso d’opera che non possono essere affidate direttamente al contraente originario e che richiedono una nuova procedura di appalto non rispettando le condizioni di cui all'articolo 10.1 al combinato disposto dell’art. 106, comma 1, lettera e) e comma 4, del presente capitolato in materia D.Lgs. n. 50/2016 (secondo quanto specificato al precedente Art. 39, comma 5, 1° e 2° periodo, qualora vengano rispettate tutte le condizioni elencate nelle lettere a), b) e c), del comma 4 dell’art. 106 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante committente può approvare la relativa documentazione tecnico-amministrativa giustificativa di subappaltomodifica contrattuale o di variante da predisporre dalla DL e dal RUP al fine di affidare i relativi lavori all’appaltatore originario senza una nuova procedura di gara); b) grave violazione al verificarsi della normativa necessità di modifiche contrattuali o di varianti in materia corso d’opera di sicurezza nei cantieri cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 [secondo anche quanto specificato al precedente Art. 39, comma 6, lettere a), b) e c)], qualora venga superata la soglia di importo aggiuntivo di cui al comma 7 del predetto art. 106 [se, cioè, l'aumento di prezzo conseguente a tali modifiche o nel caso previsto dall'articolo 2.1 comma 6 varianti eccede il 50% (cinquanta per cento) del presente capitolato. c) valore del contratto iniziale; in caso di grave più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica] e, di conseguenza, modifiche contrattuali o varianti in corso d’opera che non possono essere affidate direttamente al contraente originario e ripetuta violazione dei tempi che richiedono una nuova procedura di esecuzione dei lavori stabiliti nell'articolo 4.3 e di violazione di quanto previsto dall'articolo 4.6 comma 3 del presente capitolato, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.7. d) nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall’art. 8.2 comma 4 del presente capitolato. e) nel caso di mancata consegna dei piani appalto non rispettando le condizioni di cui all’art. 2.1 comma1 lettera 106, comma 1, lettere b) e c) e/o comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (secondo quanto specificato al precedente Art. 39, comma 6, lettere a)., b), c) ed e), qualora vengano rispettate tutte le condizioni elencate nell'art. 106, comma 1, lettere b) e c) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante committente può approvare la relativa documentazione tecnico-amministrativa giustificativa di modifica contrattuale o di variante da predisporre dalla DL e dal RUP al fine di affidare i relativi lavori all’appaltatore originario senza una nuova procedura di gara); fc) nel caso al verificarsi della necessità di modifiche del progetto o di varianti in corso d’opera di cui le transazioni finanziarie relative all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, modifiche o varianti necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto posto a base di gara che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione e che, sotto il profilo economico, comportano incrementi di spesa pari o superiori al 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto siano eseguite senza l’utilizzo del bonifico bancario e, comunque, pari o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136. g) superiori alla soglia di mancata trasmissione della polizza assicurativa del progettista di responsabilità civile e professionale per rischi derivanti dalle attività di propria competenza importo di cui all’art. 8.235 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 [soglie di importo di cui al comma 2, lettere a) e b), dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016] e, di conseguenza, modifiche contrattuali o varianti in corso d’opera che non possono essere affidate direttamente al contraente originario e che richiedono una nuova procedura di appalto non rispettando le condizioni di cui all’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (secondo quanto specificato al precedente Art. 40, comma 1, qualora l’incremento di spesa è inferiore a dette soglie, la Stazione appaltante committente può approvare la relativa documentazione tecnico-amministrativa giustificativa di modifica del progetto o di variante da predisporre da abilitato progettista o dalla DL e dal RUP al fine di affidare i relativi lavori all’appaltatore originario senza una nuova procedura di gara); d) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma; e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati UE, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. n. 50/2016. h) di mancata consegna del progetto esecutivo nei termini indicati dall’art2. 4.1 comma 10 qualora il ritardo superi i 30 giorni consecutivi. i) di mancata consegna di tutte le integrazioni richieste dal Responsabile del Procedimento entro il termine concesso, così come indicato all’art. 4.1 comma 11. 3. L’Amministrazione ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d’urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 2. 4. L’Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il xxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa. 5. A seguito Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante committente ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui al precedente Art. 21 (Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini), i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei casi termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti Artt. 44 e 46 (PSC e POS), integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori (CSE); d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dall'articolo 136 dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 163/06 e della Legge n. 136/2010, così come in caso 81/2008; i) applicazione di fallimento dell’Appaltatore, una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell’art. 140 dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 81/2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e s.m.i.sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione d'ufficiocomma 1-bis, in danno dell’Appaltatoredel citato D.Lgs. I lavori oggetto dell’esecuzione in danno dell’Appaltatore saranno quelli che risultano dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo. 6. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, saranno posti a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri economici: i) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempienten. 81/2008; ii) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; iii) l’eventuale maggiore onere per l’Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. iv) gli eventuali maggiori oneri sopportati dall’Amministrazione a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all’Amministrazione stessa effettuata dall’Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell’appalto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. L’Amministrazione può Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il R.U.P. valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato, secondo le modalità previste dall’artcontratto. 136 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.. 2. L’Amministrazione La Stazione Appaltante ha inoltre la facoltà diritto di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandatad’appalto in tutti i casi previsti dal contratto medesimo e dal presente Capitolato Speciale, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse: a) violazione delle previsioni di cui all'articolo 10.1 con le modalità esposte ai successivi commi del presente capitolato in materia di subappalto; b) grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nel caso previsto dall'articolo 2.1 comma 6 del presente capitolato. c) in caso di grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nell'articolo 4.3 e di violazione di quanto previsto dall'articolo 4.6 comma 3 del presente capitolato, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.7. d) nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall’artarticolo. 8.2 comma 4 del presente capitolato. e) nel caso di mancata consegna dei piani In conformità al disposto di cui all’art. 2.1 comma1 lettera a). f) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136. g) di mancata trasmissione della polizza assicurativa del progettista di responsabilità civile e professionale per rischi derivanti dalle attività di propria competenza di cui all’art. 8.2, comma 1. h) di mancata consegna del progetto esecutivo nei termini indicati dall’art. 4.1 comma 10 qualora il ritardo superi i 30 giorni consecutivi. i) di mancata consegna di tutte le integrazioni richieste dal Responsabile del Procedimento entro il termine concesso, così come indicato all’art. 4.1 comma 11. 3. L’Amministrazione ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d’urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 2. 4. L’Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il xxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa. 5. A seguito di risoluzione del contratto, nei casi previsti dall'articolo 136 108 del D.Lgs. n. 163/06 e della Legge n. 136/201050 del 2016, così come in caso quando il Direttore dei Lavori accerta che il verificarsi di fallimento dell’Appaltatoreuno degli eventi indicati nei commi precedenti, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.o riscontri comunque che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, l’Amministrazione si riserva invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la facoltà di procedere all’esecuzione d'ufficio, in danno dell’Appaltatore. I lavori oggetto dell’esecuzione in danno dell’Appaltatore saranno quelli che risultano dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo stima dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimoregolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore. 6. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, saranno posti a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri economici: i) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente; ii) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; iii) l’eventuale maggiore onere per l’Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. iv) gli eventuali maggiori oneri sopportati dall’Amministrazione a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all’Amministrazione stessa effettuata dall’Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell’appalto.

