RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. Oltre che nei casi previsti dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente dell’Appaltatore, ha il diritto di far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: l’Appaltatore non fornisca le Attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti; l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del Servizio oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle Attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la mancata disponibilità dell’Appaltatore a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti in caso di ispezioni da parte della Committente; venir meno dei requisiti generali e/o speciali dell’Appaltatore; inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del Personale dipendente; mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; compimento di atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali; qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA; qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 19 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06; l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 21 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente; in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati. 17.1.1 In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia definitiva di cui all’art. 10 che precede, nonché di procedere allo svolgimento in proprio o all’affidamento a terzi dell’esecuzione delle Attività addebitandone ogni onere, spesa costo aggiuntivi all’Appaltatore e, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo ancora dovuto, fatto espressamente salvo il risarcimento di tutti i danni ulteriori. 17.1.2 Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all’Appaltatore, a mezzo di raccomandata a/r o pec, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione di diritto del Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto. 17.1.3 In caso di risoluzione, qualora espressamente richiesto dalla Committente, l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le Attività finalizzate all’ erogazione del Servizio, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la Committente non abbia incaricato un diverso appaltatore per l’erogazione del Servizio, e comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle Attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento.
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RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 36.1.1 Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT e/o DT, nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata ar/r o pecr, indirizzata al Referente dell’Appaltatoredel Contratto, ha il diritto di far valere la risoluzione del risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: • l’Appaltatore non fornisca le Attività attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti; . • l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; • l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; • sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del Servizio lavoro oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle Attivitàattività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; • venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; • violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la mancata disponibilità dell’Appaltatore a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti in caso di ispezioni da parte della Committente; • venir meno dei requisiti generali e/o speciali dell’Appaltatoreindicati in sede di gara; • inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; • mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del Personale personale dipendente; • mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; • compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali; qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA; qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 19 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06; l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 21 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente; in • In ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.
17.1.1 36.1.2 In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia definitiva di cui all’art. 10 21 che precede, nonché di procedere allo svolgimento all’esecuzione in proprio o all’affidamento a terzi dell’esecuzione delle Attività addebitandone ogni oneredanno dell’Appaltatore, spesa costo aggiuntivi all’Appaltatore eoltre, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo ancora dovuto, fatto espressamente salvo il naturalmente al risarcimento di tutti i danni ulterioridanni.
17.1.2 36.1.3 Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la CommittenteAcea, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all’Appaltatore, a mezzo di raccomandata araccomanda r/r o pecr, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione di risolvere diritto del il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.
17.1.3 36.1.4 In caso di risoluzione, qualora espressamente richiesto dalla Committente, risoluzione l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le Attività finalizzate all’ erogazione del Servizioi lavori, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la Committente sarà attivato i lavori non abbia incaricato saranno affidati ad un diverso appaltatore per l’erogazione del Servizioterzo, e comunque, comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle Attività attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento. Si applica quanto previsto dall’art. 108, commi 8 e 9, del D.Lgs. 50/2016.
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Samples: Capitolato Generale d'Appalto Per Lavori, Capitolato Generale d'Appalto Per Lavori
RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 19.1.1. Oltre che nei casi previsti dall’art. 122, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente dell’Appaltatore, ha il diritto di far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: • l’Appaltatore non fornisca le Attività attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti; • l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; • l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; • sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del Servizio servizio oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle Attivitàattività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; • venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; • violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la mancata disponibilità dell’Appaltatore a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti in caso di ispezioni da parte della Committente; • venir meno dei requisiti generali e/o speciali dell’Appaltatoreindicati in sede di procedura di affidamento; • inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; • mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del Personale personale dipendente; • mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; • compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali; qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA; qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 19 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06; l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 21 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente; • in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.
17.1.1 19.1.2. In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia definitiva di cui all’art. 10 15 che precede, nonché di procedere allo svolgimento all’esecuzione in proprio o all’affidamento a terzi dell’esecuzione delle Attività addebitandone ogni oneredanno dell’Appaltatore, spesa costo aggiuntivi all’Appaltatore eoltre, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo ancora dovuto, fatto espressamente salvo il naturalmente al risarcimento di tutti i danni ulterioridanni.
17.1.2 19.1.3. Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all’Appaltatore, a mezzo di raccomandata a/r o pecpec , un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione di diritto del Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.
