Common use of Risoluzione della convenzione Clause in Contracts

Risoluzione della convenzione. La presente convenzione è stipulata con patto di risoluzione espressa: a) Qualora l’assegnatario sia responsabile di mancato pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 4 protrattosi oltre 60 gg. dalla scadenza; b) Utilizzazione, previa diffida a voler ripristinare lo stato di normalità, dell’alloggio in contrasto con la destinazione indicata nell’articolo 3 della presente convenzione. c) A seguito di scioglimento del soggetto gestore; d) Per mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, e) Per gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione; f) Per frode dimostrata dell’assegnatario in danno degli utenti, dell'Amministrazione comunale o di Aler, o di altri soggetti, nell'ambito dell'attività convenzionale; g) A seguito di accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte del soggetto gestore o loro aventi causa per fatti occorsi nell’ambito delle unità abitative. h) Per grave danno all’immagine dell’Amministrazione e/o di Aler, determinato dal soggetto assegnatario o loro aventi causa, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti. i) La fruizione anche parziale del bene stesso da parte di soggetto diverso dall’assegnatario se non diversamente concordato tra le parti.

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Samples: Convenzione

Risoluzione della convenzione. La presente convenzione è stipulata con patto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico ai sensi dell’art. 109 del Codice degli Appalti. Il Municipio Roma IX EUR potrà, inoltre, disporre la risoluzione espressa: a) Qualora l’assegnatario sia responsabile di mancato pagamento del corrispettivo della Convenzione, previa contestazione dell’infrazione, ove le inadempienze e le violazioni contrattuali accertate riguardino: - la violazione degli obblighi di cui al precedente articolo 4 protrattosi oltre 60 ggall’art. dalla scadenza; b) Utilizzazione8 “Indicazione del personale”, previa diffida a voler ripristinare lo stato all’art. 10 “Obblighi dell’Organismo Affidatario nei confronti del personale”, all’art. 13 “Protezione dei dati personali”, all’art. 16 “Tracciabilità finanziaria” e all’art. 20 “Patto di normalitàIntegrità”. - l’accertamento e la contestazione, dell’alloggio in contrasto con per la destinazione indicata nell’articolo 3 terza volta, della presente convenzione. c) A seguito di scioglimento del soggetto gestore; d) Per mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, e) Per gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione; f) Per frode dimostrata dell’assegnatario in danno degli utenti, dell'Amministrazione comunale o di Aler, o di altri soggetti, nell'ambito dell'attività convenzionale; g) A seguito di accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte del soggetto gestore o loro aventi causa per fatti occorsi nell’ambito delle unità abitative. h) Per grave danno all’immagine dell’Amministrazione medesima inadempienza e/o disservizio; - la cessazione del possesso di Aleruno dei requisiti minimi previsti per la partecipazione alla gara e riportati nel bando di gara; - nei casi di subappalto; - in caso di cessione dell’impresa, determinato dal soggetto assegnatario di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o loro aventi causapignoramento a carico dell’impresa; - in caso di accertamento di mancata funzionalità dell’impresa; Resterà salva, fatto salvo comunque, per l’Amministrazione la facoltà di disporre la risoluzione della Convenzione nel caso di: - gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento; - gravi inadempienze contrattuali; - gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza; Parimenti, il diritto al risarcimento dei danni subitiMunicipio Roma IX EUR, potrà disporre la risoluzione della Convenzione nel caso il cui il totale delle penalità superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo. i) La fruizione anche parziale del bene stesso da parte di soggetto diverso dall’assegnatario se non diversamente concordato tra le parti.

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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Progetto L.285/97