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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. L’Amministrazione può procedere Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato, l’amministrazione procede alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato, secondo le modalità previste dall’art. 136 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.. 2. L’Amministrazione ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse: a) violazione delle previsioni sopravvenuta causa di esclusione di cui all'articolo 10.1 all’art. 80 del presente capitolato in materia di subappalto;D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., b) grave violazione della normativa in materia perdita del possesso dei requisiti di sicurezza nei cantieri o nel caso previsto dall'articolo 2.1 comma 6 idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l’ammissione alla gara e per la stipulazione del presente capitolato.contratto, c) in caso di grave e ripetuta violazione subappalto non autorizzato ovvero mancato rispetto, da parte dell’Esecutore, delle ingiunzioni fattegli come disposto negli articoli precedenti; d) per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei tempi lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori stabiliti nell'articolo 4.3 lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e di violazione di quanto previsto dall'articolo 4.6 comma 3 del presente capitolatoalle finalità dell’appalto, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.7. d) nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell’Appaltatore agli obblighi e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall’art. 8.2 comma 4 del presente capitolato.alle condizioni stipulate; e) nel caso di mancata consegna mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei piani lavoratori di cui all’arta D.Lgs. 2.1 comma1 lettera a)n. 81/2008 e s.m.i.; f) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l’utilizzo del bonifico bancario per mancata costituzione o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 reintegrazione della Legge 13.08.2010 n° 136.garanzia definitiva; g) di mancata trasmissione della polizza assicurativa del progettista di responsabilità civile e professionale per rischi derivanti dalle attività di propria competenza di cui all’art. 8.2ripetute inadempienze, comma 1.che regolarmente contestate, abbiano determinato un importo complessivo delle penali superiore al 10 per cento dell’importo netto contrattuale; h) di mancata consegna cessione anche parziale del progetto esecutivo nei termini indicati dall’art. 4.1 comma 10 qualora il ritardo superi i 30 giorni consecutivi.contratto; i) nel caso di mancata consegna mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, testo vigente, in materia di tutte le integrazioni richieste dal Responsabile tracciabilità dei flussi finanziari, ivi compreso l’obbligo di effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico e con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del Procedimento entro pagamento stesso. 2. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il termine concesso, così come indicato all’art. 4.1 comma 11diritto dell’Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. 3. L’Amministrazione ha inoltre la facoltà, in caso Nei casi di consegna d’urgenza dei lavori prima della stipulazione risoluzione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 2contratto si procederà ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. 4. L’Appaltatore si impegnainadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, quando venga applicata una clausola risolutiva espressamacchinari e attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione del committente, a rilasciare il xxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni naturali e consecutivi dalla data la cui formale presa in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di applicazione della stessacompletamento. 5. A seguito di risoluzione All’atto dell’immissione formale nel possesso del contratto, nei casi previsti dall'articolo 136 del D.Lgs. n. 163/06 e della Legge n. 136/2010, così come in caso di fallimento dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione d'ufficio, in danno dell’Appaltatore. I lavori oggetto dell’esecuzione in danno dell’Appaltatore saranno quelli cantiere dell’Impresa che risultano dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo. 6. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, saranno posti a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri economici: i) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il deve provvedere al completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente; ii) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; iii) l’eventuale maggiore onere per l’Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese si procederà a verbalizzare definitivamente - con apposito stato di gara consistenza redatto in contraddittorio con l’impresa inadempiente e con l’impresa subentrante o, in assenza della prima, con l’assistenza di pubblicitàdue testimoni - materiali, delle maggiori spese tecniche macchinari e attrezzature da consegnare all’impresa subentrante ed a disporre lo sgombero di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originarioquanto non utilizzabile. iv) gli eventuali maggiori oneri sopportati dall’Amministrazione a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all’Amministrazione stessa effettuata dall’Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell’appalto.

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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. L’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato, secondo le modalità previste dall’art. 136 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.. 