Common use of Risoluzione del rapporto di lavoro Clause in Contracts

Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. Il rapporto di lavoro si risolve per i seguenti motivi: a. collocamento a riposo del dipendente per raggiungimento dei limiti di età di cui alle norme legislative vigenti; b. dimissioni del dipendente; c. licenziamento per superamento dei limiti massimi di aspettativa ai sensi dell’articolo 32 del presente contratto collettivo nazionale e di malattia e successivo eventuale periodo di attesa ai sensi dell’articolo 34 del presente contratto collettivo nazionale; d. malattia contagiosa del dipendente nei casi in cui sia consentito dalla legge il licenziamento; e. licenziamento per invalidità determinata da malattia professionale od infortunio sul lavoro che dia diritto a pensione da parte dell’I.N.P.S. Gestione ex INPDAP; f. licenziamento per comprovata incapacità lavorativa del dipendente; g. licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell’articolo 38. 2. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni del lavoratore devono essere comunicate per iscritto, con lettera raccomandata e nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall’articolo 43 del presente contratto collettivo nazionale. 3. L’azienda colloca a riposo il personale al compimento dell’età pensionabile, fatta salva la facoltà del lavoratore, ai sensi delle leggi vigenti, di essere trattenuto oltre tale limite. 4. Quanto disposto dal presente articolo non trova applicazione per i lavoratori nominati direttori di azienda ai sensi dell’art. 4 del R.D.L. 15.10.1925, n. 2578.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Risoluzione del rapporto di lavoro. (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1. Il Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro si risolve a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per i seguenti motivi: a. collocamento a riposo del dipendente per raggiungimento dei limiti di età di cui alle norme legislative vigenti; b. dimissioni del dipendente; c. licenziamento per superamento dei limiti massimi di aspettativa ai sensi dell’articolo 32 del presente contratto collettivo nazionale e di malattia e successivo eventuale periodo di attesa ai sensi dell’articolo 34 del presente contratto collettivo nazionale; d. malattia contagiosa del dipendente nei casi in cui sia consentito dalla legge il licenziamento; e. licenziamento per invalidità determinata da malattia professionale od infortunio sul lavoro che dia diritto a pensione da parte dell’I.N.P.S. Gestione ex INPDAP; f. licenziamento per comprovata incapacità lavorativa del dipendente; g. licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell’articolo 38iscritto all'altra parte. 2. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni del lavoratore devono essere comunicate per iscrittoNel caso di risoluzione ad iniziativa dell'azienda, con lettera raccomandata e nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall’articolo 43 del presente contratto collettivo nazionalequest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione. 3. L’azienda colloca Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda, ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'art. 19. 4. Il ricorso dovrà essere inoltrato all'Organizzazione territoriale della Federmanager, a riposo il personale mezzo raccomandata a.r. che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento. 5. Il ricorso al compimento dell’età pensionabileCollegio non costituisce di per sé motivo per sospendere la corresponsione al dirigente delle indennità di cui agli artt. 23 e 24. 6. Le disposizioni del presente articolo, fatta salva la facoltà comunicazione per iscritto di cui al 1°comma, non si applicano in caso di risoluzione del lavoratorerapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato il 65°anno di età (60° se donna). 1) le premesse formano parte integrante della presente intesa; 2) in attuazione dell'art. 4, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali può essere validamente effettuata in sede sindacale, ai sensi delle leggi vigentidisposizioni del codice di procedura civile. Le parti sono impegnate, di essere trattenuto oltre tale limiteciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a dirigenti e imprese sui contenuti del presente accordo. N.d. 4. Quanto disposto dal presente articolo non trova applicazione per i lavoratori nominati direttori di azienda ai sensi dell’art. 4 del R.D.L. 15.10.1925, n. 2578.R.: L'accordo 30 dicembre 2014 prevede quanto segue:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Risoluzione del rapporto di lavoro. 1Ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto (giusta causa). La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto, nei termini stabiliti nel successivo articolo 64. Ai sensi della legge 15 Luglio 1966 n. 604, e della legge 20 Maggio 1970 n. 300, nei confronti dei lavoratori che rivestano le qualifiche di cui all'art. 2095 del C.C., il licenziamento non può effettuarsi che per "giusta causa" - art. 2119 del C.C. e per "giustificato motivo con preavviso", intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro, e al regolare funzionamento di essa. Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore il licenziamento per iscritto, lo stesso può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al precedente comma è inefficace. Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori, in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, e che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. Il licenziamento del lavoratore, assunto a tempo indeterminato, seguito da una nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione. Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 15 Luglio 1966 n. 604, il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e della partecipazione ad attività sindacale, è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 2 gennaio 1963, n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa. Il datore di lavoro ha la facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa del matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2 della Legge 30 Dicembre 1971, n. 1204 e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro si risolve per i seguenti motivi: a. collocamento a riposo scadenza del dipendente termine per raggiungimento dei limiti di età di cui alle norme legislative vigenti; b. dimissioni del dipendente; c. licenziamento per superamento dei limiti massimi di aspettativa ai sensi dell’articolo 32 del presente contratto collettivo nazionale e di malattia e successivo eventuale periodo di attesa ai sensi dell’articolo 34 del presente contratto collettivo nazionale; d. malattia contagiosa del dipendente nei casi in cui sia consentito dalla legge il licenziamento; e. licenziamento per invalidità determinata da malattia professionale od infortunio sul lavoro che dia diritto a pensione da parte dell’I.N.P.S. Gestione ex INPDAP; f. licenziamento per comprovata incapacità lavorativa del dipendente; g. licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell’articolo 38quale è stato stipulato. 2. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni del lavoratore devono essere comunicate per iscritto, con lettera raccomandata e nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall’articolo 43 del presente contratto collettivo nazionale. 3. L’azienda colloca a riposo il personale al compimento dell’età pensionabile, fatta salva la facoltà del lavoratore, ai sensi delle leggi vigenti, di essere trattenuto oltre tale limite. 4. Quanto disposto dal presente articolo non trova applicazione per i lavoratori nominati direttori di azienda ai sensi dell’art. 4 del R.D.L. 15.10.1925, n. 2578.

