Riforme strutturali Clausole campione

Riforme strutturali. Come elemento delle trattative con l'FMI e con la Banca mondiale su un nuovo programma economico a cui gli IFI possano accordare il loro sostegno, il Governo ha presentato un programma pluriennale di riforme, riguardante pressoché tutti i settori delle riforme economiche. Per quanto riguarda la riforma fiscale, nel loro operato nel corso del 2000 le autorità hanno seguito i principi orientativi concordati con gli IFI per la trasformazione del settore tributario nel medio periodo. Questi principi comprendono il miglioramento della trasparenza fiscale e della strutturazione ed elaborazione del bilancio di previsione; il trasferimento dell'onere fiscale dalle imposte dirette alle imposte indirette; la riforma della pubblica amministrazione e la razionalizzazione delle spese; l'integrazione nella contabilità statale della parte essenziale delle entrate speciali fuori bilancio; una migliore gestione del debito. Nel corso dell'anno si sono intraprese varie iniziative, in particolare l'introduzione dell'IVA, ma le autorità hanno anche istituito un Dipartimento del tesoro presso il Ministero delle finanze, hanno emesso titoli di Stato negoziabili in cambio dei depositi in valuta estera congelati e hanno istituito un'Unità di controllo del debito presso il Ministero delle finanze. Notevoli progressi si sono compiuti nel settore finanziario. Il settore bancario era già prevalentemente di proprietà privata e in aprile è stata infine privatizzata anche la massima banca commerciale, la Stopanska Banka, che è stata venduta a investitori stranieri (la Banca nazionale di Grecia). Questa vendita, come in precedenza quella della Kreditna Banka, la chiusura dell'Almako Banka e l'annuncio dell'intenzione di vendere la terza massima banca costituiscono iniziative di grande rilievo nella ristrutturazione del settore, che sono state potenziate con l'adozione in giugno della nuova legge relativa al settore bancario. Si è così rafforzato il corpus giuridico inerente alla vigilanza bancaria e si sono ampliati i poteri di controllo della Banca centrale. Negli ultimi anni la privatizzazione delle grandi imprese è stata insoddisfacente. Come diretto risultato della precedente riluttanza del Governo a procedere alla necessaria privatizzazione di una serie d'imprese statali in perdita, l'FMI ha deciso d'interrompere l'attuazione del programma ESAF. Il processo di privatizzazione ha registrato tuttavia una notevole accelerazione a metà 2000: nove imprese sono state vendute (a investitori...
Riforme strutturali. Si è proseguito nella ristrutturazione economica prosegue secondo il piano delineato nel programma economico a medio termine. In base ai primi risultati del programma di controllo relativo a 154 imprese in difficoltà, gli arretrati nel pagamento delle imposte e dei contributi sociali erano ingenti e stavano aumentando in un numero limitato delle imprese sottoposte a controllo. Per le società che provvedono al riscaldamento su base distrettuale è stato approvato un piano d'azione nel quale si prevede la chiusura di quelle non sostenibili sotto il profilo economico nel più lungo periodo e l'aumento delle sovvenzioni per ristrutturare quelle che si presume abbiano un futuro. Le privatizzazioni sono entrate in una seconda fase: la prima si era incentrata sulle imprese, comprendendo circa il 63% di tutto il patrimonio statale, mentre la seconda fase del programma di privatizzazioni riguarda soprattutto i servizi pubblici e le infrastrutture. I risultati del controllo effettuato su 154 imprese in difficoltà hanno mostrato che le perdite erano ancora gravissime, con conseguente urgenza di procedere ad altre ristrutturazioni. Si è proseguito nella privatizzazione del settore bancario, che dovrebbe portare a un sostanziale e quanto mai necessario miglioramento dell'intermediazione finanziaria. Sono proseguite anche le grandi riforme dell'assicurazione malattia, del sistema di prestazioni sociali e delle pensioni, rafforzando ancora l'orientamento di mercato dell'economia.
Riforme strutturali. Si sono compiuti progressi nella riforma della gestione delle spese pubbliche a entrambi i livelli dello Stato e delle entità. A livello statale si è istituito un Ministero del tesoro, previa adozione in Parlamento, nel settembre 2000, della legge necessaria a tale scopo. A livello delle entità, previa adozione del necessario quadro normativo si è attuato un processo analogo, istituendo un'Unità del tesoro dipendente dal rispettivo Ministero delle finanze. Il quadro giuridico per creare gli Istituti supremi di audit è stato adottato a fine 1999 in tutte e due le entità. Si è ottemperato alla condizione (figurante nei bilanci di previsione adottati nell'autunno 1999) di non far aumentare le spese militari in termini reali nel bilancio 2000 delle due entità. Per quanto riguarda la riforma delle pensioni, il disegno di legge per la fusione dei due fondi pensione era stato presentato al Parlamento della Federazione il 26 agosto 1999 ma non è ancora stato adottato a causa della forte opposizione politica. Nelle riforme dei settori doganale e tributario si sono compiuti progressi tangibili, specialmente grazie al miglioramento della cooperazione tra le entità. Per quanto riguarda in particolare le riforme doganali, le due entità hanno cooperato strettamente con la missione CAFAO finanziata dall'UE. Piuttosto progredita è la fusione dei due elementi di controllo e di esazione tributaria tra la Guardia di finanza e l'Amministrazione tributaria della Federazione. L'Amministrazione tributaria dipende ora direttamente dal Ministero delle finanze della Federazione. Per istituire un controllo sui grandi commercianti e costituire unità d'indagine e d'informazioni è già stato adottato e si sta applicando il necessario quadro giuridico (legge sull'Amministrazione tributaria della Federazione, in vigore dal 31 agosto 2000). Di recente (nella Repubblica Serba nell'aprile 2000 e nella Federazione all'inizio di settembre) sono stati adottati anche regolamenti doganali, comprendenti regolamenti specifici sui poteri in materia doganale, sulle infrazioni e sulle sanzioni. Si sta ora formando il personale che dovrà vigilare sull'ottemperanza di queste leggi. Vi sono stati alcuni progressi, che peraltro non possono considerarsi soddisfacenti, nel sopprimere le strutture parallele nella Federazione, ma il coordinamento è tuttora carente, specialmente nelle città di Mostar e di Travnik: si può constatare che i due gruppi etnici predominanti continuano ad operare separatamente, nonos...
Riforme strutturali. Lo sviluppo del settore privato è considerato un settore di priorità cruciale per la trasformazione dell'economia kosovara. L'UNMIK procede con una strategia mista, definita tra l'altro in un "Libro Bianco" diffuso nel maggio 2000, che prevede sostegno alle imprese esistenti e incentivi per la costituzione di nuove imprese. Per le imprese pubbliche esistenti, la strategia dell'UNMIK mira ad attirare investitori privati mediante concessioni, locazioni o contratti di gestione. Un primo esempio di contratto di gestione che l'UNMIK spera di ripetere per altre medie e grandi imprese è quello concluso con la Swiss Holderbank per il cementificio Sharr, nel quale è prevista una concessione decennale per lo sfruttamento della fabbrica come contropartita d'ingenti investimenti e della ristrutturazione di quest'industria. Altri elementi principali del "Libro bianco" sono la commercializzazione nel breve periodo delle imprese non private, il completamento del quadro giuridico, la definizione dei diritti di proprietà e l'ottenimento del consenso sociale per le privatizzazioni. Nel lungo periodo le imprese pubbliche saranno trasferite a un'Agenzia imprenditoriale del Kosovo (KEA), la quale ne deciderà la ristrutturazione e la commercializzazione. Con il persistere dell'incertezza istituzionale, procedere alle privatizzazioni resta estremamente difficile. In base alle raccomandazioni dell'FMI, l'Autorità preposta al settore bancario e ai pagamenti nel Kosovo (BPK), istituita nel novembre 1999, ha compiuto considerevoli progressi nell'elaborare il quadro giuridico e normativo per un valido sistema bancario e dei pagamenti. I progressi sono stati più rapidi del previsto nel settore delle autorizzazioni e della vigilanza bancarie. L'unica banca che ha ottenuto l'autorizzazione nel Kosovo (la Banca delle microimprese) sembra funzionare sinora senza difficoltà, espandendo di continuo il suo ambito operativo e la sua gamma di prodotti e incrementando il numero e le qualifiche del proprio personale. La BPK ha accordato l'approvazione preliminare a sette altre richieste di autorizzazione ad aprire banche, ma nel corso del 2000 non sono state concesse altre autorizzazioni integrali, per vari motivi: l'incapacità di alcune nuove banche di raccogliere capitale sufficiente, la necessità di svolgere indagini su alcuni grandi azionisti e certe questioni irrisolte riguardanti la proprietà delle sedi bancarie. La BPK ha anche concesso l'approvazione a nove gruppi microfinanziari non ban...

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  • Struttura della retribuzione La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Risoluzione contrattuale Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

  • Trasparenza dei prezzi 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto; c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’Offerta AS presentata per l’aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

  • Corrispettivo contrattuale Il corrispettivo contrattuale è determinato da quanto previsto nell’Offerta economica predisposta dalla Società così come presentata in sede di riapertura del Confronto Competitivo che in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti si allega al presente contratto: 1. per i servizi energetici richiesti all’art. 4 del Capitolato su un totale di n. punti luce e degli impianti connessi, quello stabilito dall’art. 16 del Capitolato suddetto, viene stimato annualmente da offerta economica della società in € e complessivamente in € , dove il valore del parametro α è fisso per l’intera durata del servizio energetico e pari a e Δ è variabile annualmente in funzione del risparmio economico conseguito dal Comune di . 2. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto su un totale di n. punti luce relativi a impianti esclusi dai servizi energetici richiesti per l’incremento dell’efficienza energetica l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 3. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto sulle porzioni di impianti esclusi dagli interventi di efficientamento energetico e afferenti ai n. punti luce oggetto dei servizi energetici, l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 4. € ( / euro) relativo ai lavori di manutenzione straordinaria migliorativa degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 1 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al % dei preziari di riferimento così come determinati dall’art. 9 del Capitolato; 5. € - ( / euro) relativo ai lavori di adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 2 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.