2. L’Amministrazione La Stazione appaltante ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti ex art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse: a) violazione delle previsioni l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 10.1 del presente capitolato all’art. 6 D.Lgs. 159/2011 e all’art. 67 D.Lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in materia giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltosubappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; b) grave violazione della normativa in materia inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di sicurezza esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei cantieri o nel caso previsto dall'articolo 2.1 comma 6 del presente capitolato.termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) in caso di grave e ripetuta violazione manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nell'articolo 4.3 e di violazione di quanto previsto dall'articolo 4.6 comma 3 del presente capitolato, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.7.lavori; d) nel caso inadempienza accertata alle norme di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall’art. 8.2 comma 4 le assicurazioni obbligatorie del presente capitolato.personale; e) nel caso mancato rispetto del Patto di mancata consegna integrità sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 17 della Legge 190/2012; f) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo contrattuale); g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o dei piani di sicurezza di cui all’artagli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza; l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; m) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/4/2013 n. 62 “Regolamento codice di comportamento dei dipendenti pubblici” norma dell’art. 2.1 comma1 lettera a)54 D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell’amministrazione emanato con D.R. n. 1528 del 27/05/2015. fn) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena inadempienza accertata, da parte dell’appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità delle stessedei flussi finanziari, così come previsto dall’artai sensi dell’Art. 3 3, comma 9-bis, della Legge 13.08.2010 n° 136n. 136/2010 e ss. mm. e ii.; go) di mancata trasmissione della polizza assicurativa del progettista di responsabilità civile e professionale per rischi derivanti dalle attività di propria competenza di cui all’artin tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente Articolo. 8.2, comma 1. h) di mancata consegna del progetto esecutivo nei termini indicati dall’art. 4.1 comma 10 qualora il ritardo superi i 30 giorni consecutivi. i) di mancata consegna di tutte le integrazioni richieste dal Responsabile del Procedimento entro il termine concesso, così come indicato all’art. 4.1 comma 11. 3. L’Amministrazione ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d’urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 2. 4. L’Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il xxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa. 5. A seguito di La risoluzione del contratto, nei casi previsti dall'articolo 136 succitati, sarà comunicata all’appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti contrattuali o ritenute rilevanti per la specificità dei lavori, saranno contestati all’appaltatore dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R., o PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’appaltatore deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del D.LgsContratto. 2. n. 163/06 e della Legge n. 136/2010Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, così come dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, in caso di fallimento dell’Appaltatoreo di irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’artdell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti. 3. 140 Nei casi di risoluzione del D.Lgscontratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 4. n. 163/06 In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e s.m.il'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 5. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione S.O.A. o per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, l’Amministrazione risultante dal casellario informatico. 6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si riserva la facoltà rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di procedere all’esecuzione consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in danno dell’Appaltatore. I caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori oggetto dell’esecuzione di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno dell’Appaltatore saranno quelli che risultano danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle partiparti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore dall’appaltatore inadempiente medesimo.; 6. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, saranno posti b) ponendo a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri economicidell’appaltatore inadempiente: i1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore all’appaltatore inadempiente; ii2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; iii3) l’eventuale maggiore onere per l’Amministrazione la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. iv) gli eventuali maggiori oneri sopportati dall’Amministrazione a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all’Amministrazione stessa effettuata dall’Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell’appalto.

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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. L’Amministrazione Qualora ricorrano le fattispecie di cui all’art. 108, comma 1 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile del procedimento può procedere proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto nel d’appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, mediante formale contestazione scritta all’Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso. 2. Nei casi previsti all’art. 108, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione di diritto del contratto d’appalto. 3. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell’Appaltatore, debitamente accertati, si rinvia a quanto previsto all’art. 108, commi 3 e 4 del D.lgs. 50/2016. 4. A norma e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod.Civ., l’Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto d’appalto, previa comunicazione da inviarsi all’Appaltatore, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi: a) gravi inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; d) in caso di fallimento senza autorizzazione o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; e) mancata presa in consegna dell’area da parte dell’Appaltatore e mancato inizio dei lavori ai sensi del presente capitolato; f) violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013 e delle obbligazioni disposizioni contenute nel “Codice di comportamento dell’ente; g) perdita dell'iscrizione dall' “ Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa( art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n.190/2012, D.P.C.M. 18 aprile 2013)”cosidette “White List “ della Prefettura competente. I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente capitolatoarticolo. 5. Nel caso di risoluzione, l’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, come previsto anche all’art. 108, comma 8 del D.lgs. 50/2016. 