17.1.3 19.1.4. In caso di risoluzione, qualora espressamente richiesto dalla Committente, l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le Attività finalizzate all’ erogazione del Servizioil servizio, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la Committente non abbia incaricato sarà attivato il servizio sostitutivo presso un diverso appaltatore per l’erogazione del Servizioterzo, e comunque, comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle Attività attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento. Si applica quanto previsto dall’art. 122, commi 6 e 9, del D.Lgs. 36/2023.
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Samples: Capitolato Generale d'Appalto
RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. Oltre che nei casi previsti dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODAIl Comune di Cadoneghe, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata ar/r r, fax o pec, indirizzata al Referente dell’Appaltatoredel Contratto, ha il diritto di far valere la risoluzione del risolvere immediatamente il Contratto di Appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile1456, c.c. nei seguenti casi: :
1. violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
3. frode o negligenza grave nella condotta dei lavori;
4. sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall’art. 80 del Codice;
5. l’Appaltatore non fornisca le Attività attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti; ;
6. sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
7. venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
8. venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
9. compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine del Comune di Cadoneghe;
10. l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; l’Appaltatore ometta ;
11. violazione dell’obbligo di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore adozione del Servizio oggetto del Contratto e/o rifiuto sistema di riprendere l’esecuzione delle Attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la mancata disponibilità dell’Appaltatore a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti in caso di ispezioni da parte della Committente; venir meno dei requisiti generali e/o speciali dell’Appaltatore; inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; gestione informatica (art. 20);
12. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del Personale personale dipendente; ;
13. violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
14. omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato adempimento delle rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;
15. violazione dell’Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
16. inadempimento alle disposizioni in materia di subappalto; compimento di atti lesivi dell’immagine di Acea antimafia e/o società accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell’Appaltatore o subappaltatore;
17. mancata informazione in merito ad atti di intimidazione nel corso del Gruppo Acea; l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali; qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA; qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 19 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06; l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 21 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente; in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.
17.1.1 In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia definitiva di cui all’art. 10 che precede, nonché di procedere allo svolgimento in proprio o all’affidamento a terzi dell’esecuzione delle Attività addebitandone ogni onere, spesa costo aggiuntivi all’Appaltatore e, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo ancora dovuto, fatto espressamente salvo il risarcimento di tutti i danni ulteriori.
17.1.2 Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all’Appaltatore, a mezzo di raccomandata a/r o pec, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione di diritto del Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.
17.1.3 In caso di risoluzione, qualora espressamente richiesto dalla Committente, l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le Attività finalizzate all’ erogazione del Servizio, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la Committente non abbia incaricato un diverso appaltatore per l’erogazione del Servizio, e comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle Attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento.Contratto;
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Samples: Contract for Works
RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 34.1.1 Oltre che nei casi previsti dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT e/o DT, nel CQ e/o nell'ODAnell’ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente dell’Appaltatore, ha il diritto di far valere la risoluzione di diritto del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: l’Appaltatore non fornisca esegua le Attività in conformità alle condizioni previste nel contratto Contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti; . l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività Attività e/o al relativo progetto di esecuzione; l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto Contratto e non provveda al loro rinnovo; sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del Servizio delle Attività oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle Attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la mancata disponibilità dell’Appaltatore a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti in caso di ispezioni da parte della Committente; venir meno dei requisiti generali e/o speciali dell’Appaltatore; inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del Personale dipendentePersonale; mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali; qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT e/o DT, nel CQ e/o nell'ODAnell’ODA; qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 19 36 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06; l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 21 38 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente; in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.
17.1.1 34.1.2 In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia definitiva di cui all’art. 10 20 che precede, nonché di procedere allo svolgimento all’esecuzione in proprio o all’affidamento a terzi dell’esecuzione delle Attività addebitandone ogni oneredanno dell’Appaltatore, spesa costo aggiuntivi all’Appaltatore eoltre, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo ancora dovuto, fatto espressamente salvo il naturalmente al risarcimento di tutti i danni ulterioridanni.
17.1.2 34.1.3 Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all’Appaltatore, a mezzo di raccomandata a/r o pec, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione di diritto del Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.
17.1.3 34.1.4 In caso di risoluzione, qualora espressamente richiesto dalla Committente, l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le Attività finalizzate all’ erogazione del Servizioalla realizzazione dell’Opera, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la il Committente non abbia incaricato un diverso appaltatore per l’erogazione del Servizio, e comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione nell’esecuzione dell’Opera. Resta fermo l’obbligo dell’Appaltatore di risoluzione svolgere il passaggio di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle Attività consegne al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimentonuovo appaltatore in maniera tale da escludere ulteriori ritardi nell’esecuzione dell’Opera.
