Common use of Risoluzione del rapporto di lavoro Clause in Contracts

Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. Il rapporto di lavoro si risolve per i seguenti motivi: a. collocamento a riposo del dipendente per raggiungimento dei limiti di età di cui alle norme legislative vigenti; b. dimissioni del dipendente; c. licenziamento per superamento dei limiti massimi di aspettativa ai sensi dell’art. 32 del presente CCNL e di malattia e successivo eventuale periodo di attesa ai sensi dell’art. 34 del presente CCNL; d. malattia contagiosa del dipendente nei casi in cui sia consentito dalla legge il licenziamento; e. licenziamento per invalidità determinata da malattia professionale od infortunio sul lavoro che dia diritto a pensione da parte dell’INPS Gestione ex INPDAP; f. licenziamento per comprovata incapacità lavorativa del dipendente; g. licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell’art. 38. 2. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni del lavoratore devono essere comunicate per iscritto, con lettera raccomandata e nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall’art. 43 del presente CCNL. 3. L’azienda colloca a riposo il personale al compimento dell’età pensionabile, fatta salva la facoltà del lavoratore, ai sensi delle leggi vigenti, di essere trattenuto oltre tale limite. 4. Quanto disposto dal presente articolo non trova applicazione per i lavoratori nominati direttori di azienda ai sensi dell’art. 4 del RDL 15/10/1925, n. 2578.

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali, Esercenti Farmacie, CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali

Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. Il rapporto Oltre ai motivi di lavoro si risolve per i seguenti motivi: a. collocamento a riposo del dipendente per raggiungimento dei limiti giusta causa di età licenziamento di cui alle norme legislative vigenti; b. dimissioni del dipendente; c. al precedente art. 25, rappresentano giustificato motivo di licenziamento per superamento dei limiti massimi di aspettativa ai sensi dell’art. 32 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 i seguenti fatti: 1) maturazione del presente CCNL e diritto alla pensione di malattia e successivo eventuale periodo vecchiaia salvo che il lavoratore non si sia avvalso della facoltà di attesa ai sensi dell’art. 34 cui alla legge 54 del presente CCNL1982; d. malattia contagiosa 2) cessazione dell’attività aziendale; 3) sostanziale riduzione della superficie e/o attività aziendale che impedisca alla residua azienda e/o attività il mantenimento del dipendente precedente perso- nale con rapporto a tempo indeterminato. Gli eventuali licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato nei casi in cui sia consentito dalla legge il licenziamentoe con le procedure previste dalle leggi, saranno comunicati e discussi preventiva- mente anche con le rappresentanze sindacali, prima della fase esecutiva. In ogni caso le aziende sono tenute a ricercare le fonti di occupazione alter- nativa anche attraverso meccanismi di mobilità da ricercarsi con le Organiz- zazioni Sindacali. Possono rappresentare motivi di giusta causa di dimissioni senza preavviso i seguenti fatti: a) violenza e vie di fatto; e. licenziamento b) riduzione arbitraria della retribuzione, mancata corresponsione della stessa per invalidità determinata da malattia professionale od infortunio sul lavoro che dia diritto a pensione da parte dell’INPS Gestione ex INPDAPoltre 3 mesi; f. licenziamento per comprovata incapacità lavorativa del dipendente; g. licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell’art. 38c) modifica unilaterale di eventuali condizioni e trattamenti individuali pat- tuiti. 2. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni del lavoratore devono essere comunicate per iscritto, con lettera raccomandata e nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall’art. 43 del presente CCNL. 3. L’azienda colloca a riposo il personale al compimento dell’età pensionabile, fatta salva la facoltà del lavoratore, ai sensi delle leggi vigenti, di essere trattenuto oltre tale limite. 4. Quanto disposto dal presente articolo non trova applicazione per i lavoratori nominati direttori di azienda ai sensi dell’art. 4 del RDL 15/10/1925, n. 2578.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. Il rapporto di lavoro si risolve per i seguenti motivi: a. a) collocamento a riposo del dipendente per raggiungimento dei limiti di età di cui alle norme legislative vigenti; b. b) dimissioni del dipendente; c. c) licenziamento per superamento dei limiti massimi di aspettativa ai sensi dell’art. 32 del presente CCNL 40 e di malattia e successivo eventuale periodo di attesa ai sensi dell’art. 34 del presente CCNL38; d. d) malattia contagiosa del dipendente nei casi in cui sia consentito dalla legge il licenziamento; e. e) licenziamento per invalidità determinata da malattia professionale od infortunio sul lavoro che dia diritto a pensione da parte dell’INPS Gestione ex della INPDAP; f. f) licenziamento per comprovata incapacità lavorativa del dipendente; g. g) licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell’art. 3844. 2. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni del lavoratore dipendente devono essere comunicate per iscritto, con lettera raccomandata e nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall’art. 43 del presente CCNL49. 3. L’azienda colloca a riposo il personale al compimento dell’età pensionabile, fatta salva la facoltà del lavoratore, ai sensi delle leggi vigenti, di essere trattenuto oltre tale limite. 4. Quanto disposto dal presente articolo non trova applicazione per i lavoratori nominati direttori di azienda ai sensi dell’art. 4 del RDL 15/10/1925R.D.L. 15.10.1925, n. 2578.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. Il rapporto di lavoro si risolve per i seguenti motivi: a. collocamento a riposo del dipendente per raggiungimento dei limiti di età di cui alle norme legislative vigenti; b. dimissioni del dipendente; c. licenziamento per superamento dei limiti massimi di aspettativa ai sensi dell’art. 32 del presente CCNL dell’articolo 31 e di malattia e successivo eventuale periodo di attesa ai sensi dell’art. 34 del presente CCNLdell’articolo 33; d. malattia contagiosa del dipendente nei casi in cui sia consentito dalla legge il licenziamento; e. licenziamento per invalidità determinata da malattia professionale od infortunio sul lavoro che dia diritto a pensione da parte dell’INPS dell’I.N.P.S. Gestione ex INPDAP; f. licenziamento per comprovata incapacità lavorativa del dipendente; g. licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell’art. 38dell’articolo 37. 2. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni del lavoratore devono essere comunicate per iscritto, con lettera raccomandata e nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall’art. 43 del presente CCNLdall’articolo 42. 3. L’azienda colloca a riposo il personale al compimento dell’età pensionabile, fatta salva la facoltà del lavoratore, ai sensi delle leggi vigenti, di essere trattenuto oltre tale limite. 4. Quanto disposto dal presente articolo non trova applicazione per i lavoratori nominati direttori di azienda ai sensi dell’art. 4 del RDL 15/10/1925R.D.L. 15.10.1925, n. 2578.

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Samples: Regolamento Transitorio Per I Dipendenti Di Aziende Associate Ad a.s.so.farm, Regolamento Transitorio Per I Dipendenti Di Aziende Associate Ad a.s.so.farm