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Samples: CCNL Del 18/12/2018

Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. Il rapporto Al termine della missione affidata, l'Agenzia per il lavoro colloca in disponibilità il lavoratore assunto a tempo indeterminato, e si attiva tempestivamente per procurargli una nuova occasione di lavoro equivalente alle mansioni da ultimo svolte ovvero in altre mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento ovvero a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale; l'impegno dell'Agenzia si risolve per estende solo alle occasioni di lavoro disponibili in un luogo situato a non più di 50 km dal domicilio del lavoratore e, comunque, raggiungibile entro un tempo massimo di 80 minuti con i seguenti motivi: a. collocamento a riposo del dipendente per raggiungimento dei limiti mezzi pubblici di età di cui alle norme legislative vigenti; b. dimissioni del dipendente; c. licenziamento per superamento dei limiti massimi di aspettativa ai sensi dell’articolo 32 del presente contratto collettivo nazionale e di malattia e successivo eventuale periodo di attesa ai sensi dell’articolo 34 del presente contratto collettivo nazionale; d. malattia contagiosa del dipendente nei casi in cui sia consentito dalla legge il licenziamento; e. licenziamento per invalidità determinata da malattia professionale od infortunio sul lavoro che dia diritto a pensione da parte dell’I.N.P.S. Gestione ex INPDAP; f. licenziamento per comprovata incapacità lavorativa del dipendente; g. licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell’articolo 38trasporto. 2. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni Una volta decorsi 30 giorni dal collocamento in disponibilità, qualora l'Agenzia non sia riuscita a procurare una missione al dipendente, viene attivata la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966 per i soli lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anteriormente all'entrata in vigore del lavoratore devono essere comunicate per iscrittoD.lgs. n. 23/2015; sino al completamento di tale procedura, con lettera raccomandata e nel rispetto dei termini l'Agenzia prosegue la ricerca attiva di preavviso stabiliti dall’articolo 43 una collocazione lavorativa. Per i lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionalepredetto decreto, la procedura di conciliazione preventiva non sarà esperita. 3. L’azienda colloca a riposo A partire dal giorno del collocamento in disponibilità, e sino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, l'Agenzia eroga in favore del lavoratore un'indennità di disponibilità, il personale al compimento dell’età pensionabilecui importo mensile viene calcolato con le regole di cui all'art. 32 del vigente CCNL Agenzie per il lavoro. Nelle more della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966, fatta salva la facoltà del lavoratoreove prevista, ai sensi delle leggi vigenti, decorre il periodo di essere trattenuto oltre tale limitepreavviso. 4. Quanto disposto In aggiunta alle ipotesi di cui ai punti precedenti, il rapporto di lavoro può essere risolto per giusta causa o per giustificato motivo; in tale ultima ipotesi, la comunicazione del licenziamento deve rispettare un preavviso minimo pari a quanto previsto dall'art. 34 del vigente CCNL Agenzie per il lavoro. 5. Qualora il lavoratore sia assente per malattia per un periodo superiore a quello previsto dall'art. 39 del vigente CCNL Agenzie per il lavoro, può essere licenziato per superamento del periodo di comporto. Restano esclusi dal presente articolo periodo di comporto tutti quegli eventi morbosi che, secondo la normativa vigente, non trova applicazione per i lavoratori nominati direttori di azienda ai sensi dell’art. 4 concorrono al computo del R.D.L. 15.10.1925, n. 2578periodo medesimo.