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Samples: Contract for Works
RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 22.1.1. Oltre che che, nei casi previsti dalle presenti CG Condizioni Generali e in quelli eventualmente espressamente indicati nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODAnell’Ordine e dal codice civile, la Committente dal codice appalti, ove applicabile in quanto richiamato dall’Ordine, l’ABD previa comunicazione scritta all'Appaltatoreall’Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata a/r o pecavrà la facoltà di risolvere l’Ordine, indirizzata al Referente dell’Appaltatore, ha il diritto di far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. dell’articolo 1456 Codice Civilecodice civile, nei seguenti casi: l’Appaltatore :
a) l'Appaltatore non fornisca le Attività esegua l’Attività in conformità alle condizioni previste nel contratto nell’Ordine ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti; l’Appaltatore ;
b) l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione l'approvazione e/o l’autorizzazione l'autorizzazione scritta della Committentedell’ABD, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; l’Appaltatore all’Attività;
c) l'Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente e/o le garanzie fideiussorie previste nel contratto dall’Ordine e dalle presenti condizioni Generali e con il contenuto previsto dalle presenti Condizioni Generali o non provveda al loro rinnovo; ;
d) sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del Servizio dell'Appaltatore dell’Attività oggetto del Contratto dell’Ordine e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle Attivitàl'esecuzione dell’Attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; dell’ABD;
e) venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la mancata disponibilità dell’Appaltatore a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti in caso di ispezioni da parte della Committente; ;
f) venir meno dei requisiti generali e/o speciali dell’Appaltatore; dell'Appaltatore richiesti prima di emettere l’Ordine;
g) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; , ove applicabile;
h) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del Personale dipendente; personale;
i) mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; subappalto previste dalle presenti Condizioni Generali;
j) compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali; dell'immagine dell’ABD;
k) qualora le penali maturate dall’Appaltatore dall'Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA; nell’Ordine;
l) qualora venga promossa nei confronti della Committente dell’ABD azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 19 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore all’Attività;
m) l'Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti rifiuti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. dell’articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 152/06; l’Appaltatore ;
n) l'Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 21 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore Generali e della legge di riferimento;
o) l'Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente; dall’ABD;
p) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
q) nel caso di ingiustificata sospensione dell’Attività;
r) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
s) nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
t) nel caso di artifizi o raggiri posti in essere dall’Appaltatore o dai suoi collaboratori o subappaltatori al fine di ottenere indebitamente i compensi previsti dall’Ordine;
u) in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti all’Attività;
v) nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.
17.1.1 In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia definitiva inadempienze gravi o ripetute o nelle ipotesi di cui all’art. 10 che precede, nonché alle precedenti lettere;
w) in tutti gli altri casi di procedere allo svolgimento in proprio o all’affidamento a terzi dell’esecuzione delle Attività addebitandone ogni onere, spesa costo aggiuntivi all’Appaltatore ecui alle presenti Condizioni Generali, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo ancora dovuto, fatto espressamente salvo il risarcimento di tutti i danni ulteriori.
17.1.2 Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all’Appaltatore, a mezzo di raccomandata a/r o pec, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione di diritto del Contratto sia espressamente comminata. L’ABD ha la facoltà di risolvere l’Ordine, previa comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di cui al precedente puntolegge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’esecuzione dell’Attività a terzi in danno dell’Appaltatore, fatta salva l’applicazione delle eventuali penali già contestate.
17.1.3 In caso di risoluzione, qualora espressamente richiesto dalla Committente, l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le Attività finalizzate all’ erogazione del Servizio, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la Committente non abbia incaricato un diverso appaltatore per l’erogazione del Servizio, e comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle Attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento.
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Samples: Appalto
RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 19.1.1. Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente dell’Appaltatore, ha il diritto di far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: l’Appaltatore non fornisca le Attività attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti; l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del Servizio servizio oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle Attivitàattività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la mancata disponibilità dell’Appaltatore a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti in caso di ispezioni da parte della Committente; venir meno dei requisiti generali e/o speciali dell’Appaltatoreindicati in sede di procedura di affidamento; inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del Personale personale dipendente; mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali; qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA; qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 19 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06; l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 21 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente; in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.
17.1.1 19.1.2. In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia definitiva di cui all’art. 10 15 che precede, nonché di procedere allo svolgimento all’esecuzione in proprio o all’affidamento a terzi dell’esecuzione delle Attività addebitandone ogni oneredanno dell’Appaltatore, spesa costo aggiuntivi all’Appaltatore eoltre, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo ancora dovuto, fatto espressamente salvo il naturalmente al risarcimento di tutti i danni ulterioridanni.
17.1.2 19.1.3. Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all’Appaltatore, a mezzo di raccomandata a/r o pecpec , un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione di diritto del Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.
17.1.3 19.1.4. In caso di risoluzione, qualora espressamente richiesto dalla Committente, l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le Attività finalizzate all’ erogazione del Servizioil servizio, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la Committente non abbia incaricato sarà attivato il servizio sostitutivo presso un diverso appaltatore per l’erogazione del Servizioterzo, e comunque, comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle Attività attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento. Si applica quanto previsto dall’art. 108, commi 8 e 9, del D.Lgs. 50/2016.
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RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. Oltre che nei casi previsti dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente dell’Appaltatore, ha il diritto di far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: l’Appaltatore non fornisca le Attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti; l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del Servizio oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle Attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la mancata disponibilità dell’Appaltatore a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti in caso di ispezioni da parte della Committente; venir meno dei requisiti generali e/o speciali dell’Appaltatore; inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del Personale dipendente; mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; compimento di atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel Contratto e non provveda al loro rinnovo; l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali; qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA; qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 19 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06; l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 21 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente; in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.
17.1.1 In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia definitiva di cui all’art. 10 che precede, nonché di procedere allo svolgimento in proprio o all’affidamento a terzi dell’esecuzione delle Attività addebitandone ogni onere, spesa costo aggiuntivi all’Appaltatore e, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo ancora dovuto, fatto espressamente salvo il risarcimento di tutti i danni ulteriori.
17.1.2 Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all’Appaltatore, a mezzo di raccomandata a/r o pec, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione di diritto del Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.
17.1.3 In caso di risoluzione, qualora espressamente richiesto dalla Committente, l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le Attività finalizzate all’ erogazione del Servizio, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la Committente non abbia incaricato un diverso appaltatore per l’erogazione del Servizio, e comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle Attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento.
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Samples: Servizi
RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 34.1.1 Oltre che nei casi previsti dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT e/o DT, nel CQ e/o nell'ODAnell’ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente dell’Appaltatore, ha il diritto di far valere la risoluzione di diritto del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: • l’Appaltatore non fornisca esegua le Attività in conformità alle condizioni previste nel contratto Contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti; . • l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività Attività e/o al relativo progetto di esecuzione; • l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto Contratto e non provveda al loro rinnovo; • sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del Servizio delle Attività oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle Attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; • venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; • violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la mancata disponibilità dell’Appaltatore a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti in caso di ispezioni da parte della Committente; • venir meno dei requisiti generali e/o speciali dell’Appaltatore; • inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; • mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del Personale dipendentePersonale; • mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; • compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; • l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali; • qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT e/o DT, nel CQ e/o nell'ODAnell’ODA; • qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 19 36 delle presenti Condizioni Generali; • l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06; • l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 21 38 delle presenti Condizioni Generali; • l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente; • in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.
17.1.1 34.1.2 In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia definitiva di cui all’art. 10 20 che precede, nonché di procedere allo svolgimento all’esecuzione in proprio o all’affidamento a terzi dell’esecuzione delle Attività addebitandone ogni oneredanno dell’Appaltatore, spesa costo aggiuntivi all’Appaltatore eoltre, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo ancora dovuto, fatto espressamente salvo il naturalmente al risarcimento di tutti i danni ulterioridanni.
17.1.2 34.1.3 Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all’Appaltatore, a mezzo di raccomandata a/r o pec, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione di diritto del Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.
17.1.3 34.1.4 In caso di risoluzione, qualora espressamente richiesto dalla Committente, l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le Attività finalizzate all’ erogazione del Servizioalla realizzazione dell’Opera, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la il Committente non abbia incaricato un diverso appaltatore per l’erogazione del Servizio, e comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione nell’esecuzione dell’Opera. Resta fermo l’obbligo dell’Appaltatore di risoluzione svolgere il passaggio di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle Attività consegne al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimentonuovo appaltatore in maniera tale da escludere ulteriori ritardi nell’esecuzione dell’Opera.