6. E’ fatto salvo il diritto di recesso ai sensi degli artt. 1671 Cod.Civ. e 109 del D.lgs. 50/2016, secondo le modalità previste dall’artivi previste. 136 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.. 2. L’Amministrazione ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse: a) violazione delle previsioni di cui all'articolo 10.1 del presente capitolato in materia di subappalto; b) grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nel caso previsto dall'articolo 2.1 comma 6 del presente capitolato. c) in caso di grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nell'articolo 4.3 e di violazione di quanto previsto dall'articolo 4.6 comma 3 del presente capitolato, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.7. d) nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall’art. 8.2 comma 4 del presente capitolato. e) nel caso di mancata consegna dei piani di cui all’art. 2.1 comma1 lettera a). f) Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei cui, durante l'esecuzione dei lavori, l’Amministrazione venga a consentire la piena tracciabilità delle stesseconoscenza, così come previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136. g) in sede di mancata trasmissione della polizza assicurativa del progettista di responsabilità civile e professionale per rischi derivanti dalle attività di propria competenza informative prefettizie di cui all’artagli artt. 8.2, comma 1. h) di mancata consegna del progetto esecutivo nei termini indicati dall’art91 e segg. 4.1 comma 10 qualora il ritardo superi i 30 giorni consecutivi. i) di mancata consegna di tutte le integrazioni richieste dal Responsabile del Procedimento entro il termine concesso, così come indicato all’art. 4.1 comma 11. 3. L’Amministrazione ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d’urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 2. 4. L’Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il xxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa. 5. A seguito di risoluzione del contratto, nei casi previsti dall'articolo 136 del D.Lgs. n. 163/06 e della Legge n. 136/2010, così come in caso di fallimento dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/06 159/2011 e s.m.i., l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione d'ufficio, in danno dell’Appaltatore. I lavori oggetto dell’esecuzione in danno eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’Appaltatore saranno quelli che risultano dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimostesso. 67. In ogni casoL’Appaltatore potrà richiedere la risoluzione del contratto d’appalto, con salvezza senza indennità, al verificarsi di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, saranno posti a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri economici: i) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione quanto previsto dall'art. 107 comma 2 del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente; ii) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; iii) l’eventuale maggiore onere per l’Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originarioD.Lgs. 50/2016. iv) gli eventuali maggiori oneri sopportati dall’Amministrazione a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all’Amministrazione stessa effettuata dall’Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell’appalto.

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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. L’Amministrazione L'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto nel oltre che nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del regolamento D.Lgs. 163/06 e degli articoli 4, 6 e 14 del Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto - Decreto 19 aprile 2000, n. 145. Inoltre il Responsabile del procedimento previa nota informativa del Direttore dei Lavori, valuterà la procedibilità di Ufficio ai sensi degli articoli di Codice Penale n. 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture ) e n. 356 ( frode nelle pubbliche forniture ), nei seguenti casi : a)quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, del divieto del subappalto e delle ingiunzioni fattegli secondo quanto disposto al precedente art. 11; b)nel caso di grave inadempimento mancato rispetto delle obbligazioni di cui ingiunzioni fattegli dall’appaltante nei modi e nei termini previsti dal presente Capitolato Speciale, per ritardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al presente capitolato, secondo le modalità previste dall’art. 136 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.. 2. L’Amministrazione ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse: a) violazione delle previsioni di cui all'articolo 10.1 del presente capitolato in materia di subappalto; b) grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nel caso previsto dall'articolo 2.1 comma 6 del presente capitolato. c) in caso di grave e ripetuta violazione dei tempi programma di esecuzione dei lavori stabiliti nell'articolo 4.3 lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell’appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate; c)nel caso di violazione di quanto previsto dall'articolo 4.6 comma 3 del presente capitolato, fermo restando l'applicazione delle disposizioni mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 4.7. d) nel caso ai decreti legislativi 81/2008, 207/2010 e 528/1999, delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza in sicurezza fase di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall’artesecuzione. 8.2 comma 4 del presente capitolato. e) nel caso di mancata consegna dei piani di cui all’art. 2.1 comma1 lettera a). f) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136. g) di mancata trasmissione della polizza assicurativa del progettista di responsabilità civile e professionale per rischi derivanti dalle attività di propria competenza di cui all’art. 8.2, comma 1. h) di mancata consegna del progetto esecutivo nei termini indicati dall’art. 4.1 comma 10 qualora il ritardo superi i 30 giorni consecutivi. i) di mancata consegna di tutte le integrazioni richieste dal Responsabile del Procedimento entro il termine concesso, così come indicato all’art. 4.1 comma 11. 3. L’Amministrazione ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d’urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva, nei Nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 2. 4. L’Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il xxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa. 5. A seguito di risoluzione del contrattocontratto o di esecuzione di ufficio, nei casi previsti dall'articolo troveranno applicazione le modalità stabilite dagli Articoli 135 e 136 del regolamento D.Lgs. n. 163/06 e della Legge n. 136/2010, così come in caso di fallimento dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i163/06., l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione d'ufficio, in danno dell’Appaltatore. I lavori oggetto dell’esecuzione in danno dell’Appaltatore saranno quelli che risultano dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo. 6. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, saranno posti a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri economici: i) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente; ii) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; iii) l’eventuale maggiore onere per l’Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. iv) gli eventuali maggiori oneri sopportati dall’Amministrazione a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all’Amministrazione stessa effettuata dall’Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell’appalto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. L’Amministrazione L’appaltante può procedere alla risoluzione del contratto contratto, oltre che nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni anche nei seguenti casi: a. quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, del divieto del subappalto e delle ingiunzioni fattegli secondo quanto disposto al precedente art. 11; b. nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall’appaltante, per ritardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave inadempimento delle obbligazioni o contravvenzione da parte dell’appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate; c. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al presente capitolato, secondo le modalità previste dall’artdecreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza. 136 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.. 2. L’Amministrazione ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse: a) violazione delle previsioni di cui all'articolo 10.1 del presente capitolato in materia di subappalto; b) grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nel caso previsto dall'articolo 2.1 comma 6 del presente capitolato. c) in caso di grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nell'articolo 4.3 e di violazione di quanto previsto dall'articolo 4.6 comma 3 del presente capitolato, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.7. d) nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall’art. 8.2 comma 4 del presente capitolato. e) nel caso di mancata consegna dei piani di cui all’art. 2.1 comma1 lettera a). f) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136. g) di mancata trasmissione della polizza assicurativa del progettista di responsabilità civile e professionale per rischi derivanti dalle attività di propria competenza di cui all’art. 8.2, comma 1. h) di mancata consegna del progetto esecutivo nei termini indicati dall’art. 4.1 comma 10 qualora il ritardo superi i 30 giorni consecutivi. i) di mancata consegna di tutte le integrazioni richieste dal Responsabile del Procedimento entro il termine concesso, così come indicato all’art. 4.1 comma 11. 3. L’Amministrazione ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d’urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva, nei Nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 2. 4. L’Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il xxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa. 5. A seguito di risoluzione del contrattocontratto o di esecuzione di ufficio, nei casi previsti dall'articolo troveranno applicazione le modalità stabilite dall’artt. 136 e 138 del D.Lgs. Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163/06 163 e della Legge n. 136/2010, così come in caso di fallimento dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/06 successive modifiche e s.m.iintegrazioni., l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione d'ufficio, in danno dell’Appaltatore. I lavori oggetto dell’esecuzione in danno dell’Appaltatore saranno quelli che risultano dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo. 6. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, saranno posti a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri economici: i) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente; ii) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; iii) l’eventuale maggiore onere per l’Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. iv) gli eventuali maggiori oneri sopportati dall’Amministrazione a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all’Amministrazione stessa effettuata dall’Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell’appalto.

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Samples: Appalto

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. L’Amministrazione L'Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolatocontratto, secondo le modalità previste dall’art. oltre che nei casi previsti dagli artt.135 e 136 del D.Lgs. n.163/06 del 12.04.2006, n 163, e s.m.i.. 2ss.mm.ii., dall' art. L’Amministrazione ha inoltre la facoltà 2 della Deliberazione di risolvere il contratto mediante invio Consiglio Comunale n. 133 del 2000, e dall'articolo 7 della Legge Regione Lazio n. 16, del 18.09.07, pubblicata sulla G.U. Parte Prima, Regioni n. 9, del 01.03.08, anche in caso di lettera raccomandatasubappalto, senza necessità di ulteriori adempimenti nonché nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresseawenimenti: a) violazione quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto del subappalto e delle previsioni di cui all'articolo 10.1 del presente capitolato in materia di subappaltoingiunzioni fattegli secondo quanto disposto al precedente art. 11; b) grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nel caso previsto dall'articolo 2.1 comma 6 del presente capitolato.di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'appaltante, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contrawenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate; c) in nel caso di grave violazione del rispetto della normativa sulla sicurezza e ripetuta violazione la salute dei tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nell'articolo 4.3 e di violazione di quanto previsto dall'articolo 4.6 comma 3 del presente capitolatolavoratori, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.7al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Coordinatore per la sicurezza. d) nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall’art. 8.2 comma 4 del presente capitolato. e) nel caso di mancata consegna dei piani di cui all’art. 2.1 comma1 lettera a). f) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136. g) di mancata trasmissione della polizza assicurativa del progettista di responsabilità civile e professionale per rischi derivanti dalle attività di propria competenza di cui all’art. 8.2, comma 1. h) di mancata consegna del progetto esecutivo nei termini indicati dall’art. 4.1 comma 10 qualora il ritardo superi i 30 giorni consecutivi. i) di mancata consegna di tutte le integrazioni richieste dal Responsabile del Procedimento entro il termine concesso, così come indicato all’art. 4.1 comma 11. 3. L’Amministrazione ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d’urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva, nei Nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 2. 4. L’Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il xxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa. 5. A seguito di risoluzione del contrattocontratto o di esecuzione di ufficio, nei casi previsti dall'articolo troveranno applicazione le modalità stabilite dagli artt. 136 e 138 del D.Lgs. n. 163/06 e della Legge n. 136/2010, così come in caso di fallimento dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i163/06., l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione d'ufficio, in danno dell’Appaltatore. I lavori oggetto dell’esecuzione in danno dell’Appaltatore saranno quelli che risultano dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo. 6. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, saranno posti a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri economici: i) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente; ii) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; iii) l’eventuale maggiore onere per l’Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. iv) gli eventuali maggiori oneri sopportati dall’Amministrazione a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all’Amministrazione stessa effettuata dall’Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell’appalto.

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Samples: Appalto Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. L’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto nel caso Qualora l’appaltatore si renda colpevole di frode o di grave inadempimento delle obbligazioni negligenza e contravvenga agli obblighi e alle condizioni di cui al presente capitolato, il rapporto contrattuale si risolve secondo le modalità previste dall’artil procedimento stabilito nell’art. 136 119 del D.Lgs. n.163/06 Regolamento Generale e dagli art.135-136-137-138-139-140 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. 21. L’Amministrazione ha inoltre La risoluzione del contratto avviene, inoltre, nelle seguenti ipotesi di inadempimento: • subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; • nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse: a) violazione delle previsioni salute dei lavoratori di cui all'articolo 10.1 al decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente capitolato in materia di subappalto; b) grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza; • nel caso previsto dall'articolo 2.1 comma 6 del presente capitolato. c) in caso cui nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di grave e ripetuta violazione dei tempi un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di esecuzione dei lavori stabiliti nell'articolo 4.3 e una o più misure di violazione di quanto previsto dall'articolo 4.6 comma 3 del presente capitolato, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.7. d) nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall’art. 8.2 comma 4 del presente capitolato. e) nel caso di mancata consegna dei piani prevenzione di cui all’art. 2.1 comma1 lettera a). f) nel caso 3, della L. 27.12.1956 N. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 giudicato per frodi nei riguardi della Legge 13.08.2010 n° 136. g) di mancata trasmissione della polizza assicurativa del progettista di responsabilità civile e professionale per rischi derivanti dalle attività di propria competenza di cui all’art. 8.2, comma 1. h) di mancata consegna del progetto esecutivo nei termini indicati dall’art. 4.1 comma 10 qualora il ritardo superi i 30 giorni consecutivi. i) di mancata consegna di tutte le integrazioni richieste dal Responsabile del Procedimento entro il termine concesso, così come indicato all’art. 4.1 comma 11. 3. L’Amministrazione ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d’urgenza dei lavori prima della stipulazione del contrattostazione appaltante, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitivasubappaltatori, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 2. 4fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori. L’Appaltatore Al verificarsi di queste fattispecie, l’appalto si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il xxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni naturali e consecutivi dalla data intende risolto di applicazione della stessa. 5. A seguito di risoluzione del contratto, nei casi previsti dall'articolo 136 del D.Lgs. n. 163/06 e della Legge n. 136/2010, così come in caso di fallimento dell’Appaltatore, diritto ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs1456 C.C. con semplice comunicazione scritta indicante l’intenzione da parte della stazione appaltante di avvalersi della risoluzione e della motivazione di questa. n. 163/06 e s.m.i., l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione d'ufficio, in danno dell’Appaltatore. I lavori oggetto dell’esecuzione in danno dell’Appaltatore saranno quelli che risultano dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo L'appaltatore ha diritto al solo pagamento dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originarioregolarmente eseguiti, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimodecurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 6. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, saranno posti a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri economici: i) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente; ii) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; iii) l’eventuale maggiore onere per l’Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. iv) gli eventuali maggiori oneri sopportati dall’Amministrazione a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all’Amministrazione stessa effettuata dall’Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell’appalto.