Risoluzione della convenzione. La Oltre alle cause di risoluzione di cui all’art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione è stipulata con patto il verificarsi di risoluzione espressa: a) Qualora l’assegnatario uno dei seguenti casi: - il verificarsi, durante il periodo contrattuale, delle clausole di esclusione indicate dall’art. 38 del D. lgs. 163/2006; - sospensione non autorizzata delle attività, salvo festività definite nel programma gestionale offerto in gara; - utilizzo di personale privo dei requisiti di legge; - mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di mancato pagamento del corrispettivo comportamento scorretto nei confronti degli utenti; - mancata intestazione dei contratti di cui al precedente articolo 4 protrattosi oltre 60 gg. utenza entro il termine previsto dalla scadenza; b) Utilizzazione, previa diffida presente convenzione; - l’affidamento a voler ripristinare lo stato di normalità, dell’alloggio terzi dei servizi senza la prevista autorizzazione da parte dell’Amministrazione; - cessione a terzi in contrasto con la destinazione indicata nell’articolo 3 tutto o in parte della presente convenzione. c) A seguito di scioglimento del soggetto gestore; d) Per mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, e) Per ; - gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione; f) Per frode dimostrata dell’assegnatario in danno degli utenti, dell'Amministrazione comunale ; - mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti; - mancato o ritardato pagamento del canone di Aler, o concessione per più di altri soggetti, nell'ambito dell'attività convenzionale; g) A seguito di accertamento due rate consecutive. La revoca della concessione da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte del soggetto gestore o loro aventi causa per fatti occorsi nell’ambito delle unità abitativedell’Amministrazione Comunale sarà preventivamente comunicata ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni). h) Per grave danno all’immagine dell’Amministrazione e/o di Aler, determinato dal soggetto assegnatario o loro aventi causa, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti. i) La fruizione anche parziale del bene stesso da parte di soggetto diverso dall’assegnatario se non diversamente concordato tra le parti.

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Samples: Convenzione Per La Gestione in Concessione Del Laghetto Di Pesca Sportiva Comunale

Risoluzione della convenzione. La presente convenzione è stipulata con patto di risoluzione espressadel contratto può essere richiesta dall’Amministrazione: a) Qualora l’assegnatario sia responsabile nei casi di mancato pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 4 protrattosi oltre 60 gg. dalla scadenzasubappalto; b) Utilizzazionein caso di cessione dell’impresa, previa diffida a voler ripristinare lo di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento di stato di normalità, dell’alloggio in contrasto con la destinazione indicata nell’articolo 3 della presente convenzione.moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell’impresa; c) A seguito in caso di scioglimento del soggetto gestoreaccertamento di mancata funzionalità dell’impresa; d) Per mancata o inadeguata realizzazione in caso di parti rilevanti del progetto oggetto violazione delle prescrizioni di convenzione,cui all’art. 6 “Personale”, all’art. 12 “Tracciabilità finanziaria”, all’art. 13 “Protezione dei dati personali” e all’art.16 “Patto di Integrità”; e) Per gravi l’accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzionedisservizio; f) Per frode dimostrata dell’assegnatario in danno degli utentila cessazione del possesso di uno dei requisiti minimi previsti per la partecipazione alla procedura di selezione; Resterà salva, dell'Amministrazione comunale o comunque, per l’Amministrazione la facoltà di Aler, o di altri soggetti, nell'ambito dell'attività convenzionale;disporre la risoluzione della Convenzione nel caso di: g) A seguito gravi elusioni o violazioni delle normative di accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte del soggetto gestore o loro aventi causa per fatti occorsi nell’ambito delle unità abitative.riferimento; h) Per grave danno all’immagine dell’Amministrazione e/o di Aler, determinato dal soggetto assegnatario o loro aventi causa, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.gravi inadempienze contrattuali; i) La fruizione anche parziale del bene stesso da parte gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza Resterà inoltre salva, comunque, per l’Amministrazione la facoltà di soggetto diverso dall’assegnatario se non diversamente concordato tra far applicare tutte le partinorme vigenti in materia di adempimenti contrattuali. Parimenti, il Municipio IX potrà disporre la risoluzione della Convenzione nel caso il cui il totale delle penalità superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo.

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Samples: Convenzione

Risoluzione della convenzione. La presente convenzione è stipulata con patto di Roma Capitale - Municipio IX EUR potrà disporre la risoluzione espressa: a) Qualora l’assegnatario sia responsabile di mancato pagamento del corrispettivo della Convenzione, previa contestazione dell’infrazione, ove le inadempienze e le violazioni contrattuali accertate riguardino: • la violazione degli obblighi di cui al precedente articolo 4 protrattosi oltre 60 ggall’art.6 “Indicazione del personale, all’art. dalla scadenza; b) Utilizzazione8 “Obblighi dell’Organismo Affidatario nei confronti del personale”, previa diffida a voler ripristinare lo stato all’art. 12 “Protezione dei dati personali” e all’art. 15 “Tracciabilità finanziaria”, art. 19 “Protocollo di normalitàIntegrità”; • l’accertamento e la contestazione, dell’alloggio in contrasto con per la destinazione indicata nell’articolo 3 terza volta, della presente convenzione. c) A seguito di scioglimento del soggetto gestore; d) Per mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, e) Per gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione; f) Per frode dimostrata dell’assegnatario in danno degli utenti, dell'Amministrazione comunale o di Aler, o di altri soggetti, nell'ambito dell'attività convenzionale; g) A seguito di accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte del soggetto gestore o loro aventi causa per fatti occorsi nell’ambito delle unità abitative. h) Per grave danno all’immagine dell’Amministrazione medesima inadempienza e/o disservizio; • la cessazione del possesso di Aleruno dei requisiti minimi previsti per la partecipazione alla gara e riportati nel bando di gara; • in caso di subappalto; • in caso di cessione dell’impresa, determinato dal soggetto assegnatario di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o loro aventi causapignoramento a carico dell’impresa; • in caso di accertamento di mancata funzionalità dell’impresa; Resterà salva, fatto salvo comunque, per l’Amministrazione la facoltà di disporre la risoluzione della Convenzione nel caso di: - gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento; - gravi inadempienze contrattuali; - gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza; - violazione del Protocollo di Integrità. Parimenti, il diritto al risarcimento dei danni subitiMunicipio Roma IX EUR, potrà disporre la risoluzione della Convenzione nel caso il cui il totale delle penalità superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo. i) La fruizione anche parziale del bene stesso da parte di soggetto diverso dall’assegnatario se non diversamente concordato tra le parti.

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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Punto Unico Di Accesso Pua

Risoluzione della convenzione. La Oltre alle cause di risoluzione di cui all’art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione è stipulata con patto il verificarsi di risoluzione espressa: a) Qualora l’assegnatario uno dei seguenti casi: - verificarsi, durante il periodo contrattuale, delle clausole di esclusione indicate dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; - sospensione non autorizzata delle attività per più di n. 45 giorni consecutivi o n. 120 giorni totali non consecutivi nel corso dell’anno; - utilizzo di personale privo dei requisiti di legge; - ritardo nell’inizio dell’attività superiore a 90 gg. solari per cause imputabili al Concessionario; - mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di mancato pagamento del corrispettivo comportamento scorretto nei confronti degli utenti; - mancata intestazione dei contratti di cui al precedente articolo 4 protrattosi oltre 60 utenza entro il termine di 45 gg. dalla scadenza; b) Utilizzazione, previa diffida data di consegna degli impianti in concessione d’uso; - affidamento a voler ripristinare lo stato di normalità, dell’alloggio terzi dei servizi senza la prevista autorizzazione da parte dell’Amministrazione; - cessione a terzi in contrasto con la destinazione indicata nell’articolo 3 tutto o in parte della presente convenzione. c) A seguito di scioglimento del soggetto gestore; d) Per mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, e) Per ; - gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione; f) Per frode dimostrata dell’assegnatario in danno degli utenti, dell'Amministrazione comunale ; - mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti; - mancato o ritardato pagamento del canone di Aler, o concessione per più di altri soggetti, nell'ambito dell'attività convenzionale; g) A seguito di accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte del soggetto gestore o loro aventi causa per fatti occorsi nell’ambito delle unità abitativedue rate consecutive. h) Per grave danno all’immagine dell’Amministrazione e/o di Aler, determinato dal soggetto assegnatario o loro aventi causa, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti. i) La fruizione anche parziale del bene stesso da parte di soggetto diverso dall’assegnatario se non diversamente concordato tra le parti.