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Samples: Regolamento Per Il Personale Somministrato

Risoluzione del rapporto di lavoro. 1Ai sensi dell’ art. 2119 del Codice Civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto (giusta causa). La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto, nei termini stabiliti nel successivo articolo 64. Ai sensi della legge 15 Luglio 1966 n. 604, e della legge 20 Maggio 1970 n. 300, nei confronti dei lavoratori che rivestano le qualifiche di cui all’art.2095 del C.C., il licenziamento non può effettuarsi che per “giusta causa” - art. 2119 del C.C. e per “giustificato motivo con preavviso”, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro, e al regolare funzionamento di essa. Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore il licenziamento per iscritto, lo stesso può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta. Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle norme di cui al precedente comma è inefficace. Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori, in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, e che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. Il licenziamento del lavoratore, assunto a tempo indeterminato, seguito da una nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione. Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento. Ai sensi dell’art.4 della Legge 15 Luglio 1966 n. 604, il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato e della partecipazione ad attività sindacale, è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata. Ai sensi dell’art.1 della Legge 2 gennaio 1963, n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa. Il datore di lavoro ha la facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa del matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art.2 della Legge 30 Dicembre 1971, n. 1204 e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro si risolve per i seguenti motivi: a. collocamento a riposo scadenza del dipendente termine per raggiungimento dei limiti di età di cui alle norme legislative vigenti; b. dimissioni del dipendente; c. licenziamento per superamento dei limiti massimi di aspettativa ai sensi dell’articolo 32 del presente contratto collettivo nazionale e di malattia e successivo eventuale periodo di attesa ai sensi dell’articolo 34 del presente contratto collettivo nazionale; d. malattia contagiosa del dipendente nei casi in cui sia consentito dalla legge il licenziamento; e. licenziamento per invalidità determinata da malattia professionale od infortunio sul lavoro che dia diritto a pensione da parte dell’I.N.P.S. Gestione ex INPDAP; f. licenziamento per comprovata incapacità lavorativa del dipendente; g. licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell’articolo 38quale è stato stipulato. 2. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni del lavoratore devono essere comunicate per iscritto, con lettera raccomandata e nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall’articolo 43 del presente contratto collettivo nazionale. 3. L’azienda colloca a riposo il personale al compimento dell’età pensionabile, fatta salva la facoltà del lavoratore, ai sensi delle leggi vigenti, di essere trattenuto oltre tale limite. 4. Quanto disposto dal presente articolo non trova applicazione per i lavoratori nominati direttori di azienda ai sensi dell’art. 4 del R.D.L. 15.10.1925, n. 2578.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. Il 1.1 Le parti convengono di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro si risolve per i seguenti motivi: a. collocamento tra di loro intercorrente con effetto alla data del 31 marzo 2013 (da intendersi quale ultimo giorno di lavoro, di seguito “Data di Risoluzione”), con reciproca rinunzia al preavviso e a riposo qualsiasi indennità sostitutiva del dipendente per raggiungimento dei limiti medesimo. Le parti convengono che nessun evento (ivi inclusi, senza limitazione, malattia ed infortunio, cariche politiche o sindacali) potrà sospendere o comportare proroga alla Data di età Risoluzione di cui sopra. 1.2 Le parti convengono altresì che la Società avrà comunque la facoltà di esonerare il Dirigente in tutto o in parte dall’obbligo di prestazione lavorativa, fermo restando il diritto di quest’ultimo a percepire comunque l’intera retribuzione fino alla Data di Risoluzione. 1.3 Il Dirigente si impegna, inoltre, a prestare la sua attività con la massima diligenza fino alla Data di Risoluzione, con particolare riferimento alle norme legislative vigentiattività finalizzate ad un efficiente e adeguato passaggio di consegne. 1.4 Entro i 5 (cinque) giorni successivi alla Data di Risoluzione, ovvero alla data in cui la Società si avvarrà della facoltà di esonero del Dirigente di cui al punto 1.2 che precede, il Dirigente dovrà restituire alla Società ogni bene e/o documento di quest’ultima che sia rimasto in suo possesso, relativo o connesso al rapporto di lavoro intercorso con la Società, o comunque ricevuto da quest’ultima, ivi inclusi autovettura aziendale, telefono cellulare e computer portatile. 1.5 Nello stesso termine il Dirigente consegnerà alla Società tutta la documentazione aziendale ancora in suo Zimmer S.r.l., with registered offices in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (MI), Via Milano 6, represented by Xxxxx T. Crines, President of the Board of Directors (hereinafter, “Company”) Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, domiciled in Xxxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxx, 0 (hereinafter “Executive”). (a) Executive has been and currently is an employee of the Company since May 7, 1990; b. dimissioni del dipendente; c. licenziamento per superamento dei limiti massimi di aspettativa ai sensi dell’articolo 32 del presente contratto collettivo nazionale e di malattia e successivo eventuale periodo di attesa ai sensi dell’articolo 34 del presente contratto collettivo nazionale; d. malattia contagiosa del dipendente nei casi (b) based on the assumption that the Executive shall be eligible to pension benefits by that time the parties have agreed to terminate by mutual consent the employment relationship as of March 31, 2013 and also settle in cui sia consentito dalla legge il licenziamento; e. licenziamento per invalidità determinata da malattia professionale od infortunio sul lavoro che dia diritto a pensione da parte dell’I.N.P.S. Gestione ex INPDAP; f. licenziamento per comprovata incapacità lavorativa del dipendente; g. licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell’articolo 38general and novative way any disputes between them, according with the provisions hereinafter reported. 2. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni del lavoratore devono essere comunicate per iscritto, con lettera raccomandata e nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall’articolo 43 del presente contratto collettivo nazionale. 3. L’azienda colloca a riposo il personale al compimento dell’età pensionabile, fatta salva la facoltà del lavoratore, ai sensi delle leggi vigenti, di essere trattenuto oltre tale limite. 4. Quanto disposto dal presente articolo non trova applicazione per i lavoratori nominati direttori di azienda ai sensi dell’art. 4 del R.D.L. 15.10.1925, n. 2578.

