Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle sca- denze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016. 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appalta- tore. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 18, comma 1, del presente capitola- to è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzio- ne del contratto.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle sca- denze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 136 del D.Lgs 50/2016D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e degli articoli 16 e 17 del D.P.Reg. 05/06/2003 n. 0166/Pres.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore dell’Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appalta- torelavori.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 18A22, comma 1, del presente capitola- to capitolato speciale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell’appaltatore dell’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzio- ne risoluzione del contratto.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 11 . L’eventuale ritardo dell’appaltatore dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle sca- denze scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal del programma temporale superiore a 60 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante Appaltante e senza obbligo l’obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.e dell’art. 108 19 del D.Lgs 50/2016regolamento generale.
22 . La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore dell’Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appalta- toreAppaltatore.
33 . Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 18, 16 comma 1, del presente capitola- to 1 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
44 . Sono a carico dell’appaltatore dovuti all’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a Appaltante in seguito della risoluzio- ne alla risoluzione del contratto.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle sca- denze scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali natura- li consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 340 della Legge 2248/1865, e dall’art. 119 del D.Lgs 50/2016re- golamento generale.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appalta- toreappaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 1816, comma 1, del presente capitola- to è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell’appaltatore dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a in seguito della risoluzio- ne alla risoluzione del contratto.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore imputabile all’appaltatore nel rispetto ai dei termini per l’ultimazione dei lavori o sulle sca- denze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 30 (trenta) giorni naturali consecutivi rispetto ai tempi contrattuali produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante del Committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 E’ facoltà del D.Lgs 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la Committente in alternativa a quanto disposto al comma 1 comunicare formale messa in mora dell’appaltatore all’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con lavori; decorso inutilmente tale termine il medesimo appalta- tore.
3Committente procederà a risolvere il contratto. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 18, comma 1, del presente capitola- to è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell’appaltatore dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a dal Committente in seguito della risoluzio- ne alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni il Committente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle sca- denze scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi in alternativa, a giudizio del Progettista, al 20% (venti percento) del tempo contrattuale produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. dell’articolo 108 del D.Lgs 50/2016Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appalta- toreappaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 18all’articolo 16, comma 1, del presente capitola- to è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2regolamento.
4. Sono a carico dell’appaltatore dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a in seguito della risoluzio- ne alla risoluzione del contratto.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore imputabile all’appaltatore nel rispetto ai dei termini per l’ultimazione dei lavori o sulle sca- denze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante dell’amministrazione committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’artdell’articolo 108, comma 4 del D. Lgs. 108 del D.Lgs 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appalta- toreappaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 18, comma 1, del presente capitola- to è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato Sono dovuti dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a dall’amministrazione committente in seguito della risoluzio- ne alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l’amministrazione committente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle sca- denze scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 90 (NOVANTA) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016DLgs 150/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appalta- toreappaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 1823, comma 1, del presente capitola- to capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzio- ne risoluzione del contratto.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore imputabile all’appaltatore nel rispetto ai dei termini per l’ultimazione o per l’inizio concordato dei lavori o sulle sca- denze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale di un singolo ordine di lavoro superiore a 60 20 (giorni ) naturali consecutivi produce può produrre la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appalta- toreappaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 18, comma 1, del presente capitola- to è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato Sono dovuti dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a in seguito della risoluzio- ne alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per L’esecuzione Di Opere Edili Ed Affini
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle sca- denze scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi in alternativa, a giudizio del Progettista, al 30% (trenta percento) del tempo contrattuale produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. dell’articolo 108 del D.Lgs 50/2016Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appalta- toreappaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 18all’articolo 16, comma 1, del presente capitola- to è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2regolamento.
4. Sono a carico dell’appaltatore dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a in seguito della risoluzio- ne alla risoluzione del contratto.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’appalto