Ruoli contrattuali - Ufficio Direzione lavori e Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione Clausole campione

Ruoli contrattuali - Ufficio Direzione lavori e Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione. L’Appaltatore, riunito in un team multidisciplinare per la direzione lavori, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008, deve possedere tutte le professionalità abilitate e/o qualificate allo svolgimento delle attività previste dal contratto. Si ritiene inoltre opportuna la presenza di almeno un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 comma 4 del Decreto Legislativo 139/06. Il soggetto concorrente deve fornire l’elenco dei nominativi dei professionisti,e le relative qualifiche professionali, individuati per i ruoli di Direttore dei lavori, direttori operativi e ispettori di cantiere costituenti l’Ufficio Direzione lavori, nonché il nominativo individuato quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. I professionisti devono essere iscritti negli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e sono personalmente responsabili delle prestazioni singolarmente eseguite. Il professionista individuato come Direttore dei lavori è il referente e responsabile unico, per conto dell’Appaltatore, nei riguardi del Committente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’Appaltatore s’impegna a mantenere per tutta la durata del contratto il gruppo di lavoro come definito in sede di offerta. In caso si rendesse necessaria la sostituzione di uno dei componenti, per cause di forza maggiore, o comunque indipendenti dalla volontà dell’Appaltatore, questi deve comunicare per iscritto al Committente l’esigenza e il nominativo del candidato prescelto, allegando il relativo curriculum, redatto secondo lo schema utilizzato in sede di offerta, da cui devono emergere elementi e referenze qualitativi non inferiori a quelli della persona sostituita e valutati in sede di gara. Le sostituzioni saranno operative dall’accettazione scritta della Città Metropolitana.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).