Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell’invalidità permanente per la garanzia Infortuni del Conducente Clausole campione
Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell’invalidità permanente per la garanzia Infortuni del Conducente. Se le parti non giungono a un accordo sul grado d’invalidità permanente riconosciuto all’Assicurato, Compagnia e Assicurato possono demandare la determinazione del punteggio a due diversi medici, nominati uno per parte.
Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell’invalidità permanente per la garanzia Infortuni del Conducente. In caso di disaccordo tra le parti sul grado d’invalidità permanente spettante all’Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla Compagnia e dall’Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di inva- lidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Col- legio medico. Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residen- za dell’Assicurato.
Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell’invalidità permanente per la garanzia Infortuni del Conducente. In caso di disaccordo tra le parti sul grado d’invalidità permanente spettante all’Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla Compagnia e dall’Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di inva- lidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Col- legio medico. Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residen- za dell’Assicurato. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il me- dico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Qualora ne riscontri l’opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidi- tà permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le parti.
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