Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. La risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire: a) per disdetta da parte dell’agente secondo quanto previsto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalla Legge 11.5.1990, n.108, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni già intervenute; b) per malattia nei casi previsti dall’articolo 43; c) per giusta causa imputabile al lavoratore o al datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 Codice Civile; d) per dimissioni; e) per morte del lavoratore. 2. Il licenziamento determinato dall’appartenenza ad un Sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacale è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. La risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire:
a) per disdetta da parte dell’agente secondo quanto previsto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalla Legge 11.5.1990, n.108, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni già intervenute;
b) per malattia nei casi previsti dall’articolo 4348;
c) per giusta causa imputabile al lavoratore o al datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 Codice Civile;
d) per dimissioni;
e) per morte del lavoratore.
2. Il licenziamento determinato dall’appartenenza ad un Sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacale è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. La risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire:
a) per disdetta da parte dell’agente secondo quanto previsto dalla legge leg- ge 15 luglio 1966, n. 604, dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalla Legge 11.5.1990, n.108, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni già intervenute;
b) per malattia nei casi previsti dall’articolo 4348;
c) per giusta causa imputabile al lavoratore o al datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 Codice Civile;
d) per dimissioni;
e) per morte del lavoratore.
2. Il licenziamento determinato dall’appartenenza ad un Sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacale è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. La risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire:
a) per disdetta da parte dell’agente secondo quanto previsto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalla Legge 11.5.1990, n.108, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni già intervenute;
b) per malattia nei casi previsti dall’articolo 4348;
c) per giusta causa imputabile al lavoratore o al datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 Codice Civile;
d) per dimissioni;
e) per morte del lavoratore.
2. Il licenziamento determinato dall’appartenenza ad un Sindacato e dalla partecipazione partecipa- zione ad attività sindacale è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
Appears in 1 contract
Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. La risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire:
a) per disdetta da parte dell’agente dell'agente secondo quanto previsto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalla Legge 11.5.1990, n.108, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni già intervenute;
b) per malattia nei casi previsti dall’articolo 43dall'articolo 27;
c) per giusta causa imputabile al lavoratore o al datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 Codice dell'articolo 2119Codice Civile;
d) per dimissioni;
e) per morte del lavoratore.
2. Il licenziamento determinato dall’appartenenza dall'appartenenza ad un Sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacale è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
Appears in 1 contract
Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. La risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire:
a) per disdetta da parte dell’agente secondo quanto previsto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalla Legge 11.5.1990, n.108, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni integra- zioni già intervenute;
b) per malattia nei casi previsti dall’articolo 4348;
c) per giusta causa imputabile al lavoratore o al datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 Codice Civile;
d) per dimissioni;
e) per morte del lavoratore.
2. Il licenziamento determinato dall’appartenenza ad un Sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacale è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
Appears in 1 contract