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Samples: Contract for Works
RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. Oltre che nei casi previsti dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT e/o DT, nel CQ e/o nell'ODAnell’ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata ar/r o pecr, indirizzata al Referente dell’Appaltatoredel Contratto, ha il diritto di far valere la risoluzione del risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: l’Appaltatore non fornisca esegua le Attività in conformità alle condizioni previste nel contratto Contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti; . l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività Attività e/o al relativo progetto di esecuzione; l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto Contratto e non provveda al loro rinnovo; sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del Servizio delle Attività oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle Attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la mancata disponibilità dell’Appaltatore a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti in caso di ispezioni da parte della Committente; venir meno dei requisiti generali e/o speciali dell’Appaltatoredell’Appaltatore scelto dal Committente; inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del Personale dipendentePersonale; mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali; qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT e/o DT, nel CQ e/o nell'ODAnell’ODA; qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 19 36 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06; l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 21 38 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente; in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.
17.1.1 34.1.1 In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia definitiva cauzione di cui all’art. 10 20 che precede, nonché di procedere allo svolgimento all’esecuzione in proprio o all’affidamento a terzi dell’esecuzione delle Attività addebitandone ogni oneredanno dell’Appaltatore, spesa costo aggiuntivi all’Appaltatore eoltre, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo ancora dovuto, fatto espressamente salvo il naturalmente al risarcimento di tutti i danni ulterioridanni.
17.1.2 34.1.2 Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la CommittenteAcea, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all’Appaltatore, a mezzo di raccomandata araccomanda r/r o pecr, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione di risolvere diritto del il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.
17.1.3 34.1.3 In caso di risoluzione, qualora espressamente richiesto dalla Committente, risoluzione l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le Attività finalizzate all’ erogazione del Servizioalla realizzazione dell’Opera, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la il Committente non abbia incaricato un diverso appaltatore per l’erogazione del Servizio, e comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione nell’esecuzione dell’Opera. Resta fermo l’obbligo dell’Appaltatore di risoluzione svolgere il passaggio di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle Attività consegne al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimentonuovo appaltatore in maniera tale da escludere ulteriori ritardi nell’esecuzione dell’Opera.
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Samples: Contract for Work
RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 36.1.1 Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT e/o DT, nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata ar/r o pecr, indirizzata al Referente dell’Appaltatoredel Contratto, ha il diritto di far valere la risoluzione del risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: l’Appaltatore non fornisca le Attività attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti; . l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del Servizio lavoro oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle Attivitàattività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la mancata disponibilità dell’Appaltatore a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti in caso di ispezioni da parte della Committente; venir meno dei requisiti generali e/o speciali dell’Appaltatoreindicati in sede di gara; inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del Personale personale dipendente; mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali; qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA; qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 19 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06; l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 21 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente; in In ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.
17.1.1 36.1.2 In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia definitiva di cui all’art. 10 21 che precede, nonché di procedere allo svolgimento all’esecuzione in proprio o all’affidamento a terzi dell’esecuzione delle Attività addebitandone ogni oneredanno dell’Appaltatore, spesa costo aggiuntivi all’Appaltatore eoltre, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo ancora dovuto, fatto espressamente salvo il naturalmente al risarcimento di tutti i danni ulterioridanni.
17.1.2 36.1.3 Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la CommittenteAcea, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all’Appaltatore, a mezzo di raccomandata araccomanda r/r o pecr, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione di risolvere diritto del il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.
17.1.3 36.1.4 In caso di risoluzione, qualora espressamente richiesto dalla Committente, risoluzione l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le Attività finalizzate all’ erogazione del Servizioi lavori, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la Committente sarà attivato i lavori non abbia incaricato saranno affidati ad un diverso appaltatore per l’erogazione del Servizioterzo, e comunque, comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle Attività attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento. Si applica quanto previsto dall’art. 108, commi 8 e 9, del D.Lgs. 50/2016.
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RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. Oltre che nei casi previsti dalle presenti CG e 49.1.1. Il Committente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile al verificarsi di uno dei seguenti eventi: - Insolvenza della mandataria del Raggruppamento, assoggettamento dello stessa a fallimento od altra procedura concorsuale, ovvero sua messa in quelli espressamente indicati nel DT liquidazione, salvo quanto previsto all’articolo 7.3; - Mancata sostituzione, a seguito di richiesta del Committente, dell’impresa mandante fallita e/o nel CQ sottoposta a procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 7.6; - Qualora sopravvengano a carico delle imprese costituenti il raggruppamento, dei loro legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, provvedimenti e/o nell'ODAprocedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatoresalvo quanto disposto all’articolo 7.7 - Mancato Inizio dei Lavori o mancata presentazione per l’Inizio dei Lavori ai sensi dell’articolo 33.1.4; - Conseguimento di un ritardo nella esecuzione delle Opere superiore a 10 giorni rispetto al Termine Finale di Completamento; - Conseguimento di un ritardo nell’esecuzione dei Lavori superiore a quanto indicato come ritardo massimo all’articolo 34, da inviarsi mediante raccomandata a/r o pecrispetto a ciascuna delle altre Date Obbiettivo indicate all’articolo 5.2; - Maturazione, indirizzata al Referente a carico dell’Appaltatore, ha il diritto di far valere la risoluzione penali pari alla misura massima prevista dall’articolo 35; - Affidamento di lavori in subappalto senza l’autorizzazione espressa o tacita del Contratto di Appalto Committente, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: l’Appaltatore non fornisca le Attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale dell’articolo 25; - Sospensione dei lavori per ordine dell’Autorità giudiziaria e/o attrezzature non rispondenti amministrativa per fatto imputabile all’Appaltatore, ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti; l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione suoi subappaltatori e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzionefornitori; l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo- Sospensione dei lavori senza giustificato motivo per un periodo complessivo eccedente 30 giorni; sospensione arbitraria, - Abbandono del cantiere da parte dell’Appaltatore del Servizio oggetto del Contratto e/dell’Appaltatore; - Mancata concessione, revoca, annullamento o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle Attivitàsospensione dei permessi, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/licenze o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; violazione concessioni occorrenti per la realizzazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la mancata disponibilità dell’Appaltatore a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti in caso di ispezioni Opere, che dovessero dipendere da parte della Committente; venir meno dei requisiti generali e/o speciali colpa dell’Appaltatore; inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del Personale dipendente; mancato adempimento - Accertamento della non veridicità delle disposizioni in materia di subappalto; compimento di atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali; qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA; qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali autodichiarazioni rese ai sensi dell’artdegli artt. 19 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi 44 e per gli effetti 45 DPR n. 445/2000 dall’appaltatore in sede di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06; l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy prequalifica e riservatezza ai sensi dell’art. 21 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente; in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto o in altri documenti allegatiofferta.
17.1.1 In caso 49.1.2. Al verificarsi di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia definitiva di cui all’art. 10 che precede, nonché di procedere allo svolgimento in proprio o all’affidamento a terzi dell’esecuzione delle Attività addebitandone ogni onere, spesa costo aggiuntivi all’Appaltatore e, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo ancora dovuto, fatto espressamente salvo il risarcimento di tutti i danni ulteriori.
17.1.2 Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all’Appaltatore, a mezzo di raccomandata a/r o pec, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione di diritto del Contratto con le conseguenze uno degli eventi di cui al precedente puntocomma, il Contratto s’intenderà risolto di diritto non appena il Committente avrà dichiarato all’Appaltatore, mediante apposito Avviso di Risoluzione da inviarsi entro 15 giorni dall’evento, l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio del Committente stesso.
17.1.3 In caso 49.1.3. Fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa di risoluzionecui al precedente comma 49.1.1, qualora espressamente richiesto dalla l’Appaltatore non adempia le sue obbligazioni previste nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, il Committente, ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, diffiderà l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le Attività finalizzate all’ erogazione del Servizioad adempiere (Diffida ad Adempiere) assegnandogli un termine per l’adempimento di 15 giorni, ai prezzi e alle condizioni contenute nel o altro termine che il Committente riterrà idoneo, con l’avvertimento che decorso inutilmente tale termine il Contratto di Appalto fino a quando la Committente non abbia incaricato un diverso appaltatore per l’erogazione del Servizio, e comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle Attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimentos’intenderà senz’altro risolto.
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Samples: Contract for the Execution and Supply of Prefabricated Steel Modules for Intensive Care
RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. Oltre che nei casi previsti dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente dell’Appaltatore, ha il diritto di far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: • l’Appaltatore non fornisca le Attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti; • l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; • l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; • sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del Servizio oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle Attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; • venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; • violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la mancata disponibilità dell’Appaltatore a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti in caso di ispezioni da parte della Committente; • venir meno dei requisiti generali e/o speciali dell’Appaltatore; • inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; • mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del Personale dipendente; • mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; • compimento di atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; • l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel Contratto e non provveda al loro rinnovo; • l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali; • qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA; • qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 19 delle presenti Condizioni Generali; • l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06; • l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 21 delle presenti Condizioni Generali; • l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente; • in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.
17.1.1 In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia definitiva di cui all’art. 10 che precede, nonché di procedere allo svolgimento in proprio o all’affidamento a terzi dell’esecuzione delle Attività addebitandone ogni onere, spesa costo aggiuntivi all’Appaltatore e, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo ancora dovuto, fatto espressamente salvo il risarcimento di tutti i danni ulteriori.
17.1.2 Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all’Appaltatore, a mezzo di raccomandata a/r o pec, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione di diritto del Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.
17.1.3 In caso di risoluzione, qualora espressamente richiesto dalla Committente, l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le Attività finalizzate all’ erogazione del Servizio, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la Committente non abbia incaricato un diverso appaltatore per l’erogazione del Servizio, e comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle Attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento.
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Samples: Servizi
RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 36.1.1 Oltre che nei casi previsti dall’art. 122, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT e/o DT, nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente dell’Appaltatore, ha il diritto di far valere la risoluzione di diritto del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: • l’Appaltatore non fornisca le Attività attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti; • l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; • l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; • sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del Servizio lavoro oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle Attivitàattività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; • venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; • violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la mancata disponibilità dell’Appaltatore a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti in caso di ispezioni da parte della Committente; • venir meno dei requisiti generali e/o speciali dell’Appaltatoreindicati in sede di procedura di affidamento; • inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; • mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del Personale personale dipendente; • mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; • compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali; qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA; qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 19 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06; l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 21 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente; in • In ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.
17.1.1 36.1.2 In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia definitiva di cui all’art. 10 21 che precede, nonché di procedere allo svolgimento all’esecuzione in proprio o all’affidamento a terzi dell’esecuzione delle Attività addebitandone ogni oneredanno dell’Appaltatore, spesa costo aggiuntivi all’Appaltatore eoltre, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo ancora dovuto, fatto espressamente salvo il naturalmente al risarcimento di tutti i danni ulterioridanni.
17.1.2 36.1.3 Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all’Appaltatore, a mezzo di raccomandata a/r o pec, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione di diritto del Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.
17.1.3 36.1.4 In caso di risoluzione, qualora espressamente richiesto dalla Committente, l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le Attività finalizzate all’ erogazione del Servizioi lavori, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la Committente i lavori non abbia incaricato saranno affidati ad un diverso appaltatore per l’erogazione del Servizioterzo, e comunque, comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle Attività attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento. Si applica quanto previsto dall’art. 122, commi 6 e 9, del D.Lgs. 36/2023.
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Samples: Capitolato Generale d'Appalto
RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 36.1.1 Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT e/o DT, nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente dell’Appaltatore, ha il diritto di far valere la risoluzione di diritto del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: l’Appaltatore non fornisca le Attività attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti; l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del Servizio lavoro oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle Attivitàattività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la mancata disponibilità dell’Appaltatore a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti in caso di ispezioni da parte della Committente; venir meno dei requisiti generali e/o speciali dell’Appaltatoreindicati in sede di procedura di affidamento; inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del Personale personale dipendente; mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali; qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA; qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 19 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06; l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 21 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente; in In ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.
17.1.1 36.1.2 In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia definitiva di cui all’art. 10 21 che precede, nonché di procedere allo svolgimento all’esecuzione in proprio o all’affidamento a terzi dell’esecuzione delle Attività addebitandone ogni oneredanno dell’Appaltatore, spesa costo aggiuntivi all’Appaltatore eoltre, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo ancora dovuto, fatto espressamente salvo il naturalmente al risarcimento di tutti i danni ulterioridanni.
17.1.2 36.1.3 Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all’Appaltatore, a mezzo di raccomandata a/r o pec, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione di diritto del Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.
17.1.3 36.1.4 In caso di risoluzione, qualora espressamente richiesto dalla Committente, l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le Attività finalizzate all’ erogazione del Servizioi lavori, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la Committente i lavori non abbia incaricato saranno affidati ad un diverso appaltatore per l’erogazione del Servizioterzo, e comunque, comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle Attività attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento. Si applica quanto previsto dall’art. 108, commi 8 e 9, del D.Lgs. 50/2016.
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RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. 36.1.1 Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT e/o DT, nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente dell’Appaltatore, ha il diritto di far valere la risoluzione di diritto del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: • l’Appaltatore non fornisca le Attività attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti; • l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; • l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; • sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del Servizio lavoro oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle Attivitàattività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; • venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; • violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la mancata disponibilità dell’Appaltatore a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti in caso di ispezioni da parte della Committente; • venir meno dei requisiti generali e/o speciali dell’Appaltatoreindicati in sede di procedura di affidamento; • inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; • mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del Personale personale dipendente; • mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; • compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali; qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA; qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 19 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06; l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 21 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente; in • In ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.
17.1.1 36.1.2 In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia definitiva di cui all’art. 10 21 che precede, nonché di procedere allo svolgimento all’esecuzione in proprio o all’affidamento a terzi dell’esecuzione delle Attività addebitandone ogni oneredanno dell’Appaltatore, spesa costo aggiuntivi all’Appaltatore eoltre, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo ancora dovuto, fatto espressamente salvo il naturalmente al risarcimento di tutti i danni ulterioridanni.
17.1.2 36.1.3 Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all’Appaltatore, a mezzo di raccomandata a/r o pec, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione di diritto del Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.
17.1.3 36.1.4 In caso di risoluzione, qualora espressamente richiesto dalla Committente, l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le Attività finalizzate all’ erogazione del Servizioi lavori, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la Committente i lavori non abbia incaricato saranno affidati ad un diverso appaltatore per l’erogazione del Servizioterzo, e comunque, comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle Attività attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento. Si applica quanto previsto dall’art. 108, commi 8 e 9, del D.Lgs. 50/2016.
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RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. Oltre che nei casi previsti dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata ar/r o pecr, indirizzata al Referente dell’Appaltatoredel Contratto, ha il diritto di far valere la risoluzione del risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: l’Appaltatore non fornisca le Attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti; l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del Servizio oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle Attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la mancata disponibilità dell’Appaltatore a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti in caso di ispezioni da parte della Committente; venir meno dei requisiti generali e/o speciali dell’Appaltatore; inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del Personale dipendente; mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; compimento di atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel Contratto e non provveda al loro rinnovo; l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali; qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA; qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 19 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06; l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 21 delle presenti Condizioni Generali; l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente; in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.
17.1.1 In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia definitiva cauzione di cui all’art. 10 che precede, nonché di procedere allo svolgimento in proprio o all’affidamento a terzi dell’esecuzione delle Attività addebitandone ogni onere, spesa costo aggiuntivi all’Appaltatore e, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo ancora dovuto, fatto espressamente salvo il risarcimento di tutti i danni ulteriori.
17.1.2 Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all’Appaltatore, a mezzo di raccomandata araccomanda r/r o pecr, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione risolvere di diritto del il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.
17.1.3 In caso di risoluzione, qualora espressamente richiesto dalla Committente, risoluzione l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le Attività finalizzate all’ erogazione del Servizio, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la Committente non abbia incaricato un diverso appaltatore per l’erogazione del Servizio, e comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) 3 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle Attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento.
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RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE. Oltre che nei casi previsti dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata ar/r o pecr, indirizzata al Referente dell’Appaltatoredel Contratto, ha il diritto di far valere la risoluzione del risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: l’Appaltatore non fornisca le Attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti; l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo; • sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del Servizio oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle Attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; • venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente; • violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la mancata disponibilità dell’Appaltatore a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti in caso di ispezioni da parte della Committente; venir meno dei requisiti generali e/o speciali dell’Appaltatore; • inadempimento alle disposizioni in materia antimafia; • mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del Personale dipendente; • mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto; • compimento di atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea; • l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel Contratto e non provveda al loro rinnovo; • l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali; • qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA; • qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 19 delle presenti Condizioni Generali; • l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06; • l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 21 delle presenti Condizioni Generali; • l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente; • in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.
17.1.1 In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia definitiva cauzione di cui all’art. 10 che precede, nonché di procedere allo svolgimento in proprio o all’affidamento a terzi dell’esecuzione delle Attività addebitandone ogni onere, spesa costo aggiuntivi all’Appaltatore e, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo ancora dovuto, fatto espressamente salvo il risarcimento di tutti i danni ulteriori.
17.1.2 Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all’Appaltatore, a mezzo di raccomandata araccomanda r/r o pecr, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione risolvere di diritto del il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.
17.1.3 In caso di risoluzione, qualora espressamente richiesto dalla Committente, risoluzione l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le Attività finalizzate all’ erogazione del Servizio, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la Committente non abbia incaricato un diverso appaltatore per l’erogazione del Servizio, e comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) 3 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle Attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento.
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