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Samples: Concession Agreement

Risoluzione della convenzione. La presente convenzione è stipulata con patto Salvo quanto previsto dal 3 comma dell’art. 12 e dall’art. 16 (casi di risoluzione espressa: a) Qualora l’assegnatario immediata), è’ facolta della Direzione dell’Istituto Penitenziario, risolvere la presente concessione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi: mancato o ritardato avvio del servizio superiore a giorni 30 rispetto al termine avanti fissato; mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi superiore a gg. 30 dalla diffida ad adempiere; violazione dell’obbligo di conduzione diretta dell’attività oggetto della concessione; mutamento di destinazione o svolgimento di attività diverse o ulteriori rispetto a quella oggetto della concessione; interruzione del servizio protratta per oltre dieci giorni, salvo che dette interruzoni dipendano da cause di forza maggiore, le quali dovranno essere giustificate con comunicazione ai competenti uffici della direzione dell’Istituto penitenziario; qualora il concessionario non sia responsabile in grado di mancato pagamento del corrispettivo provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al precedente articolo 4 protrattosi oltre 60 gg. dalla scadenza; b) Utilizzazionesopra; revoca o estinzione, previa diffida a voler ripristinare lo stato di normalità, dell’alloggio in contrasto con la destinazione indicata nell’articolo 3 della presente convenzione. c) A seguito di scioglimento del soggetto gestore; d) Per mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, e) Per gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione; f) Per frode dimostrata dell’assegnatario in danno degli utenti, dell'Amministrazione comunale o di Aler, o di altri soggetti, nell'ambito dell'attività convenzionale; g) A seguito di accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte del soggetto gestore o loro aventi causa per fatti occorsi nell’ambito delle unità abitative. h) Per grave danno all’immagine dell’Amministrazione e/o di Aler, determinato dal soggetto assegnatario o loro aventi qualsiasi causa, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subitidelle licenze, autorizzazioni e certificazioni necessarie per lo svolgimento dell’assetto d’interessi convenuto dalle parti. Della eventuale risoluzione dovrà tenersi conto in sede di pagamento dell’onere di concessione di cui all’art. 11, nel caso in cui la sospensione sia stata disposta per colpa del concessionario. i) La fruizione anche parziale del bene stesso da parte di soggetto diverso dall’assegnatario se non diversamente concordato tra le parti.

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Samples: Affidamento in Concessione Del Servizio Di Gestione Del Bar Spaccio

Risoluzione della convenzione. La presente convenzione è stipulata con patto di Il Municipio Roma IX EUR potrà disporre la risoluzione espressa: a) Qualora l’assegnatario sia responsabile di mancato pagamento del corrispettivo della Convenzione, previa contestazione dell’infra- zione, ove le inadempienze e le violazioni contrattuali accertate riguardino: - la violazione degli obblighi di cui al precedente articolo 4 protrattosi oltre 60 ggall’art.8 “Indicazione del personale, all’art. dalla scadenza; b) Utilizzazione10 “Obblighi dell’Organismo Affidatario nei confronti del personale”, previa diffida a voler ripristinare lo stato all’art. 13 “Protezione dei dati personali”, all’art. 16 “Tracciabilità finanziaria” e all’art. 20 “Protocollo di normalitàIntegrità”. - l’accertamento e la contestazione, dell’alloggio in contrasto con per la destinazione indicata nell’articolo 3 terza volta, della presente convenzione. c) A seguito di scioglimento del soggetto gestore; d) Per mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, e) Per gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione; f) Per frode dimostrata dell’assegnatario in danno degli utenti, dell'Amministrazione comunale o di Aler, o di altri soggetti, nell'ambito dell'attività convenzionale; g) A seguito di accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte del soggetto gestore o loro aventi causa per fatti occorsi nell’ambito delle unità abitative. h) Per grave danno all’immagine dell’Amministrazione medesima inadempienza e/o disservizio; - la cessazione del possesso di Aleruno dei requisiti minimi previsti per la partecipazione alla gara e riportati nel bando di gara; - nei casi di subappalto; - in caso di cessione dell’impresa, determinato dal soggetto assegnatario di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o loro aventi causapignoramento a carico dell’impresa; - in caso di accertamento di mancata funzionalità dell’impresa; Resterà salva, fatto salvo comunque, per l’Amministrazione la facoltà di disporre la risoluzione della Convenzione nel caso di: - gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento; - gravi inadempienze contrattuali; - gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza; - violazione del Protocollo di Integrità. Parimenti, il diritto al risarcimento dei danni subitiMunicipio Roma IX EUR, potrà disporre la risoluzione della Convenzione nel caso il cui il to- tale delle penalità superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo. i) La fruizione anche parziale del bene stesso da parte di soggetto diverso dall’assegnatario se non diversamente concordato tra le parti.

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Samples: Servizio Di Assistenza Domiciliare