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Samples: Employment Agreement (Zimmer Holdings Inc)

Risoluzione del rapporto di lavoro. (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1. Il Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro si risolve a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per i seguenti motivi: a. collocamento a riposo del dipendente per raggiungimento dei limiti di età di cui alle norme legislative vigenti; b. dimissioni del dipendente; c. licenziamento per superamento dei limiti massimi di aspettativa ai sensi dell’articolo 32 del presente contratto collettivo nazionale e di malattia e successivo eventuale periodo di attesa ai sensi dell’articolo 34 del presente contratto collettivo nazionale; d. malattia contagiosa del dipendente nei casi in cui sia consentito dalla legge il licenziamento; e. licenziamento per invalidità determinata da malattia professionale od infortunio sul lavoro che dia diritto a pensione da parte dell’I.N.P.S. Gestione ex INPDAP; f. licenziamento per comprovata incapacità lavorativa del dipendente; g. licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell’articolo 38iscritto all'altra parte. 2. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni del lavoratore devono essere comunicate per iscrittoNel caso di risoluzione ad iniziativa dell'azienda, con lettera raccomandata e nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall’articolo 43 del presente contratto collettivo nazionalequest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione. 3. L’azienda colloca Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda, ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'art. 19. 4. Il ricorso dovrà essere inoltrato all'Organizzazione territoriale della Federmanager, a riposo il personale mezzo raccomandata a.r. che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento. 5. Il ricorso al compimento dell’età pensionabileCollegio non costituisce di per sé motivo per sospendere la corresponsione al dirigente delle indennità di cui agli artt. 23 e 24. 6. Le disposizioni del presente articolo, fatta salva la comunicazione per iscritto di cui al 1° comma, non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato il 65° anno di età (60° se donna). N.d.R.: L'accordo 18 settembre 2012 prevede quanto segue: Premesso che: - il comma 17 dell'art. 4, della legge n. 92/2012 disciplina la procedura di convalida delle dimissioni nonché delle risoluzioni consensuali; - la disposizione citata individua quali sedi autorizzate ad operare la convalida la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti; - lo stesso comma 17 riconosce altresì ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale la possibilità di individuare ulteriori sedi autorizzate; - le parti intendono avvalersi di tale facoltà al fine di agevolare l'attuazione della nuova disciplina della convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali; - il Ministero del lavoratorelavoro, con la circolare n. 18/2012, ha riconosciuto le sedi sindacali quali sedi qualificate in grado di offrire "le stesse garanzie di verifica della genuinità del consenso del lavoratore cui è preordinata la novella normativa"; Convengono che 1) le premesse formano parte integrante della presente intesa; 2) in attuazione dell'art. 4, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali può essere validamente effettuata in sede sindacale, ai sensi delle leggi vigentidisposizioni del codice di procedura civile. Le parti sono impegnate, di essere trattenuto oltre tale limiteciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a dirigenti e imprese sui contenuti del presente accordo. 4. Quanto disposto dal presente articolo non trova applicazione per i lavoratori nominati direttori di azienda ai sensi dell’art. 4 del R.D.L. 15.10.1925, n. 2578.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro