Common use of Risoluzione del rapporto di lavoro Clause in Contracts

Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte. 2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'azienda, quest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione. 3. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda, ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'art. 19. 4. Il ricorso dovrà essere inoltrato all'Organizzazione territoriale della Federmanager, a mezzo raccomandata a.r. che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento. 5. Il ricorso al Collegio non costituisce di per sé motivo per sospendere la corresponsione al dirigente delle indennità di cui agli artt. 23 e 24. 6. Le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto di cui al comma 1, non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato il 65° anno di età (60° se donna).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte. 2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'azienda, quest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione. 3. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda, ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'art. 19. 4. Il ricorso dovrà essere inoltrato all'Organizzazione territoriale della Federmanager, a mezzo raccomandata a.r. che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento. 5. Il ricorso al Collegio non costituisce di per sé motivo per sospendere la corresponsione al dirigente delle indennità di cui agli artt. 23 e 24. 6. Le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto di cui al comma 1iscritto, non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato il 65° anno i 67 anni di età (60° se donna)età.

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Samples: CCNL Dirigenti Aziende Industriali

Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte. 2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'azienda, quest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione. 3. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda, ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'art. 19. 4. Il ricorso dovrà essere inoltrato all'Organizzazione territoriale della Federmanager, a mezzo raccomandata a.r. che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento. 5. Il ricorso al Collegio non costituisce di per sé motivo per sospendere la corresponsione al dirigente delle indennità di cui agli artt. 23 e 24. 6. Le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto di cui al comma 1iscritto, non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato il 65° anno di età (60° se donna)ordinaria.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte. 2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'aziendadell'Azienda, quest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione. 3. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'aziendadall’Azienda, ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, recesso potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'artall’art. 1920. 4. Il ricorso dovrà essere inoltrato all'Organizzazione territoriale della Federmanagerattraverso l'organizzazione sindacale dei dirigenti, a mezzo raccomandata a.r. A.R., che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento. 5. Il ricorso al Collegio non costituisce di per sé motivo per sospendere la corresponsione al dirigente delle indennità di cui agli artt. 23 mancato preavviso e 24del trattamento di fine rapporto, così come di ogni altra spettanza dovuta in relazione al rapporto di lavoro. 6. Le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto di cui al comma 1, non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato il 65° anno di età (60° se donna)vecchiaia.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte. 2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'azienda, quest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione, in difetto di che il licenziamento sarà ritenuto senz'altro ingiustificato. 3. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda, ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'art. 19. 4. Il ricorso dovrà essere inoltrato all'Organizzazione territoriale della alla Federmanager, a mezzo raccomandata a.r. A.R. o pec, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento. 5. Il ricorso al Collegio non costituisce di per sé motivo per sospendere la corresponsione al dirigente delle indennità di cui agli artt. 23 e 24sospende il licenziamento intimato. 6. Le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto di cui al comma 1° comma, non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro effettuata nei confronti del di dirigente che sia in possesso dei allo scadere del periodo di preavviso maturi i requisiti di legge per avere diritto alla accedere al trattamento della pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato il 65° anno di età (60° se donna)vecchiaia.

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Samples: Regolamento Aziendale Per I Dirigenti Delle Aziende Ex Iacp

Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra all’altra parte. 2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'aziendadell’azienda, quest'ultima quest’ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione. 3. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'aziendadall’azienda, ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'art. all’articolo 19. 4. Il ricorso dovrà essere inoltrato all'Organizzazione all’Organizzazione territoriale della FedermanagerFndai, a mezzo raccomandata a.r. che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento. 5. Il ricorso al Collegio non costituisce di per sé motivo per sospendere la corresponsione al dirigente delle indennità di cui agli artt. 23 e 24. 6. Le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto di cui al comma 1° comma, non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato il 65° anno di età (60° se donna).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra all’altra parte. 2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'aziendadell’azienda, quest'ultima quest’ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione. 3. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'aziendadall’azienda, ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'artall’art. 19. 4. Il ricorso dovrà essere inoltrato all'Organizzazione all’Organizzazione territoriale della Federmanager, a mezzo raccomandata a.r. che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento.raccomandata 5. Il ricorso al Collegio non costituisce di per sé motivo per sospendere la corresponsione al dirigente delle indennità di cui agli artt. 23 e 24. 6. Le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto di cui al comma 1iscritto, non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato il 65° anno i 67 anni di età (60° se donna)età.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro