Common use of Risposta Clause in Contracts

Risposta. Si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Interventi Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

Risposta. Si conferma Nel ribadire ed evidenziare che un’impresa gli elaborati del Progetto Preliminare posto a base di gara sono esaustivi per la rappresentazione delle opere da realizzare secondo il livello di dettaglio previsto per tale livello di progettazione e che non possiede SOA OG2 e nemmeno il Progetto Preliminare contiene tutti gli elaborati previsti dalla Legge, si precisa che l’amministrazione ha messo a disposizione tutti dwg i requisiti file di cui all'artdisponeva. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti Purtroppo non si dispone dei file dwg dei prospetti dei nuovi edifici. Tuttavia, sono pubblicati sul sito, contestualmente alla risposta ai presenti quesiti, i file dwg dei prospetti degli edifici esistenti e con i profili dei nuovi edifici, con la precisazione che questi file non fanno parte del progetto preliminare ma della pratica per l’accordo di programma da stipulare con il Comune di Sassari. I file contenuti nei tre file zip denominati “prospetti e profili stato attuale” , “prospetti e profili con opere in progetto” e “Tav 4 - progetto- zonizzazione” vengono pertanto forniti al solo fine di agevolare i concorrenti, ma devono essere verificati con gli elaborati pdf del progetto preliminare. Le sezioni, almeno per la definizione degli interpiani, sono desumibili anche dagli elaborati delle strutture messi a disposizione dall’AOU in formato PDF e ritirabili gratuitamente presso il servizio tecnico aziendale i giorni feriali dal lunedì al venerdi dalle 8.30 alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura 13.00. Dall’esame della relazione Geologica (cod. Elab. 00_XX_RT02_1_1) abbiamo appurato della presenza n. 10 sondaggi di cui 6 realizzati con piezometri. Ai fini della stesura del progetto definitivo di offerta, per integrare i dati a base di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendosi chiede: l’autorizzazione a poter effettuare una campagna di lettura dei piezometri presenti di cui alla citata relazione. Inoltre si chiede L’autorizzazione a poter accedere ai luoghi interessati dai lavori, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto particolare all’area interessata dai lavori (omissis) per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere poter effettuare ulteriori sondaggi a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”carotaggio continuo.

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Samples: Progettazione Ed Esecuzione Lavori, Progettazione Ed Esecuzione Lavori

Risposta. Si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 Le verifiche cui il concorrente dovrà attenersi devono rispondere alla classe d’uso degli edifici ospedalieri (4) ed alla zona sismica di riferimento (4); Le verifiche sulle costruzioni, esistenti e nemmeno i requisiti non, trovano il riferimento nel DM 14 gennaio 2008 “Xxxxx Xxxxxxxx per le Costruzioni”, cui a sua volta fa espresso riferimento la Relazione Tecnica sulle Strutture (Rif. Cap. 3, Normativa di Riferimento); Il DM 14 gennaio 2008 “Xxxxx Xxxxxxxx per le Costruzioni” contempla, con puntuale riferimento alle scelte progettuali effettuate, quali siano gli adempimenti necessari per valutare la sicurezza sulle strutture, sia di nuova realizzazione sia esistenti (in quest’ultimo caso Rif. Cap. 8.3 e Cap. 8.4.1i; La relazione Tecnica sulle Strutture (Rif. Cap. 2, Par. 2.5, Collegamento tra le Stecche e il Palazzo Clemente) reca specifiche indicazioni con riferimento alle verifiche ritenute necessarie in fase di progettazione; Gli interventi propedeutici e necessari alle integrazioni ed alle verifiche strutturali trovano capienza specifica nell’elaborato “Calcolo sommario della spesa”, Quadro dei costi dell’intervento, Lettera F; Gli elaborati strutturali di cui all'artl’AOU dispone sono stati in parte pubblicati sul sito e, relativamente agli elaborati grafici strutturali degli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione, questi sono disponibili per essere ritirati gratuitamente presso l’ufficio tecnico dell’AOU, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura Con riferimento al sottopasso pedonale previsto per il collegamento del Nuovo Materno Infantile con il nuovo corpo di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendofabbrica denominato “Nuovo ingresso e Main Street”, in quanto il disciplinare si chiede a Codesta Spettabile Amministrazione di gara prevede specificare quale è la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non funzione dello stesso e se è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati previsto l’utilizzo da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”pubblico.

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Samples: Progettazione Ed Esecuzione Lavori, Progettazione Ed Esecuzione Lavori

Risposta. Si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendoconferma, ad eccezione del terzo punto in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento …) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 146 co. 3 54 comma 4, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza del D.Lgstermine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. 50/2016Si chiede di confermare che, così come indicato al paragrafo XVI del disciplinareprevisto in altre Gare (es. SM2), nel quale si prevede che “non con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è ammessa inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la facoltà quota di ricorrere all’avvalimento massimale ancora disponibile per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali nuovi e del paesaggio”successivi Appalti specifici.

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Samples: Accordi Quadro Per Servizi Di System Management, Accordi Quadro Per Servizi Di System Management

Risposta. Si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 Premesso che, - come previsto al paragrafo 2.2 ‘Gestore del sistema e nemmeno i requisiti dotazioni tecniche’ del Capitolato d’Oneri, ai fini della partecipazione alla procedura, è indispensabile per l’operatore economico “[…]c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo, in quanto il disciplinare servizio elettronico di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati recapito certificato qualificato ai sensi del D.LgsRegolamento eIDAS […]”, - come previsto al par. 42/2004 recante Codice dei beni culturali 3.3 “Comunicazioni”, le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipula dell’Accordo Quadro con gli aggiudicatari; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del paesaggio”decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema stesso e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al par. 20; avvengono presso il Sistema. l’eventuale indicazione di una seconda PEC diversa da quella inserita negli indici non costituisce mezzo di comunicazione valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, che saranno inviate esclusivamente all’indirizzo PEC presente nell’indice sopra citato.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto in Sanità Digitale, Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto in Sanità Digitale

Risposta. Si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'art“Il comma 14 dell’art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo105, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventid.lgs. Ciò in quanton. 50/2016, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto modificato dall’art. 49, D.L. n. 77/2021 stabilisce che: Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che non è possibile prevedere in questa fase avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso attività oggetto di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e scorporabilisiano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Pertanto dalla lettura della norma ne segue l’obbligo di applicare il medesimo CCNL dell’appaltatore. Posto, ai sensi dell’artdunque, che il potere amministrativo di verificare la sussistenza dei presupposti di legge e di concedere l’autorizzazione al subappalto per l’esecuzione dei successivi Contratti Esecutivi che verranno stipulati nell’ambito della presente procedura e di assicurare il rispetto delle condizioni di legge è rimesso alle singole Amministrazioni contraenti, è a queste ultime che sarà demandata la garanzia dell’applicazione di tale previsione secondo i principi delle disposizioni vigenti”. 48CAPITOLATO TECNICO SPECIALE - PAR. 5.4.2.1 - PAG. 30 E CAPITOLATO D'ONERI PAR. 17.1 PAG. 38 Si chiede di verificare che il valore massimo (migliorativo) di ore di lavoro del team di presidio volte alla gestione di Ticket di Change sia 500 a trimestre, commi 1 e 6poiché essendo un FTE considerato su 200 gg. / anno, D.Lgsdi conseguenza nel trimestre il numero massimo di ore di un FTE di presidio corrisponde a 400 (50 gg. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2* 8 ore), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre chechiede quindi una verifica in tal senso, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto con lo scopo di avvalimento ex art. 146 co. 3 un'eventuale rettifica del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”valore indicato.

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Samples: Accordi Quadro Per Servizi Di System Management, Accordi Quadro Per Servizi Di System Management

Risposta. Si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 conferma. Come indicato nel par. 3 dell’Allegato 15, - lett. e): “le voci qui elencate, riportate in maggior dettaglio anche nel foglio “Dettaglio costi del lavoro” all’interno degli allegati 15.1 e nemmeno i requisiti 15.2, sono basate sulla Tabella Ministeriale di cui all'artal punto successivo, riferita al CCNL Metalmeccanico. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura Tali voci possono pertanto essere modificate dal Concorrente in ragione del CCNL applicato”; - lett. f): “Il metodo è lo stesso che Xxxxxx ha utilizzato per la propria stima dei costi della manodopera, di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli intervential Cap. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.LgsCapitolato d’Oneri, basandosi sul CCNL Metalmeccanico. 50/2016È pertanto richiesto al Concorrente di indicare, come indicato nello Schema di Dettaglio dei costi del personale/della manodopera, il CCNL applicato per ciascuna figura professionale impiegata. Qualora il CCNL applicato dalla/e impresa/e concorrente/i non sia lo stesso a cui fa riferimento la documentazione di gara, si invita il Concorrente a evidenziare, ove necessario, la coerenza con quanto disposto dall’art. 30 comma 4 del Codice, secondo cui al paragrafo XVI del disciplinare, nel personale impiegato dalle imprese appaltatrici “è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si prevede che “non è ammessa la facoltà eseguono le prestazioni di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggiomaniera prevalente”.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ecotomografi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ecotomografi

Risposta. Si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che Il quesito non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto chiaro. Laddove il possesso quesito faccia riferimento alla possibilità di tutti i requisiti ivi indicati rilascio delle garanzie definitive da parte di ciascun concorrenteuna mandante, si precisa che, ove costituite in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, le medesime possono essere rilasciate solamente dai soggetti espressamente indicati nella documentazione di gara. L’impossibilità oggettiva Laddove il quesito faccia riferimento alla possibilità di prevedere rilascio delle garanzie definitive ad una delle imprese mandanti, si precisa quanto segue. Con riferimento alla garanzia provvisoria, il Capitolato d’Xxxxx, al paragrafo 10, stabilisce che la stessa debba “essere intestata a tutti gli interventi operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che saranno partecipano alla gara ovvero, in concreto oggetto dei singoli affidamenti caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e dunque c), del Codice, al solo consorzio”. Fermo restando, quindi, in ogni caso l’obbligo di distinguere intestazione della garanzia provvisoria a montetutte le imprese del RTI: i) se trattasi di RTI costituendo si conferma; ii) se trattasi di RTI già costituito la garanzia provvisoria dovrà essere necessariamente costituita dall’impresa mandataria. Con riferimento alle garanzie definitive, nell’ambito degli stessiil Capitolato d’Xxxxx, tra categorie prevalenti al paragrafo 22, stabilisce che le stesse debbano essere presentate “in caso di RTI o di Consorzi ordinari, dall’Impresa mandataria in nome e scorporabili, per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6comma 5, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

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Samples: Accordi Quadro Per Servizi Di System Management, Accordi Quadro Per Servizi Di System Management

Risposta. Si veda la risposta alla domanda n. 2. Relativamente al quesito riguardante le ipotesi in cui non siano presenti le Rappresentanze sindacali, si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti l'attestazione di conformità di cui all'artal comma 2 dell'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non 47 DL n. 77/2021, da trasmettersi, al momento della presentazione dell’offerta, unitamente alla copia del Rapporto, possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendovalidamente riferirsi, in quanto una tale eventualità, unicamente a quello redatto e inviato per il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna tramite dell'applicativo reso disponibile dal Ministero del Lavoro e delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventiPolitiche Sociali. Ciò in quantoconsiderazione del fatto che il perfezionamento dell’invio sul Portale del Ministero vale a dare conoscenza dei contenuti dello stesso ai consiglieri regionali di parità e, come precisato al paragrafo XIII.1 non ultimo, avuto riguardo alla previsione contenuta nelle “Line Guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del disciplinare PNRR e del PNC” della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità dalla quale sembra evincersi che possano difettare le condizioni per l’ulteriore separata trasmissione del Rapporto medesimo (Tenuto conto In particolare, gli operatori economici pubblici e privati che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventioccupano oltre cinquanta dipendenti devono produrre, è richiesto per ogni lotto il possesso a pena di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere essi sono tenuti a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, redigere ai sensi dell’art. 48dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, commi 1 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e 6ai consiglieri regionali di parità”, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2enfasi aggiunta), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Saas, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Saas

Risposta. Si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 conferma, ad eccezione di quanto previsto ai par.: • 2.2.1.2 del Capitolato Tecnico Parte Speciale: “L’Aggiudicatario dovrà supportare, fornendo la strumentazione e nemmeno i requisiti il personale necessario per la realizzazione delle prove, l’Amministrazione Contraente nell’esecuzione di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase tutte le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi verifiche funzionali previste dalle procedure che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti concordate con l’Amministrazione stessa e dunque definite nel “Piano Operativo” approvato (cfr. par. 3.2.1). A tal fine potrà essere previsto anche l’utilizzo di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabiliun “test-bed” • 1.2 del Capitolato Tecnico Parte Generale per quanto riguarda le Amministrazioni ricomprese nel perimetro di sicurezza cibernetica: “In particolare, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente quanto previsto all’art. 146 1, comma 3 D.Lgs6 lett. 50/2016a) del D.L. 105/2019, imposto la cui efficacia è stata modificata dall’art. 16 comma 9, lett. a) del D.L. n. 82/2021, il Fornitore dovrà fornire pieno supporto alle Amministrazioni chiamate anche a collaborare con il CVCN (Centro di valutazione e certificazione nazionale istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e trasferito dal D.L. 82/2021 presso l’Agenzia) o i CV istituiti presso il Ministero dell’interno e il Ministero della difesa, all’effettuazione di verifiche preliminari e condizioni e test hardware e software su forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 133/2019. Il Fornitore dovrà, pertanto, su richiesta dell’Amministrazione, mettere a disposizione il proprio know - how, i prodotti hardware e software oggetto di test, le risorse fisiche (ad es. componenti accessori, realizzazione di test bed, etc), logistiche (ad es. messa a disposizione di sedi idonee all’effettuazione dei test su richiesta dell’Amministrazione) e professionali (ad. es. figure professionali in ragione della specificità del settore grado di fornire il necessario supporto alle Amministrazioni sia nella fase che precede l’effettuazione dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggiotest, che durante la loro esecuzione, nonché successivamente, per la produzione di eventuale documentazione tecnico - amministrativa che si rendesse necessaria);”.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Risposta. Si conferma che un’impresa che Il Concorrente, presentando offerta, dichiara, secondo quanto previsto nello schema di offerta economica, di essersi recato sui luoghi dove devono eseguirsi i lavori. Non sono previste modalità operative per l’effettuazione del sopralluogo ne è previsto il rilascio di una attestazione di avvenuto sopralluogo da parte del Committente. In caso di Riunioni di Imprese, non possiede è richiesta l’indicazione all’atto dell’offerta delle quote di qualificazione, ma soltanto l’indicazione della SOA OG2 e nemmeno della cifra d’affari di ciascuna delle imprese riunite. Le quote saranno indicate dal RTI aggiudicatario, prima della stipula dell’Accordo Quadro. Le quote indicate dovranno essere ovviamente coerenti con i requisiti tecnici posseduti dai singoli componenti il Raggruppamento e la quota della mandataria dovrà rispettare la percentuale minima di qualificazione ad essa richiesta dal Disciplinare di gara. Vedi risposta al quesito precedente. Nell’ipotesi di una costituenda ATI di Costruttori che si avvale di un Progettista “indicato” (un soggetto di cui all'artall’art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura 46 del D.Lgs.50/2016 oppure una pluralità di gara né come impresa singola (dichiarando soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs.50/2016) dovrà essere prodotta, all’atto dell’offerta, copia dell’Accordo sulla base del quale il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendoConcorrente mero “Costruttore” e il Progettista “indicato” reciprocamente si impegnano rispettivamente a subaffidare e a svolgere l’attività di progettazione che sarà prevista nei Contratti Applicativi, in quanto il disciplinare caso di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati aggiudicazione dell’Accordo Quadro in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventifavore del Concorrente Costruttore. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di L’Accordo dovrà essere sottoscritto da tutti i requisiti ivi indicati da parte componenti la costituenda ATI di ciascun concorrenteCostruttori e dal Progettista “indicato”. L’impossibilità oggettiva Non è previsto un modello di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque Accordo allegato al Disciplinare di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”gara.

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Samples: Accordo Quadro Per La Progettazione Esecutiva E La Realizzazione Dei Sistemi Smart Road E Monitoraggio Dinamico

Risposta. Non si conferma, i Progetti Tipo dovranno essere firmati digitalmente. Si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 veda in proposito quanto previsto nella documentazione di gara e nemmeno nello specifico al paragrafo 6 del Disciplinare di gara: “invio attraverso l’inserimento a Sistema di uno o più file contenenti i requisiti Progetti tipo sottoscritti digitalmente e conformi alle prescrizioni di cui all'artall’Allegato 3 del presente Disciplinare di gara” (…). 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura La Relazione Tecnica, i file contenenti i Progetti tipo e la dichiarazione generata dal Sistema, sempre a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti con firma digitale (…). Si ricorda inoltre quanto previsto nella premessa dell’Appendice 2 al Capitolato di gara né come impresa singola “Interventi di efficientamento energetico”: “Come previsto nell’Allegato 3 Schema di Offerta Tecnica, i Progetti tipo prodotti per ciascun intervento (dichiarando il subappalto dell'OG2standard ed ulteriore) né come RTI costituendoofferto (…) dovranno essere sottoscritti anche da un tecnico abilitato, in oltre a quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato prescritto al paragrafo XIII.1 6 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso Disciplinare di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o menogara”. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali vedano le risposte alle successive domande n. 64) e del paesaggio”n. 70).

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Samples: Gara Per L’affidamento Di Servizi Energetici

Risposta. Si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendoCon riferimento a quanto richiesto si ribadisce che, in conformità a quanto il disciplinare previsto al par. XI del Disciplinare recante “SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA”, “sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale. Non sono ammessi pertanto alla gara prevede la necessità che i aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti siano qualificati verticali o misti”,”. Il divieto di partecipazione in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quantoRTI o concorsi ordinari di concorrenti di tipo verticale o misto, come precisato al paragrafo par. XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventiDisciplinare, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità fatti connesso alla “impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, che “determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si Al riguardo, è evidente che ammettere la partecipazione alla procedura di gara di RTI verticali e/o misti significherebbe consentire l’affidamento di uno specifico appalto avente ad oggetto una sola tra le tre categorie di lavorazioni anche a raggruppamenti nell’ambito dei quali operano imprese non qualificate a svolgere quella determinata prestazione, violando le norme di legge relative al sistema di qualificazione. Quanto sopra ha trovato conferma anche da parte della stessa ANAC in precedenti pareri resi in ordine alla procedura in oggetto (cfr. Parere n. 186 del 20/11/2013 e Parere n. 194 del 20/11/2013). L’attuale documentazione di gara è stata inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto esaminata dall’Autorità nell’ambito di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà apposito Protocollo di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”Vigilanza collaborativa.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Interventi Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria

Risposta. Si Non si conferma che un’impresa che la possibilità di procedere secondo la soluzione proposta in quanto la documentazione che, secondo la lex specialis, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'artpuò recare la firma del legale rappresentante dell’impresa concorrente. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla La presente è una procedura di gara né come impresa singola che, ai sensi di quanto stabilito dalla lex specialis, si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico, conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (dichiarando Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). In particolare, il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendoCapitolato d’Oneri stabilisce che “ove non diversamente espressamente indicato, tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati a Consip esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in quanto il disciplinare formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005” (cfr. par. 4). Con riferimento alla documentazione relativa all’avvalimento, la lex specialis di gara non prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati possibilità di presentazione in ciascuna formato cartaceo; pertanto, detta documentazione dovrà essere presentata per via telematica nel rispetto delle categorie modalità stabilite dal Capitolato d’Oneri. Unica alternativa consentita dalla lex specialis di gara per soddisfare l’esigenza rappresentata nel quesito è la presentazione della “Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria” nonché di tutta la documentazione richiesta ai fini dell’avvalimento, in lingua italiana, in formato elettronico attraverso il Sistema, sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui sono astrattamente ascrivibili gli interventiall’art. Ciò in quanto22, come precisato al paragrafo XIII.1 comma 1, del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventiD. Lgs. n. 82/2005, è richiesto per ogni lotto il possesso ovvero da apposita dichiarazione di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabiliautenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 9222, comma 3, 2 del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei D. Lgs. n. 82/2005. Detta documentazione dovrà essere inviata e fatta pervenire a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 Consip sempre attraverso l’apposita sezione del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che Sistema denominata non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggioEventuale documentazione relativa all’avvalimento”.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Suture Chirurgiche

Risposta. Si Non si conferma che un’impresa che la possibilità di procedere secondo la soluzione proposta in quanto la documentazione che, secondo la lex specialis, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'artpuò recare la firma del legale rappresentante dell’impresa concorrente. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla La presente è una procedura di gara che, ai sensi di quanto stabilito dalla lex specialis, si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico, conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). In particolare, il paragrafo 1.1 del disciplinare stabilisce che “La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come impresa singola meglio specificato nel presente Disciplinare di gara. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005; […]”. Inoltre, ai sensi del successivo paragrafo 1.2 “L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto”. Con riferimento alla documentazione relativa all’avvalimento, la lex specialis di gara impone che detta documentazione sia presentata per via telematica nel rispetto delle modalità stabilite dal Disciplinare. Unica alternativa consentita per soddisfare l’esigenza rappresentata nel quesito è la presentazione della “Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria” (dichiarando il subappalto dell'OG2fac-simile All. 7 al Disciplinare) né come RTI costituendononché di tutta la documentazione richiesta ai fini dell’avvalimento, in quanto lingua italiana, in formato elettronico attraverso il disciplinare Sistema, sotto forma di gara prevede copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui sono astrattamente ascrivibili gli interventiall’art. Ciò in quanto22, come precisato al paragrafo XIII.1 comma 1, del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventiD. Lgs. n. 82/2005, è richiesto per ogni lotto il possesso ovvero da apposita dichiarazione di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabiliautenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 9222, comma 3, 2 del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei D. Lgs. n. 82/2005. Detta documentazione dovrà essere inviata e fatta pervenire a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 Consip sempre attraverso l’apposita sezione del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che Sistema denominata non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggioEventuale documentazione relativa all’avvalimento”.

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Samples: Insurance Services Agreement

Risposta. Si conferma Premesso che un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che quesito non è possibile prevedere chiaro, si da evidenza che, tenuto conto della divisione in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventilotti della gara e del vincolo di partecipazione tra grandi e piccoli immobili, è richiesto consentita, nell’esempio proposto, la partecipazione della società “A” ai lotti "Piccoli immobili" e della società "B" ai lotti "Grandi immobili”. Fermo il vincolo di partecipazione ai lotti “Piccoli Immobili” o ai lotti “Grandi Immobili”, è altresì possibile per ogni lotto le imprese “A” e “B” partecipare: - a lotti diversi nell’ambito dei “Piccoli Immobili” o dei “Grandi Immobili”; - nel medesimo lotto, fermo restando che in tal caso la stazione appaltante opererà sulle offerte le verifiche necessarie ad accertare se il possesso rapporto sussistente tra le due società abbia esercitato un’influenza concreta sul rispettivo contenuto delle offerte e solo laddove ravvisi unicità di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a montecentro decisionale, nell’ambito degli stessipermanente o occasionale ma comunque perfezionato, tra categorie prevalenti e scorporabili, procedere all’esclusione delle offerte ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs80 comma 5 lett. 50/2016 e dell’artm.) d.lgs. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”50/16.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Pulizia

Risposta. Si conferma Fino al completamento del moving, programmato entro fine gennaio 2017, verso il ced Santuario degli apparati attualmente situati a Ferruzzi, lo storage EMC-VMAX attualmente presente a Ferruzzi sarà utilizzato. All’atto del moving il VMAX3 attualmente presso il sito Tiburtino verrà trasferito al CED di Santuario dopo averlo popolato con i dati presenti nell’altro VMAX attualmente operativo a Tiburtino. Al termine del moving l’apparato sarà dismesso e solo una parte dei dischi (100 TByte) sarà spostato sul VMAX-20K di Tiburtino. Buongiorno, la ns. società è interessata a partecipare alla procedura in oggetto, ma, per partecipare singolarmente, non si possiedono tutti i requisiti previsti al punto III.1.3 del bando di gara.Considerato che un’impresa come specificato in detto bando "viene incentivata la partecipazione di RTI o di Consorzi", tuttavia abbiamo un dubbio circa l'ultimo capoverso della Sezione III dove viene richiesto a ogni impresa partecipante in forma associata, che eseguirà le attività, il possesso dei requisiti lett. a - b - c- d- x .Xxxxx requisiti tecnico-professionali non possiede SOA OG2 possono essere soddisfatti quindi dall’RTI nel suo complesso?Ed ancora, quali sono i requisiti necessari in caso di partecipazione come terzo responsabile, tra quelli dell’elenco, e nemmeno sulla portata dei requisiti D.P.R. 412/1993.Quanto sopra per costituire, se ammesso, idoneo RTI o ricorrere all'istituto dell'Avvalimento, per soddisfare i requisiti di cui all'artsopra.Restando in attesa di Vs. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendocortese riscontro, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che porgiamo i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventins. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”piu' distinti saluti.

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Samples: Gara d'Appalto

Risposta. Si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti Il requisito relativo all’ottenimento, in data precedente all’invio della domanda di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare partecipazione alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2gara, dell’autorizzazione all’esercizio di lavoro aereo di cui al punto 7.1 lett. b) né come RTI costituendo, in quanto il disciplinare del Disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventideve essere posseduto e dimostrato dalla mandataria. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso Il suddetto requisito di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabiliidoneità professionale, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 9283, comma 31, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o menolett. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 a) del D.Lgs. 50/2016n. 50 del 2016, deve essere posseduto in proprio dalla mandataria e non può, pertanto, essere oggetto di avvalimento, come indicato anche previsto all’art. 8 del Disciplinare di gara (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 7037 del 16 novembre 2020). Pertanto, la società X – non essendo in possesso in proprio del predetto requisito – non può partecipare alla gara come mandataria di un costituendo RTI. Il requisito relativo al paragrafo XVI possesso di una certificazione EN ISO 9001 (2008 o successive) per servizi di telerilevamento e/o elaborazione cartografica, di cui al punto 7.3 lett. a) del disciplinareDisciplinare deve essere posseduto e dimostrato dalla mandataria. Il suddetto requisito di capacità tecnica e professionale, nel quale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 2016, può essere oggetto di avvalimento (cfr., ex multis TAR Lombardia- Milano, sez. IV, n. 1288 del 6 luglio 2020). Pertanto, si prevede conferma che la società Y può partecipare alla gara come mandataria di un costituendo RTI, avvalendosi del requisito di capacità tecnica e professionale della società X, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti prescritti dal 3 Disciplinare. Si precisa che la certificazione EN ISO 9001 attesta un requisito tecnico-professionale attinente all’organizzazione che connota l’avvalimento in senso operativo e non è ammessa la facoltà invece di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: garanzia […] OG 2 tenuto conto quando oggetto dell'avvalimento è la certificazione di qualità di cui la concorrente è priva, occorre, ai fini dell'idoneità del divieto espressamente previsto all’artcontratto, che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione” (cfr. 146 comma 3 D.LgsCons. 50/2016Stato, imposto in ragione della specificità sez. V, n. 5765 dell’8 ottobre 2018; Cons. Stato, sez. V, n. 2953 del settore 17 maggio 2018; Cons. Stato, sez. V, n. 1730 del 18 marzo 2019; TAR Campania-Salerno, n. 1181 del 18 settembre 2019). L'oggetto del contratto di avvalimento deve essere, quindi, determinato attraverso la compiuta indicazione delle risorse e dei beni culturali tutelati ai sensi mezzi prestati. Resta fermo quanto disposto dall’art. 89 del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”n. 50/2016.

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Samples: Accordo Quadro

Risposta. Si Con riferimento al quesito posto si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno nella sezione 2.2 Rif. parte II "Informazioni operatore economico" sub sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'Operatore Economico" andranno indicati solo i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura dati dei sottoscrittori degli atti di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2DGUE e altri documenti). Si precisa, infatti, che la Consip, prima dell’aggiudicazione dell’appalto, richiederà al concorrente primo nella graduatoria provvisoria, a quello che segue nella medesima graduatoria (qualora lo stesso non rientri tra le micro, piccole e medie imprese secondo i parametri fissati dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003) né come RTI costituendoe a quello sorteggiato, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso l’elenco completo di tutti i requisiti ivi indicati da parte soggetti di ciascun concorrentecui all’art. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 9280, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI rispetto ai quali sono state rese, all’interno del disciplinareDGUE prodotto in gara, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà le dichiarazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto cui all’art. 146 comma 3 D.Lgs80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.lgs. 50/2016. In tale sede Consip inviterà altresì il concorrente a precisare se nel corso di svolgimento della procedura sono stati nominati ulteriori soggetti, imposto in ragione della specificità del settore aggiunta ovvero in sostituzione di quelli originari, con riguardo alle cariche di cui all’art. 80, comma 3, e a dichiarare, in tale evenienza, il possesso dei beni culturali tutelati predetti requisiti soggettivi anche nei confronti di costoro (e sempre che il concorrente non vi abbia proceduto autonomamente ai sensi del D.Lgsparagrafo 8.5 del disciplinare di gara). 42/2004 recante Codice dei beni culturali e La medesima richiesta di cui sopra verrà inoltrata anche alle eventuali imprese subappaltatrici e/o ausiliarie. Tra gli obiettivi generali che l’INAIL intende perseguire con la presente fornitura è incluso il seguente: “definire indicatori che valutino la capacità del paesaggioFornitore di semplificare/ridurre le componenti infrastrutturali riconoscendo, anche, a livello contrattuale una premialità al fornitore. Si chiede di chiarire quale sia la forma di premialità prevista a livello contrattuale per il fornitore.

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Samples: Gara d'Appalto

Risposta. Si conferma precisa che un’impresa nell’Allegato 14 non sono previsti campi che consentono di identificare direttamente ed univocamente i pazienti. La lex specialis di gara infatti non prescrive alcuna attività di identificazione (diretta o indiretta) dei pazienti. In particolare si segnala che l’eventuale “test a campione, delle bioimmagini presentate in offerta tecnica dai … concorrenti” (di cui al paragrafo 20 del Capitolato d’Oneri) effettuato dalla Commissione giudicatrice, non è in alcun modo volto a identificare i pazienti. Inoltre, il par. 15.5 del Capitolato d’Oneri prescrive una valutazione delle bioimmagini in forma anonima, “La valutazione delle bioimmagini, per ciascun singolo lotto, da parte della Commissione aggiudicatrice avverrà in maniera anonima….”; l’eventuale verifica delle bioimmagini - effettuata dalla commissione giudicatrice con il supporto del referente della Struttura sanitaria di riferimento per l‘immagine (il cui nominativo va dichiarato a cura del Concorrente nella compilazione dell’allegato 14) - sarà infatti volta esclusivamente a verificare che la bioimmagine sia stata effettuata presso la struttura sanitaria. Pertanto, nel rispetto degli accordi per il trattamento dei dati tra XXX e l’Amministrazione, sarà cura del Concorrente, in accordo con la Struttura Sanitaria, definire un codice identificativo dell’immagine (ad esempio scegliendo un numero progressivo) che non possiede SOA OG2 e nemmeno consenta direttamente di ricondurre l’immagine al paziente. Si precisa infine che, all’atto della firma della lettera di incarico, i requisiti Commissari si impegnano al più scrupoloso rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'artal Codice Etico di Consip, anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Consip stessa. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni Per quanto sopra esposto, non possa partecipare alla procedura si conferma la richiesta di gara né come impresa singola (dichiarando cui al quesito e si chiede il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo, in quanto il disciplinare rispetto delle prescrizioni della lex specialis di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”gara.

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Samples: Gara a Procedura Aperta Per L’affidamento Della Fornitura Di Apparecchiature Di Radiologia Generale

Risposta. In caso di R.T.I. il requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3) del Bando, deve essere posseduto dalle sole imprese raggruppande (mandataria e/o mandanti) che svolgeranno, anche solo in parte, i servizi ivi indicati (Servizio Inbound di I° Livello, Servizio Operatori di II° Livello, Servizio di Presidio, Campagne Outbound, Servizio di competenze specialistiche per gli Operatori di I° Livello). Ciò posto, ciascun membro del RTI potrà ricorrere all'istituto dell'avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, per ovviare alla mancanza del requisito in questione, secondo le modalità previste dai paragrafi 3.4 e 4.4.1.5 del Capitolato d'Oneri ed in conformità a quanto all'uopo previsto dal citato art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. L’avvalimento deve essere reale e non formale, e l’impresa ausiliata deve provare l’effettiva disponibilità delle risorse dell’impresa ausiliaria. Pertanto, dalle dichiarazioni e dal contratto di avvalimento - da presentare in offerta - deve emergere inequivocabilmente che l'ausiliaria assume l’obbligo di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità e segnatamente, a seconda dei casi, mezzi, personale, struttura, procedure, prassi, know-how ed ogni altro elemento necessario. Si conferma precisa tuttavia che un’impresa l’appalto deve essere in ogni caso eseguito dall’impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti nei limiti consentiti dalla legge. Si conferma, inoltre, che non possiede SOA OG2 e nemmeno - per giurisprudenza consolidata, confermata anche dall'AVCP (vedi Determinazione n. 2 del 1° agosto 2012) - l'impresa ausiliaria può essere anche un soggetto appartenente al medesimo RTI; tuttavia, è necessario che i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare partecipazione siano posseduti dall’impresa in misura sufficiente tale da consentire ad un medesimo soggetto la partecipazione alla procedura gara sia come concorrente in RTI, sia in veste di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 ausiliaria nell’ambito del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”medesimo RTI.

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Samples: Accordo Quadro

Risposta. Si segnala, in primo luogo, che l’iniziativa è una gara comunitaria a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dalla quale non scaturiscono appalti specifici. La nomina del Responsabile del trattamento è una facoltà della Committente, non invece di Consip S.p.A., che svolge il ruolo di centrale di committenza. Si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando è in facoltà della Committente nominare il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 Fornitore quale “Responsabile esterno del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto trattamento dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabilidati personali”, ai sensi dell’art. 4829 del Codice Privacy (D. Lgs. n. 196/03) con attribuzione di compiti analiticamente specificati nell’atto di nomina, commi 1 e 6da espletarsi sulla base delle indicazioni fornite. In caso di nomina ex art. 29 D.Lgs 196/03, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92il Fornitore, comma 3sarà responsabile del trattamento, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità ai sensi di selezionare operatori economici idonei legge - solidalmente con il Titolare - nei limiti delle attività che è chiamato a svolgere appalti porre in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o menoessere. Si conferma inoltre cheche la nomina ricadrà su una persona giuridica. Il Fornitore provvederà al proprio interno a identificare e nominare gli eventuali “incaricati” nonché, relativamente alla catse presenti, gli “amministratori di sistema”. OG2In caso di RTI, vige il divieto ciascuna azienda sarà nominata “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali” in funzione degli ambiti di avvalimento ex artcompetenza. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto Si veda anche quanto precisato all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”18 G dell’Allegato 4 Condizioni generali dello Schema di contratto.

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Samples: Gara Per L’affidamento Di Servizi Di Supporto Specialistico

Risposta. Si In relazione al punto A, si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun indicato dal concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi Si precisa inoltre che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere il fornitore è legittimato a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, rifiutare l’ordinativo anche ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 923, comma 39 delle Condizioni Generali, ovvero: “Qualora l’Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo stesso. In tal caso l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate”. In merito all’individuazione dei “soggetti non legittimati” si evidenzia, a titolo esemplificativo, la possibilità che alcuni organismi di diritto pubblico possano perdere lo status di soggetto abilitato in una fase successiva alla loro abilitazione al Sistema delle Convenzioni a seguito di variazioni nell’assetto societario non tempestivamente comunicate. Per questo motivo nelle Condizioni Generali, all’art.3, comma 8, è previsto che il Fornitore, in fase di ricezione e verifica dei singoli ordinativi, ove “ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare le Convenzioni, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, informare l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggiorifiuto”.

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Servizi Connessi

Risposta. Si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 In considerazione della complessità delle prestazioni oggetto dell’Appalto e nemmeno delle relative attività di verifica delle stesse, si confermano le previsioni previste dallo schema di contratto. L’importo di € 94.259.800,42 fa riferimento esclusivamente al costo della manodopera, calcolato ai sensi dell’art. 1, comma 243, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Documento: LOTTO 1 Disciplinare di Gara Art. 3.9, pag. 8, Art. 14.6, pag. 36. Domanda: Con riferimento a quanto previsto nel Disciplinare di Gara: “Al fine di garantire i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabililivelli occupazionali esistenti, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 50 del D.Lgs. 50/2016n. 50/2016 ed in applicazione dell’art. 1, come indicato al paragrafo XVI comma 10, della legge n. 11/2016, ove applicabile, in caso di successione di imprese nelle attività previste dalla presente procedura, l’appaltatore dovrà garantire la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere, tenendo conto, con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale vigente, delle esperienze ed anzianità maturate alla data del disciplinaretrasferimento.“ e attesa la previsione di cui alla citata normativa e, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’artin particolare, dell’Art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi 50 del D.Lgs. 42/2004 recante Codice n. 50/2016 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) si rappresenta come di norma l’applicazione di tale clausola appare legittima se essa è interpretata nel senso che l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, ma solo a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, senza però che tale clausola comporti l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata tutto il personale già utilizzato dalla precedente impresa affidataria del servizio. Si chiede di confermare la suddetta interpretazione circa la non obbligatorietà dell’assunzione del personale precedentemente coinvolto nell’appalto. Qualora venga confermata dall’Amministrazione l’obbligatorietà per l’appaltatore aggiudicatario di garantire la prosecuzione dei beni culturali rapporti di lavoro in essere, si evidenzia come in tal caso venga inibita la possibilità per il Fornitore di organizzare ed ottimizzare il servizio. Inoltre, si chiede altresì di chiarire come tale circostanza sia compatibile con i CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO – Lotto 1, di cui ai punti 1a e 1b - Servizio Operatori, dal momento che la qualità, adeguatezza e dimensionamento del paesaggio”modello operativo e organizzativo proposto per il servizio, ruoli e responsabilità e compiti delle figure impiegate, ivi compresa la relativa formazione di fatto determinano il mantenimento dell’organizzazione preesistente.

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Samples: Avviso Di Rettifica

Risposta. Si conferma rinvia a quanto già chiarito nella risposta al quesito n. 99. L’indicazione dei nominativi dei soggetti ex art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 non è richiesta nella parte II, lett. B del DGUE, ove, di contro, andrà indicato unicamente il nominativo e l’indirizzo della/e persona/e abilitate per questa specifica iniziativa ad impegnare l’impresa. Si ribadisce peraltro quanto precisato nel capitolato d’oneri a pagina 17 di 68: “Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci “assumono rilevanza sia la persona fisica che un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti quella Pertanto, la dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all'artall’art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo80 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso resa - nei confronti di tutti i requisiti ivi indicati da parte soggetti che rivestono le cariche di ciascun concorrentecui all’art. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 9280, comma 3, del D.P.R. 207/2010D. Lgs. n. 50/2016 - dal legale rappresentante dell’operatore economico (o dell’ausiliaria) nel DGUE, determina infatti la necessità si intenderà riferita, rispetto alle cause escludenti di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi ai commi 1 e 2, anche al socio unico e al socio di maggioranza persona giuridica. I nominativi dei soggetti che rivestono le cariche rilevanti all’interno del socio persona giuridica, ossia degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (OG1es.: Amministratore Delegato, OG11 e OG2)Consigliere Delegato, considerato che rispetto Consigliere con poteri di rappresentanza etc.) sarà chiesta al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto concorrente collocato al primo posto nella graduatoria provvisoria di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, merito di ogni Lotto” con le modalità precisate nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”medesimo Capitolato d’Oneri.

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Samples: Accordo Quadro

Risposta. Si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti Con riferimento al quesito posto, stante quanto previsto dal Disciplinare di gara, secondo cui “ciascun concorrente potrà partecipare alla gara per un solo lotto. Qualora venissero presentate offerte per più lotti verrà aperta unicamente l’offerta presentata per il lotto di maggior importo” (par. V); “I consorzi di cui all'artall’art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni 45, comma 2, lett. b) e c) del predetto decreto, laddove non possa partecipare alla procedura partecipino in proprio, sono tenuti ad indicare nella domanda di gara né come impresa singola partecipazione per quali consorziati il consorzio concorre (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non …); a questi ultimi è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabilifatto divieto, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6comma 7, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, di partecipare, in qualsiasi altra forma; in caso di inosservanza di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati e troverà applicazione l’art. 353 del codice penale” (par. XI); “Al fine di garantire la finalità pro-concorrenziale del vincolo di partecipazione ad un unico lotto di cui al precedente par. V, i suddetti divieti trovano applicazione anche con riferimento agli altri lotti. Pertanto, qualora un operatore presenti offerta in forma diversa (singola/associata) in più lotti verrà escluso dall’intera procedura” (par. XI), è vietato all’impresa che partecipi in un lotto come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà concorrente singolo di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”partecipare ad altro lotto come consorziata esecutrice.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Interventi Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria

Risposta. Si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai Ai sensi dell’art. 48105, commi 1 e 6comma 2, del D.Lgs. 50/2016 n. 50/2016, costituisce subappalto “qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera….” allorquando detti contratti, singolarmente considerati, siano: a) di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e, in pari tempo, b) l’incidenza del costo della manodopera e dell’artdel personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. 92Diversamente, se i contatti in parola presentassero, singolarmente, anche un solo valore inferiore a quelli congiuntamente richiesti dalla disposizione in parola (sopra riportati sub lettere a) e b)), gli stessi non costituirebbero subappalto. Si ricorda peraltro che ai sensi dell’art.105, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o menolett. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI non si considerano comunque subappalto “le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto. I relativi contatti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del disciplinarecontratto di appalto”. Si precisa infine che l’art.105, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/201618, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”n. 50/2016 consente il subappalto con impresa controllata e/o collegata con l’affidatario e, in tali casi, richiede esclusivamente la produzione di apposita dichiarazione da parte di quest’ultimo, al fine di informare la stazione appaltante in ordine ai rapporti giuridici intercorrenti con il subappaltatore.

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Samples: Fornitura Di Carburanti E Servizi Connessi

Risposta. Si conferma che un’impresa che Il quesito non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'artè chiaro. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quantoIn ogni caso, come precisato al paragrafo XIII.1 previsto all’art. 3, comma 12 delle Condizioni generali “(…) l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l’Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del disciplinare “Tenuto conto che medesimo strumento utilizzato per l’invio dell’Ordinativo di Fornitura medesimo, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall’invio e/o trasmissione dell’Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche per parte dell’Amministrazione Contraente, e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta”. In tale ipotesi non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventiprevista alcuna penale a carico dell’Amministrazione. Si segnala, inoltre, che è richiesto prevista la facoltà per ogni lotto il possesso l’Amministrazione di tutti i requisiti ivi indicati da parte recedere unilateralmente dal contratto mediante comunicazione scritta con preavviso di ciascun concorrente30 (trenta) giorni solari. L’impossibilità oggettiva In tale caso, ferma restando l’applicazione dell’art. 1671 c.c.., come previsto all’art. 13, comma 5 dello Schema di prevedere convenzione “Le Amministrazioni Contraenti dovranno restituire gli interventi che saranno in concreto autoveicoli oggetto dei singoli affidamenti Ordinativi di Fornitura e dunque corrispondere al Fornitore i canoni mensili residui di distinguere a monteutilizzo fino al dodicesimo mese e un importo pari ad un quarto dei restanti canoni mensili dovuti dal tredicesimo mese di noleggio fino al completamento del periodo richiesto di noleggio. Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 del canone per i giorni effettivi di utilizzo. Tali condizioni si applicano anche, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’artin deroga all’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 9216, comma 33 delle Condizioni generali, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità alle ipotesi di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto mutamenti di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggiocarattere organizzativo interessanti le Amministrazioni Contraenti”.

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Samples: Gara Per La Prestazione Del Servizio Di Noleggio a Lungo Termine Di Autoveicoli

Risposta. Si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 Non si conferma: le iniziative progettuali devono essere reali e nemmeno tenere in considerazione le caratteristiche dell’Accordo Quadro, ivi inclusi i requisiti di cui all'artvincoli temporali. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendoInfatti, in quanto il disciplinare relazione ai criteri 1, 2 e 3 dei lotti 2 e 6 è richiesto ai concorrenti di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere dimostrare in questa fase di Accordo Quadro, e dunque con una proposta di Program Management, la propria capacità di copertura dei futuri AS che le categorie Amministrazioni potranno richiedere nel periodo di validità dell’Accordo Quadro Lotto 2 (Contratti Grandi – Centro Sud: Toscana, Marche, Umbria, Molise, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia) e dell’Accordo Quadro Lotto 6 (Contratti Piccoli Medi – Centro2: Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise). Si rimanda al capitolato d’oneri ed al capitolato tecnico per i riferimenti temporali. In particolare le linee motivazionali vengono articolate in 2 sezioni. Relativamente alla seconda, a cui si articoleranno fa esplicito riferimento nel quesito, ciascun concorrente può sostanziare la solidità della propria proposta di Program Management di Accordo Quadro, in particolare in termini di capacità di risposta qualificata agli AS e successiva capacità di erogazione dei servizi in fase di esecuzione di più AS, presentando due progetti applicativi, realizzati in un periodo coerente con i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016riferimenti temporali dell’AQ – su 2 distinte aree tematiche specifiche, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà in dettaglio indicate dal criterio – mettendo in evidenza gli aspetti salienti della proposta di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto Program Management concretamente già applicati in ragione progetti reali a garanzia della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali solidità della proposta e del paesaggio”relativa applicabilità nei futuri AS.

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Samples: Accordo Quadro

Risposta. Si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 1.37 I Concorrenti, secondo quanto previsto dal paragrafo 7.1 lett. a devono essere in possesso dell’“iscrizione, per attività inerenti i servizi e nemmeno i requisiti le prestazioni oggetto di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura affidamento, nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendoresidenza, se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92previsto dall’articolo 83, comma 3, del D.P.R. 207/2010Codice, determina infatti la necessità di selezionare ovvero partecipazione diretta nel capitale degli operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o menosvolgono le citate attività inerenti il presente affidamento. Si conferma inoltre Intendendosi che, relativamente in relazione ai requisiti di partecipazione, in alternativa all’iscrizione del Registro delle imprese per attività inerenti i servizi e le prestazioni oggetto di affidamento, vi debba essere almeno la partecipazione diretta nel capitale di operatori economici in possesso della citata iscrizione. Quanto previsto dall’art. 183, comma 17-bis, del D.lgs. n. 50 del 2016, non trova applicazione nella presente procedura in quanto il richiamato comma prevede espressamente che “Gli investitori istituzionali indicati nell’elenco riportato all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78……. possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione. Quanto alla catprevisione dell’art. OG2184, vige il divieto comma 3, ultimo periodo del D.lgs. n. 50 del 2016, in aderenza all’art. 7, comma 4, dello schema di avvalimento ex artconvenzione, la stessa non è esclusa dal disciplinare. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato Quanto invece ai requisiti di qualificazione per la capacità economico-finanziaria si rimanda al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si disciplinare che prevede che questi possono essere posseduti complessivamente in caso di R.T.I., costituito o costituendo o di consorzio ordinario, costituito o costituendo, o di G.E.I.E., fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento, consorzio ordinario o G.E.I.E. possegga una percentuale non è ammessa la facoltà inferiore al dieci per cento dei requisiti di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’artcui al predetto paragrafo lett. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali a) e del paesaggiob)”.

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Samples: Partnership Agreement

Risposta. Si conferma Per il personale non turnista le festività saranno conteggiate a parte ma inserite nella medesima fattura del mese di riferimento. Chiarimento n.20) Sulla c.d. Clausola Sociale. L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti in caso di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura cessazione di gara né come impresa singola (dichiarando appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo, mantenimento in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso organico di tutti i requisiti ivi indicati lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere: - Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione, - L’inquadramento di tali lavoratori, - La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori, - In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi tempo determinato a tempo indeterminato) - La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi - La conferma che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del D.Lgsd.lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione e l’attuale fornitore. Si precisa che vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del paesaggio”principio fondamentale della par condicio concorrentium poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.