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Samples: Construction Contract

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. L’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato, secondo le modalità previste dall’art. 136 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.. 2. L’Amministrazione La Stazione appaltante ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti ex art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse: a) violazione delle previsioni l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 10.1 del presente capitolato all’art. 6 D.Lgs. 159/2011 e all’art. 67 D.Lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in materia giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltosubappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; b) grave violazione della normativa in materia inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di sicurezza esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei cantieri o nel caso previsto dall'articolo 2.1 comma 6 del presente capitolato.termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) in caso di grave e ripetuta violazione manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nell'articolo 4.3 e di violazione di quanto previsto dall'articolo 4.6 comma 3 del presente capitolato, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.7.lavori; d) nel caso inadempienza accertata alle norme di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall’art. 8.2 comma 4 le assicurazioni obbligatorie del presente capitolato.personale; e) nel caso mancato rispetto del Patto di mancata consegna dei piani integrità sottoscritto in sede di cui all’artgara, ai sensi dell’art. 2.1 comma1 lettera a).1 co. 17 della Legge 190/2012; f) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l’utilizzo raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità Procedimento, del limite massimo globale previsto per l’applicazione delle stesse, così come previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136.penali (10% dell’importo contrattuale) g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di mancata trasmissione della polizza assicurativa del progettista di responsabilità civile e professionale per rischi derivanti dalle attività di propria competenza di cui all’art. 8.2, comma 1.norme sostanziali regolanti il subappalto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di mancata consegna del progetto esecutivo nei termini indicati dall’art. 4.1 comma 10 qualora il ritardo superi i 30 giorni consecutivi.contratto e allo scopo dell’opera; i) di mancata consegna di tutte le integrazioni richieste dal Responsabile del Procedimento entro il termine concesso, così come indicato all’art. 4.1 comma 11. 3. L’Amministrazione ha inoltre mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la facoltà, in caso di consegna d’urgenza salute dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità lavoratori di cui al precedente comma 2Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza; l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008. 4m) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/4/2013 n. 62 “Regolamento codice di comportamento dei dipendenti pubblici” norma dell’art. L’Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il xxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa54 D.Lgs. 30/3/2001 n. 165. 5n) inadempienza accertata, da parte dell’appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’Art. A seguito di 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.; o) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente Articolo. La risoluzione del contratto, nei casi previsti dall'articolo 136 succitati, sarà comunicata all’appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti contrattuali o ritenute rilevanti per la specificità dei lavori, saranno contestati all’appaltatore dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R., o PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’appaltatore deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del D.LgsContratto. 2. n. 163/06 e della Legge n. 136/2010Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, così come dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, in caso di fallimento dell’Appaltatoreo a irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’artdell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti. 3. 140 Nei casi di risoluzione del D.Lgscontratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 4. n. 163/06 In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e s.m.il'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 5. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione S.O.A. o per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, l’Amministrazione risultante dal casellario informatico. 6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si riserva la facoltà rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di procedere all’esecuzione consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in danno dell’Appaltatore. I caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori oggetto dell’esecuzione di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno dell’Appaltatore saranno quelli che risultano danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle partiparti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore dall’appaltatore inadempiente medesimo.; 6. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, saranno posti b) ponendo a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri economicidell’appaltatore inadempiente: i1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore all’appaltatore inadempiente; ii2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; iii3) l’eventuale maggiore onere per l’Amministrazione la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. iv) gli eventuali maggiori oneri sopportati dall’Amministrazione a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all’Amministrazione stessa effettuata dall’Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell’appalto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto