Common use of Risposta Clause in Contracts

Risposta. Non si conferma: quand’anche il Codice, nel suo allegato XVII parte I, consenta la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISO.

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Risposta. Il limite del 10% dovrà riguardare il complesso dei servizi previsti dal Capitolato Tecnico Speciale dei Lotti PMO. Tale percentuale sarà calcolata sull’importo dei Contratti Esecutivi dei Lotti Applicativi a cui i servizi di PMO si riferiscono. Per esempio, se quindi un’amministrazione, appartenente al comparto PAC Ministeri, stipulerà uno o più contratti esecutivi nell’ambito dei Lotti 1 e/o 3 per un importo complessivo pari a € 8.000.000,00, la stessa potrà stipulare uno o più contratti esecutivi nell’ambito del Lotto 6 per un importo massimo complessivo pari a € 800.000,00 (10% di € 8.000.0000,00). Rif. Allegato 1 al Capitolato d’Oneri - Capitolato Tecnico Generale – Lotti PMO Testo: Qualora, decorsi 30 giorni dalla ricezione del Piano Operativo, l’Amministrazione non lo abbia approvato ovvero non ne abbia richiesto la modifica, il relativo Piano dei Fabbisogni precedentemente trasmesso dall’Amministrazione si intenderà decaduto. … l’Amministrazione potrà aderire ai lotti aventi ad oggetto servizi PMO esclusivamente in una logica di coordinamento, preventivo, contestuale e/o successivo, con i servizi applicativi oggetto della presente iniziativa. Ne consegue che l’Amministrazione non potrà aderire ai suddetti lotti per scopi estranei rispetto a quelli sopra indicati. Domanda: Considerando in modo estensivo la clausola riportata nella documentazione di gara ed il vincolo di acquisizione da parte delle Amministrazioni, si chiede di confermare se, a tutela degli investimenti comunque effettuati dall’operatore economico perfino preliminarmente alla stipula del contratto (metodologie, template, portale della fornitura ecc.), per i lotti di PMO sia previsto un corrispettivo minimo garantito del servizio e, in caso affermativo, di indicarne il valore economico o l’incidenza rispetto al massimale dell’Accordo Quadro Non si conferma: quand’anche il Codice, nel suo allegato XVII parte I, consenta la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri d’OneriCauzione provvisoria dove viene indicatoLotti PMO Testo: “In caso Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario di partecipazione a più lotti ciascun lotto dovrà/dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie prestare: … Lotti 6, 7, 8 e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISO.9

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Risposta. Non Con riferimento al primo quesito, non si conferma: quand’anche il Codice. Infatti, nel suo come previsto al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico Generale “le Amministrazioni potranno fare riferimento allo schema allegato XVII parte I, consenta la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto sub 17 al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri, che costituisce, in quanto dalle stesse ogni caso, un mero fac-simile”. In ogni caso, come previsto al medesimo paragrafo del Capitolato Tecnico Generale “Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non è possibile evincere “coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati”. Con riferimento al secondo quesito, le valutazioni inerenti la misura (importo) e la tipologia (causale conformità della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato documentazione prodotta ai fini delle coperture assicurative eventualmente richieste potranno essere opportunamente svolte unicamente nell’ambito delle attività di verifica da parte di ciascuna Amministrazione in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiestoContratto Esecutivo Rif. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI ESECUTIVI Fermo il fatturato specifico rispetto di quanto dichiarato in garafase di gara in ordine ad attività e percentuali di partecipazione/esecuzione al RTI per il complesso dei Contratti Esecutivi che verranno sottoscritti, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato si chiede di voler confermare che sul singolo Contratto Esecutivo sarà possibile prevedere quote di partecipazione/esecuzione differenti tra le aziende costituenti il RTI rispetto a quelle definite in sede di AQ. Fermo il rispetto di quanto dichiarato in fase di gara in ordine ad attività e percentuali di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni /esecuzione al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede di confermare RTI per il complesso dei Contratti Esecutivi che nel caso di partecipazione a lotti "completi"verranno sottoscritti, ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, conferma altresì che sul singolo Contratto Esecutivo le aziende in RTI – inclusa la mandataria - possano variare la propria quota di partecipazione/esecuzione al RTI mantenendo una quota puramente simbolica dei servizi (ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISOallo 0,1%).

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Risposta. Non si Si conferma: quand’anche il Codice. POLIZZE ASSICURATIVE - CAPITOLATO ONERI Nel Capitolato d’Oneri non ci sono indicazioni in merito alle polizze assicurative da produrre, nel suo allegato XVII parte I, consenta la “possibilitàma viene fornito in Allegato 17 un Modello per le polizze assicurative da emettere a favore delle Amministrazioni che stipulano i contratti esecutivi. Si chiede pertanto conferma che le polizze assicurative vadano emesse unicamente nei confronti delle Amministrazioni contraenti solo se richieste in sede di contratto esecutivodi utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel Si rinvia alla risposta alle domande n.17 e n. 61. In caso di specie queste ultime non sono sufficienti partecipazione alla comprova del requisito presente procedura di capacità economica richiesto al par. 7.2 gara in qualità di Consorzio Stabile di cui all’art.45 co.2 lett. c) del Codice, con designazione di consorziate esecutrici, che eseguiranno direttamente tutte le attività previste per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, si chiede se con riferimento requisito di cui al punto 7.1 a) del Capitolato d’Oneri, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “sia obbligatorio che anche il Consorzio debba dimostrare di possedere nel certificato camerale un’attività coerente con quella oggetto del presente appalto ovvero sia sufficiente che tale requisito lo debba possedere la misura (importo) e la tipologia (causale o le consorziate esecutrici che eseguiranno le attività oggetto della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato presente procedura? Come previsto al par. 7.2 7.5 del Capitolato d’Oneri, nel caso di soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. c) del Codice, il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. In merito al requisito di cui al punto 7.1 b) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura riguardante il rapporto sulle pari opportunità di genere e generazionali, si chiede quale sia la documentazione da produrre nel caso in cui sia idonea il numero dei dipendenti fosse inferiore a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara15, con espressa indicazione de “la misura (importocasistica che non è stata prevista nelle opzioni indicate ai punti b1) e b2); del citato paragrafo 7.1. Come specificato nel Capitola d’Oneri, il possesso del requisito relativo alla pari opportunità di genere e generazionali di cui ai commi 2, 3 e 3bis, dell’art. 47, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021 è richiesto agli operatori economici che occupano più di 100 dipendenti o con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 ed inferiore a 100. Pertanto solo gli operatori che versino in tali condizioni saranno tenuti, ai fini della comprova del possesso del requisito richiesto, a produrre la tipologia documentazione di cui al paragrafo 7. Lett. b), b1) e b2). CAPITOLATO TECNICO SPECIALE PAR.5.4.2 Il Cap. tecnico par 5.4.2 Metriche e dimensionamento, relativamente al servizio di Service Management specifica che: Il servizio è erogato in modalità continuativa ed è remunerato in modalità a consumo. La metrica considerata è il prezzo unitario x ticket, laddove nei ticket si conteggiano esclusivamente quelli relativi ad operazioni di change (causale della fatturazione…). I ticket di altra natura (incident, problem, altro) non contribuiscono a determinare la retribuzione del fatturato specifico dichiarato servizio; in sede ogni caso il Fornitore è tenuto a gestire tutte le attività che afferiscono ai processi di partecipazione”incident, problem ecc. Rif(…). Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel caso il Servizio di partecipazione Service management debba essere acquisito in aggiunta almeno ad un altro servizio base (es. Presidio e/o Monitoraggio H24 remoto) al fine di retribuire le attività relative a lotti "completi"quei ticket (incident, ovvero ad entrambi i sub-lotti problem, altro) che, per loro natura, non contribuiscono a determinare la remunerazione del servizio Service Management Non si conferma. Si vedano le risposte alle domande nn. 33 e 37. 13 SCHEMA DI CONTRATTO ART. 13 PAG. 9 Lo schema di contratto esecutivo prevede all’art. 13.8 che: “Per le prestazioni affidate in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISO.subappalto:

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Risposta. Non In relazione ai punti A), B), C) e D), si conferma. 944 II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimento n. 835 e 610 Si evidenzia che nella risposta di chiarimento ID 835 è contenuto un refuso, in quanto si afferma che la Stazione Appaltante verificherà il nuovo requisito minimo pena esclusione relativo alla distanza di 2,5 km tra due o più Availability Zone della stessa Region come disciplinato nel Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 paragrafo 3, in cui però tale requisito non è contemplato. Si chiede pertanto di indicare come la S.A. potrà verificare tale requisito, anche alla luce dei nuovi chiarimenti ed in particolare alla risposta ID 610, in cui il concetto di distanza si sposta da quello di AZ a quello di Data Center appartenenti ad AZ differenti. RISPOSTA: quand’anche il Codice, nel suo allegato XVII parte I, consenta la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto Si veda in primis risposta al parchiarimento ID 940. 7.2 lettSi veda Errata Corrige n.4 e documento aggiornato Capitolato tecnico speciale Lotto 1 con riferimento al paragrafo 3. c) del 945 Capitolato d’Oneri, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett17.1, pag. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui 42 Requisito Migliorativo R3 si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i nell’ambito del sub-lotti criterio discrezionale relativo alle “Funzionalità esposte” sono valutate anche le proposte di personalizzazione della Cloud Management Platform offerta in cui ogni lotto è suddivisogrado di esporre esclusivamente i servizi previsti dall’Accordo Quadro in modo tale da agevolare le Amministrazioni Contraenti ad utilizzare quanto espressamente ordinato. RISPOSTA: Non si conferma. 946 II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – Chiarimenti ID 593, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo ID 594 ed ID 597; Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 - Indicatori di qualità - Sezione: 4.1 Uptime Nella risposta al chiarimento ID 597 si chiede se sia corretto presentare, ad esempio afferma che “l’importo complessivo mensile per il Lotto 1servizio di riferimento” è l’importo massimo che le Amministrazioni potranno spendere per il servizio specifico, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni come esplicitato nel Contratto Esecutivo. Tale importo, secondo quanto prescritto nella sezione “Azioni contrattuali” del documento Appendice 1 al CT Speciale Lotto1 – Indicatori di qualità new sez. 4.1 Uptime, costituisce il valore su cui viene calcolata la penale in caso di possesso certificazione ISOdisponibilità del servizio per un tempo inferiore al valore soglia di Uptime richiesto. Nella risposta al chiarimento ID 593 si afferma che il valore di Uptime si riferisce al singolo Servizio/Risorsa/Infrastruttura. Nella risposta al chiarimento ID 594 viene esplicitato che se una PA ha contrattualizzato un servizio per 1000 VM e si verifica un guasto che impatta una sola VM per 1 minuto, il tempo di indisponibilità T_down sarà pari ad 1 minuto relativamente alla sola Risorsa VM oggetto del disservizio. Si chiede pertanto di: a) confermare che la penale da corrispondere, nell’esempio citato, sarà pari al 10% del canone mensile della sola VM oggetto del disservizio per ogni 0,001% in diminuzione rispetto al valore soglia (e non il 10% dell’importo complessivo mensile per il servizio di riferimento indicato nel contratto esecutivo); b) chiarire in che modo e su quale documento contrattuale sarà definito il canone mensile della singola Xxxxxxx (nell’esempio citato, la VM).

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Risposta. Non In relazione ai criteri citati, si confermaconferma la correttezza dei valori indicati nell’Allegato 4 di gara. Relativamente al lotto nr. 8, quale documentazione a comprova della potenza e coppia del motore, richiedete originale o copia conforme dell’Estratto dei dati tecnici di omologazione ovvero della Carta di Circolazione ovvero del Fascicolo di Omologazione Europea ovvero del Certificato di Conformità relativo al veicolo offerto ovvero altra certificazione equivalente in cui si attesti: quand’anche - il Codicevalore della potenza del/i motore/i di trazione, nel suo allegato XVII parte Iespresso in kW; - la coppia massima del/i motore/i di trazione, consenta espressa in Nm; Poiché la “possibilità” scheda informativa all’interno dell’omologazione Europea per i veicoli di utilizzare categoria M, non prevede il campo relativo alla coppia del motore e poiché, a differenza dei motori a combustione, non è prevista una omologazione parziale relativa al motore elettrico, si richiede se, come strumento altra certificazione equivalente per la comprova della coppia motore elettrico di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”trazione, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla possa essere accettata una scheda tecnica del costruttore del motore stesso Ai fini della comprova del requisito criterio “Coppia massima del/dei motore/i di capacità economica richiesto al partrazione” è ammessa la presentazione di una certificazione equivalente rilasciata da organismo di valutazione della conformità equivalente, ai sensi dell’art. 7.2 lett82 comma 1 del D.Lgs. c) del Capitolato d’Oneri50/2016, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede quali ad esempio certificati emessi da un laboratorio accreditato. L’accettazione di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri altri mezzi di prova è ammessa solo nella misura in al ricorrere delle condizioni e con le modalità di cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in garaal comma 2 del predetto art. 82, con espressa indicazione de “la misura (importoD.Lgs. 50/2016. Avremmo necessità di informazione sull'assolvimento dell’imposta di bollo mediante l’utilizzo del modello F24: a) e la tipologia (causale della fatturazionepartecipiamo vari lotti, bisogna pagare per ogni lotto separatamente o basta presentare solo una volta? b) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti quali sono i lotti cui si intende parteciparecampi e i dati da compilare sul modulo? (i dati identificativi della stazione appaltante, il codice ufficio o ente, il codice tributo, la descrizione del pagamento).” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISO.

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Risposta. Non Con riferimento al quesito sub a) in via generale si conferma: quand’anche conferma che è possibile subappaltare l’esecuzione di una quota parte del contratto ad altro operatore economico, operativo nel settore oggetto del contratto da affidare, fermo il Codicedivieto di affidare in subappalto l’integrale esecuzione del contratto ed entro i limiti e le condizioni stabilite dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Si evidenzia, nel suo allegato XVII parte Iinoltre, consenta che al fine di consentire la “possibilità” massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica anche a soggetti privi dei necessari requisiti di utilizzare partecipazione, la normativa, così come strumento la documentazione di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”gara, nel consentono il ricorso ad istituti quali l’avvalimento (fermo quanto previsto al paragrafo 8 del Capitolato d’oneri) o la partecipazione all’interno di un raggruppamento temporaneo di imprese (in quest’ultimo caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto fermo quanto previsto al par. 7.2 lett. c) paragrafo 5 del Capitolato d’Oneri). Quanto al quesito sub b) l’esempio sottoposto appare poco chiaro partendo dal presupposto (errato) di una suddivisione tra “parte tecnica” dell’appalto e “gestione del rapporto commerciale e contrattuale” che in realtà non sussiste e che pretende di identificare quali autonome prestazioni quelle che sono delle modalità di gestione del servizio, in quanto dalle stesse non è possibile evincere che sono invece intrinsecamente connaturate all’attività di emissione dei buoni pasto ed inscindibili dalla stessa quali la la misura (importo) e la tipologia (causale firma gestione della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazionesottoscrizione degli addendum”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso Né l’emissione di partecipazione buoni pasto (a più lotti dovranno meno di intendere l’espressione quale mera attività di produzione/stampa del supporto elettronico o cartaceo dei buoni pasto) può essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipareconsiderata separabile dalla spendita del marchio del Fornitore aggiudicatario dell’appalto.” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISO.

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Risposta. Non Si evidenzia che la presentazione di un’immagine non rappresenta idoneo documento a comprova. Come indicato al paragrafo 15.2 del Capitolato d’oneri costituiscono idonea documentazione a comprova i seguenti documenti: • scheda tecnica ufficiale del produttore (datasheet) del tomografo o dei suoi componenti principali (moduli hardware e software, etc.) contenente i dati di fabbrica; • manuale utente dell’apparecchiatura; • manuali di servizio necessari per la manutenzione delle apparecchiature, denominati anche “manuali di service”; • rapporti di prova di organismi riconosciuti, dai quali si conferma: quand’anche evincano il Codicepossesso, nel suo allegato XVII parte Irelativamente ai prodotti offerti, consenta la “possibilità” delle caratteristiche tecniche minime e migliorative dichiarate in Offerta Tecnica. Al medesimo paragrafo è, altresì, espressamente precisato che per le sole caratteristiche minime e migliorative che non siano esplicitate in nessuno dei documenti indicati, il produttore dovrà fornire apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o comunque da soggetto munito di utilizzare come strumento idonei poteri, da cui si evinca il possesso delle predette caratteristiche e in cui si attesti che le caratteristiche minime e migliorative oggetto di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime dichiarazione non sono sufficienti alla comprova del requisito effettivamente presenti in nessun’altro documento ufficiale. Rif. Bando, art. VI.3 e Capitolato d’Oneri, art 22 - Tenuto conto che, per regole interne aziendali non si ha accesso ai documenti di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) polizza assicurativa, si chiede di confermare la possibilità di produrre il certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre attestante l’esistenza della polizza assicurativa stessa nonché delle clausole/vincoli assicurativi previsti nell’Allegato 7 del Capitolato d’Oneri, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISO.

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Risposta. Non si Si conferma: quand’anche il Codice, nel suo allegato XVII parte I, consenta la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova ad eccezione del requisito di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri, terzo punto in quanto dalle stesse i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. si chiede conferma che il passo della procedura “scelta lotti” all’interno del portale acquistinretepa, dove occorre indicare l’eventuale ricorso al subappalto con relative percentuali ed attività, non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) utilizzabile in quanto risulta bloccato. In caso affermativo come occorre procedere per indicare tali informazioni? Si conferma che il passo non è utilizzabile in quanto se le imprese necessitano di esplicitare l’interesse a fare ricorso all’istituto del fatturato specifico dichiarato in sede subappalto potranno farlo mediante il DGUE nella sezione D. Con riferimento al documento ID 2296 - Gara Sicurezza da remoto - Capitolato Oneri.pdf, Cap. 3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, Tabella di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Artpag. 10 riportante i prezzi unitari a base d’asta, si chiede di meglio specificare se gli importi economici delle figure professionali di cui alle righe 37, 38, 39 e 67 sono oggetto di offerta economica e/o prendono parte al computo del punteggio economico, non trovando riferimento in analoghi valori nell’allegato 11A, né conteggiate nella formula per il ribasso medio ponderato riportata al Cap. 16 dello stesso documento Si veda la risposta alla domanda n. 41. Con riferimento al documento ID 2296 - Gara Sicurezza da remoto - Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui Oneri.pdf, Cap. 7.1 REQUISITI DI XXXXXXXX’, punto b), si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel caso qualora l’operatore economico partecipante alla procedura di partecipazione gara abbia un numero di dipendenti inferiore o pari a lotti "completi"14 -e quindi non ricada nelle condizioni b1, ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddivisob2 e b3- possa procedere, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentarenella documentazione d’offerta, ad esempio per a dichiarare di non essere soggetto alle disposizioni ivi richiamate e, quindi, a non attestare il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso possesso di possesso certificazione ISO.detti requisiti

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Risposta. Non si confermaSi conferma che: quand’anche il Codice, nel suo allegato XVII parte I, consenta la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime RTI verticale costituendo non sono sufficienti è necessario indicare le percentuali ma soltanto il tipo di attività e/o di servizi che ciascun componente del RTI andrà a svolgere in caso di aggiudicazione; − nel caso di RTI misto costituendo è necessario indicare la percentuali di attività e/o di servizi solo per le prestazioni indivisibili rese in modalità orizzontale. In merito alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneriseconda richiesta si conferma quanto sopra rappresentato, in quanto dalle stesse non ciò che rileva ai fini della gara è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale il contenuto della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede domanda di partecipazione”, elementi necessari ; viceversa quanto indicato nel Sistema Telematico in merito alla comprova composizione del requisito richiestoRTI costituendo non va a confluire in alcun documento e quindi non ha rilievo. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede di confermare che in sede di partecipazione sia necessaria e sufficiente la presentazione del DGUE, non essendo al contrario richiesta (i) né la dichiarazione separata in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80, D.lgs. 50/2016, (ii) né la dichiarazione nella quale elencare i soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 Risposta In sede di partecipazione è necessario che il concorrente produca tutta la documentazione amministrativa indicata nel Disciplinare di gara, ivi compreso il DGUE, in cui è contenuta la dichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e la domanda di partecipazione (allegato 2), nella quale è richiesto di indicare i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice ovvero, in alternativa, di indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. Con riferimento ai punteggi tabellari attribuiti ai punti 23-26 della Tabella dei criteri di valutazione della offerta tecnica a pagina 30 e xx.xx del Disciplinare di Gara, in merito alle lingue parlate, oltre all’inglese, dal personale presente in ogni turno di lavoro presso il bookshop delle Gallerie e considerato che: - le Gallerie sono aperte sette giorni a settimana e che, per l’ampiezza degli orari di erogazione dei servizi, sono da prevedere al minimo un turno di lavoro il lunedì e due turni di lavoro per tutti gli altri giorni della settimana; - pare irrealistico immaginare che un solo operatore per turno possa garantire la conoscenza delle quattro lingue richieste oltre all’inglese; si deduce che, per poter acquisire il punteggio tabellare di cui ai punti 23-26 della Tabella di valutazione, il concorrente deve assicurare la presenza di -al minimo- due unità per turno; dunque deve mettere a disposizione del bookshop delle Gallerie dell’Accademia uno staff di -al minimo- 6 unità part time, pari al doppio di quelle assicurabili al costo di circa 66.000 Euro/anno riportato nel PEF di gara. Si chiede di conoscere la compatibilità della richiesta con la stima del costo del personale di libreria riportata nel PEF di gara, stima corrispondente al costo medio annuo di uno staff composto da due unità part time a 33 ore e da una unità part time a 20 ore a settimana (contratto commercio V livello). Si chiede altresì di confermare che, per l’acquisizione del citato punteggio tabellare, il concorrente debba –al minimo- raddoppiare il numero di unità necessario alla copertura ordinaria del servizio front office. Nel caso di partecipazione a lotti "completi"conferma ai quesiti sopra posti, ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per fa presente che l’offerta dell’operatore economico volta all’acquisizione del punteggio riportato comporterebbe– visto anche il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso debole equilibrio economico della gara – la formulazione di possesso certificazione ISOun’offerta economica non sostenibile.

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Risposta. Non si confermaSi premette che, nell’ambito del quesito sembra sussistere una confusione tra gli aggiornamenti periodici del Catalogo Prodotti e la fase di Appalto Specifico con rilancio competitivo. Si precisa a tal fine quanto segue: quand’anche il Codice, nel suo allegato XVII parte I, consenta - la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancariedichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui si attesti che, a fronte degli aggiornamenti apportati al Catalogo Prodotti, i prezzi offerti, complessivamente considerati, sono remunerativi”, citata nel caso quesito, afferisce alla fase di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova aggiornamento periodico del requisito di capacità economica richiesto Catalogo Prodotti, descritta al par. 7.2 lett. cparagrafo 4.1 (e relativi sottoparagrafi) del Capitolato d’OneriTecnico Generale. I prezzi risultanti dall’aggiornamento del Catalogo all’esito della rispettiva fase, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “che sarà ripetuta con cadenza quadrimestrale, confluiranno nell’ambito del Configuratore. Il Configuratore costituisce lo strumento attraverso il quale la misura singola Amministrazione seleziona il fornitore cui inviare l’Ordinativo di Fornitura, che dovrà essere eseguito nel rispetto delle condizioni tutte fissate dell’Accordo quadro, fermi restando i limiti di personalizzazione consentiti al paragrafo 5.1 (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. crelativi sottoparagrafi) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura Tecnico Generale. Si veda in ogni caso anche la risposta al precedente quesito n. 17); - le previsioni citate all’inizio del quesito, afferenti all’inserimento di nuove penali contrattuali e alla definizione di modalità e termini di pagamento, riguardano invece esclusivamente l’ipotesi in cui sia idonea a verificare la singola Amministrazione, al ricorrere dei presupposti tassativi indicati al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico Generale, opti per un Appalto Specifico con rilancio competitivo. In tal caso, il fatturato specifico dichiarato in garafornitore sarà libero di presentare o meno apposita offerta, con espressa indicazione de “la misura nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.2 (importo) e la tipologia (causale della fatturazionerelativi sottoparagrafi) del fatturato specifico dichiarato Capitolato Tecnico Generale e in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In ogni caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende parteciparelex specialis relativa all’Appalto Specifico.” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISO.

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Risposta. Non Gli operatori economici sono chiamati, in sede di offerta economica (rif. par. 17 del Disciplinare di Xxxx), a presentare un proprio PEF, che dovrà essere finanziariamente sostenibile ed economicamente conveniente. La stima dei ricavi e dei costi rappresentati nel PEF di massima formulato dalla stazione appaltante ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo le Gallerie e non costituisce garanzia di corrispondenti introiti e spese per il concessionario. Ad ogni buon conto, le voci dalla 23 alla 26 riportate alla tabella di cui al paragrafo 18.1 del Disciplinare di Gara rappresentano criteri tecnici premianti, sarà pertanto il concorrente a stabilire, in base alla propria capacità imprenditoriale e alle proprie valutazioni economiche e strategiche, se si conferma: quand’anche il Codice, trova o meno nelle condizioni di poter sostenere l’offerta di ogni singola miglioria. Si ricorda infine che la sostenibilità del PEF è da considerarsi nel suo allegato XVII parte Icomplesso. Con riferimento al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara (cfr. pag.11) i requisiti utili alla partecipazione relativi alla capacità economica e finanziaria del concorrente, consenta prevedono tra l’altro : “ Fatturato specifico medio annuo per servizi di libreria riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a € 200.000 IVA esclusa” Si chiede di chiarire se: − il suddetto fatturato è riferibile a servizi di vendita di libri al dettaglio e, in caso affermativo, se necessita specificare il luogo o i vari luoghi possibilitàfisici e individuabili ove tale fatturato viene effettuato − laddove non necessita l’attività di utilizzare come strumento di comprova vendita in luogo idonee dichiarazioni bancariefisico”, nel caso se in tale attività rientra anche il fatturato conseguito attraverso le vendite on-line − se le quote relative ai fatturati di specie queste ultime non cui ai punti 1) e 2) – qualora affermativamente validi e ammissibili - sono sufficienti alla eventualmente cumulabili − se, al fine della comprova del requisito di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del viene considerato ammissibile il fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare relativo ad attività editoriali? Si conferma che il fatturato specifico dichiarato in garaper servizi di libreria è riferibile a servizi di vendita di libri al dettaglio, con espressa indicazione de vendite online ed attività editoriali, e che non necessita specificare il luogo o i vari luoghi la misura fisici e individuabili” ove tale fatturato viene effettuato. I suddetti fatturati sono cumulabili ai fini del possesso e della comprova del requisito. Con riferimento al paragrafo 11 del Disciplinare di gara (importoa pagina 17 ) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicatosi prevede che: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al rilascio punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. ” Si chiede richiede cortesemente di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi"specificare: − se, ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISO.RTI non ancora costituito, l’effettuazione del sopralluogo da parte di un operatore economico munito di delega degli altri raggruppandi costituisca motivo di immodificabilità del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese in sede di partecipazione alla gara. − Ed ancora se, in sede di presentazione dell’offerta, è consentita la possibilità per un operatore economico che non abbia svolto il sopralluogo (né singolarmente, né attraverso delega a terzi) di aggregarsi al mandatario che abbia effettuato regolarmente il sopralluogo? − Ove la risposta al precedente quesito n.2 sia positiva entro e in quali termini l’operatore economico può effettuare il sopralluogo? − Xxx nell’RTI costituendo, per scelta non imputabile all’operatore partecipante che a mezzo di delega ha effettuato il sopraluogo per conto di tutti i partecipanti , venga meno la presenza di un operatore economico che ha regolarmente fornito delega per effettuare il sopralluogo si chiede specificatamente di chiarire le modalità di effettuazione del sopraluogo ad nuovo operatore che intenda partecipare ovvero si chiede di esplicitare

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Risposta. Non Si veda la risposta alla domanda numero 77. Capitolato d'oneri - Paragrafo 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Premesso che a pag. 57 del Capitolato d’oneri si confermalegge quanto di seguito riportato: quand’anche “La domanda di partecipazione, a prescindere dal numero dei lotti per i quali si presenta offerta, dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione: - dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codicefiscale); - dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Consip S.p.A., Via Isonzo, 19/E – Roma, C.F.05359681003); - del codice ufficio o ente (campo 6: RCC); - del codice tributo (campo 11: 456T) - della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Gara ID 2181 – Lotto/i: ”)...” A comprova del pagamento effettuato, il Codiceconcorrente dovrà far pervenire a Consip entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema copia informatica dell’F23. Qualora il pagamento dell’imposta di bollo sia effettuato in modalità online, nel suo allegato XVII parte I, consenta la “possibilità” il concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancariepartecipazione alla presente procedura.”, nel si chiede di confermare che, in caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito raggruppamento temporaneo di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) concorrenti e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede lotti, considerato che ogni componente del raggruppamento predispone la propria domanda di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi"partecipazione, ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISO.caso:

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Risposta. Non Fermo il rispetto di tutto quanto stabilito dal Capitolato d’oneri in ordine alla modalità di presentazione da parte del Concorrente della documentazione per la corretta partecipazione alla gara, si conferma: quand’anche evidenzia che, qualora in ragione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid19, non sia possibile osservare le modalità di presentazione stabilite per la documentazione non in lingua italiana (esclusa la lingua inglese per cui è già ammessa la traduzione semplice), il CodiceConcorrente potrà produrre la documentazione prevista in fase di esame delle offerte tecniche nella lingua originale corredata da una traduzione semplice. Successivamente, nel suo allegato XVII parte Isu richiesta scritta della Commissione Giudicatrice sarà assegnato al Concorrente un termine perentorio per l’adempimento secondo le prescrizioni contenute nella documentazione di gara. A tal fine, consenta si specifica che il Concorrente dovrà dimostrare che sia stata effettuata apposita richiesta per l’ottenimento della traduzione giurata dei documenti interessati in data antecedente al termine di presentazione delle offerte, dimostrando che il mancato accesso alla suddetta traduzione non è imputabile in alcun modo all’operatore economico ma risulta motivato dall’emergenza sanitaria in atto. Rimane inteso che la valutazione della documentazione prodotta verrà effettuata secondo quanto stabilito dal Capitolato d’Oneri di gara. Si legge possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri, in quanto Le Amministrazioni contraenti opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) solo al termine del fatturato specifico dichiarato Contratto esecutivo; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di partecipazione”liquidazione finale, elementi necessari alla comprova in seguito all’approvazione del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede documento unico di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso regolarità contributiva” Al fine di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui identificare esattamente le tempistiche di liquidazione di tale percentuale si chiede cosa si intende partecipareesattamente con “termine del contratto esecutivo”.” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISO.

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Risposta. Non si conferma: quand’anche Posto che, in una gara in la cui ponderazione tra la parte tecnica e quella economica è rimessa al parametro 70/30, il Codiceconcetto stesso di “medesimo servizio” , nel suo allegato XVII parte I, consenta la “possibilità” da cui discenderebbe l’asserita "condizione di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancariepossibile disparità economica”, nel caso appare di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto assai difficile definizione, si evidenzia come il sistema delle quote con riparto per comparto (PAL e PAC), come anche precisato al par. 7.2 lett. c) 24 “Appalti specifici” del Capitolato d’Onerid’oneri, in soddisfi le condizioni oggettive di cui all’art 54, comma 4, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, occorrenti per selezionare il fornitore che dovrà rendere i servizi oggetto della presente procedura. Con riferimento a quanto dalle stesse non è possibile evincere previsto ai punti 15 e 16 del facsimile di Domanda di partecipazione” fornito con gli atti di gara, si chiede di chiarire se tali dichiarazioni siano da considerarsi già rese con la misura compilazione del DGUE (importoparte III sez. C) e la tipologia (causale della fatturazione) di conseguenza possano essere omesse, anche in considerazione del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del fatto che il Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”non contiene alcun riferimento alle stesse. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie risposta negativa al precedente quesito si chiede, per il citato punto 15, di disporre dell’elenco dei nominativi dei “soggetti che intervengono nella procedura di gara conoscibili al momento della presentazione dell’offerta” e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel quanto richiesto al punto 16 potrà essere dichiarato solo in una fase successiva (al momento della comunicazione ai concorrenti dei “commissari di gara e/o agli altri soggetti che intervengono nella procedura di gara successivamente alla presentazione dell’offerta”) e che quindi in questa fase si sottoscriva solo l’impegno a segnalare la “sussistenza/non sussistenza”. In ogni caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio anche di confermare che – in considerazione della dimensione aziendale – tale dichiarazione possa essere resa “per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISOquanto a propria conoscenza”.

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Risposta. Non si conferma: quand’anche il Codice, nel suo allegato XVII parte I, consenta la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti Si rinvia alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al risposta alla domanda n. 1 e quindi all’Errata Corrige. RIF. ID 2366 Capitolato Oneri AQ par. 7.2 lett6, pag. c) del Capitolato d’Oneri20 – Schema di Accordo Quadro – art. 8, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiestoco. 18 Pag. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” 18 Si chiede di confermare che gli obblighi previsti dall’art. 47 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021, come richiamati dagli articoli 14.6 e 25 del Capitolato d’Xxxxx, secondo cui: - gli operatori pubblici economici che occupano oltre 50 dipendenti devono produrre al momento della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, copia del rapporto sulla situazione del personale insieme all'attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità (art. 47 comma 2); - gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50 devono consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47 comma 3); - gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50 devono consegnare alla stazione appaltante sempre entro 6 mesi dalla conclusione del contratto una una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel caso triennio antecedente la data di partecipazione a lotti "completi"scadenza di presentazione delle offerte (art. 47 comma 3-bis); trovino applicazione solo nei confronti del Fornitore (singolo concorrente o singola impresa raggruppata in RTI) e non già dei relativi subappaltatori eventualmente coinvolti successivamente in fase esecutiva. Ciò appare coerente con le Linee Guida adottate con D.P.C.M. del 7 dicembre 2021, ovvero ad entrambi i sub-lotti in pubblicato sulla G.U. n. 309 del 31.12.2021 che richiamano l’applicabilità al subappaltatore della sola previsione di cui ogni lotto è suddivisoall’art. 47, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentarecomma 4 del D.L. 77/2021, ad esempio per il Lotto 1relativa all’obbligo assunzionale del 30% di giovani e donne, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso includendo nella base di possesso certificazione ISOcalcolo anche le assunzioni effettuate dal subappaltatore nell’ambito dell’esecuzione del presente Accordo Quadro e relativi Contratti Esecutivi.

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Risposta. Non si confermaSi conferma quanto previsto nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale in merito alle Selezioni di Servizio Ulteriori. Si precisa altresì che: quand’anche il Codice• come previsto al paragrafo 5, nel suo allegato XVII parte ITabella n. 3, consenta la “possibilità” del Capitolato Tecnico Generale, ciascuna Amministrazione procederà all’utilizzo, in fase di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”Appalto Specifico con rilancio competitivo, nel del criterio del minor costo, esclusivamente in caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito acquisto di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. cProdotti Principali (anche diversi tra loro) del Capitolato d’Oneri, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura quantità complessiva superiore a n. 10.000 (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1), un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni 2.000 (per il lotto 2) e 5.000 (per il Lotto 3); • come previsto al paragrafo 5.2.1 del Capitolato Tecnico Generale, il rapporto di prova prodotto da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO IEC 17025, nel quale sia riportato il valore di ETEC è richiesto esclusivamente per il caso di utilizzo del suddetto criterio del minor costo. Ne consegue quindi che non è prevista la richiesta, da parte della singola Amministrazione, del suddetto rapporto di prova, in caso di possesso Appalti Specifici aventi ad oggetto quantità complessive pari o inferiori a n. 10.000 (per il Lotto 1), 2.000 (per il lotto 2) e 5.000 (per il Lotto 3). Rif. Capitolato Tecnico Generale Allegato 1 Pag 22 Adesione all’AQ con rilancio competitivo e criteri di aggiudicazione In riferimento al seguente requisito “ Laddove sia presente anche uno solo dei criteri di cui alla precedente Tabella 3, l’Amministrazione sarà tenuta ad aderire all’Accordo Quadro mediante rilancio competitivo, riaprendo il confronto tra gli operatori economici parti dell’Accordo Quadro, al fine di aggiudicare uno o più Appalti Specifici” si fa presente che in tale situazione nel criterio di aggiudicazione al Minor costo, è richiesta la determinazione dei valori di consumi dei Prodotti Principali (e, se richiesti, dei monitor) certificati tramite rapporto di prova prodotto da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO IEC 17025, nel quale è riportato il valore di ETEC dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta. Considerato che da un esame delle combinazioni dei requisiti base e quelli opzionali emerge che l’amministrazione potrebbe individuare una configurazione tra migliaia possibili sulla base della seguente analisi: Le configurazioni che possono essere composte nell’ambito del solo Lotto 1 sono 360, considerando le seguenti personalizzazioni: • i display in termini di dimensioni e risoluzione (13”, 14”, 15”, HD, FHD) • i processori (LOW, MID, HIGH), • la memoria RAM, • il disco, • il sistema operativo, • i modelli TCO a queste si sommando quelle derivanti dalle possibili richieste (LTE, Batteria Aggiuntiva, Manageability, upgrade RAM) pervenute tramite AS, ne deriva che le combinazioni possibili possono superare ampiamente il migliaio di configurazioni considerando tra l’altro un solo upgrade di ram. Risulta impossibile poter dare seguito a questa tipo di richiesta per l’elevata numerosità delle combinazioni possibili e dei tempi di approvvigionamento della specifica configurazione da portare in certificazione ISOnel laboratorio accreditato ISO 17025 per l’esecuzione dei test, nonché per l’alto costo della certificazione stessa anche per AS che potrebbero essere di sole 10 unità. (cfr par 5.2 pag 23). Si chiede pertanto se è ammesso non rispondere ad una richiesta di AS ed eventualmente a quali conseguenze potrebbe incorrere il concorrente in caso di non risposta.

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Risposta. Non si Si conferma, ad eccezione di quanto previsto ai par.: quand’anche • 2.2.1.2 del Capitolato Tecnico Parte Speciale: “L’Aggiudicatario dovrà supportare, fornendo la strumentazione e il Codicepersonale necessario per la realizzazione delle prove, l’Amministrazione Contraente nell’esecuzione di tutte le verifiche funzionali previste dalle procedure che saranno concordate con l’Amministrazione stessa e definite nel suo allegato XVII parte I, consenta la possibilitàPiano Operativodi utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al approvato (cfr. par. 7.2 lett3.2.1). c) A tal fine potrà essere previsto anche l’utilizzo di un “test-bed” • 1.2 del Capitolato d’Oneri, in Tecnico Parte Generale per quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede riguarda le Amministrazioni ricomprese nel perimetro di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicatosicurezza cibernetica: “In caso particolare, ai sensi di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lottoquanto previsto all’art. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari comma 6 lett. a) del D.L. 105/2019, la cui efficacia è stata modificata dall’art. 16 comma 9, lett. a) del D.L. n. 82/2021, il Fornitore dovrà fornire pieno supporto alle Amministrazioni chiamate anche a collaborare con il CVCN (Centro di valutazione e certificazione nazionale istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e trasferito dal D.L. 82/2021 presso l’Agenzia) o i CV istituiti presso il Ministero dell’interno e il Ministero della difesa, all’effettuazione di verifiche preliminari e condizioni e test hardware e software su forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 133/2019. Il Fornitore dovrà, pertanto, su richiesta dell’Amministrazione, mettere a disposizione il proprio know - how, i prodotti hardware e software oggetto di test, le risorse fisiche (ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni es. componenti accessori, realizzazione di test bed, etc), logistiche (ad es. messa a disposizione di sedi idonee all’effettuazione dei test su richiesta dell’Amministrazione) e professionali (ad. es. figure professionali in caso grado di possesso certificazione ISOfornire il necessario supporto alle Amministrazioni sia nella fase che precede l’effettuazione dei test, che durante la loro esecuzione, nonché successivamente, per la produzione di eventuale documentazione tecnico - amministrativa che si rendesse necessaria);”.

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Risposta. Non Si precisa che nulla osta a che siano le singole imprese raggruppate a stipulare il/i relativo/i contratto/i di subappalto con l’impresa/e subappaltatrice/i, in fase di Appalto Specifico, a condizione che le prestazioni che si conferma: quand’anche il Codiceaffidano, nel suo allegato XVII parte Irispetto delle previsioni dell’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e della disciplina di gara, consenta siano ricomprese, a loro volta, all’interno delle prestazioni che la “possibilità” singola impresa raggruppata svolgerà, in ossequio a quanto dalla stessa dichiarato, in sede di utilizzare come strumento AQ (secondo le indicazioni di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto cui al parparagrafo 5.2. 7.2 lett. ce) del Capitolato d’Oneri, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) Appalto specifico (secondo invece le disposizioni di cui al paragrafo 12.6 sempre del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura d’Xxxxx) nonché in cui sia idonea base a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, quanto riportato nel mandato collettivo speciale con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”rappresentanza conferito all’impresa mandataria. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel caso la nomina a Responsabile del Fornitore da parte del Titolare del trattamento prevista per il servizio di partecipazione a lotti "completi"Cloud Computing è applicabile anche agli altri servizi oggetto dell’AQ, ovvero ad entrambi qualora questi prevedano trattamento dati di cui sono Titolari le singole Amministrazioni appaltanti Si conferma, restando fermo il rispetto della specifica disciplina prevista per le singole prestazioni richieste. Cap. Tecnico, LFLCD2, Controlli OSD (on screen display), con possibilità di selezionare la lingua italiana, pagina 44: considerato che i sub-lotti in cui ogni lotto è suddivisoproduttori su scala internazionale solitamente scelgono l’uso della lingua inglese per i controlli OSD relativi ai Monitor, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni pertanto di confermare la possibilità di offrire anche prodotti con i controlli OSD in caso di possesso certificazione ISOlingua inglese.

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Risposta. Non si conferma. La direttiva 2014/53/UE del Parlamento e del Consiglio non è ancora stata recepita nell’ordinamento italiano. In virtù dell’art. 49 (Recepimento) della direttiva: quand’anche <<(…) Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il Codice12 giugno 2016, nel suo allegato XVII parte Ile disposizioni legislative, consenta la regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Xxxx comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 13 giugno 2016>> Capitolato Tecnico e Capitolato d'oneri Il capitolato tecnico alla pag. 5 definisce i requisiti minimi e le caratteristiche migliorative come: 1) Requisiti minimi possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime caratteristiche e/o funzionalità dei prodotti e/o servizi oggetto dell’appalto che devono essere necessariamente soddisfatti e non sono sufficienti alla comprova del requisito oggetto di capacità economica richiesto attribuzione di punteggio tecnico. Per i prodotti, il mancato soddisfacimento di tali requisiti comporta l’esclusione della proposta relativa al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura brand in cui sia idonea a verificare sono inclusi;” 2) Caratteristiche migliorative “caratteristiche e/o funzionalità dei prodotti oggetto dell’appalto che i concorrenti hanno facoltà di proporre, che sono oggetto di attribuzione di punteggio tecnico ed il fatturato specifico dichiarato in cui costo deve essere compreso nella relativa offerta economica;” ‐ Il capitolato tecnico alla pag. 8 afferma che “Il mancato rispetto dei requisiti minimi per un brand comporta l’esclusione della soluzione proposta per quel brand;" ‐ Il capitolato d'oneri alla pag. 68, 1° paragrafo, afferma che “Il collaudo negativo di caratteristiche minime e/o migliorative offerte determina l’esclusione dalla gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero relativamente ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per un brand: 1) il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISO.collaudo negativo dei requisiti minimi comporta l'esclusione dalla gara del brand e non del concorrente (sempre che il concorrente non abbia offerto un singolo

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Risposta. Non si conferma: quand’anche il Codice, nel suo allegato XVII parte I, consenta la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime Si precisa che nell’Allegato 14 non sono sufficienti alla comprova del requisito previsti campi che consentono di capacità economica richiesto identificare direttamente ed univocamente i pazienti. La lex specialis di gara infatti non prescrive alcuna attività di identificazione (diretta o indiretta) dei pazienti. In particolare si segnala che l’eventuale “test a campione, delle bioimmagini presentate in offerta tecnica dai … concorrenti” (di cui al par. 7.2 lett. c) paragrafo 20 del Capitolato d’Oneri) effettuato dalla Commissione giudicatrice, in quanto dalle stesse non è possibile evincere in alcun modo volto a identificare i pazienti. Inoltre, il par. 15.5 del Capitolato d’Oneri prescrive una valutazione delle bioimmagini in forma anonima, La valutazione delle bioimmagini, per ciascun singolo lotto, da parte della Commissione aggiudicatrice avverrà in maniera anonima….”; l’eventuale verifica delle bioimmagini - effettuata dalla commissione giudicatrice con il supporto del referente della Struttura sanitaria di riferimento per l‘immagine (il cui nominativo va dichiarato a cura del Concorrente nella compilazione dell’allegato 14) - sarà infatti volta esclusivamente a verificare che la misura (importo) e bioimmagine sia stata effettuata presso la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiestostruttura sanitaria. Pertanto, nel rispetto degli accordi per il trattamento dei dati tra XXX e l’Amministrazione, sarà cura del Concorrente, in accordo con la comprova Struttura Sanitaria, definire un codice identificativo dell’immagine (ad esempio scegliendo un numero progressivo) che non consenta direttamente di ricondurre l’immagine al paziente. Si precisa infine che, all’atto della firma della lettera di incarico, i Commissari si impegnano al più scrupoloso rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Codice Etico di Consip, anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato parla Consip stessa. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in Per quanto sopra esposto, non si conferma la richiesta di cui sia idonea a verificare al quesito e si chiede il fatturato specifico dichiarato in rispetto delle prescrizioni della lex specialis di gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. ArtCapitolato d’Oneri, art. 10 Capitolato d’Oneri 15.4 e 15.5, pag. 38-39 Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie Video demo + Bioimmagini e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” relativo set informativo Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi"chiarire se quanto richiesto agli articoli 15.4 e 15.5 debba essere inserito ciasuno in due buste distinte e separate, ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISOcontenente ciascuna rispettivamente Video e Bioimmagini e relativo set informativo.

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Risposta. Non Si conferma 717 risposta al quesito n.105 Con riferimento ai chiarimenti, ed in particolare alla risposta al quesito n.105, in ragione del riscontro fornito dalla Stazione Appaltante, si confermachiede conferma che il conseguimento delle certificazioni professionali utili a soddisfare i criteri di valutazione tecnica C14 – C15 – C16 possano essere conseguiti, laddove mancanti al momento della presentazione d’offerta, fino alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell’Accordo Quadro di riferimento. RISPOSTA Si conferma Alla risposta al chiarimento n. 552 si legge: quand’anche il Codice“a)Il concorrente indica: - all’atto dell’offerta, nel suo allegato XVII parte Inella prima fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro (presente procedura), consenta la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel voler ricorrere al subappalto; - nell’ambito del Piano Operativo (o dell’offerta in caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio rilancio competitivo per il Lotto 1), un’unica cauzione pari nella seconda fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18 della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare, in caso tale sede, la quota che intendono subappaltare. In mancanza di possesso certificazione ISOespressa indicazione di quanto sopra l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto.” b) Procedura di gara: schermata “Scelta dei lotti” DOMANDA - Dal momento che, a seguito della sentenza citata, il concorrente non ha più l'obbligo di indicare in sede di offerta la quota percentuale sull'importo contrattuale che intende subappaltare, mentre il Capitolato d’Oneri par. 9 Sistema richiede per poter procedere di compilare i campi Quota % e

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Risposta. Non si confermaSarà compito del Fornitore aggiudicatario indicare in sede di stipula della Convenzione la percentuale di sconto applicabile alle Amministrazioni nei casi espressamente previsti. Gli sconti sono cumulabili. Rif. Appalti Specifici, affidati dalle Amministrazioni a seguito di rilanci competitivi" Premesso che l’oggetto dell’appalto concerne, in base al disposto del paragrafo 1, co. 3 del disciplinare, una serie omogenea di servizi comunque differenti; considerato che dal bando non emerge chiaramente se, in relazione agli Appalti Specifici - il cui quantitativo massimo degli Appalti Specifici è, ai sensi del par. n. 1, co. 1 del disciplinare, pari a 200.000 linee equivalenti – le singole amministrazioni possano modulare, in base alle proprie esigenze, non soltanto il quantitativo massimo del singolo Appalto, ma anche, al suo interno, l’elenco dei servizi di cui al predetto punto 1 co. 3; atteso che, ai sensi del par. 1.1 co. 2 del disciplinare “Le Amministrazioni potranno rilanciare il confronto competitivo tra tutti gli Aggiudicatari dell’Accordo Quadro per l’affidamento di singoli Appalti Specifici con un numero di canali fonici a 64kbps superiore a 250, sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo di n. 200.000 linee equivalenti” e che “Il rilancio in sede di Appalto Specifico avverrà, per ciascun concorrente: quand’anche (i) sul proprio prezzo offerto in sede di AQ per ciascun servizio di telefonia; (ii) sui prezzi massimi dei Servizi Aggiuntivi, come determinati dalla singola Amministrazione; nel rispetto della base d’asta complessiva, determinata come meglio specificato al successivo paragrafo 10.7”; letto il Codicepar. 10.7 che stabilisce che “Fermo restando il vincolo economico di cui al precedente paragrafo 10.5, la Base d’Asta dell’Appalto Specifico (BAAS), o valore massimo stimato dell’Appalto specifico, è determinata come somma di BACONV più BAAGG (BAAS = BACONV + BAAGG), così come di seguito definite: a) BACONV è la base d’asta complessiva per i servizi di telefonia oggetto di offerta economica nella procedura per l’Accordo Quadro. Questa dovrà essere necessariamente fissata dall’Amministrazione in ragione del seguente vincolo: il prezzo a base d’asta complessivo dovrà essere pari alla somma dei prodotti delle quantità richieste indicate dall’Amministrazione (come prescritto nel suo allegato XVII parte Iparagrafo 10.2) moltiplicate per i rispettivi singoli prezzi offerti nella procedura per l’Accordo Quadro dal primo classificato nella relativa graduatoria di merito (nonché aggiudicatario della Convenzione); …”; Si chiede di chiarire se le singole Amministrazioni, consenta ferma la “possibilità” facoltà di utilizzare come strumento modulare il quantitativo di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”linee equivalenti in base alle proprie esigenze (con il vincolo di non superare il tetto massimo di 200.000 unità, nel caso eventualmente incrementate ai sensi del par. 1.1. co. 3), possano porre nell’oggetto dell’Appalto Specifico soltanto alcuni, e quindi non tutti, i servizi di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto cui al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni co. 3 del disciplinare; in caso di possesso certificazione ISOrisposta affermativa, atteso che è ben possibile che la base d’asta complessiva - essendo la risultante del prodotto tra le quantità e le tipologie di servizi richieste dalla amministrazione da un lato, ed e prezzi unitari offerti per quelle tipologie dall’aggiudicatario della Convenzione (che è anche il primo classificato dell’Accordo quadro) dall’altro - sia più elevata di quella che sarebbe risultata prendendo a riferimento l’offerta, ad esempio, del secondo classificato dell’Accordo Quadro, che su quei servizi ha offerto prezzi unitari più competitivi rispetto al primo classificato, si chiede se, in tale evenienza, il benchmark non sia rappresentato, invece, dalla basa d’asta complessiva del secondo (se ha offerto ai prezzi migliori, altrimenti altri); in caso di risposta affermativa, se il primo classificato che non offra ai migliori prezzi del secondo, vada escluso.

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Samples: Disciplinare Di Gara Rif: Capitolo 10.10 Pag. 70

Risposta. Non Si vedano le risposte alle domande nn. 6 e 44. Capitolato d’oneri. A pag. 12 si conferma: quand’anche il Codice, nel suo allegato XVII parte I, consenta la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: riporta che “In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 163/2006, a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende parteciparepena di esclusione, la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria.” Si Osservando quanto espressamente indicato nei documenti di gara: - (pag. 5) “(…) A quanto fin qui brevemente esposto, si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene incentivata la partecipazione di RTI o Consorzi. (…)”; - È valutata nell’ambito dei criteri di valutazione tecnica (pag. 37) “(…) Organizzazione in funzione della possibile differente tipologia di pubblica amministrazione aderente (es. Comune, provincia, regione, università, ente partecipato, ecc..); (…)”; - È valutata nell’ambito dei criteri di valutazione tecnica (pag. 37) “(…) Organizzazione in funzione delle diverse dimensioni degli Appalti Specifici al fine di garantire sia per AS di limitata entità sia per AS di maggiori dimensioni l’erogazione dei servizi con i medesimi livelli di servizio e soddisfacimento delle esigenze dell’ente stesso. (…)”; - (pag. 26 del Capitolato tecnico) “In considerazione della diversità delle esigenze delle Amministrazioni, non è possibile prevedere a priori una suddivisione per servizi, dimensioni, piattaforme tecnologiche ed applicative. (…)”; si chiede di confermare che nel caso l’affermazione “la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria.” è riferita all’intero Accordo Quadro (e cioè l’insieme degli Appalti Specifici aggiudicati al RTI) e non ai singoli Appalti Specifici, potendo variare, in quest’ultimo caso, la composizione dei servizi richiesti in termini di partecipazione a lotti "completi"mix percentuali e quantità e competenze specifiche. Inoltre, ovvero ad entrambi i sub-lotti la definizione di organizzazioni differenti, personalizzate in cui ogni lotto è suddivisofunzione della tipologia di Pubblica Amministrazione e delle dimensioni degli Appalti Specifici potrebbe comportare una differente ripartizione delle attività all’interno della compagine. Si chiede, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo infine, di confermare che la dizione “in misura maggioritaria” si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni deve intendere “in caso di possesso certificazione ISOmisura maggioritaria in senso relativo”.

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Samples: Accordo Quadro, Suddiviso in Tre Lotti, Con Più Operatori Economici Sul Quale Basare L’aggiudicazione Di Appalti Specifici Ai Sensi E Per Gli Effetti Dell’art. 2, Comma 225, L. N. 191/2009, Per L’affidamento Dei Servizi Applicativi Per Le Pubbliche Amministrazioni Id 1432

Risposta. Non si conferma: quand’anche il Codice, nel suo allegato XVII parte I, consenta la Si ribadisce che possibilitàgli strumenti e le infrastrutture necessarie all’erogazione delle campagne saranno messi a disposizione dal Fornitoredi utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto previsto al par. 7.2 lett2.1.2.5 del capitolato tecnico e che non devono essere possibili chiamate mute. c) Capitolato tecnico pag. 21, par: 2.2.1.1 Programmazione. Si chiede quale sia il livello di dettaglio richiesto per il “Piano delle attività” in fase di stesura della relazione tecnica per la partecipazione alla gara Le informazioni richieste ai fini dell’ottenimento del punteggio relativo al criterio A.3, subcriterio 3.1 sono indicate al par. 5 dell’All. 14 – Relazione tecnica. Capitolato d’Oneritecnico pag.23, par: 2.2.1.2 Controllo. Viene indicato che “Fermo quanto sopra, costituiscono elementi oggetto di valutazione ai fini dell’acquisizione di un relativo punteggio tecnico secondo quanto più ampiamente previsto nel Capitolato d’Oneri:…le metodologie e le soluzioni adottate per gestire i reclami relativi al servizio di Contact Center (criterio di valutazione E.2, sub-criterio di valutazione ID 2.2)”. Con “reclami relativi al servizio di Contact Center” si intendono i reclami dell’utenza relativi alla gestione del servizio e ai comportamenti da parte degli operatori e, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) generale del fornitore, o anche i reclami relativi ai processi, alle piattaforme e la tipologia (causale ai prodotti della fatturazione) Committente, per i quali il Fornitore eroga i servizi di supporto all’utenza finale? Si intendono solo quelli che riguardano l’operato del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”Fornitore e degli operatori telefonici. Capitolato tecnico pag. 23, elementi necessari alla comprova del requisito richiestocap: 2.2.2 SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel caso paragrafo suddetto e in tutto il capitolato tecnico non venga espresso requisito a Fornitore di partecipazione a lotti "completi"fornire figure specialistiche di Formazione Non si conferma in quanto al par. 2.2.1.2 si richiede la figura professionale di Responsabile della Formazione. Capitolato tecnico pag. 29 e pag 30: Cap 6 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. Tabella SLA. Nella formula di calcolo di SLA02 si esprime che K2 = Numero richieste sincrone complessive verso operatore. Nella formula di calcolo di SLA03 si esprime che K2 = Numero richieste asincrone complessive verso operatore. Le richieste sincrone complessive verso operatore sono SOLAMENTE quelle RISPOSTE dall’operatore oppure TUTTE le richieste verso l’operatore, ovvero ad entrambi i sub-lotti anche quelle poi abbandonate o mai risposte? Non vanno prese in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISOconsiderazione le richieste abbandonate.

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Risposta. Non Al riguardo si conferma: quand’anche il osserva quanto segue. Ai sensi dell’art. 105, comma 13, lett. a) del Codice, quando il subappaltatore è una micro o piccola impresa, la stazione appaltante corrisponde direttamente l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. La norma, pertanto, prevede un preciso obbligo per l’amministrazione di procedere al pagamento diretto, e non più una mera facoltà esercitata a seguito di espressa richiesta, come nella previgente disciplina. Ciò, nell’ottica di favorire l’ingresso nel suo allegato XVII mercato degli appalti pubblici di quegli operatori economici che non sempre hanno una strutturata capacità finanziaria e che possono, quindi, risentire in maniera più marcata del mancato o ritardato pagamento da parte Idell’appaltatore. Stante la natura di diritto potestativo in capo alle suddette imprese, consenta la “possibilità” cui attribuzione da parte del legislatore indica, come detto, l’intento di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”favorirne l’accesso al mercato degli appalti pubblici, sembra ragionevole ritenere che, nel caso in cui le clausole contrattuali prevedano forme di specie vantaggio/tutela maggiori per il contraente debole, queste ultime possano trovare comunque applicazione. In altri termini, qualora i contratti stipulati con gli appaltatori prevedano modalità di pagamento ancor più favorevoli per il subappaltatore (come accade nel caso in cui si stabilisca il pagamento per i lavori eseguiti prima ed indipendentemente dall’emissione dei SAL), lo stesso sembra essere legittimato a rinunciare al pagamento diretto da parte della stazione appaltante e ad usufruire dell’agevolazione prevista nel contratto tra privati. Diversamente opinando, infatti, un’interpretazione letterale ed asettica della norma produrrebbe delle conseguenze contrarie alla sua stessa ratio, poiché penalizzerebbe lo stesso contraente debole a cui verrebbero applicate delle condizioni contrattuali meno favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato. Peraltro, va ricordato che la giurisprudenza e l’ANAC hanno osservato che, anche in caso di pagamento diretto, non sono sufficienti alla comprova del requisito si crea tra la stazione appaltante ed il subappaltatore alcun rapporto diretto di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Onerixxxxxx-credito, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede il subappalto mantiene comunque un elevato grado di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiestoautonomia rispetto al contratto di appalto. PertantoInfatti, la comprova committente pagando adempie alla propria obbligazione nei confronti dell’appaltatore e, contemporaneamente, estingue anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato parl’obbligazione dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore (cfr. 7.2 lettANAC, delibera AG 4/12 del 17/05/2012; Cass. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in garaciv. Sez. II, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”21 ottobre 2009, n. 22344; Cass. Rifciv. ArtSez. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi"I, ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso9 settembre 2004, n. 18196). Ciò significa che, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISOpagamento diretto sia indiretto, non si crea alcun autonomo rapporto obbligatorio tra stazione appaltante e subappaltatore, dal momento che il pagamento diretto da parte della stazione appaltante configura una mera delegazione di pagamento. Conseguentemente, anche da questo punto di vista, procedere o meno al pagamento diretto delle prestazioni subappaltate non muta la natura dei rapporti tra la stazione appaltante e il subappaltatore, e non penalizza quindi in nessun modo lo stesso subappaltatore. Tutto ciò considerato, non sembrano esservi ragioni che portino ad escludere la legittimità di prevedere che il compenso spettante al subappaltatore sia liquidato in deroga a quanto disposto dall’art. 105, comma 13, lett. a), qualora ciò comporti un concreto vantaggio per quest’ultimo, nella specie rappresentato dalla ricezione del pagamento senza dover attendere il completamento dell’importo del SAL spettante all’appaltatore. Naturalmente, tale ipotesi resta subordinata alla previa autorizzazione specifica della stazione appaltante, cui dovrà pervenire apposita istanza di rinuncia del subappaltatore al pagamento diretto, motivata in ragione del concordamento, nel contratto di subappalto, di una tempistica contrattuale più favorevole rispetto a quella prevista negli atti di gara. Sul punto, occorre altresì considerare che l’art. 105 del Codice, al comma 7, obbliga l’appaltatore a depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai fini della relativa autorizzazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Alla luce di quanto sopra detto, detto contratto di subappalto dovrà prevedere apposita clausola di rinuncia del subappaltore al pagamento diretto, in ragione dei termini di pagamento più favorevoli, ivi concordati con l’appaltatore; resta fermo che, “ a monte”, la nuova modalità di pagamento deve essere stata espressamente autorizzata dalla stazione appaltante. Da ultimo, si evidenzia che la modalità del pagamento diretto da parte della stazione appaltante potrà essere sempre “riattivata” nel caso in cui le tempistiche contrattuali di pagamento non vengano rispettate dall’appaltatore, su richiesta dello stesso subappaltatore.

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Risposta. Non si Si conferma: quand’anche . Come riportato a pagina 10 dell’Allegato 2 – Offerta Tecnica, punto E. del modello di Relazione Tecnica, il CodiceConcorrente in Relazione Tecnica dovrà “Fornire tutte le informazioni necessarie ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici associati alle caratteristiche migliorative dei sistemi offerti (cfr. caratteristiche migliorative ID 15, nel suo allegato XVII parte I16, consenta la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) 17 e 18 riportate in Tabella 2 del Capitolato d’Oneri)“ CAPITOLATO D’ONERI, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett5.3, pag. c60 Numero di offerte valide (come risultante da graduatoria finale) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede Numero di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” fornitori aggiudicatari dell’AQ Si chiede di confermare che il numero di fornitori aggiudicatari dell'AQ sarà pari a N ‐ 1 nel caso in cui N > 3 (N strettamente maggiore di 3) e non, come indicato in tabella, nel caso di partecipazione N ≥ 3 Si veda la risposta alla domanda 31. CAPITOLATO TECNICO, par. 1.5.2, pag. 11 I punteggi tecnici massimi associati a lotti "completi"ciascun prodotto sono riportati in Tabella 1 del Capitolato d’Oneri. In fase di assegnazione di singolo appalto, ovvero ciascun prodotto eredita il punteggio tecnico assegnato per l’aggiudicazione dell’AQ. Si chiede di confermare che il punteggio tecnico ereditato per l'assegnazione del singolo appalto riferito ad entrambi i sub-lotti un vendor X sia quello ottenuto sullo specifico prodotto del vendor X durante la fase di assegnazione del punteggio relativa all'aggiudicazione dell'AQ e non sulla media del punteggio ottenuto nel caso in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISOvenissero proposti più vendor.

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Risposta. Non si conferma: quand’anche il Codice, nel suo allegato XVII parte I, consenta la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’OneriNo, in quanto dalle stesse non il valore minimo è possibile evincere pari a zero. Per tale motivazione si conferma che l’attribuzione è di: - 0,2 per valore soglia pari a 4 - 0,4 per valore soglia pari a 3 - 0,6 per valore soglia pari a 2 - 0,8 per valore soglia pari a 1 - 1 per valore soglia pari a 0 Il paragrafo 4.3 del Disciplinare (modalità di finanziamento) prevede che “il contratto di partenariato pubblico- privato, che verrà stipulato all’esito della presente procedura aperta, potrà essere finanziato con risorse proprie dell’aggiudicatario ovvero mediante ricorso al mercato del credito”. Lo Schema di Convenzione (Allegato 3 - sub 6) prevede (i) alla premessa 3 che “la misura (importo) Proposta è stata elaborata con il proposito di inserirsi nell’ambito degli obiettivi indicati dal Piano Nazionale di Ripresa e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazioneResilienza”, elementi necessari e (ii) alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de premessa 6 che “la misura (importo) Proposta veniva espressamente inquadrata dal Proponente nell’àmbito del perseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed, in particolare, in relazione all’obiettivo di «Digitalizzare la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede Pubblica Amministrazione italiana con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali» di partecipazionecui alla Missione 1, Componente M1C1”. RifLa Relazione Illustrativa al Piano Economico Finanziario (Allegato 3 - sub 3) alla Tabella 6 (“Evoluzione dei ricavi durante la concessione”) include Ricavi da migrazione nei primi quattro anni (da Anno 0 a Anno 3) per un totale di euro 238,3 milioni, e al paragrafo 34 (pag. Art17) precisa, in relazione alla voce di ricavi da migrazione, che “il PEF prevede che le Amministrazioni utenti corrispondano un canone annuo per i cinque anni successivi alla migrazione”. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni Il Capo IX (Ipotesi finanziarie) non fa alcun riferimento al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” PNRR. Si chiede di confermare che nel caso l’utilizzo di partecipazione fondi del PNRR è previsto per la voce “Ricavi da migrazione” e di precisare quale siano il ruolo e/o le incombenze a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso carico del Concessionario nell’ambito delle procedure di possesso certificazione ISOassegnazione dei relativi fondi.

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Risposta. Non Si conferma, si confermaveda Errata corrige n.4 e documento Capitolato tecnico speciale L7-11 ripubblicato. 932 II Tranche chiarimenti e Errata corrige n. 3 DOMANDA: quand’anche Nelle risposte ai chiarimenti ID 645, ID 646 ed ID 647 riferite ai criteri tabellari C10, C11 e C12 del Capitolato d’Oneri per i Lotti 7 – 11, si chiarisce che il Codicepossesso delle certificazioni ISO 27001, nel suo allegato XVII parte IISO 27017 e ISO 27018, consenta essendo requisiti legati all’esecuzione dei servizi, dovrà essere posseduto e dimostrato in sede di stipula. Si chiede conferma che, in aggiunta a quanto previsto alla lettera k) della sezione “Documenti per la stipula” del paragrafo 22 possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarieAggiudicazione dell’Accordo Quadro e stipula”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova e per i soli Lotti 7 – 11, il fornitore aggiudicatario dovrà produrre copia conforme ai sensi del requisito di capacità economica richiesto D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i. delle precedenti certificazioni qualora nella Relazione Tecnica abbia assunto l’impegno relativamente al loro possesso. RISPOSTA: Si conferma. 933 Capitolato d’Oneri, par. 17.1, pag. 43, Requisito migliorativo R5 e Allegato 15 par. 2.2.3 “Criteri Tabellari”. DOMANDA: in considerazione del fatto che, come riportato al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri, in quanto dalle stesse non è possibile evincere 2.2.3 dell’Allegato 15 la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede Schema di partecipazioneofferta tecnica”, elementi necessari il concorrente deve semplicemente dichiarare il suo “impegno” alla comprova del fornitura dei requisiti migliorativi tabellari e che il possesso di tutte o di parte delle certificazioni richieste con il requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri migliorativo R5 relativo al Lotto 1 è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in evidentemente un requisito legato all’esecuzione dei servizi e non alla partecipazione alla procedura di gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel caso nell’Offerta Tecnica è sufficiente dichiarare l’impegno di partecipazione a lotti "completi"possedere all’atto dell’aggiudicazione definitiva la/le certificazione/i richiesta/e ed eventualmente indicarne il loro codice identificativo. RISPOSTA: Si conferma 934 Capitolato d’Xxxxx, ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddivisopar. 15 bis, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lottopag. A titolo esemplificativo 40 e par. 22, pag. 116 DOMANDA: si chiede se sia corretto presentaredi confermare che un Concorrente che abbia dichiarato l’impegno di possedere la/le certificazione/i di cui al requisito migliorativo R5 del Lotto 1 non debba inserire nella “documentazione a comprova” la relativa copia conforme essendo tali certificati necessari alla sola esecuzione dei servizi e non alla partecipazione alla procedura di gara. Pertanto, come previsto alla lettera i) della sezione “Documenti per la stipula” del paragrafo 22 “Aggiudicazione dell’Accordo Quadro e stipula”, tali certificati verranno consegnati alla Stazione Appaltante solo in questa fase della procedura di gara. RISPOSTA: Si conferma DOMANDA: nella risposta al chiarimento ID 664 viene confermata la possibilità di riportare in Offerta Tecnica, per i requisiti R1 e R2, l’impegno ad esempio erogare i servizi oggetto della gara anche da Region ed Availability Zone all’interno della Comunità Europea che saranno disponibili almeno all’atto della consegna dei documenti necessari per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso la stipula II Tranche dell’Accordo Quadro. Si chiede di possesso certificazione ISO.chiarire quale “documentazione a comprova” dei chiarimenti e Errata requisiti migliorativi R1 e R2 deve essere inserita nella c.d. Busta D per le Region e per le

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Risposta. Non Si conferma, si confermaveda Errata corrige n.4 e documento Capitolato tecnico speciale L7-11 ripubblicato. 932 II Tranche chiarimenti e Errata corrige n. 3 DOMANDA: quand’anche Nelle risposte ai chiarimenti ID 645, ID 646 ed ID 647 riferite ai criteri tabellari C10, C11 e C12 del Capitolato d’Oneri per i Lotti 7 – 11, si chiarisce che il Codicepossesso delle certificazioni ISO 27001, nel suo allegato XVII parte IISO 27017 e ISO 27018, consenta essendo requisiti legati all’esecuzione dei servizi, dovrà essere posseduto e dimostrato in sede di stipula. Si chiede conferma che, in aggiunta a quanto previsto alla lettera k) della sezione “Documenti per la stipula” del paragrafo 22 possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarieAggiudicazione dell’Accordo Quadro e stipula”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova e per i soli Lotti 7 – 11, il fornitore aggiudicatario dovrà produrre copia conforme ai sensi del requisito di capacità economica richiesto D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i. delle precedenti certificazioni qualora nella Relazione Tecnica abbia assunto l’impegno relativamente al loro possesso. RISPOSTA: Si conferma. 933 Capitolato d’Oneri, par. 17.1, pag. 43, Requisito migliorativo R5 e Allegato 15 par. 2.2.3 “Criteri Tabellari”. DOMANDA: in considerazione del fatto che, come riportato al par. 7.2 lett2.2.3 dell’Allegato 15 “Schema di offerta tecnica”, il concorrente deve semplicemente dichiarare il suo “impegno” alla fornitura dei requisiti migliorativi tabellari e che il possesso di tutte o di parte delle certificazioni richieste con il requisito migliorativo R5 relativo al Lotto 1 è evidentemente un requisito legato all’esecuzione dei servizi e non alla partecipazione alla procedura di gara, si chiede di confermare che nell’Offerta Tecnica è sufficiente dichiarare l’impegno di possedere all’atto dell’aggiudicazione definitiva la/le certificazione/i richiesta/e ed eventualmente indicarne il loro codice identificativo. cRISPOSTA: Si conferma 934 Capitolato d’Xxxxx, par. 15 bis, pag. 40 e par. 22, pag. 116 DOMANDA: si chiede di confermare che un Concorrente che abbia dichiarato l’impegno di possedere la/le certificazione/i di cui al requisito migliorativo R5 del Lotto 1 non debba inserire nella “documentazione a comprova” la relativa copia conforme essendo tali certificati necessari alla sola esecuzione dei servizi e non alla partecipazione alla procedura di gara. Pertanto, come previsto alla lettera i) della sezione “Documenti per la stipula” del paragrafo 22 “Aggiudicazione dell’Accordo Quadro e stipula”, tali certificati verranno consegnati alla Stazione Appaltante solo in questa fase della procedura di gara. RISPOSTA: Si conferma 935 II Tranche chiarimenti e Errata corrige n. 3 e Capitolato d’Oneri, par. 15 bis, pag. 40 DOMANDA: nella risposta al chiarimento ID 664 viene confermata la possibilità di riportare in Offerta Tecnica, per i requisiti R1 e R2, l’impegno ad erogare i servizi oggetto della gara anche da Region ed Availability Zone all’interno della Comunità Europea che saranno disponibili almeno all’atto della consegna dei documenti necessari per la stipula dell’Accordo Quadro. Si chiede di chiarire quale “documentazione a comprova” dei requisiti migliorativi R1 e R2 deve essere inserita nella c.d. Busta D per le Region e per le Availability Zone che il Concorrente si è impegnato a rendere disponibili all’atto della consegna della documentazione per la stipula. RISPOSTA: La documentazione potrà essere di tipo documentazione tecnica dei servizi o apposita documentazione (ad esempio mappe relative alle roadmap di sviluppo delle Region ed AZ dichiarate) predisposta eventualmente tramite schermate e use case che consentano di verificare i requisiti R1 ed R2. 936 II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimenti ID 396 ed ID 664 - Capitolato d’Oneri, par. 22, pag. 116 DOMANDA: In considerazione della continua evoluzione e aggiornamento del panorama dell’information technology, si chiede di confermare la possibilità di dichiarare in fase di offerta (Tabella A) e quindi considerare accettabili anche servizi disponibili in base a piani di disponibilità futura (in roadmap) purché risultino completamente erogabili, secondo i requisiti minimi del Capitolato Tecnico e gli eventuali requisiti migliorativi offerti, al momento della consegna della documentazione finalizzata alla stipula dell’Accordo Quadro e qualificati da AgID ai sensi delle circolari 2 e 3 del 2018 come richiesto alla lettera h) della sezione “Documenti per la stipula” del paragrafo 22 “Aggiudicazione dell’Accordo Quadro e stipula” del Capitolato d’Oneri, e come peraltro confermato nel chiarimento ID 664 a riguardo delle Region. RISPOSTA: Si conferma 937 Capitolato D’oneri. Par. 17.1 e Par. 15bis e II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimento ID 839 DOMANDA: Con riferimento ai requisiti migliorativi riportati nel paragrafo 17.1. “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” ed in particolare ai criteri migliorativi che il Concorrente non offre e che prevedono esplicitamente l’assegnazione di un punteggio pari a zero (criteri R6, R8, R10, R19), si chiede di confermare che non si debba produrre la relativa documentazione di comprova, come invece si riporta nella risposta al quesito 839. Quanto riportato nella risposta al quesito, è in contrasto con quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura riportato nel Capitolato d’Oneri, Par. 15bis, in cui si cita: Con riferimento ai criteri migliorativi (importo) e la tipologia (causale della fatturazioneove offerti) del fatturato specifico dichiarato in sede prodotto offerto si evidenzia che: - la produzione di partecipazione”documentazione non sottoscritta digitalmente ovvero, elementi necessari alla - la mancata produzione di documentazione a comprova del requisito richiesto. Pertantoovvero, - la comprova anche con presentazione di documentazione diversa da quella indicata ovvero, - la presentazione di documentazione che non comprova la sussistenza, nel richiamato prodotto offerto, di una caratteristica migliorativa, determina l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. RISPOSTA: Come specificato nella risposta al Chiarimento ID 437, I requisiti oggetto di verifica sono tutti quelli espressi nel paragrafo Verifica tecnica con le modalità ivi indicate. Pertanto la risposta al chiarimento ID 839 va intesa in tal senso. 938 Capitolato d’Oneri, par. 7.2 lett15 bis, pag. c) del Capitolato d’Oneri 40 par. 17.1, pag. 43, Requisiti R13 e R14 DOMANDA: essendo stato chiarito che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro assume in proprio la responsabilità della correttezza formale e sostanziale dei prodotti/servizi offerti (cfr. risposta al chiarimento ID 731), si chiede, pertanto, di confermare che è ammessa solo nella misura il Concorrente ad assumersi direttamente la responsabilità nel garantire i requisiti R13 ed R14 sia nel caso in cui venga offerto il rispetto del solo valore minimo richiesto (R13 SLA - Uptime = 99.95%; R14 Grace Period dati = 1 mese) sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato nel caso in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”cui venga offerto uno dei valori migliorativi previsti. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui risposta positiva, si intende partecipare.” Si chiede di confermare che, indipendentemente dal valore dichiarato per entrambi i criteri, il Concorrente non deve inserire alcun documento a comprova nella c.d. Busta D. RISPOSTA: In coerenza con quanto dichiarato al requisito 731, è il Concorrente ad assumersi la responsabilità di quanto offerto. Con riferimento ai requisiti R13 ed R14 è possibile fornire una dichiarazione di rispetto del requisito migliorativo ai sensi del DPR 445/2000, fermo restando i poteri della Commissione giudicatrice di richiedere eventuali approfondimenti ritenuti necessari. 939 II Tranche Chiarimenti e Xxxxxx Xxxxxxx x. 0 – chiarimento ID 822 - servizio DNS, ID 823 - Servizio DDOS e Capitolato D’oneri, par. 15bis DOMANDA: Con riferimento ai chiarimenti citati, ed in particolare all’ID 822 ed ID 823, si chiede conferma che la dimostrazione a cui fa riferimento la risposta fornita e di seguito riportata: “Si conferma, fermo restando che la circolazione dei dati al di fuori dell’UE deve rispettare le condizioni poste dagli artt. 45 e seguenti del Regolamento UE (decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea o la presenza di ulteriori garanzie adeguate) che devono poter essere dimostrate dal concorrente.” non si riferisce alla presentazione di documentazione di comprova per il soddisfacimento del requisito, in quanto si tratta di requisiti minimi generali non appartenenti alle categorie di requisiti minimi da comprovare (“REQ_XXX_XX”) o migliorativi (“Rx”), come specificato nel Capitolato d’Oneri, paragrafo 15bis. RISPOSTA: Si conferma. 940 I Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 2 – chiarimento ID 391 ed ID 393 e II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimento ID 610 DOMANDA: l’xxxxxx xxxxxxx x. 0 ha introdotto, al par. 2.2 del Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 (Allegato 16A), il requisito minimo per cui “Ogni Region sarà composta da una o più Availability Zone ciascuna ad una distanza minima dall’altra pari a 2,5km” riportando quanto richiesto con il chiarimento ID 391 al fine del soddisfacimento del requisito migliorativo R1 relativo alla numerosità delle Availability Zone offerte dal Concorrente per ciascuna Region. Nella successiva tranche di chiarimenti, con la risposta al chiarimento ID 610, è stato confermato che, nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ciascuna Availability Zone di ogni lotto Region parte dell’offerta sia costituita da uno o più Data Center, il requisito minimo introdotto con l’errata corrige n. 2 è suddivisocomunque soddisfatto se esiste sempre uno qualsiasi dei Data Center in cui si sviluppa una Availability Zone la cui distanza sia almeno pari a 2,5 Km da uno qualsiasi dei Data Center in cui si sviluppa un’altra Availability Zone della stessa Region. È evidente che la risposta al chiarimento ID 610 ha ulteriormente modificato il requisito minimo introdotto con l’errata corrige n. 2. Infatti, sia il Capitolato Tecnico non prevede, né come requisito minimo né come requisito migliorativo, la necessità di distribuire tutte le Availability Zone di ogni Region parte dell’offerta in più Data Center, pertanto il chiarimento ID 610 permette il rispetto del requisito minimo relativo alla distanza minima di 2,5 Km anche in situazioni del tutto illogiche che vengono supportate dal seguente esempio. Si ipotizza un CSP le cui Region siano costituite da 3 Availability Zone distribuite in soli 2 Data Center (DC-A e DC-B) distanti tra di loro almeno 2,5 Km: • Availability Zone 1: distribuite tra il DC-A ed il DC-B; • Availability Zone 2: distribuita solo nel DC-A; • Availability Zone 3: distribuita solo nel DC-B. XX-X XX0 XX0-X Distanza >= 2,5Km AZ1-B AZ3 DC-B Dalla figura precedente è evidente che la tutte le AZ rispettano il requisito della distanza maggiore di 2,5 Km tra almeno uno dei Data Center che le ospitano visto che: • AZ1 dista più di 2,5 Km dalla AZ2 per il tramite del DC-B dove si estende per una quota parte (AZ1-B); • AZ1 dista più di 2,5 Km dalla AZ3 per il tramite del DC-A dove si estende per una quota parte (AZ1-A); • AZ2 dista più di 2,5 Km dalla AZ3 visto che entrambe le AZ si estendono in singoli Data Center fra di loro distanti 2,5 Km. La distribuzione di Availability Zone sopra rappresentata permetterebbe comunque al CSP/Concorrente di poter offrire in risposta al requisito migliorativo R1 una numerosità di AZ superiore a 2 ottenendo il punteggio massimo per questo criterio. Considerato che un’Amministrazione Contraente, per il tramite della CMP, può esclusivamente scegliere la Region e l’Availability Zone in cui attivare uno dei servizi richiesti ma non può assolutamente scegliere il Data Center in cui attivarlo oppure spostarlo (nell’esempio sopra riportato è possibile presentare un'unica cauzione scegliere la AZ1 e non il DC-A oppure il DC-B), è evidente come allo stato attuale esistono situazioni in cui non è rispettato il requisito minimo della distanza tra le Availability Zone non avendo le Amministrazioni Contraenti la certezza di poter distribuire i propri servizi alla distanza minima richiesta dal Capitolato Tecnico ma dovendosi solo affidare allo SLA di disponibilità offerto (Uptime). Si chiede, per singolo lottoquanto sopra rappresentato, di eliminare il requisito relativo alla distanza minima tra le Availability Zone introdotto con l’errata corrige n. 2 e ritornare alla formulazione originaria del Capitolato Tecnico confermata anche da quanto riportato nella risposta di chiarimento ID 393 per cui “Si conferma che ogni “Availability zone” di una stessa Region deve avere alimentazione elettrica, cooling e network indipendenti da tutte le altre “Availability zone” all'interno della stessa Region”. A titolo esemplificativo In caso di risposta negativa, si chiede di confermare che, per evitare lo scenario sopra riportato, è possibile offrire Availability Zone distribuite tra uno o più Data Center solo se sia corretto presentareè rispettato il requisito minimo della distanza di 2,5 Km tra tutti i Data Center in cui è distribuita una AZ e tutti i Data Center in cui sono distribuite le restanti AZ della stessa Region. È del tutto evidente, ad esempio per infine, come il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISOesempio sopra proposto sia solo una delle possibili combinazioni, nella figura sottostante si evidenzia come anche in presenza di più Data Center per Availability Zone si ricade nella situazione per cui Data Center di Availability Zone diverse possono trovarsi fisicamente ad una distanza inferiore a 2,5 km.

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Risposta. Non si conferma: quand’anche il Codice, nel suo allegato XVII parte I, consenta Nella sezione 3 fattibilità economico‐finanziaria dello Schema di riferimento per la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato presentazione delle giustificazioni relative all’offerta presentata in sede di partecipazione”gara, riportato nell’Allegato 8 al DG, ciascun concorrente dovrà dettagliare le singole voci di ricavo e di costo e per ciascuna di essa le eventuali sottovoci che concorrono a comporre la voce principale. Per ciascuna voce/sottovoce, il concorrente illustrerà in che modo si è pervenuti alla relativa previsione numerica, fornendo i razionali a giustificazione dei valori riportati nel Conto Economico, nonché gli elementi necessari alla comprova del requisito richiestoa circostanziare il proprio piano di business (eventuali dati statistici, e ogni altro elemento utile a valutare l’attendibilità dell’offerta). PertantoSi ricorda infine che tale schema di riferimento (cd. Business Plan), è integrabile e modificabile secondo necessità da parte di ciascun concorrente. Si veda anche la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de risposta alle domande n.4 e n.45 In riferimento all’Allegato 8 Schema di riferimento per la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato presentazione delle giustificazioni relative all’offerta presentata in sede di partecipazionegara (cd. Business Plan) – Linee guida”, nella parte relativa ai “Ricavi della P.a. (fatturato netto) e Ricavi da proventi finanziari” recita “il concorrente dovrà considerare la quota parte di ricavi generati dall’applicazione dello sconto con fatturazione alla consegna e quota parte di ricavi generati dall’applicazione dello sconto della fatturazione a rendicontazione. [...] Il concorrente dovrà indicare stime puntuali circa il tasso di adesione delle Amministrazioni con fatturazione alla consegna e a rendicontazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove Considerato che per la prima volta viene indicato: indetta una gara che consente alle PA di scegliere, a valle della procedura di gara, tra due opzioni di fatturazione (alla consegna o a rendicontazione) e considerato che la scelta tra le due modalità non è programmabile dall’operatore ed impatta in maniera rilevante sul Business plan (in particolare, sulla stima della percentuale dei In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie buoni pasto persi e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui prescritti” e dei “ricavi da proventi finanziari”), si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel caso chiarire se possono essere messi a disposizione dei concorrenti dati su cui effettuare le stime sul tasso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi adesione delle Amministrazioni e/o se possano essere precisati i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, criteri sulla base dei quali sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISOeffettuare tali stime.

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Risposta. Non si conferma: quand’anche . Si veda la risposta al chiarimento ID 633. 635 Cap. Tecnico Lotto 1 cap. 2.1 speciale Nel capitolo in questione si richiede che i servizi offerti siano qualificati secondo la Circolare n. 2 del 9 aprile 2018 al momento della consegna della documentazione finalizzata alla stipula dell’Accordo Quadro come previsto nel Capitolato d’Oneri. E’ richiesto poi successivamente che in generale, vale il Codiceprincipio che il fornitore si obbliga a garantire la continuità della qualificazione dei servizi offerti in gara. Analogamente lo stesso requisito di mantenere la qualificazione, nel suo allegato XVII parte I, consenta la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel in caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Onerirevoca o scadenza, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato vale anche in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova esecuzione dell’Accordo Quadro. In considerazione del requisito richiesto. Pertanto, la comprova fatto che: a)come indicato anche con nella documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in di gara, con espressa indicazione de “essa si configuracome una rivendita da parte del fornitore, che quindi nulla può nelsenso del mantenimento della qualifica; b)che i servizi sul cloud pubblico evolvono di continuo e quindi unrequisito oggi vincolante potrebbe non avere più validità in unimmediato futuro c)che l’art. 6 della circolare indica che la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”qualificazione ha una durata disoli 24 mesi. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede gentilmente di confermare 1)che il vincolo del mantenimento della qualifica è da ritenersi vincolanteper il CSP e quindi l’indicazione “Il Concorrente è unico responsabiledella tempistica necessaria al fine di conservare la qualificazione comesopra descritto” non possa considerarsi valido. 2)Che il vincolo della qualifica dei servizi si debba intendere che nel caso è il CSPche dovrà continuare ad essere qualificato AGID. 3)Che la qualifica si possa mantenere/rinnovare con i requisiti richiesti almomento della stipula dell’accordo quadro oppure con la stessatipologia di partecipazione a lotti "completi", ovvero requisito ma migliorativo (ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto es. se oggi è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per richiesta lacertificazione XXX ma domani il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso CSP acquisisce la certificazione ISOYYYsuperiore o sostitutiva della precedente ciò è ritenuto valido).

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Risposta. Non si conferma: quand’anche il Codice, nel suo allegato XVII parte I, consenta la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, Premesso che nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri, in quanto dalle stesse non è possibile evincere si rinvengono la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazionesingoli appalti specifici”, elementi necessari alla comprova si conferma comunque che è in facoltà della Sogei nominare il Fornitore quale “Responsabile esterno del requisito richiestotrattamento dei dati personali”, ai sensi dell’art. Pertanto29 del Codice Privacy (D. Lgs. n. 196/03) con attribuzione di compiti analiticamente specificati nell’atto di nomina, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato parespletarsi sulla base delle indicazioni fornite. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione nomina ex art. 29 D.Lgs 196/03, il Fornitore, sarà responsabile del trattamento, ai sensi di legge - solidalmente con il Titolare - nei limiti delle attività che è chiamato a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui porre in essere. Si conferma che la nomina sarà riferita alla persona giuridica. Si ammette infine la possibilità che, qualora sia un RTI ad aggiudicarsi la gara, ciascuna delle imprese raggruppate venga nominata Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003. In materia assicurativa, salvo quanto previsto dalla documentazione di gara, si intende partecipare.” Si chiede di confermare chiarire quanto segue: qualora il fornitore avesse in essere delle polizze assicurative che nel caso di partecipazione a lotti "completi"non includono responsabilità connesse ad attività rese da eventuali subappaltatori, ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni accettabile che in caso di possesso certificazione ISOricorso al subappalto - gli eventuali subappaltatori dispongano autonomamente e possano analogamente presentare proprie polizze assicurative in linea con le richieste della Stazione Appaltante a copertura della quota di servizi svolta dagli stessi.

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Risposta. Non In relazione al punto A) non si conferma: quand’anche . In tabella A andranno indicati tutti servizi che il Codice, nel suo allegato XVII parte I, consenta la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) concorrente intende offrire per soddisfare i requisiti del Capitolato d’Onerisiano essi qualficati che non. In relazione al punto B) non si conferma. Come summenzionato la tabella A dovrà riportare tutti servizi che il concorrente intende offrire per soddisfare i requisiti del Capitolato. 685 Capitolato d’oneri capitolo 3 “Oggetto dell’Accordo Quadro, importo e suddivisione in Lotti” , in particolare per quanto dalle stesse non è possibile evincere contenuto in Tabella n.1 – Oggetto dell’A.Q. Lotto 1 con riferimento alla categoria Network, Connettività Con riferimento al Capitolato d’oneri capitolo 3 la misura (importo) Oggetto dell’Accordo Quadro, importo e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato suddivisione in sede di partecipazione”Lotti” , elementi necessari in particolare per quanto contenuto in Tabella n.1 – Oggetto dell’A.Q. Lotto 1 con riferimento alla comprova del requisito richiesto. Pertantocategoria Network, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in garaConnettività, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel le voci del listino prezzi • Connettività 1 Gbps • Connettività 10 Gbps rappresentino la quantità di banda(Gbps) associata ad un singolo virtual gateway del cliente, a cui quindi deve essere attribuita la banda massima scelta. Ne consegue che i clienti che decidano di disporre di più virtual gateway per tenant avranno più di una voce di costo per la banda associata, sulla base del taglio scelto. Nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddivisonon si confermi l’interpretazione di cui sopra, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISOspecificare la prestazione/funzionalità associata alla voce di listino sopra indicata.

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Risposta. Non si conferma: quand’anche Ai sensi del paragrafo 12 del Capitolato d’Oneri Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara, ove non diversamente previsto, tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati a Consip esclusivamente per via telematica attraverso il CodiceSistema, nel suo allegato XVII parte Iin formato elettronico e dovranno essere sottoscritti, consenta la “possibilità” ove richiesto a pena di utilizzare come strumento esclusione, con firma digitale di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”cui all’art. 1, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al par. 7.2 comma 1, lett. cs) del D. Lgs. n. 82/2005. Inoltre, ai sensi del paragrafo 14.3.1 Dichiarazioni integrative del Capitolato d’Oneri, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura Consip ha predisposto, ai fini della partecipazione, una ‘dichiarazione di avvalimento’ (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede Allegato 7), da sottoscrivere digitalmente, che contiene le pertinenti dichiarazioni che il concorrente ed eventuali ausiliarie sono tenuti a utilizzare nel caso di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiestoricorso all’istituto dell’avvalimento. Pertanto, la comprova anche documentazione relativa all’avvalimento, da parte del concorrente, di uno o più requisiti di un’ausiliaria straniera sprovvista di firma digitale, deve comunque essere presentata in formato elettronico attraverso il Sistema, sotto forma di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ovvero di duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. Si precisa che la conformità della predetta documentazione ai rispettivi originali analogici dovrà essere attestata mediante apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con documentazione diversa firma digitale da quella indicata nel richiamato parnotaio o da pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 7.2 lett22, commi 1 e 2 del D. Lgs. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”n. 82/2005. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISO.XXXXXXX D'XXXXXXXX CONSIP S.P.A 25.09.2019

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Presidi Per L’autocontrollo Della Glicemia E Dei Servizi Connessi Per Le Pubbliche Amministrazioni – Id 2065

Risposta. Non Si veda errata corrige n. 1. Fermo quanto previsto nel paragrafo 12 del Disciplinare di Gara e negli schemi di Accordo Quadro in ordine alla quota massima subappaltabile pari, per ciascun lotto, al 30% del valore dell’Accordo Quadro, comprensivo, per i lotti 2, 3 e 4, dell’anno opzionale, (limite che non può comunque essere superato), si conferma: quand’anche il Codiceprecisa che, nel suo allegato XVII parte Icorso di esecuzione dell’Accordo Quadro, consenta il limite del 30% andrà comunque commisurato, di volta in volta, al valore progressivo delle attività contrattualizzate con i Contratti Esecutivi così da garantire che la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”quota subappaltabile sia ancorata al valore delle prestazioni effettivamente affidate all’appaltatore e non al valore massimo dell’Accordo Quadro che, in ipotesi, potrebbe non venire del tutto esaurito da AGEA e, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneridei Lotti 2 e 3, anche dalle altre Amministrazioni Contraenti (in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertantotal caso, la comprova anche quota delle attività subappaltate, se parametrate sul valore massimo dell’Accordo Quadro, potrebbe di fatto risultare superiore al limite di legge del 30% rispetto alle attività in concreto affidate con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lottoContratti Esecutivi). A titolo esemplificativo esemplificativo, si chiede se sia corretto presentare, ad esempio indica il metodo per il Lotto 1calcolo della quota subappaltabile: Primo Contratto Esecutivo affidato per un importo pari a 100.000,00 euro. Contratto di subappalto connesso a tale primo Contratto Esecutivo pari a 10.000,00 euro. Secondo Contratto Esecutivo affidato per un importo pari a 50.000,00 euro. Rispetto al valore complessivo dei due contratti esecutivi (150.000,00 euro), un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso il Fornitore potrà subappaltare il 30% di possesso certificazione ISO150.000,00 ossia 45.000,00, decurtando da tale somma la quota di 10.000,00 già utilizzata per il primo contratto di subappalto. Il meccanismo descritto trova progressiva applicazione con riguardo a tutti i contratti esecutivi che verranno via via affidati al Fornitore nel corso di validità ed esecuzione dell’Accordo Quadro, ivi compresi, per i Lotti 2, 3 e 4, quelli sottoscritti nell’eventuale anno opzionale.

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Samples: Disciplinare Di Gara – Paragrafo 12 – Subappalto

Risposta. Non La legge di bilancio 2017 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) che riducono l’entità dell’agevolazione ed operano una razionalizzazione del sistema al fine di adeguare l’incentivo al mutato assetto delle condizioni di mercato In particolare, per effetto del nuovo comma 6-bis dell’art. 1 del D.L. n. 201/2011, è previsto che “Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010”. La norma, quindi, decurta la variazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Si tratta di una previsione che interessa la generalità delle imprese (anche non aventi legami di gruppo), con la sola esclusione di banche e imprese di assicurazione; ciò poiché l’investimento mobiliare rientra tra le attività “tipiche” esercitate dalle stesse. Si ritiene che la fattispecie dell’investimento in titoli, non ricompresa tra le disposizioni antielusive suscettibili di disapplicazione mediante interpello contenute nell’articolo 10 del decreto 14 marzo del 2012, configuri sostanzialmente una norma di sistema per la determinazione del beneficio. Ne consegue che la stessa non può costituire oggetto di interpello probatorio. Nella relazione illustrativa alla legge di bilancio 2017, si confermaafferma che la finalità del legislatore non è di inserire una disposizione antielusiva, ma piuttosto di favorire taluni investimenti: quand’anche “per stimolare la capitalizzazione finalizzata agli investimenti produttivi o alla riduzione del debito, si è ritenuto di reintrodurre (il Codicenuovo comma 6-bis dell’articolo 1 del D.L. 201/2011, nel suo allegato XVII parte I, consenta la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. cinserito dalla lettera d) del Capitolato d’Onericomma 4) la disposizione già esistente nell’ambito della disciplina della cd. dual income tax (DIT), di cui l’ACE ricalca i tratti principali, sterilizzando la variazione in quanto aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in sede di partecipazionecorso al 31 dicembre 2010, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISO.

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Samples: www.ediltecnico.it

Risposta. Non Si conferma Rif. Capitolato d’Oneri, art 27 e Schema di Accordo Quadro, art 35. Tenuto conto che, per regole interne aziendali non si conferma: quand’anche ha accesso ai documenti di polizza assicurativa, si chiede di confermare la possibilità di produrre il Codice, nel suo allegato XVII parte I, consenta la “possibilità” certificato di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre attestante l’esistenza della polizza assicurativa stessa nonchè delle clausole/vincoli assicurativi previsti nell’Allegato 7 del Capitolato d’Oneri, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato parCome indicato all’art. 7.2 lett. c) 27 del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare d’Xxxxx, si precisa che “potrà essere prodotto […] un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l’esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell’Allegato 7 del Capitolato d’Oneri. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere comunque l’integrale documento di polizza”. Si precisa, inoltre, che potrà essere prodotto e, quindi, considerato equivalente il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) certificato di assicurazione riportante integralmente il contenuto dell’allegato 7 su carta intestata della Compagnia assicuratrice debitamente datato e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”firmato. Rif. ArtCapitolato d’Oneri, art. 10 Capitolato d’Oneri 15.2 Cauzione provvisoria dove viene indicato: “Documentazione tecnica a comprova delle caratteristiche tecniche. In caso considerazione del fatto che la documentazione per la comprova delle caratteristiche minime e migliorative presenta anche manuali di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio notevoli dimensioni, con possibile superamento della definitiva quanti sono capacità del sistema sebbene ci sia la possibilità di frazionare i lotti cui si intende partecipare.” singoli files. Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto richiede se è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1in luogo del documento intero, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso estratti dai suddetti documenti limitatamente alle voci di possesso certificazione ISOinteresse mantenendo i riferimenti ai documenti originali.

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Risposta. Non In merito al punto A, limitatamente al quesito se l’accordo con l’operatore licenziatario debba essere già stato stipulato e la relativa copertura già disponibile in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, in virtù di quanto indicato al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico (“Tutti i dati di copertura dichiarati dal Concorrente non dovranno dipendere da autorizzazioni e/o permessi da ricevere, e dovranno essere attuali e garantiti sin dalla data di presentazione della propria Offerta, anche attraverso gli accordi di cui sopra”) si conferma: quand’anche . Per quanto invece concerne il Codicepunto 1 del quesito A, nel suo allegato XVII parte Isi rinvia alla risposta al quesito n. 120. Per quanto riguarda il punto 2 del quesito A, consenta la “possibilità” si conferma alla luce del principio di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al auto responsabilità sancito dal par. 7.2 lett23bis del Disciplinare di gara (“Qualora la copertura del concorrente sottoposto a verifica sia da quest’ultimo garantita attraverso accordi stipulati con altri operatori di rete mobile licenziatari, il medesimo concorrente risponderà di eventuali disservizi e/o inefficienze e/o mancata copertura, anche parziale, del territorio anche per il fatto del terzo, quest’ultimo inteso quale controparte degli accordi di cui sopra”) con la precisazione che la disposizione in questione trova applicazione anche per le verifiche svolte ai sensi del par. c) 9.3 del Capitolato d’Oneritecnico, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) che, per espressa previsione della lex specialis, si svolgono secondo modalità e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato principi analoghi a quelli dettati dal par. 7.2 lett9.1. c) del Capitolato d’Oneri tecnico. Per quanto invece concerne il punto 3, si rimanda alla risposta alla domanda n° 120. In merito ai punti B e C, si rimanda alla risposta alla domanda n° 120. In merito al punto D si rimanda alla risposta alla domanda n° 83. In merito ai punti E ed F, si rimanda a quanto chiarito con la risposta alla domanda n° 83, circa i parametri di qualità da rispettare, nonché a quanto previsto dalla lex specialis circa la verifica tecnica della copertura sul territorio nazionale offerta di cui al paragrafo 21Bis del Disciplinare, al cui superamento con esito positivo è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in subordinata l’aggiudicazione della gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISO.

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Risposta. Non si conferma: quand’anche il CodiceLa circolare n. 14/E del 2015 ha precisato che devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, nel suo allegato XVII parte Iai fini IVA, consenta costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cfr. circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 e risoluzioni n. 148/E del 28 giugno 2007, nel caso di specie queste ultime non n. 164/E dell’11 luglio 2007 e n. 172/E del 13 luglio 2007). Tuttavia, numerosi dubbi sono sufficienti alla comprova stati sollevati in proposito dagli operatori del requisito di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) settore, anche agli effetti dell’applicabilità del Capitolato d’Onerimeccanismo del reverse charge, in quanto dalle stesse non sempre è possibile evincere “la misura (importo) agevole distinguere quando un’operazione è qualificabile come cessione di beni con posa in opera accessoria e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”quando, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertantoinvece, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato parstessa costituisca una prestazione di servizi. 7.2 lettA tal fine appare utile fornire, sulla base della recente giurisprudenza comunitaria e domestica, nonché della prassi dell’Amministrazione finanziaria, alcuni criteri interpretativi che possono essere di ausilio per la corretta qualificazione dell’operazione. c) Con riferimento alla giurisprudenza comunitaria, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura 29 marzo 2007, Causa C-111/05, in cui sia idonea è stato precisato che, per qualificare l’operazione prevista, occorre esaminare, tra l’altro, l’importanza della prestazione di servizi rispetto alla fornitura del bene. In particolare, i giudici comunitari evidenziano che è necessario verificare se i servizi resi dal fornitore si limitino alla semplice posa in opera del bene, senza che lo stesso subisca alcuna alterazione, ovvero, se gli stessi siano diretti a verificare modificare la natura del bene e/o ad adattare lo stesso alle esigenze specifiche del cliente. La Corte di Giustizia ha inoltre precisato che, ai fini della qualificazione dell’operazione, il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) rapporto tra il prezzo del bene e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede quello dei servizi è un dato senz’altro obiettivo di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede può tener conto, ma che il costo del materiale e dei lavori non può, da solo, assumere un’importanza decisiva. In linea con l’orientamento della giurisprudenza comunitaria, l’Agenzia delle Entrate, in diversi documenti di confermare prassi, ha precisato che nel caso la distinzione tra cessione con posa in opera e prestazione di partecipazione a lotti "completi"servizi dipende dalla causa contrattuale, ovvero rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti. In sostanza, quando lo scopo principale è rappresentato dalla cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad entrambi i sub-lotti adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile quale cessione con posa in opera (cfr. risoluzioni n. 164/E del 2007 e n. 148/E del 2007). In particolare, la risoluzione n. 220/E del 10 agosto 2007 ha chiarito che, nelle ipotesi in cui ogni lotto è suddivisosiano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede stabilire se sia corretto presentareprevalente l’obbligazione di dare o quella di fare, occorrerà fare riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti. In linea di principio, quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è senz’altro qualificabile quale cessione con posa in opera. Al contrario, se la volontà contrattuale è quella di addivenire ad esempio un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale. Da ultimo, in linea con la prassi dell’Amministrazione finanziaria, si segnala l’orientamento della giurisprudenza domestica, secondo cui occorre valutare se le parti abbiano inteso attribuire prevalenza all’attività lavorativa prestata o all’elemento della materia, senza che sia di per sé dirimente il Lotto 1dato oggettivo del raffronto tra valore della materia impiegata e valore dell’opera prestata (Cass. civ. n. 6925 del 21 aprile 2001 e n. 11602 del 2 agosto 2002). In particolare, un’unica cauzione pari nella sentenza n. 6925 del 2001, il Supremo Collegio ha precisato che si ha appalto quando la fornitura della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare al bene consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISOadattarlo alle specifiche esigenze del committente della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un servizio che, sotto il profilo qualitativo, assume valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte.

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Risposta. Non L’art. 18, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, come modificato dall’art. 1, comma 22, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, prevede l’obbligo, a carattere generale, per le imprese minori, esonerate dalla tenuta delle scritture contabili previste dagli articoli 14 e seguenti dello stesso decreto, di annotare cronologicamente in uno apposito registro - nei termini di cui all’articolo 22, comma 1, ultimo periodo, di cui al citato Decreto (ossia non oltre sessanta giorni dall’incasso) - i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: il relativo importo, le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della fattura o altro documento emesso. In un diverso registro i medesimi soggetti hanno l’obbligo di annotare le spese sostenute nell’esercizio. Tuttavia, ai sensi del successivo comma 4, tali registri possono essere sostituiti dai registri Iva, laddove il contribuente indichi separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed effettui l’annotazione dell’importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti e delle fatture cui gli stessi si conferma: quand’anche riferiscono al fine di determinare il Codicereddito di impresa in base al principio di cassa. Conseguentemente dette annotazioni devono essere eseguite entro i termini di presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi. Al momento dell’effettivo incasso e pagamento i ricavi ed i costi devono essere registrati separatamente ai sensi del citato art. 22, nel suo allegato XVII parte Icomma 1, consenta la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”ultimo periodo, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al parDPR n. 600 del 1973 [sessanta giorni dall’incasso o dal pagamento]. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. PertantoIn conclusione, la comprova anche sostituzione degli appositi registri degli incassi e dei pagamenti con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) i registri tenuti ai fini Iva è riconducibile ad una scelta gestionale del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende parteciparecontribuente.” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISO.

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Risposta. Non si conferma: quand’anche Si precisa che, esclusivamente con riferimento alla Domanda di partecipazione, le modalità di sottoscrizione della stessa, in caso di concorrenti che partecipano in forma associata, cambiano a seconda del fatto che il Codiceconcorrente utilizzi o meno il fac simile (Allegato 2) messo a disposizione da Consip. Quest’ultimo, nel suo allegato XVII parte Iinfatti, consenta contiene le dichiarazioni integrative indicate al paragrafo 15.3.1 del Disciplinare di gara che necessitano, tanto in caso di RTI costituendi quanto in caso di RTI già costituiti, della firma di tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento così come espressamente indicato al paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara. Ove, invece, il concorrente decida di non utilizzare il modello di Domanda di partecipazione messo a disposizione da Consip, rendendo separatamente le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3.1. del Disciplinare medesimo, a) la “possibilità” Domanda di utilizzare come strumento partecipazione contenente le sole informazioni di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”cui al Bando Tipo ANAC n. 1/2017, dovrà essere sottoscritta in caso di RTI costituendi da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova RTI costituiti dalla sola mandataria; b) le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3.1 del requisito di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti Disciplinare dovranno essere prestate tante distinte rilasciate e sottoscritte digitalmente dalle singole imprese componenti il RTI costituendo o costituito. Per l’offerta tecnica ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti economica si applica in ogni caso la previsione secondo cui si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni le stesse dovranno essere sottoscritte in caso di possesso certificazione ISORTI costituendi da parte di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, in caso di RTI costituiti dalla mandataria.

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Risposta. Non Il contratto di manutenzione relativo alla presente procedura sarà stipulato tra il Ministero della Giustizia e il Concorrente risultato aggiudicatario della gara. Si precisa che, qualora l’appaltatore intenda affidare le attività contrattuali ad altri operatori economici, esse saranno qualificate come subappalto, ammesso, secondo quanto previsto dall’articolo 118 del d.lgs. n. 163/2006, entro la misura massima del 30% (trenta per cento) e sarà tenuto ad osservare quanto disposto dal paragrafo 7 del Disciplinare di gara. Premesso quanto sopra non configura subappalto la fornitura da parte della casa madre del “code” per l’attività di aggiornamento di microcode e firmware, sia evolutivi che correttivi, sugli apparati hardware oggetto del contratto nonché la fornitura di eventuali bug fix o workaround. Rispetto a tale parte del servizio, venendo in rilievo diritti di proprietà intellettuale, la lex specialis di gara richiede all’aggiudicatario unicamente di dover dare prova, producendo copia dei contratti in essere con i rispettivi produttori, di essere nelle condizioni di trasferire legittimamente all’Amministrazione i diritti correlati agli aggiornamenti richiesti; non si conferma: quand’anche chiede, pertanto, al Fornitore di procurarsi un contratto di manutenzione della tipologia rappresentata nel quesito. Più in generale, si rammenta altresì che l’affidatario resta il Codicesolo soggetto responsabile delle attività affidate in subappalto e che pertanto l’Amministrazione non è tenuta a sottoscrivere alcun atto aggiuntivo con Società terze ma si limiterà esclusivamente, nel suo allegato XVII se ne ricorrono i presupposti di legge, ad autorizzare l’esecuzione di parte I, consenta la “possibilità” di utilizzare come strumento esse da parte di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al un soggetto diverso dall’appaltatore. Riferimento par. 7.2 lett. c) 5.1.2 del Capitolato d’OneriTecnico pag. 19 di 40. “La Manutenzione preventiva comprende, altresì, l’implementazione delle modifiche tecniche, consistenti in quanto dalle stesse non è possibile evincere “miglioramenti e/o aggiornamenti, inclusa la misura (importo) fornitura e l’installazione degli upgrade, di cui al successivo paragrafo 2.3.3, al fine di elevare il grado di affidabilità dei Sistemi, di migliorarne il funzionamento e di aumentare la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende parteciparesicurezza.” Si chiede prega di confermare che nel caso di partecipazione specificare a lotti "completi"quale paragrafo si fa riferimento, ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per non essendo presente il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISOparagrafo 2.3,3.

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Risposta. Non si conferma: quand’anche . Per quanto riguarda le modalità di pagamento online si rinvia al par. 14.1 del Capitolato d’Oneri ove è precisato che “qualora il Codicepagamento dell’imposta di bollo sia effettuato in modalità online, nel suo allegato XVII parte Iil concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura.” Rif. Capitolato d’Oneri, consenta la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”Art. 15.3, pag. 37 Con riferimento ai requisiti privacy richiesti dalla lex specialis in relazione alle bioimmagini, si rappresenta quanto segue. Preliminarmente va specificato che, nel caso di specie queste ultime chi scrive, le bioimmagini che saranno prodotte in offerta costituiranno dei dati deidentificati rispetto al paziente, così come richiesto dal Capitolto Oneri pag. 37. Ebbene, tale processo di deidentificazione è svolto esclusivamente dalle amministrazioni sanitarie che conservano e forniscono le immagini di archivio (in qualità di uniche titolari del trattamento) e soltanto dette amministrazioni (sempre perché le sole titolari), tramite un complesso processo tecnico, possono risalire all’identità della persona fisica corrispondente. Invece, le medesime attività di deidentificazione e reidentificazione non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneripossono essere svolte dall’impresa concorrente, in quanto dalle stesse poprio perché, per legge, la stessa non è possibile evincere “la misura titolare del trattamento (importo) e tantomeno responsabile), qualificandosi, al contrario, come terzo. Ora, come noto, ai sensi del co. 2 dell’art. 5 del Regolamento Privacy, vige il canone inderogabile di responsabilizzazione del titolare, tale per cui grava solo su quest’ultimo l’obbligo di garantire il rispetto dei principi generali in materia di trattamento, ivi compresa la corretta gestione della raccolta dei consensi degli interessati (vd. anche artt. 6, 7 e 8, nonché 24, del medesimo Regolamento). In tale ottica, quindi, una previsione che imponesse al concorrente - ripetesi, terzo rispetto ai dati - la raccolta dei consensi del paziente e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato disponibilità delle prove in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui verifica, sarebbe ultronea, contra legem e, quindi, illegittima (se non nulla, per violazione del principio costituzionale di tassatività degli obblighi giuridici). Alla luce di ciò, si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi"le prescrizioni imposte sul punto dalla lex specialis siano da intendersi e da applicarsi nei limiti della normativa in materia e che, ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddivisodunque, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lottosufficiente, secondo ragionevolezza e buona fede, che il concorrente: • produca immagini deidentificate e comunque non riconducibili; • abbia al limite ottenuto rassicurazioni espresse e scritte, da parte delle amministrazioni titolari, di aver raccolto tutti i consensi necessari presso i pazienti; • così come richiesto dall’Allegato 15 “Abbinamento bioimmagini e strutture sanitarie”, indichi tutte le amministrazioni fornitrici delle immagini presso le quali, eventualmente, Xxxxxx svolgerà le prove a campione. A titolo esemplificativo Del resto, come detto, nessun altro adempimento potrebbe essere richiesto a un soggetto, come il concorrente in gara, che non riveste, lo si chiede se sia corretto presentareripete, ad esempio per il Lotto 1né la qualifica di titolare, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso nè quella di possesso certificazione ISOresponsabile delle bioimmagini.

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Risposta. Non si conferma: quand’anche il Codice, nel suo allegato XVII parte I, consenta Si conferma la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti risposta alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al pardomanda 552 760 Capitolato d’oneri – 13. 7.2 lettCONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Premesso che a pag. c) 33-34 del Capitolato d’Oneri, in d’oneri si legge quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicatoseguito riportato: “In caso L’istanza di partecipazione a più prescindere dal numero dei lotti dovranno per i quali si presenta offerta dovrà essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della definitiva quanti sono i lotti cui si intende parteciparesuddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione: - dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); - dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Consip S.p.A., Via Isonzo, 19/E – Roma, C.F. 05359681003); - del codice ufficio o ente (campo 6: RCC); - del codice tributo (campo 11: 456T) - della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. – Lotto/i: CIG ”). A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire a Consip entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema copia informatica dell’F23. Qualora il pagamento dell’imposta di bollo sia effettuato in modalità online, il concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura.” Si chiede di confermare che nel in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti e di partecipazione a più lotti tra quelli di cui ai numeri 7-11, considerato che ogni componente del raggruppamento predispone la propria domanda di partecipazione, in ogni caso la copia informatica del modulo F23 dovrà essere unica con l’indicazione dei lotti di partecipazione e di importo pari a Euro 16,00. RISPOSTA Si conferma 761 Capitolato d’oneri – 26 ORDINATIVI – LOTTI 2-11 Premesso che al punto 26. ORDINATIVI – LOTTI 2-11 del Capitolato d’Oneri si legge: “Successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, per tutti i lotti da 2 a 11, e per tutta la durata dello stesso, le Amministrazioni legittimate potranno affidare ordinativi in favore dell’unico operatore affidatario dell’Accordo Quadro entro i limiti delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro stesso. Il singolo affidamento avviene a seguito della stipula di appositi Contratti Esecutivi. Quest’ultimi, il cui contenuto viene definito nello schema di Accordo Quadro, dovrà e prevedere almeno: - l’importo contrattuale ed il quantitativo della fornitura; - l’indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione della fornitura; - la durata del Contratto di fornitura. Il Contratto Esecutivo si perfeziona sulla base delle modalità indicate nello Schema di Accordo Quadro” Si chiede di confermare che le Amministrazioni potranno affidare ordinativi in favore dell'operatore affidatario solo a seguito di stipula di un Contratto Esecutivo. RISPOSTA Si conferma Domanda # 48 "completiTutte le VM potranno essere oggetto di modifica delle risorse nel corso del loro utililizzo" E' ammesso un reboot o deve essere a caldo? Risposta Le modifiche dovranno essere possibili a caldo. 762 Capitolato Speciale Risposta # 48 Lotto al Tecnico 1 2.3 quesito Considerando che ad oggi la maggioranza dei cloud provider non consente di effettuare un resize di una VM ", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo a caldo" (senza un reboot della VM) si chiede se di: 1 ‐ confermare che il requisito minimo richiesto è quello riportato ad oggi nel Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 al punto 2.3 (new version) che recita "Tutte le VM potranno essere oggetto di modifica delle risorse nel corso del loro utilizzo, e sarà possibile sia corretto presentareeseguire crescita (scale‐up) che decrescita (scale‐down) delle risorse, ad esempio adeguando il prezzo della VM a quanto previsto per il lo scaglione destinazione nel listino di gara. Le richieste di upgrade e downgrade dovranno essere disponibili tramite la CMP in maniera “self‐provisioning”. 2‐ confermare che la "Possibilita di modificare le configurazione della virtual machine a caldo" rimane un aspetto migliorativo (e non un requisito minimo) come riportato al punto R10 della tabella punteggi Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISO1 nel Capitolato d'Oneri.

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Risposta. Non Si precisa che nulla osta a che siano le singole imprese raggruppate, ove ad aggiudicarsi la gara sia un RTI, a stipulare il/i relativo/i contratto/i di subappalto con l’impresa/e subappaltatrice/i a condizione che le prestazioni che si conferma: quand’anche il Codiceaffidano, nel suo allegato XVII parte Irispetto delle previsioni dell’art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e della disciplina di gara, consenta siano ricomprese, a loro volta, all’interno dei servizi / attività che la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Onerisingola impresa raggruppata svolgerà, in ossequio a quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dalla stessa dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso Domanda di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio riportato nel mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’impresa mandataria. Resta ferma comunque l’attività di coordinamento e monitoraggio in capo alla mandataria del RTI, anche ai fini del rispetto della definitiva quanti sono i lotti quota limite subappaltabile di cui si intende partecipare.” all’art. 118 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006. Data Privacy. Si chiede di confermare che ove necessario nei singoli appalti specifici la Stazione Appaltante, in qualità di “Titolare”, provvederà a nominare l’aggiudicatario “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto fornendo, altresì, al Responsabile le istruzioni necessarie in conformità al tipo di trattamenti richiesto, nel caso di partecipazione a lotti "completi"rispetto delle prescrizioni del Codice. Inoltre, ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentaredi confermare che il Responsabile non risponderà della raccolta dei Dati e degli obblighi connessi (per es., raccolta del consenso degli Interessati), nonché della pertinenza ed esattezza dei Dati. Il Titolare sarà pertanto responsabile in ordine ad esempio per il Lotto 1ogni contestazione da chiunque sollevata a tale proposito nonché di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dal Titolare che, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISOpertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa.

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Samples: Accordo Quadro, Suddiviso in Tre Lotti, Con Più Operatori Economici Sul Quale Basare L’aggiudicazione Di Appalti Specifici Ai Sensi E Per Gli Effetti Dell’art. 2, Comma 225, L. N. 191/2009, Per L’affidamento Dei Servizi Applicativi Per Le Pubbliche Amministrazioni Id 1432

Risposta. Non si conferma: quand’anche Le informazioni relative all’eventuale effetto diluitivo derivante dall’aumento di capitale saranno precisate, una volta determinato il Codiceprezzo massimo ovvero un range di prezzo nel prospetto informativo che, nel suo allegato XVII parte Iin conformità alle norme di legge e regolamentari, consenta la “possibilità” sarà pubblicato prima dell’avvio dell’offerta, previo l’ottenimento della autorizzazione di utilizzare come strumento CONSOB. Con riferimento poi al ruolo del Collegio Sindacale, della Società di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”Revisione e dell’Organismo di Vigilanza. Come sopra già ampiamente illustrato, trattandosi nel caso di specie queste ultime di un’ipotesi di aumento di capitale in opzione, non sono sufficienti alla comprova del requisito previste restrizioni con riferimento al prezzo di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri, in quanto dalle stesse emissione e non è possibile evincere quindi richiesto (né sarebbe necessario per quanto già indicato) il parere di congruità della società di revisione o, come avviene per le società non quotate, del collegio sindacale. Non è quindi previsto un intervento specifico del collegio sindacale o della società di revisione nell’ambito dell’aumento di capitale in discussione. Restano ovviamente ferme le competenze generali degli organi di controllo sulla gestione e i conti. Per quanto concerne, infine, l’organismo di vigilanza, previsto dal Decreto legislativo 231 del 2001 (che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio), questo non svolge alcuna funzione né ha alcun ruolo con riferimento alle operazioni sul capitale. Allegato la misura D” al n. 10575/6207 di Rep. (importoredatta ai sensi dell’articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, nonché dell’articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, e in conformità all’Allegato 3A - Schema n. 2 al medesimo Regolamento) Il presente documento non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e la tipologia non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato il “Securities Act”), o in sede di partecipazione”Australia, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. PertantoCanada o Giappone, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvo che non siano registrati ai sensi del Securities Act o in garapresenza di un’esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. This document does not constitute an offer or an invitation to subscribe for o purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933 (the “Securities Act”), con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato or in sede di partecipazione”Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipareThe securities may not be offered or sold in the United States unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available.” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISO.

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Risposta. Non Con riferimento al primo quesito si confermaconferma quanto disposto dal paragrafo XV del Disciplinare che per chiarezza espositiva viene di seguito riportato: quand’anche il Codice“Per quanto riguarda i requisiti relativi alla categoria OG2, le consorziate esecutrici dovranno essere in possesso degli stessi, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 146, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, anche le imprese esecutrici designate dal consorzio e qualificate per l’esecuzione, dovranno indicare la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica, in ragione di quanto A tal proposito, difatti, la giurisprudenza ha a più riprese rilevato che la specifica previsione di cui all’art. 146 trova la sua ratio e la sua ammissibilità nella materia dei contratti nel suo allegato XVII settore di beni culturali, in quanto afferente a beni che certamente necessitano di un intervento da parte Idi personale specializzato, consenta pena la “possibilità” compromissione del valore del predetto bene, che potrebbe essere danneggiato irrimediabilmente dall’operato di utilizzare come strumento soggetti non in possesso di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”specifiche qualifiche. Pertanto, laddove codesto Consorzio di imprese artigiane di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) del Codice invoca l’applicazione dell’art. 47 del d.lgs. n. 50 del 2016, in ragione dell’autonoma qualificazione dallo stesso posseduta nella categoria OG2, non tiene in debita considerazione la specialità della disciplina riguardante i lavori nella materia dei beni culturali, in cui, per le ragioni esposte, si richiede che la qualificazione richiesta debba essere comunque posseduta dalle imprese consorziate designate per l’esecuzione dei lavori in OG2. Ne consegue che, nel caso di specie queste ultime consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti di qualificazione relativi alla categoria OG2 (attestazione SOA) dovrà essere soddisfatto da tutte dalle consorziate designate dal Consorzio come imprese esecutrici per i lavori nella categoria OG2, a prescindere dall’autonoma qualificazione del Consorzio. Premesso quanto sopra con riferimento alla categoria OG2, gli altri requisiti di qualificazione relativamente alle SOA OG1 e OG11, dovranno essere soddisfatti come indicato dall’art. 47 del D.Lgs. 50/2016. Con riferimento quindi alla richiesta relativa al fatto se sia possibile indicare anche imprese associate che non sono sufficienti in possesso della cat. SOA OG2 e che eseguiranno le opere non rientranti in tale categoria, conformemente a quanto indicato all’art. 47 del codice, visto il principio uniformemente riconosciuto dalla giurisprudenza c.d. “cumulo alla comprova rinfusa” dei requisiti di qualificazione per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del requisito D. Lgs. 50/2016, si conferma la possibilità di capacità economica richiesto al indicare imprese consorziate non in possesso della cat. SOA OG2 qualora non debbano eseguire opere rientranti in tale categoria. Quanto alla richiesta di chiarimento: ”con riferimento alla sola categoria SOA OG2, il Consorzio sarà tenuto ad indicare una o più imprese consorziate esecutrici in possesso di Attestazione Soa per tale categoria, indicando, ai sensi del par. 7.2 lett. c) XV del Capitolato d’Oneridisciplinare, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di più consorziate designate per la OG2, “la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica”, si conferma che, qualora il consorzio designi una o più imprese consorziate esecutrici in possesso certificazione ISOdi Attestazione Soa per la categoria indicata, dovrà indicare la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica posseduta dalla singola consorziata.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Interventi Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Di Cui All’art. 12, Comma 2, Lettere A) E B) E Comma 5, Del d.l. N. 98/2011, Come Convertito Con Legge 111/2011, Volti, Ove Possibile, Anche Al Recupero Degli Spazi Interni Degli Immobili Di Proprietà Dello Stato Al Fine Di Ridurre Le Locazioni Passive, Nonché Alla Riqualificazione Energetica Degli Immobili in Uso Alle Amministrazioni Dello Stato, Ivi Inclusi Quelli Direttamente Gestiti E Finanziati Dal Ministero Della Cultura, Dal Ministero Della Difesa E Dalla Corte Dei Conti Su Immobili Agli Stessi in Uso, Nonché Gli Interventi Manutentivi Gestiti Dall’agenzia Del Demanio, Compresi Nel Territorio Di Competenza Della Direzione Regionale Lazio, Regione Lazio (Escluso Comune Di Roma) Commissionati Mediante Singoli Contratti”

Risposta. Non si conferma: quand’anche il Codice, nel suo allegato XVII parte I, consenta la Si conferma che relativamente al criterio possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarieRumorosità esterna con veicolo in accelerazione”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova l’Operatore Economico dovrà imputare nell’offerta tecnica la media dei valori rilevati in corrispondenza del requisito di capacità economica richiesto lato destro e del lato sinistro del veicolo offerto, secondo quanto previsto al par. 7.2 lett. c) 17.2 del Capitolato d’Oneri. Relativamente al criterio “Rumorosità interna con veicolo in movimento”, l’Operatore Economico dovrà imputare il valore rilevato in corrispondenza della zona anteriore (del posto guida) del veicolo offerto, ad una velocità costante di 60 km/h, con l’impianto di climatizzazione/ventilazione spento, secondo quanto previsto al par. 17.2 del Capitolato d’Oneri. Si legge: “15. Il Fornitore prende atto che le Amministrazioni, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) ragione dei servizi e la tipologia (causale della fatturazione) delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico, potranno inserire, nei relativi Contratti esecutivi, tutte o alcune delle penali contrattuali indicate dal comma 8 al comma 15 del fatturato specifico dichiarato presente articolo e con importi diversi da quelli ivi previsti per ogni fattispecie, nonché potranno prevedere penali ulteriori rispetto a quelle indicate nei medesimi commi, per i casi di mancato rispetto delle prescrizioni previste per le modalità di erogazione/caratteristiche aggiuntive offerte in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato Accordo Quadro ovvero per i casi di inadempimento contrattuale richiesti in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipareAppalto Specifico.” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione Con riferimento a lotti "completi"quanto sopra riportato nonché ai chiarimenti n.11) e n. 49) precedentemente pubblicati, ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni conferma che in caso di possesso certificazione ISOattivazione dell’Appalto Specifico, le Amministrazioni, che avessero intenzione di variare gli importi/valori delle penali di cui all’art. 15 dello Schema di Accordo Quadro dal comma 8 al comma 15, dovranno indicarlo sulla “Richiesta di offerta” in modo da permettere al Fornitore di redigere un’adeguata offerta tecnico- economica.

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Risposta. Non si conferma: quand’anche il CodiceLe risposte che seguono muovono dal presupposto, nel suo allegato XVII parte Inon rinvenibile chiaramente nei quesiti formulati, consenta la “possibilità” che l’istante abbia interesse a partecipare alla procedura di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”gara in forma associata (RTI ovvero Consorzio ordinario). Con riguardo al primo quesito, nel fermo restando che in caso di specie queste ultime non sono sufficienti partecipazione in forma aggregata la mandataria dovrà possedere il requisito ed eseguire le prestazioni, oggetto di ciascun lotto dell’Accordo Quadro a cui si partecipa, in misura maggioritaria in senso relativo, pertanto in misura superiore rispetto alle mandanti/consorziate, è possibile avere una percentuale di requisiti inferiore alla comprova quota di esecuzione delle prestazioni. Con riguardo al secondo quesito si conferma che la decritta modalità di compilazione del requisito DGUE può essere validamente utilizzata. Il terzo quesito è poco chiaro e si apre a molteplici interpretazioni. Preliminarmente si rammenta che per la partecipazione a più lotti (ad es. Lotti 1 e 2 OPPURE lotti 3 e 4 e 5 e 6 e 7), con riferimento alle condizioni minime di capacità partecipazione di cui ai punti III.1.2 del Bando di gara, il concorrente dovrà possedere i requisiti di partecipazione di natura economica richiesto (lotti 1 e 2 = requisiti di cui al parpunto III.1.2 lett. 7.2 a) e b) del bando di gara OPPURE lotti 3 e 4 e 5 e 6 e 7 requisiti di cui al punto III.1.2 lett. c) del Capitolato d’Oneribando di gara, in misura almeno pari alla somma di quanto dalle stesse non richiesto per la partecipazione ai singoli lotti, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). L’eventuale spendita da parte dell’operatore raggruppando/raggruppato ovvero consorziando/consorziato del proprio fatturato in quota parte sui singoli lotti è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo evidentemente ammissibile nella misura in cui sia idonea a verificare trattasi di importi derivanti da commesse distinte. Non è ammesso, cioè, replicare lo stesso fatturato più volte sui diversi Lotti. Solo per l’eventualità in cui la medesima commessa abbia originato una pluralità di progetti autonomi e separati sarà possibile imputare il fatturato specifico dichiarato da essa prodotto su più lotti, ma a condizione che si sia, poi, in garagrado di dimostrare, con espressa indicazione de “la misura (importo) senza margine dubbio, che gli importi ascritti all’uno ovvero all’altro lotto sono anch’esse separati e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende parteciparedistinti.” Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISO.

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Risposta. Non Con riferimento al primo quesito si conferma: quand’anche il Codice, riporta quanto indicato nel suo allegato XVII parte I, consenta la “possibilità” Bando di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito gara con riferimento al possesso dei requisiti di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicatotecnico-professionale ovvero che: “In caso di partecipazione a più lotti in forma associata, i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b),c) d) ed e) dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che eseguirà le attività per le quali sono richiesti i suddetti requisiti”. Ne segue che detti requisiti possono essere soddisfatti dal RTI nel complesso fermo restando che chi esegue le specifiche attività di cui alle lettere a-b-c-d-e impegni del punto III.1.3 del bando di gara dovrà possedere il/i relativo/i requisito/i. Con riferimento al rilascio secondo quesito, si evidenzia come l’articolo 1, comma 1, lettera o), del D.P.R. 412/1993, a cui fa rinvio il punto III.1.3 lett. e) del Bando, richiede in capo alla persona giuridica, per assumere il ruolo di terzo responsabile, il possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti nonché di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa. Inoltre, in ragione di quanto stabilito dall’art. 6., comma 8, del D.P.R. n. 74/2013, il terzo responsabile deve essere dotato di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della definitiva quanti sono i lotti Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28. Si rinvia, relativamente alle modalità di comprova, a quanto indicato nel disciplinare di gara e precisato all’ERRATA CORRIGE pubblicata il 21 settembre 2016. Resta inteso che il D.p.r. n. 412/93 trova applicazione, ove compatibile, in sede di esecuzione delle attività oggetto della gara. Infine, si conferma che con riferimento al requisito di cui si intende partecipare.” al punto III.1.3 lett. e) è ammesso l’avvalimento. Si chiede rinvia, al riguardo, alla risposta alla domanda n. 89 . Buongiorno,Si richiede di confermare che le attività oggetto della presente Fornitura non presentano condizioni di incompatibilità e/o vincoli rispetto ad altre Forniture attualmente in corso presso l'Istituto Si conferma. Con riferimento alla gara in oggetto si chiede se è possibile effettuare un sopralluogo presso i locali dell'INAIL in relazione all'erogazione dei servizi di Conduzione infrastruttura ICT e di Conduzione, gestione e manutenzione impianti.Distinti saluti Si precisa che non è richiesto dalla documentazione di gara l’effettuazione di alcun sopralluogo e che sono disponibili le relative planimetrie. Xxxxxxxxx, si invia nuovamente la ns. richiesta di chiarimenti, alla quale non è stato dato riscontro. La ns. società è interessata a partecipare alla procedura in oggetto, ma, per partecipare singolarmente, non si possiedono tutti i requisiti previsti al punto III.1.3 del bando di gara. Xxxxxxxx percio' partecipare in ATI. Considerato che come specificato in detto bando "viene incentivata la partecipazione di RTI o di Consorzi", tuttavia abbiamo un dubbio circa l'ultimo capoverso della Sezione III dove viene richiesto a ogni impresa partecipante in forma associata, che eseguirà le attività, il possesso dei requisiti lett. a - b - c- d- e . Detti requisiti tecnico-professionali non possono essere soddisfatti quindi dall’RTI nel suo complesso? Altra domanda, quali sono i requisiti necessari in caso di partecipazione a lotti "completi"come terzo responsabile, ovvero ad entrambi tra quelli dell’elenco, e sulla portata dei requisiti D.P.R. 412/1993? Quanto sopra per costituire, se ammesso, idoneo RTI o ricorrere all'istituto dell'Avvalimento, per soddisfare i sub-lotti requisiti di cui sopra.Restando in cui ogni lotto è suddivisoattesa di Vs. cortese sollecito chiarimento, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lottoporgiamo i ns. A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISOpiu' distinti saluti.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Paragrafo 4 Documentazione Amministrativa, Punto