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Samples: Accordo Quadro Per La Somministrazione Di Lavoro Temporaneo

Risposta. Si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i Il possesso dei requisiti di cui all'artai punti 17.1. 90 e 17.2 del Bando di gara, è oggetto di dichiarazione da rendersi da parte del concorrente in fase di presentazione dell’offerta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni n. 445/2000. Detta dichiarazione deve essere presentata dal concorrente, a pena di esclusione dalla procedura, nel “Documento di partecipazione”, che verrà generato dal Sistema in formato .pdf a seguito della immissione di alcuni dati da parte del concorrente attraverso una sequenza procedurale guidata dal Sistema, pertanto non possa partecipare alla procedura deve essere inserita nella sezione del Sistema “Documentazione amministrativa aggiuntiva”, il tutto come meglio descritto nel paragrafo 4.4.1.1 del Disciplinare di gara né come impresa singola (dichiarando al quale integralmente si rimanda. Il predetto “Documento di partecipazione” dovrà essere, a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. Inoltre si specifica che il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo“Documento di partecipazione” contenente le suddette dichiarazioni, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie deve essere unico anche nelle ipotesi in cui si articoleranno i singoli interventipartecipi a più lotti. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, è richiesto per ogni lotto si procederà a richiedere ad un numero di offerenti non inferiore al 10%, arrotondato all’unità superiore, delle offerte presentate di comprovare il possesso dei requisiti di tutti i capacità economico-finanziaria richiesti nel Bando di gara secondo le modalità descritte nel paragrafo 5.4. del Disciplinare di gara rubricato “Controllo sul possesso dei requisiti” al quale integralmente si rimanda. Rimane ferma l’attività di verifica sul possesso dei requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva capacità economico-finanziaria richiesti nel Bando di prevedere gli interventi che saranno gara in concreto oggetto dei singoli affidamenti capo al primo e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, al secondo in graduatoria ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, 48 comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 2 del D.Lgs. 50/2016n. 163/2006. Ferma restando la risposta alla domanda 41, come indicato si evidenzia che qualora venga prodotto l’Allegato 1 al paragrafo XVI del disciplinareDisciplinare di gara, nel quale esso deve essere reso una sola volta, anche nelle ipotesi in cui si prevede che “non è ammessa la facoltà partecipi a più lotti. Con riferimento alla richiesta di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali produrre un fac-simile dell’Ordinativo di Fornitura e del paesaggio”documento di partecipazione si rimanda alla risposta alla domanda 35.

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Samples: Gara Per La Fornitura Di Gas Naturale E Servizi Connessi

Risposta. L’operatore MVNO che risulti primo classificato, ove non abbia la disponibilità diretta delle mappe di copertura dell’operatore MNO con il quale ha un accordo di roaming, può, ricevuta la richiesta della stazione appaltante ex par. 21BIS del Disciplinare di gara, trasmettere la documentazione necessaria per il tramite dell’operatore MNO in questione. Resta ferma l’osservanza delle tempistiche stabilite dalla lex specialis. Si conferma rammenta, inoltre, che un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti “Qualora la copertura del concorrente sottoposto a verifica sia da quest’ultimo garantita attraverso accordi stipulati con altri operatori di rete mobile licenziatari, il medesimo concorrente risponderà di eventuali disservizi e/o inefficienze e/o mancata copertura, anche parziale, del territorio anche per il fatto del terzo, quest’ultimo inteso quale controparte degli accordi di cui all'artsopra”. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità Si rappresenta che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito alcuni degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei che hanno acquisito il documento menzionato nella risposta al chiarimento n. 5 del 05/01/2023 hanno presentato alla stazione appaltante richieste di chiarimento ulteriori, riferite ai dati ivi contenuti, rispetto alle quali la stazione appaltante ha chiesto delucidazioni al Fornitore della edizione 8 della Convenzione. La stazione appaltante, peraltro, sulla base delle attività di analisi autonomamente svolte cui ha fatto riferimento nella risposta al chiarimento n. 7 del 05/01/2023, ha a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1sua volta chiesto al Fornitore ulteriori chiarimenti su dati relativi alla edizione 8. Non appena si riceverà riscontro dal Fornitore, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere saranno prontamente comunicati eventuali dati modificativi e/o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto integrativi di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”quelli già precedentemente resi.

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Samples: Gara Per l'Appalto Di Servizi Di Telefonia Mobile

Risposta. Si Preliminarmente si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo, in quanto il previsto nel disciplinare di gara prevede per cui “In adempimento a quanto previsto dall’art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché dalla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, la necessità che i Consip si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventirisultino essere registrati presso il detto sistema, è richiesto la Consip provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o menol’effettuazione della registrazione medesima. Si conferma inoltre cheevidenzia, relativamente alla catinfine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.” Con riferimento alle modalità di presentazione del PASSOE si rimanda a quanto previsto dalla AVCP con la Deliberazione n. 111 Adunanza del 20 dicembre 2012. OG2Infine si evidenzia che cosi come previsto dal Comunicato del Presidente dell’Autorità del 12 giugno 2013 “Per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, vige sistemi dinamici di acquisizione ed il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016ricorso al mercato elettronico, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento nonché per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016settori speciali, imposto l’obbligo di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCpass sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’autorità” pertanto per la procedura in ragione della specificità del settore argomento Consip non potrà procedere alla verifica dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”requisiti attraverso la BDNCP.

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Samples: Gara Per La Prestazione Del Servizio Di Noleggio a Lungo Termine Di Autoveicoli

Risposta. Si conferma che un’impresa che Nel caso in cui l’attività di installazione di impianti sia riconducibile al codice ATECO 33.20.09 “Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali”, vale a dire ad un codice non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti ricompreso nell’elenco di cui all'artalla più volte citata circolare n. 14/E del 2015 (cfr. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni codici ATECO 2007 43.21, 43.22 e 43.29), non possa partecipare alla procedura trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendocui all’articolo 17, in quanto il disciplinare sesto comma, lett. a-ter), del DPR n. 633 del 1972. A tal riguardo si consideri, ad esempio, l’installazione di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quantoimpianti di refrigerazione ad uso industriale, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventinel caso di magazzini frigoriferi finalizzati alla conservazione, è richiesto per ogni lotto lavorazione e successiva distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari. In tal caso, il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinarecodice ATECO 33.20.09, nel quale si prevede che “colloca la predetta attività, non è ammessa la facoltà tra quelli espressamente richiamati dalla circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 (da 43.21.01 a 43.29.09) e, quindi, per tali prestazioni non troveranno applicazione le disposizioni in materia di ricorrere all’avvalimento per inversione contabile. Le attività di “installazione impianti”, individuate con i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto codici ATECO da 43.21.01 a 43.29.09, si riferiscono, infatti, ad impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi. Diversamente, nel caso in cui l’istallazione di impianti sia strettamente funzionale allo svolgimento di un’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio autonomamente considerato (sebbene una volta installati gli impianti costituiscano un tutt’uno con l’edificio medesimo), si applica l’IVA secondo le modalità ordinarie. Analogamente a quanto sopra chiarito, anche l’attività di manutenzione e riparazione di impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio, non ricompresi nei menzionati codici ATECO da 43.21.01 a 43.29.09, deve essere esclusa dall’ambito applicativo del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”reverse charge.

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Samples: Circolare