Scatti di anzianità. A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva dal capo XIV del titolo XII. L'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto d'anzianità è: - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale assunto a partire dall'1 giugno 1986; - quella maturata dall'1 giugno 1986 per il personale d'età compresa tra il 18° e il 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986; - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data dell'1 giugno 1986; - quella maturata dal compimento del 21° anno d'età per il personale d'età superiore al 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986. Gli scatti triennali decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianità. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale, a partire dall'1 maggio 1990 gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure: Quadro A 79.000 76.000 73.000 70.000 67.500 64.000 63.000 60.500 60.000 59.000 In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza la liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso. Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso. Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente C.C.N.L. sono definite per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Imprese Di Viaggi E Turismo, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Scatti di anzianità. A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali per Per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende commerciale facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per ) il settore della ristorazione collettiva dal capo XIV del titolo XIIpersonale ha diritto a dieci scatti triennali. L'anzianità utile ai Ai fini della maturazione del 1° scatto d'anzianità è: - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età degli scatti, l'anzianità di servizio decorre:
a) dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dall'1 giugno 1986; - quella maturata dall'1 giugno 1986 dalla data di entrata in vigore del C.C.N.L. 28 marzo 1987;
b) dalla data di entrata in vigore del C.C.N.L. 28 marzo 1987 per tutto il personale d'età compresa tra il 18° assunto antecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986; - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data dell'1 giugno 1986; - quella maturata di età;
c) dal compimento del 21° anno d'età di età per tutto il personale assunto antecedentemente alla data di entrata in vigore del C.C.N.L. 28 marzo 1987 e che a tale data abbia già compiuto il 21° anno di età. Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze: Quadri 25,46 I 24,84 II 22,83 III 21,95 IV 20,66 V 20,30 VI 19,73 VII 19,47 In occasione del nuovo scatto l'importo degli scatti maturati successivamente al 1° luglio 1973 è calcolato in base ai valori indicati nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il personale d'età superiore al 21° annoperiodo pregresso. L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, in servizio all'1 giugno 1986. Gli scatti triennali decorreranno viene corrisposto con decorrenza dal 1° primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianitàdi anzianità. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte specialeGli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, nè eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. Nota a partire dall'1 maggio 1990 gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure: Quadro A 79.000 76.000 73.000 70.000 67.500 64.000 63.000 60.500 60.000 59.000 In occasione della maturazione del nuovo scatto, verbale Le parti confermano che l'importo degli scatti maturati a tutto il 1° luglio 1973 rimane congelato in cifra e deve essere erogato senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero massimo degli scatti indicati al primo comma del presente articolo. Interpretazione Autentica delle parti sulla disciplina degli scatti di anzianità La decorrenza convenzionale degli aumenti periodici di anzianità (denominati successivamente, scatti di anzianità), a partire dal compimento del 21 e anno di età trova la sua origine nel primo accordo normativo post-corporativo Settore Commercio del 10 agosto 1946. La decorrenza di cui sopra, deve considerarsi svincolata da qualunque riferimento alla maggiore età del prestatore d'opera, in quanto diretta, al momento della sua introduzione, a concretizzare un sistema di incremento automatico della retribuzione, finalizzato a consolidare il rapporto tra impresa e lavoratore. Detto sistema, quindi, si è calcolato posto, fin dall'origine, come supplementare rispetto al naturale rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione; si tratta in base ai suddetti valori senza sostanza, di un sistema meramente convenzionale - dove tra l'altro la liquidazione prima (eventuale) differenza retributiva viene a riscontrarsi tra i lavoratori ventiquattrenni - che, in modo parimenti convenzionale, le parti hanno inteso disciplinare nei suoi aspetti oggettivi (ad esempio: valore degli scatti, anche differenziati per livelli, periodicità triennale, ecc.) e soggettivi allo scopo principale di arretrati per gli conseguire la suddetta finalità generale contenendo, nel contempo, l'onere economico. Si deve, infine, sottolineare che il sistema contrattuale non ha, comunque, inteso determinare una coincidenza tra maturazione dell'anzianità di servizio e maturazione degli scatti, e ciò anche in momenti non iniziali del rapporto di lavoro, come è dimostrato dalla apposizione di un limite al numero degli scatti maturati per il periodo pregressostessi, numero variato nel tempo ma pur sempre sussistente. Nel caso quadro convenzionale sopra evidenziato, si inserisce pure l'esplicita previsione della possibilità di introdurre deroghe espressamente previste per singoli istituti contrattuali al principio della decorrenza dell'anzianità dal giorno dell'assunzione (art. 75, C.C.N.L. 18 marzo 1983). Per tutto quanto sopra indicato, le parti riconfermano in cui nel corso particolare la natura convenzionale del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superioreriferimento al 21° anno di età, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati che deve intendersi, pertanto, sin dall'origine in base nessun modo collegabile al nuovo valore al momento concetto del compimento della maggiore età. Xxxxxxxxxxx, quindi, anche alla luce dei principi costituzionali, la piena validità di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso. Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente C.C.N.L. sono definite per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contrattotutte le intese contrattuali intercorse.
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Samples: CCNL 18.7.2008, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Scatti di anzianità. A Art. 192 - Scatti di anzianità
a) dalla data di assunzione per tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva dal capo XIV del titolo XII. L'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto d'anzianità è: - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale assunto a partire dall'1 giugno 1986; - quella maturata dall'1 giugno 1986 dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987;
b) dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987 per tutto il personale d'età compresa tra il 18° assunto antecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986; - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data dell'1 giugno 1986; - quella maturata di età;
c) dal compimento del 21° anno d'età di età per tutto il personale assunto antecedentemente alla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987 e che a tale data abbia già compiuto il 21° anno di età. Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze: 1.1.1990 lire euro Quadri 49.300 25,46 I 48.100 24,84 II 44.200 22,83 III 42.500 21,95 IV 40.000 20,66 V 39.300 20,30 VI 38.200 19,73 VII 37.700 19,47 In occasione del nuovo scatto l’importo degli scatti maturati successivamente al 1° luglio 1973 è calcolato in base ai valori indicati nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il personale d'età superiore al 21° annoperiodo pregresso. L’importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, in servizio all'1 giugno 1986. Gli scatti triennali decorreranno viene corrisposto con decorrenza dal 1° primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianitàdi anzianità. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte specialeGli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, nè eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. Le parti confermano che l’importo degli scatti maturati a tutto il l° luglio 1973 rimane congelato in cifra e deve essere erogato senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero massimo degli scatti indicati al primo comma del presente articolo. La decorrenza convenzionale degli aumenti periodici di anzianità (denominati successivamente, scatti di anzianità), a partire dall'1 maggio 1990 gli importi dal compimento del 21 e anno di età trova la sua origine nel primo accordo normativo post-corporativo Settore Commercio del 10 agosto 1946. La decorrenza di cui sopra, deve considerarsi svincolata da qualunque riferimento alla maggiore età del prestatore d’opera, in quanto diretta, al momento della sua introduzione, a concretizzare un sistema di incremento automatico della retribuzione, finalizzato a consolidare il rapporto tra impresa e lavoratore. Detto sistema, quindi, si è posto, fin dall’origine, come supplementare rispetto al naturale rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione; si tratta in sostanza, di un sistema meramente convenzionale – dove tra l’altro la prima (eventuale) differenza retributiva viene a riscontrarsi tra i lavoratori ventiquattrenni – che, in modo parimenti convenzionale, le parti hanno inteso disciplinare nei suoi aspetti oggettivi (ad esempio: valore degli scatti, anche differenziati per livelli, periodicità triennale, ecc.) e soggettivi allo scopo principale di conseguire la suddetta finalità generale contenendo, nel contempo, l’onere economico. Si deve, infine, sottolineare che il sistema contrattuale non ha, comunque, inteso determinare una coincidenza tra maturazione dell’anzianità di servizio e maturazione degli scatti, e ciò anche in momenti non iniziali del rapporto di lavoro, come è dimostrato dalla apposizione di un limite al numero degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure: Quadro A 79.000 76.000 73.000 70.000 67.500 64.000 63.000 60.500 60.000 59.000 In occasione della maturazione del nuovo scattostessi, l'importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza la liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregressonumero variato nel tempo ma pur sempre sussistente. Nel caso quadro convenzionale sopra evidenziato, si inserisce pure l’esplicita previsione della possibilità di introdurre deroghe espressamente previste per singoli istituti contrattuali al principio della decorrenza dell’anzianità dal giorno dell’assunzione (art.75 CCNL 18 marzo 1983). Per tutto quanto sopra indicato, le parti riconfermano in cui nel corso particolare la natura convenzionale del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superioreriferimento al 21° anno di età, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati che deve intendersi, pertanto, sin dall’origine in base nessun modo collegabile al nuovo valore al momento concetto del compimento della maggiore età. Xxxxxxxxxxx, quindi, anche alla luce dei principi costituzionali, la piena validità di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso. Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente C.C.N.L. sono definite per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contrattotutte le intese contrattuali intercorse.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Scatti di anzianità. A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali per l'anzianità Per l’anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende commerciale facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per ) il settore della ristorazione collettiva dal capo XIV del titolo XIIpersonale ha diritto a dieci scatti triennali. L'anzianità utile ai Ai fini della maturazione del 1° scatto d'anzianità è: - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età degli scatti, l’anzianita di servizio decorre:
a) dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dall'1 giugno 1986; - quella maturata dall'1 giugno 1986 dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987;
b) dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987 per tutto il personale d'età compresa tra il 18° assunto antecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986; - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data dell'1 giugno 1986; - quella maturata di età;
c) dal compimento del 21° anno d'età di età per tutto il personale assunto antecedentemente alla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987 e che a tale data abbia già compiuto il 21° anno di età. Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze: 1.1.1990 lire euro Quadri 49.300 25,46 I 48.100 24,84 II 44.200 22,83 III 42.500 21,95 IV 40.000 20,66 V 39.300 20,30 VI 38.200 19,73 VII 37.700 19,47 In occasione del nuovo scatto l’importo degli scatti maturati successivamente al 1° luglio 1973 è calcolato in base ai valori indicati nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il personale d'età superiore al 21° annoperiodo pregresso. L’importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, in servizio all'1 giugno 1986. Gli scatti triennali decorreranno viene corrisposto con decorrenza dal 1° primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianitàdi anzianità. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte specialeGli scatti di anzianità non possono essere assorbibiti da precedenti e successivi aumenti di merito, nè eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. Le parti confermano che l’importo degli scatti maturati a tutto il l° luglio 1973 rimane congelato in cifra e deve essere erogato senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero massimo degli scatti indicati al primo comma del presente articolo. La decorrenza convenzionale degli aumenti periodici di anzianità (denominati successivamente, scatti di anzianita), a partire dall'1 maggio 1990 gli importi dal compimento del 21 e anno di età trova la sua origine nel primo accordo normativo post- corporativo Settore Commercio del 10 agosto 1946. La decorrenza di cui sopra, deve considerarsi svincolata da qualunque riferimento alla maggiore età del prestatore d’opera, in quanto diretta, al momento della sua introduzione, a concretizzare un sistema di incremento automatico della retribuzione, finalizzato a consolidare il rapporto tra impresa e lavoratore. Detto sistema, quindi, si è posto, fin dall’origine, come supplementare rispetto al naturale rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione; si tratta in sostanza, di un sistema meramente convenzionale – dove tra l’altro la prima (eventuale) differenza retributiva viene a riscontrarsi tra i lavoratori ventiquattrenni – che, in modo parimenti convenzionale, le parti hanno inteso disciplinare nei suoi aspetti oggettivi (ad esempio: valore degli scatti, anche differenziati per livelli, periodicità triennale, ecc.) e soggettivi allo scopo principale di conseguire la suddetta finalità generale contenendo, nel contempo, l’onere economico. Si deve, infine, sottolineare che il sistema contrattuale non ha, comunque, inteso determinare una coincidenza tra maturazione dell’anzianità di servizio e maturazione degli scatti, e ciò anche in momenti non iniziali del rapporto di lavoro, come è dimostrato dalla apposizione di un limite al numero degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure: Quadro A 79.000 76.000 73.000 70.000 67.500 64.000 63.000 60.500 60.000 59.000 In occasione della maturazione del nuovo scattostessi, l'importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza la liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregressonumero variato nel tempo ma pur sempre sussistente. Nel caso quadro convenzionale sopra evidenziato, si inserisce pure l’esplicita previsione della possibilità di introdurre deroghe espressamente previste per singoli istituti contrattuali al principio della decorrenza dell’anzianità dal giorno dell’assunzione (art.75 CCNL 18 marzo 1983). Per tutto quanto sopra indicato, le parti riconfermano in cui nel corso particolare la natura convenzionale del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superioreriferimento al 21° anno di età, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati che deve intendersi, pertanto, sin dall’origine in base nessun modo collegabile al nuovo valore al momento concetto del compimento della maggiore età. Xxxxxxxxxxx, quindi, anche alla luce dei principi costituzionali, la piena validità di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso. Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente C.C.N.L. sono definite per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contrattotutte le intese contrattuali intercorse.
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Scatti di anzianità. A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali per Per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende commerciale facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per ) il settore della ristorazione collettiva dal capo XIV del titolo XIIperso-nale ha diritto a dieci scatti triennali. L'anzianità utile ai Ai fini della maturazione del 1° scatto d'anzianità è: - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età degli scatti, l'anzianita di servizio decorre:
a) dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dall'1 giugno 1986; - quella maturata dall'1 giugno 1986 dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987;
b) dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987 per tutto il personale d'età compresa tra il 18° assunto antecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986; - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data dell'1 giugno 1986; - quella maturata di età;
c) dal compimento del 21° anno d'età di età per tutto il personale assunto antecedentemente alla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987 e che a tale data abbia già compiuto il 21° anno di età. Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze: 1.1.1990 lire euro Quadri 49.300 25,46 I 48.100 24,84 II 44.200 22,83 III 42.500 21,95 IV 40.000 20,66 V 39.300 20,30 VI 38.200 19,73 VII 37.700 19,47 In occasione del nuovo scatto l'importo degli scatti maturati successivamente al 1° luglio 1973 è calcolato in base ai valori indicati nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il personale d'età superiore al 21° annoperiodo pregresso. L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, in servizio all'1 giugno 1986. Gli scatti triennali decorreranno viene corrisposto con decorrenza dal 1° primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianitàdi anzianità. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte specialeGli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, nè eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. Nota a partire dall'1 maggio 1990 gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure: Quadro A 79.000 76.000 73.000 70.000 67.500 64.000 63.000 60.500 60.000 59.000 In occasione della maturazione del nuovo scatto, verbale Le parti confermano che l'importo degli scatti maturati a tutto il l° luglio 1973 rimane congelato in cifra e deve essere erogato senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero massimo degli scatti indicati al primo comma del presente articolo. Interpretazione Autentica delle parti sulla disciplina degli scatti di anzianità La decorrenza convenzionale degli aumenti periodici di anzianità (denominati successivamente, scatti di anzianità), a partire dal compimento del 21 e anno di età trova la sua origine nel primo accordo normativo post-corporativo Settore Commercio del 10 agosto 1946. La decorrenza di cui sopra, deve considerarsi svincolata da qualunque riferimento alla maggiore età del prestatore d'opera, in quanto diretta, al momento della sua introduzione, a concretizzare un sistema di incremento automatico della retribuzione, finalizzato a consolidare il rapporto tra impresa e lavoratore. Detto sistema, quindi, si è calcolato posto, fin dall'origine, come supplementare rispetto al naturale rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione; si tratta in base ai suddetti valori senza sostanza, di un sistema meramente convenzionale - dove tra l'altro la liquidazione prima (eventuale) differenza retributiva viene a riscontrarsi tra i lavoratori ventiquattrenni - che, in modo parimenti convenzionale, le parti hanno inteso disciplinare nei suoi aspetti oggettivi (ad esempio: valore degli scatti, anche differenziati per livelli, periodicità triennale, ecc..) e soggettivi allo scopo principale di arretrati per gli conseguire la suddetta finalità generale contenendo, nel contempo, l'onere economico. Si deve, infine, sottolineare che il sistema contrattuale non ha, comunque, inteso determinare una coincidenza tra maturazione dell'anzianità di servizio e maturazione degli scatti, e ciò anche in momenti non iniziali del rapporto di lavoro, come è dimo-strato dalla apposizione di un limite al numero degli scatti maturati per il periodo pregressostessi, numero variato nel tempo ma pur sempre sussistente. Nel caso quadro convenzionale sopra evidenziato, si inserisce pure l'esplicita previsione della possibilità di introdurre deroghe espressamente previste per singoli istituti contrattuali al principio della decorrenza dell'anzianità dal giorno dell'assunzione (art.75 CCNL 18 marzo 1983). Per tutto quanto sopra indicato, le parti riconfermano in cui nel corso particolare la natura convenzionale del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superioreriferimento al 21° anno di età, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati che deve intendersi, pertanto, sin dall'origi-ne in base nessun modo collegabile al nuovo valore al momento concetto del compimento della maggiore età. Xxxxxxxxxxx, quindi, anche alla luce dei principi costituzionali, la piena validità di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso. Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente C.C.N.L. sono definite per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contrattotutte le intese contrattuali intercorse.
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Scatti di anzianità. A tutto il personale verranno riconosciuti 6 sei scatti triennali per l'anzianità l’anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva dal capo Capo XIV del titolo XIITitolo XVI. L'anzianità L’anzianità utile ai fini della maturazione del 1° primo scatto d'anzianità di anzianità è: - – quella maturata successivamente al compimento del 18° diciottesimo anno d'età di età per il personale assunto a partire dall'1 dal 1° giugno 1986; - – quella maturata dall'1 dal 1° giugno 1986 per il personale d'età di età compresa tra il 18° e diciottesimo ed il 21° ventunesimo anno, in servizio all'1 alla data del 1° giugno 1986; - – quella maturata successivamente al compimento del 18° diciottesimo anno d'età di età per il personale d'età di età inferiore al 18° diciottesimo anno, in servizio alla stessa data dell'1 del 1° giugno 1986; - – – quella maturata dal compimento del 21° ventunesimo anno d'età di età per il personale d'età di età superiore al 21° ventunesimo anno, in servizio all'1 alla data del 1° giugno 1986. Gli scatti triennali decorreranno dal 1° primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianitàdi anzianità. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale, a partire dall'1 dal 1° maggio 1990 gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure: Quadro A 79.000 76.000 73.000 70.000 67.500 64.000 63.000 60.500 60.000 59.000 Aree Euro A1 40,80 A2 39,25 B1 37,70 B2 36,15 C1 34,86 C2 33,05 C3 32,54 D1 31,25 D1 30,99 D2 30,47 In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo l’importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza la liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso. Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno l’uno e l'altro l’altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso. Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente C.C.N.L. CCNL sono definite per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
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Scatti di anzianità. A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali per Per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi azienda, a datare dal 1° aprile 1963 per tale il complesso di aziende facente capo alla personale con mansioni non impiegatizie e dal 1° gennaio 1965 per il personale con mansioni impiegatizie presso la stessa società)azienda, salvo quanto diversamente stabilito per previsto al quarto comma dell'art. 27, il settore della ristorazione collettiva dal capo XIV del titolo XIIlavoratore avrà diritto a sei scatti triennali. L'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto d'anzianità è: - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale assunto a partire dall'1 giugno 1986; - quella maturata dall'1 giugno 1986 per il personale d'età compresa tra il 18° e il 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986; - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data dell'1 giugno 1986; - quella maturata dal compimento del 21° anno d'età per il personale d'età superiore al 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986. Gli scatti triennali decorreranno A decorrere dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianità. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale, a partire dall'1 maggio 1990 febbraio 2013 gli importi degli scatti sono determinati restano fissati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure: Quadro A 79.000 76.000 73.000 70.000 67.500 64.000 63.000 60.500 60.000 59.000 Quadri 31,30 1° Livello 26,12 2° livello 23,83 3° livello 22,46 4° livello 21,13 5° livello 20,52 6° livello 19,66 In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti già maturati è calcolato ricalcolato in base ai suddetti valori indicati nel comma precedente senza la liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il nel periodo pregresso. L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. Nel caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo in cui cifra fissa degli scatti pregressi già maturati nel corso precedente livello fino alla maturazione del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, nuovo scatto. A quel momento gli importi relativi agli scatti precedenti pregressi saranno ricalcolati in base al alla misura in vigore per il nuovo valore al momento livello di maturazione del nuovo scatto appartenenza, senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso. Le modalità Fermo restando che il tetto massimo degli scatti è la risultante del valore unitario relativo ad ogni livello moltiplicato per il numero degli stessi (sei), nei casi in cui sia già stata maturata l'intera serie dei sei scatti previsti con un tetto massimo inferiore a quello sopra richiamato, si dovrà procede al relativo adeguamento, secondo i seguenti criteri: - la cifra totale derivante dalla voce "scatti di coordinamento della normativa anzianità" verrà divisa per il valore unitario dello scatto del livello di appartenenza, determinando in tal modo il numero di scatti al valore attuale. Successivamente, il lavoratore interessato dovrà maturare ulteriori scatti quanti ne mancheranno per arrivare al numero complessivo di sei; - l'eventuale frazione di scatto che dovesse residuare dall'operazione di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente C.C.N.L. sono definite sopra, verrà mantenuta e sarà assorbita all'atto della maturazione del sesto scatto; - eventuali importi concessi a tale titolo a livello territoriale ai lavoratori che avevano terminato la serie dei 6 scatti, saranno assorbiti fino a concorrenza. Le parti preso atto dell'impossibilità di incrementare il valore degli scatti di anzianità, data la situazione di difficoltà in cui versa il settore, convengono di incontrarsi entro sei mesi dalla stipula del C.C.N.L., per ciascun comparto nella parte speciale valutare l'esistenza di condizioni congiunturali che consentono un adeguamento del presente Contrattovalore di detti Istituti contrattuali.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Istituti E Imprese Di Vigilanza Privata E Servizi Fiduciari
Scatti di anzianità. A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali Con decorrenza dal 1.2.1983, gli operai a tempo indeterminato, per l'anzianità ciascun bien- nio di anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra fissa pari ad E 8,99 mensili se operai comuni, ad E 10,33 mensili se operai qualificati, ad E 10,85 mensili se operai qualificati super, ad E 11,36 mensili se operai specializzati e ad E 11,62 mensili se operai specializzati super. Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso a giornata secondo le norme sulla retribuzione previste dal presente contratto. Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva cinque e maturano dal capo XIV del titolo XII. L'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto d'anzianità è: - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale assunto a partire dall'1 giugno 1986; - quella maturata dall'1 giugno 1986 per il personale d'età compresa tra il 18° e il 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986; - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data dell'1 giugno 1986; - quella maturata dal compimento del 21° anno d'età per il personale d'età superiore al 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986. Gli scatti triennali decorreranno dal 1° primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si il lavoratore compie il triennio d'anzianitàbiennio di ser- vizio. Salvo quanto diversamente In caso di passaggio al profilo professionale con livello retributivo superiore, l’o- peraio conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione qualora l’importo previsto per ciascun comparto nella parte specialeil nuovo profilo professionale sia più elevato. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di cinque. L’importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all’operaio dipendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità ed istituti contrattuali. Resta ferma la decorrenza dell’11.11.1969, stabilita dai precedenti contratti collet- tivi nazionali di lavoro, quale data relativa alla introduzione dell’istituto degli aumenti periodici per gli operai a partire dall'1 maggio 1990 tempo indeterminato. Con decorrenza dal 1.7.2006 gli importi degli scatti di anzianità, ivi compresi quelli già maturati, attribuiti dai vigenti contratti provinciali ai profili professionali individuati nelle aree di cui all’art. 31 del presente contratto collettivo nazionale, sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento incremen- tati nelle seguenti misure: Quadro A 79.000 76.000 73.000 70.000 67.500 64.000 63.000 60.500 60.000 59.000 In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza la liquidazione di arretrati • da E 8,99 a E 9,89 per gli scatti maturati operai comuni; • da E 10,33 a E 11,36 per il periodo pregresso. Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi gli operai qualificati; • da E 10,85 a livello superiore, E 11,93 per gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati operai qualificati super; • da E 11,36 a E 12,50 per il periodo pregresso. Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente C.C.N.L. sono definite gli operai specializzati; • da E 11,62 a E 12,78 per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contrattogli operai specializzati super.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Scatti di anzianità. A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali per Per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società)azienda, salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva a datare dal capo XIV del titolo XII. L'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto d'anzianità è: - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età aprile 1963 per il personale assunto a partire dall'1 giugno 1986; - quella maturata dall'1 giugno 1986 con mansioni non impiegatizie e dal 1° gennaio 1965 per il personale d'età compresa tra con mansioni impiegatizie, il 18° e il 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986; - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data dell'1 giugno 1986; - quella maturata dal compimento del 21° anno d'età per il personale d'età superiore al 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986lavoratore avrà diritto a sei scatti triennali. Gli scatti triennali decorreranno A decorrere dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianità. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale, a partire dall'1 maggio 1990 gennaio 1992 gli importi degli scatti sono determinati restano fissati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure: Livello Importo mensile lire Importo mensile euro Quadro A 79.000 76.000 73.000 70.000 67.500 64.000 63.000 60.500 60.000 59.000 55.000 28,41 IS 50.000 25,82 I 46.000 23,76 II 42.000 21,69 IIIS 41.000 21,17 III 40.000 20,66 IVS 39.000 20,14 IV 38.000 19,63 V 37.000 19,11 VI 36.000 15,59 In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti già maturati è calcolato é ricalcolato in base ai suddetti valori indicati nel comma precedente senza la liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il nel periodo pregresso. L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. Nel caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo in cui cifra fissa degli scatti pregressi già maturati nel corso precedente livello fino alla maturazione del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, nuovo scatto. A quel momento gli importi relativi agli scatti precedenti pregressi saranno ricalcolati in base al alla misura in vigore per il nuovo valore al momento livello di maturazione del nuovo scatto appartenenza, senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso. Le modalità Fermo restando che il tetto massimo degli scatti é la risultante del valore unitario relativo ad ogni livello moltiplicato per il numero degli stessi (sei), nei casi in cui sia già stata maturata l'intera serie dei sei scatti previsti con un tetto massimo inferiore a quello sopra richiamato, si dovrà procedere al relativo adeguamento, secondo i seguenti criteri: - la cifra totale derivante dalla voce "scatti di coordinamento della normativa anzianità" verrà divisa per il valore unitario dello scatto del livello di appartenenza, determinando in tal modo il numero di scatti al valore attuale. Successivamente, il lavoratore interessato dovrà maturare ulteriori scatti quanti ne mancheranno per arrivare al numero complessivo di sei. L'eventuale frazione di scatto che dovesse residuare dall'operazione di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente C.C.N.L. sono definite per ciascun comparto nella parte speciale sopra, verrà mantenuta e sarà assorbita all'atto della maturazione del presente Contrattosesto scatto. Eventuali importi concessi a tale titolo a livello territoriale ai lavoratori che avevano terminato la serie dei 6 scatti, saranno assorbiti fino a concorrenza.
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Scatti di anzianità. A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali per Per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi azienda, a datare dal 1° aprile 1963 per tale il complesso di aziende facente capo alla personale con mansioni non impiegatizie e dal 1° gennaio 1965 per il personale con mansioni impiegatizie presso la stessa società)azienda, salvo quanto diversamente stabilito per previsto al quarto comma dell'art. 27, il settore della ristorazione collettiva dal capo XIV del titolo XIIlavoratore avrà diritto a sei scatti triennali. L'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto d'anzianità è: - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale assunto a partire dall'1 giugno 1986; - quella maturata dall'1 giugno 1986 per il personale d'età compresa tra il 18° e il 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986; - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data dell'1 giugno 1986; - quella maturata dal compimento del 21° anno d'età per il personale d'età superiore al 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986. Gli scatti triennali decorreranno A decorrere dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianità. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale, a partire dall'1 maggio 1990 febbraio 2013 gli importi degli scatti sono determinati restano fissati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure: Quadro A 79.000 76.000 73.000 70.000 67.500 64.000 63.000 60.500 60.000 59.000 Euro 31,30 1° livello Euro 26,12 2° livello Euro 23,83 3° livello Euro 22,46 4° livello Euro 21,13 5° livello Euro 20,52 6° livello Euro 19,66 In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti già maturati è calcolato ricalcolato in base ai suddetti valori indicati nel comma precedente senza la liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il nel periodo pregresso. L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. Nel caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo in cui cifra fissa degli scatti pregressi già maturati nel corso precedente livello fino alla maturazione del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, nuovo scatto. A quel momento gli importi relativi agli scatti precedenti pregressi saranno ricalcolati in base al alla misura in vigore per il nuovo valore al momento livello di maturazione del nuovo scatto appartenenza, senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso. Le modalità Fermo restando che il tetto massimo degli scatti è la risultante del valore unitario relativo ad ogni livello moltiplicato per il numero degli stessi (sei), nei casi in cui sia già stata maturata l'intera serie dei sei scatti previsti con un tetto massimo inferiore a quello sopra richiamato, si dovrà procedere al relativo adeguamento, secondo i seguenti criteri: - la cifra totale derivante dalla voce "scatti di coordinamento della normativa anzianità" verrà divisa per il valore unitario dello scatto del livello di appartenenza, determinando in tal modo il numero di scatti al valore attuale. Successivamente, il lavoratore interessato dovrà maturare ulteriori scatti quanti ne mancheranno per arrivare al numero complessivo di sei; - l'eventuale frazione di scatto che dovesse residuare dall'operazione di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente C.C.N.L. sono definite sopra, verrà mantenuta e sarà assorbita all'atto della maturazione del sesto scatto; - eventuali importi concessi a tale titolo a livello territoriale ai lavoratori che avevano terminato la serie dei 6 scatti, saranno assorbiti fino a concorrenza. Le parti preso atto dell'impossibilità di incrementare il valore degli scatti di anzianità, data la situazione di difficoltà in cui versa il settore, convengono di incontrarsi entro sei mesi dalla stipula del c.c.n.l., per ciascun comparto nella parte speciale valutare l'esistenza di condizioni congiunturali che consentono un adeguamento del presente Contrattovalore di detti istituti contrattuali.
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Scatti di anzianità. A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali per l'anzianità Art. 192 - Scatti di anzianità Per l’anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende commerciale facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per ) il settore della ristorazione collettiva dal capo XIV del titolo XIIpersonale ha diritto a dieci scatti triennali. L'anzianità utile ai Ai fini della maturazione del 1° scatto d'anzianità è: - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età degli scatti, l’anzianità di servizio decorre:
a) dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dall'1 giugno 1986; - quella maturata dall'1 giugno 1986 dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987;
b) dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987 per tutto il personale d'età compresa tra il 18° assunto antecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986; - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data dell'1 giugno 1986; - quella maturata di età;
c) dal compimento del 21° anno d'età di età per tutto il personale assunto antecedentemente alla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987 e che a tale data abbia già compiuto il 21° anno di età. Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze: 1.1.1990 lire euro Quadri 49.300 25,46 I 48.100 24,84 II 44.200 22,83 III 42.500 21,95 IV 40.000 20,66 V 39.300 20,30 VI 38.200 19,73 VII 37.700 19,47 In occasione del nuovo scatto l’importo degli scatti maturati successivamente al 1° luglio 1973 è calcolato in base ai valori indicati nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il personale d'età superiore al 21° annoperiodo pregresso. L’importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, in servizio all'1 giugno 1986. Gli scatti triennali decorreranno viene corrisposto con decorrenza dal 1° primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianitàdi anzianità. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte specialeGli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, nè eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. Nota a verbale Le parti confermano che l’importo degli scatti maturati a tutto il l° luglio 1973 rimane congelato in cifra e deve essere erogato senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero massimo degli scatti indicati al primo comma del presente articolo. Interpretazione Autentica delle parti sulla disciplina degli scatti di anzianità La decorrenza convenzionale degli aumenti periodici di anzianità (denominati successivamente, scatti di anzianità), a partire dall'1 maggio 1990 gli importi dal compimento del 21 e anno di età trova la sua origine nel primo accordo normativo post-corporativo Settore Commercio del 10 agosto 1946. La decorrenza di cui sopra, deve considerarsi svincolata da qualunque riferimento alla maggiore età del prestatore d’opera, in quanto diretta, al momento della sua introduzione, a concretizzare un sistema di incremento automatico della retribuzione, finalizzato a consolidare il rapporto tra impresa e lavoratore. Detto sistema, quindi, si è posto, fin dall’origine, come supplementare rispetto al naturale rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione; si tratta in sostanza, di un sistema meramente convenzionale – dove tra l’altro la prima (eventuale) differenza retributiva viene a riscontrarsi tra i lavoratori ventiquattrenni – che, in modo parimenti convenzionale, le parti hanno inteso disciplinare nei suoi aspetti oggettivi (ad esempio: valore degli scatti, anche differenziati per livelli, periodicità triennale, ecc.) e soggettivi allo scopo principale di conseguire la suddetta finalità generale contenendo, nel contempo, l’onere economico. Si deve, infine, sottolineare che il sistema contrattuale non ha, comunque, inteso determinare una coincidenza tra maturazione dell’anzianità di servizio e maturazione degli scatti, e ciò anche in momenti non iniziali del rapporto di lavoro, come è dimostrato dalla apposizione di un limite al numero degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure: Quadro A 79.000 76.000 73.000 70.000 67.500 64.000 63.000 60.500 60.000 59.000 In occasione della maturazione del nuovo scattostessi, l'importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza la liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregressonumero variato nel tempo ma pur sempre sussistente. Nel caso quadro convenzionale sopra evidenziato, si inserisce pure l’esplicita previsione della possibilità di introdurre deroghe espressamente previste per singoli istituti contrattuali al principio della decorrenza dell’anzianità dal giorno dell’assunzione (art.75 CCNL 18 marzo 1983). Per tutto quanto sopra indicato, le parti riconfermano in cui nel corso particolare la natura convenzionale del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superioreriferimento al 21° anno di età, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati che deve intendersi, pertanto, sin dall’origine in base nessun modo collegabile al nuovo valore al momento concetto del compimento della maggiore età. Xxxxxxxxxxx, quindi, anche alla luce dei principi costituzionali, la piena validità di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso. Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente C.C.N.L. sono definite per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contrattotutte le intese contrattuali intercorse.
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Scatti di anzianità. A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali per Art. 131 Per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione maturata presso lo stesso studio professionale, il lavoratore avrà diritto, a 8 (otto) scatti triennali. La data di rapporto di lavoro presso riferimento per la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva maturazione degli scatti è fissata al 1º gennaio 1978. A decorrere dal capo XIV del titolo XII. L'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto d'anzianità èluglio 2004, gli importi degli s catti in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure: - quella maturata successivamente al compimento del 18Quadri 29,70 I° anno d'età per il personale assunto a partire dall'1 giugno 1986; - quella maturata dall'1 giugno 1986 per il personale d'età compresa tra il 18° 25,78 II 22,57 III Super 20,31 III 17,22 IV Super 15,68 IV 13,90 V 11,88 Gli importi relativi agli scatti di anzianità come sopra riportati, non potranno essere assorbiti da precedenti e il 21° annosuccessivi aumenti di merito, in servizio all'1 giugno 1986; - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data dell'1 giugno 1986; - quella maturata dal compimento del 21° anno d'età per il personale d'età superiore al 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. Gli scatti triennali decorreranno dal 1° primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianitàdi anzianità. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale, a partire dall'1 maggio 1990 gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure: Quadro A 79.000 76.000 73.000 70.000 67.500 64.000 63.000 60.500 60.000 59.000 In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati è calcolato successivamente alla (data di entrata in vigore del presente c.c.n.l.), saranno ricalcolati in base ai suddetti valori senza la liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregressoindicati nella tabella suesposta. Nel caso in cui cui, nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti intervengano passaggi di livello, si applicherà il valore dello scatto del livello acquisito per il numero degli scatti maturati in quel momento.
1. Per i lavoratori che alla data del 1° ottobre 19 99 (data di entrata in vigore del presente contratto) abbiano già completato la serie di cinque scatti prevista dal c.c.n.l. precedente (CONSILP- Confprofessionisti e CIPA del 1° ottobre 1995 e Con federtecnica del 1° maggio 1996), si dovrà procedere al ricalcolo, a livello superiorepartire dal 1° gennaio 19 78, gli importi relativi agli per determinare il corrispondente numero dei nuovi scatti precedenti saranno ricalcolati in base al di anzianità maturati e quelli da maturare rispetto alla nuova serie di 8 scatti. Il numero degli scatti risultante sarà moltiplicato per il nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di dello scatto. Resta intesa l'esclusione della corresponsione degli arretrati per il periodo pregressoantecedente al 1° ottobre 1999.
2. Le modalità Lo scatto di coordinamento della normativa anzianità maturato nel periodo 1° l uglio 2004 e (data di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente C.C.N.L. sono definite per ciascun comparto nella parte speciale entrata in vigore del presente Contrattoc.c.n.l.), non subirà alcun ricalcolo, fino alla maturazione del successivo scatto.
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Scatti di anzianità. A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali (*) Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione maturata dopo il 18º anno di rapporto di lavoro età presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa societàazienda), salvo quanto diversamente stabilito verrà corrisposto, per il settore della ristorazione collettiva dal capo XIV del titolo XII. L'anzianità utile ai fini ogni biennio di anzianità, e fino ad un massimo di 8 bienni, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, un importo in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione del 1° scatto d'anzianità è: - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale assunto a partire dall'1 giugno 1986; - quella maturata dall'1 giugno 1986 per il personale d'età compresa tra il 18° e il 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986; - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data dell'1 giugno 1986; - quella maturata dal compimento del 21° anno d'età per il personale d'età superiore al 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986di ciascun biennio di anzianità. Gli scatti triennali decorreranno importi, da corrispondere all'atto di maturazione del prossimo scatto, sono i seguenti: Livelli Importi 1ºS € 30,99 1º € 30,21 2º € 27,89 3º € 26,08 4º € 24,53 L'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui al precedente comma, verrà corrisposto con decorrenza dal 1° primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianitàbiennio di anzianità. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte specialeGli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, a partire dall'1 maggio 1990 gli importi nè eventuali aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli scatti sono determinati di anzianità maturati nel livello di provenienza. Tale importo, ai fini dell'individuazione del numero di scatti, o frazione di numero di scatti, che a quel momento si considererà maturato dal lavoratore, sarà diviso per il valore dello stesso (in cifra fissa fissa) corrispondente al nuovo livello. Il lavoratore avrà diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per ciascun raggiungere il numero massimo di otto. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello di inquadramento nelle seguenti misure: Quadro A 79.000 76.000 73.000 70.000 67.500 64.000 63.000 60.500 60.000 59.000 In occasione sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità nel nuovo scattolivello. La normativa prevista dal presente articolo ha decorrenza dal 1º luglio 1984 e sostituisce a tutti gli effetti quella precedentemente stabilita che pertanto deve considerarsi abrogata. Con decorrenza 1º aprile 2004 gli importi, l'importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza la liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso. Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento da corrispondere all'atto di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregressoprossimo scatto, rapportati alla nuova classificazione del personale, sono i seguenti: Livelli Importi 7º € 33,00 6º € 32,50 5º € 32,00 4º € 28,75 3º € 27,75 2º € 26,50 (*) Cfr. Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente C.C.N.L. sono definite per ciascun comparto nella parte speciale del presente ContrattoAllegato 3.
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Scatti di anzianità. A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali Con decorrenza dal 1º febbraio 1983, gli operai a tempo indeterminato, per l'anzianità ciascun biennio di anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra fissa pari a € 8,99 mensili se operai comuni; a € 10,33 mensili se operai qualificati; a € 10,85 mensili se operai qualificati super; a € 11,36 mensili se operai specializzati ed a € 11,62 mensili se operai specializzati super. Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso a giornata secondo le norme sulla retribuzione previste dal presente contratto. Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva cinque e maturano dal capo XIV del titolo XII. L'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto d'anzianità è: - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale assunto a partire dall'1 giugno 1986; - quella maturata dall'1 giugno 1986 per il personale d'età compresa tra il 18° e il 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986; - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data dell'1 giugno 1986; - quella maturata dal compimento del 21° anno d'età per il personale d'età superiore al 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986. Gli scatti triennali decorreranno dal 1° primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si il lavoratore compie il triennio d'anzianitàbiennio di servizio. Salvo quanto diversamente In caso di passaggio al profilo professionale con livello retributivo superiore, l'operaio conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione qualora l'importo previsto per ciascun comparto nella parte specialeil nuovo profilo professionale sia più elevato. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di 5. L'importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all'operaio dipendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità ed istituti contrattuali. Resta ferma la decorrenza dell'11 novembre 1969, stabilita dai precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, quale data relativa alla introduzione dell'istituto degli aumenti periodici per gli operai a partire dall'1 maggio 1990 tempo indeterminato. Con decorrenza dal 1º luglio 2006 gli importi degli scatti di anzianità, ivi compresi quelli già maturati, attribuiti dai vigenti contratti provinciali ai profili professionali individuati nelle aree di cui all'art. 31 del presente contratto collettivo nazionale, sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento incrementati nelle seguenti misure: Quadro A 79.000 76.000 73.000 70.000 67.500 64.000 63.000 60.500 60.000 59.000 In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza la liquidazione di arretrati - da € 8,99 a € 9,89 per gli scatti maturati operai comuni; - da € 10,33 a € 11,36 per il periodo pregresso. Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi gli operai qualificati; - da € 10,85 a livello superiore, € 11,93 per gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati operai qualificati super; - da € 11,36 a € 12,50 per il periodo pregresso. Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente C.C.N.L. sono definite gli operai specializzati; - da € 11,62 a € 12,78 per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contrattogli operai specializzati super.
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Scatti di anzianità. A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali I lavoratori per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione maturata presso una stessa impresa hanno diritto, per ogni biennio di rapporto servizio effettivamente prestato, a una maggiorazione del 6,25% calcolata sulla retribuzione tabellare del livello d'appartenenza all'1.8.83 e sulla indennità di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale contingenza al 31.5.83. Fermi restando gli importi degli scatti biennali maturati al 31.3.87, gli scatti d'anzianità che matureranno successivamente all'1.4.87 saranno costituiti dall'importo determinato in base al comma 1 del presente articolo maggiorati di £. 3.000 (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva dal capo XIV del titolo XII. L'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto d'anzianità èE 1,55) e saranno pertanto i seguenti: - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale assunto liv. 1 : E 36,15 - liv. 2 : 33,05 - liv. 3 super: 32,54 - liv. 3 : 31,50 - liv. 4 : 30,47 - liv. 5 super: 29,70 - liv. 5 : 29,44 - liv. 6 : 28,41 Il lavoratore ha diritto a partire dall'1 giugno 1986; - quella maturata dall'1 giugno 1986 per il personale d'età compresa tra il 18° e il 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986; - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data dell'1 giugno 1986; - quella maturata dal compimento del 21° anno d'età per il personale d'età superiore al 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986maturare un massimo di 8 scatti biennali d'anzianità. Gli scatti triennali decorreranno aumenti periodici d'anzianità non possono essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici d'anzianità decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianitàbiennio di servizio. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale, a partire dall'1 maggio 1990 gli importi degli scatti sono determinati Nel caso di passaggio di livello il dipendente mantiene l'importo in cifra fissa per ciascun degli aumenti maturati nel livello di inquadramento nelle seguenti misure: Quadro A 79.000 76.000 73.000 70.000 67.500 64.000 63.000 60.500 60.000 59.000 In occasione provenienza. La frazione di biennio in corso al momento di detto passaggio è utile agli effetti della maturazione del nuovo scattosuccessivo aumento periodico. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo. Nota a verbale. Le parti s'impegnano ad effettuare, l'importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza al livello aziendale, le opportune verifiche circa la liquidazione sussistenza di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso. Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi eventuali casi di disparità nell'applicazione della disciplina relativa agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso. Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente C.C.N.L. sono definite per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contrattod'anzianità.
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Scatti di anzianità. A tutto il personale verranno riconosciuti 6 sei scatti triennali per l'anzianità l’anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva dal capo Capo XIV del titolo Titolo XII. L'anzianità L’anzianità utile ai fini della maturazione del 1° primo scatto d'anzianità di anzianità è: - – quella maturata successivamente al compimento del 18° diciottesimo anno d'età di età per il personale assunto a partire dall'1 dal 1° giugno 1986; - – quella maturata dall'1 dal 1° giugno 1986 per il personale d'età di età compresa tra il 18° e diciottesimo ed il 21° ventunesimo anno, in servizio all'1 alla data del 1° giugno 1986; - – quella maturata successivamente al compimento del 18° diciottesimo anno d'età di età per il personale d'età di età inferiore al 18° diciottesimo anno, in servizio alla stessa data dell'1 del 1° giugno 1986; - – quella maturata dal compimento del 21° ventunesimo anno d'età di età per il personale d'età di età superiore al 21° ventunesimo anno, in servizio all'1 alla data del 1° giugno 1986. Gli scatti triennali decorreranno dal 1° primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianitàdi anzianità. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale, a partire dall'1 dal 1° maggio 1990 gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure: Quadro A 79.000 Quadro B 76.000 I 73.000 II 70.000 III 67.500 IV 64.000 V 63.000 VI S 60.500 VI 60.000 VII 59.000 In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo l’importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza la liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso. Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno l’uno e l'altro l’altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso. Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente C.C.N.L. CCNL sono definite per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
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Scatti di anzianità. A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali per Per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società)azienda, salvo quanto diversamente stabilito disposto al quarto comma art. 5 p. sez., al personale addetto ai servizi fiduciari, spettano un numero di sei scatti triennali, per il settore della ristorazione collettiva ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure: A 21 B 19 C 17 D 15 In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti già maturati è ricalcolato in base ai valori indicati nel comma precedente senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati nel periodo pregresso. L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal capo XIV del titolo XII. L'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto d'anzianità è: - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale assunto a partire dall'1 giugno 1986; - quella maturata dall'1 giugno 1986 per il personale d'età compresa tra il 18° e il 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986; - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data dell'1 giugno 1986; - quella maturata dal compimento del 21° anno d'età per il personale d'età superiore al 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986. Gli scatti triennali decorreranno dal 1° primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianitàdi anzianità. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte specialeNel caso di passaggio di livello, a partire dall'1 maggio 1990 gli importi degli scatti sono determinati il lavoratore manterrà l'importo in cifra fissa per ciascun degli scatti pregressi già maturati nel precedente livello di inquadramento nelle seguenti misure: Quadro A 79.000 76.000 73.000 70.000 67.500 64.000 63.000 60.500 60.000 59.000 In occasione della fino alla maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza la liquidazione di arretrati per . A quel momento gli scatti maturati per il periodo pregresso. Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti pregressi saranno ricalcolati in base al alla misura in vigore per il nuovo valore al momento livello di maturazione del nuovo scatto appartenenza, senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso. Le modalità Fermo restando che il tetto massimo degli scatti è la risultante del valore unitario relativo ad ogni livello moltiplicato per il numero degli stessi (sei), nei casi in cui sia già stata maturata l'intera serie degli scatti previsti con un tetto massimo inferiore a quello sopra richiamato, si dovrà procedere al relativo adeguamento, secondo i seguenti criteri:
a) la cifra totale derivante dalla voce "scatti di coordinamento della normativa anzianità" verrà divisa per il valore unitario dello scatto del livello di appartenenza, determinando in tal modo il numero di scatti al valore attuale. Successivamente, il lavoratore interessato dovrà maturare ulteriori scatti quanti ne mancheranno per arrivare al numero complessivo di sei;
b) l'eventuale frazione di scatto che dovesse residuare dall'operazione di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente C.C.N.L. sono definite per ciascun comparto nella parte speciale sopra, verrà mantenuta e sarà assorbita all'atto della maturazione del presente Contrattosesto scatto.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Istituti E Imprese Di Vigilanza Privata E Servizi Fiduciari
Scatti di anzianità. A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali Con decorrenza dal 1.2.1983, gli operai a tempo indeterminato, per l'anzianità ciascun bien- nio di anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra fissa pari ad € 8,99 mensili se operai comuni, ad € 10,33 mensili se operai qualificati, ad € 10,85 mensili se operai qualificati super, ad € 11,36 mensili se operai specializzati e ad € 11,62 mensili se operai specializzati super. Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso a giornata secondo le norme sulla retribuzione previste dal presente contratto. Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva cinque e maturano dal capo XIV del titolo XII. L'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto d'anzianità è: - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale assunto a partire dall'1 giugno 1986; - quella maturata dall'1 giugno 1986 per il personale d'età compresa tra il 18° e il 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986; - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data dell'1 giugno 1986; - quella maturata dal compimento del 21° anno d'età per il personale d'età superiore al 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986. Gli scatti triennali decorreranno dal 1° primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si il lavoratore compie il triennio d'anzianitàbiennio di servizio. Salvo quanto diversamente In caso di passaggio al profilo professionale con livello retributivo superiore, l’o- peraio conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione qualora l’importo previsto per ciascun comparto nella parte specialeil nuovo profilo professionale sia più elevato. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodi- ci di anzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di cinque. L’importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all’operaio dipendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità ed istituti contrattuali. Resta ferma la decorrenza dell’11.11.1969, stabilita dai precedenti contratti collet- tivi nazionali di lavoro, quale data relativa alla introduzione dell’istituto degli aumen- ti periodici per gli operai a partire dall'1 maggio 1990 tempo indeterminato. Con decorrenza dal 1.7.2006 gli importi degli scatti di anzianità, ivi compresi quelli già maturati, attribuiti dai vigenti contratti provinciali ai profili professionali indivi- duati nelle aree di cui all’art. 31 del presente contratto collettivo nazionale, sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento incrementati nelle seguenti misure: Quadro A 79.000 76.000 73.000 70.000 67.500 64.000 63.000 60.500 60.000 59.000 In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza la liquidazione di arretrati • da € 8,99 a € 9,89 per gli scatti maturati operai comuni; • da € 10,33 a € 11,36 per il periodo pregresso. Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi gli operai qualificati; • da € 10,85 a livello superiore, € 11,93 per gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati operai qualificati super; • da € 11,36 a € 12,50 per il periodo pregresso. Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente C.C.N.L. sono definite gli operai specializzati; • da € 11,62 a € 12,78 per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contrattogli operai specializzati super.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Scatti di anzianità. A tutto il personale verranno riconosciuti 6 sei scatti triennali per l'anzianità l’anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva dal capo Capo XIV del titolo XIITitolo XVI. L'anzianità L’anzianità utile ai fini della maturazione del 1° primo scatto d'anzianità di anzianità è: - – quella maturata successivamente al compimento del 18° diciottesimo anno d'età di età per il personale assunto a partire dall'1 dal 1° giugno 1986; - – quella maturata dall'1 dal 1° giugno 1986 per il personale d'età di età compresa tra il 18° e diciottesimo ed il 21° ventunesimo anno, in servizio all'1 alla data del 1° giugno 1986; - – quella maturata successivamente al compimento del 18° diciottesimo anno d'età di età per il personale d'età di età inferiore al 18° diciottesimo anno, in servizio alla stessa data dell'1 del 1° giugno 1986; - – quella maturata dal compimento del 21° ventunesimo anno d'età di età per il personale d'età di età superiore al 21° ventunesimo anno, in servizio all'1 alla data del 1° giugno 1986. Gli scatti triennali decorreranno dal 1° primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianitàdi anzianità. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale, a partire dall'1 dal 1° maggio 1990 gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure: Quadro A 79.000 76.000 73.000 70.000 67.500 64.000 63.000 60.500 60.000 59.000 Aree Euro A1 40,80 A2 39,25 B1 37,70 B2 36,15 C1 34,86 C2 33,05 C3 32,54 D1 31,25 D2 30,47 In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo l’importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza la liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso. Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno l’uno e l'altro l’altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso. Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente C.C.N.L. CCNL sono definite per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
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Scatti di anzianità. A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali per l'anzianità Per l’anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende commerciale facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per ) il settore della ristorazione collettiva dal capo XIV del titolo XIIpersonale ha diritto a dieci scatti triennali. L'anzianità utile ai Ai fini della maturazione del 1° scatto d'anzianità è: - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età degli scatti, l’anzianità di servizio decorre:
a) dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dall'1 giugno 1986; - quella maturata dall'1 giugno 1986 dalla data di entrata in vigore del c.c.n.l. 28 marzo 1987;
b) dalla data di entrata in vigore del c.c.n.l. 28 marzo 1987 per tutto il personale d'età compresa tra il 18° assunto antecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986; - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data dell'1 giugno 1986; - quella maturata di età;
c) dal compimento del 21° anno d'età di età per tutto il personale assunto antecedentemente alla data di entrata in vigore del c.c.n.l. 28 marzo 1987 e che a tale data abbia già compiuto il 21° anno di età. Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze: In occasione del nuovo scatto l’importo degli scatti maturati successivamente al 1° luglio 1973 è calcolato in base ai valori indicati nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il personale d'età superiore al 21° annoperiodo pregresso. L’importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, in servizio all'1 giugno 1986. Gli scatti triennali decorreranno viene corrisposto con decorrenza dal 1° primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianitàdi anzianità. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte specialeGli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. Le parti confermano che l’importo degli scatti maturati a tutto il 1° luglio 1973 rimane congelato in cifra e deve essere erogato senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero massimo degli scatti indicati al 1° comma del presente articolo. La decorrenza convenzionale degli aumenti periodici di anzianità (denominati, successivamente, scatti di anzianità), a partire dall'1 maggio 1990 gli importi dal compimento del 21° anno di età trova la sua origine nel primo accordo normativo post-corporativo settore commercio del 10 agosto 1946. La decorrenza di cui sopra, deve considerarsi svincolata da qualunque riferimento alla maggiore età del prestatore d’opera, in quanto diretta, al momento della sua introduzione, a concretizzare un sistema di incremento automatico della retribuzione, finalizzato a consolidare il rapporto tra impresa e lavoratore. Detto sistema, quindi, si è posto, fin dall’origine, come supplementare rispetto al naturale rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione; si tratta, in sostanza, di un sistema meramente convenzionale - dove tra l’altro la prima (eventuale) differenza retributiva viene a riscontrarsi tra i lavoratori ventiquattrenni - che, in modo parimenti convenzionale, le parti hanno inteso disciplinare nei suoi aspetti oggettivi (ad esempio: valore degli scatti, anche differenziati per livelli, periodicità triennale, ecc.) e soggettivi allo scopo principale di conseguire la suddetta finalità generale contenendo, nel contempo, l’onere economico. Si deve, infine, sottolineare che il sistema contrattuale non ha, comunque, inteso determinare una coincidenza tra maturazione dell’anzianità di servizio e maturazione degli scatti, e ciò anche in momenti non iniziali del rapporto di lavoro, come è dimostrato dalla apposizione di un limite al numero degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure: Quadro A 79.000 76.000 73.000 70.000 67.500 64.000 63.000 60.500 60.000 59.000 In occasione della maturazione del nuovo scattostessi, l'importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza la liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregressonumero variato nel tempo ma pur sempre sussistente. Nel caso quadro convenzionale sopra evidenziato, si inserisce pure l’esplicita previsione della possibilità di introdurre deroghe espressamente previste per singoli istituti contrattuali al principio della decorrenza dell’anzianità dal giorno dell’assunzione (art. 75, c.c.n.l. 18 marzo 1983). Per tutto quanto sopra indicato, le parti riconfermano in cui nel corso particolare la natura convenzionale del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superioreriferimento al 21° anno di età, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati che deve intendersi, pertanto, sin dall’origine, in base nessun modo collegabile al nuovo valore al momento concetto del compimento della maggiore età. Xxxxxxxxxxx, quindi, anche alla luce dei principi costituzionali, la piena validità di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso. Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente C.C.N.L. sono definite per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contrattotutte le intese contrattuali intercorse.
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Scatti di anzianità. A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali per Per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società)azienda, salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva a datare dal capo XIV del titolo XII. L'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto d'anzianità è: - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età Aprile 1963 per il personale assunto a partire dall'1 giugno 1986; - quella maturata dall'1 giugno 1986 con mansioni non impiegatizie e dal 1° gennaio 1965 per il personale d'età compresa tra con mansioni impiegatizie, il 18° e il 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986; - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data dell'1 giugno 1986; - quella maturata dal compimento del 21° anno d'età per il personale d'età superiore al 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986lavoratore avrà diritto a sei scatti triennali. Gli scatti triennali decorreranno A decorrere dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianità. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale, a partire dall'1 maggio 1990 Gennaio 2006 gli importi degli scatti sono determinati restano fissati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure: Quadro A 79.000 76.000 73.000 70.000 67.500 64.000 63.000 60.500 60.000 59.000 misure LivelloAL 31/12/ 2005Al 01/01/2006 Quadro28,41 € 31,30 Primo Livello Super25,82 € 28,39 Primo Livello23,76 € 26,12 Secondo Livello21,69 € 23,83 Terzo Livello Super21,17 € 23,13 Terzo Livello20,66 € 22,46 Quarto Livello Super20,14 € 21,78 Quarto Livello19,63 € 21,13 Quinto Livello19,11 € 20,52 Sesto Livello18,59 € 19,66 In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti già maturati è calcolato é ricalcolato in base ai suddetti valori indicati nel comma precedente senza la liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il nel periodo pregresso. L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. Nel caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo in cui cifra fissa degli scatti pregressi già maturati nel corso precedente livello fino alla maturazione del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, nuovo scatto. A quel momento gli importi relativi agli scatti precedenti pregressi saranno ricalcolati in base al alla misura in vigore per il nuovo valore al momento livello di maturazione del nuovo scatto appartenenza, senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso. Le modalità Fermo restando che il tetto massimo degli scatti é la risultante del valore unitario relativo ad ogni livello moltiplicato per il numero degli stessi (sei), nei casi in cui sia già stata maturata l'intera serie dei sei scatti previsti con un tetto massimo inferiore a quello sopra richiamato, si dovrà procedere al relativo adeguamento, secondo i seguenti criteri: - la cifra totale derivante dalla voce "scatti di coordinamento della normativa anzianità" verrà divisa per il valore unitario dello scatto del livello di appartenenza, determinando in tal modo il numero di scatti al valore attuale. Successivamente, il lavoratore interessato dovrà maturare ulteriori scatti quanti ne mancheranno per arrivare al numero complessivo di sei. L'eventuale frazione di scatto che dovesse residuare dall'operazione di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente C.C.N.L. sono definite per ciascun comparto nella parte speciale sopra, verrà mantenuta e sarà assorbita all'atto della maturazione del presente Contrattosesto scatto. Eventuali importi concessi a tale titolo a livello territoriale ai lavoratori che avevano terminato la serie dei 6 scatti, saranno assorbiti fino a concorrenza.
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Scatti di anzianità. Per le aziende delle prime lavorazioni del vetro-settori meccanizzati Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio prestato alla corresponsione, a titolo di aumento periodico di anzianità, di un importo in cifra fissa pari a euro: A tutto il personale verranno riconosciuti 6 2 17,56 1 17,56 B 2 16,53 1 16,53 C 2 14,98 1 14,98 D 3 13,94 2 13,94 1 12,91 E 3 12,39 2 12,39 1 10,33 F 1 8,26 Il numero massimo degli scatti triennali per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva dal capo XIV del titolo XII. L'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto d'anzianità è: - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale assunto biennali è pari a partire dall'1 giugno 1986; - quella maturata dall'1 giugno 1986 per il personale d'età compresa tra il 18° e il 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986; - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data dell'1 giugno 1986; - quella maturata dal compimento del 21° anno d'età per il personale d'età superiore al 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986cinque. Gli scatti triennali di anzianità decorreranno dal 1° primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianitàbiennio di servizio. Salvo quanto diversamente In caso di passaggio di posizione organizzativa e/o categoria il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati nella posizione organizzativa e/o categoria di provenienza. Successivamente avrà diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo maturabile indicato nel 2° comma, nell'importo previsto per ciascun comparto nella parte specialela nuova posizione organizzativa e/o categoria di inquadramento. La cifra residua necessaria per raggiungere l'importo massimo degli scatti della posizione organizzativa e/o categoria di assegnazione sarà attribuita al lavoratore nel biennio o nei bienni successivi alla data di completamento dei cinque scatti di anzianità. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di posizione organizzativa e/o categoria sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità. Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito né questi potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità maturati o da maturare. Per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro e della produzione del vetro eseguito a soffio, a partire dall'1 maggio 1990 gli importi degli scatti sono determinati mano e con macchine semiautomatiche Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio prestato, alla corresponsione, a titolo di aumento periodico di anzianità, di un importo in cifra fissa per ciascun pari a euro: 1° 8,26 1° 8,26 2° 10,33 2° 9,30 3° 12,39 3° 10,33 4° 12,91 4° 12,39 5° 13,94 5° 12,65 6° 14,98 6° 13,94 7° 16,53 7° 14,72 8° 17,56 8° 16,53 9° 17,56 Il numero massimo degli aumenti biennali di anzianità è pari a cinque. Gli scatti di anzianità decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio. In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati nel livello di inquadramento nelle seguenti misure: Quadro A 79.000 76.000 73.000 70.000 67.500 64.000 63.000 60.500 60.000 59.000 In occasione provenienza. Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo maturabile indicato nel 2° comma, nell'importo previsto per il nuovo livello di inquadramento. La cifra residua necessaria per raggiungere l'importo massimo degli scatti del livello di assegnazione sarà attribuita al lavoratore nel biennio o nei bienni successivi alla data di completamento dei cinque scatti di anzianità. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli successivo scatto di anzianità. Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito né questi potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza la liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregressoo da maturare. Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli Gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso. Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente C.C.N.L. sono definite per ciascun comparto nella parte speciale alle operazioni eseguite dalle aziende in applicazione dei commi 2 e 3 della norma transitoria e dei commi 2, 3 e 4 della nota a verbale, poste in calce all'art. 35 del presente Contrattoc.c.n.l. 28 ottobre 1979 continueranno ad essere corrisposti ai lavoratori sotto la voce distinta "Elemento retributivo individuale".
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Scatti di anzianità. A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali Con decorrenza dal 1° febbraio 1983, gli operai a tempo indeterminato, per l'anzianità ciascun biennio di anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra fissa pari a € 8,99 mensili se operai comuni, a € 10,33 mensili se operai qualificati, a € 10,85 mensili se operai qualificati super, a € 11,36 mensili se operai specializzati ed a € 11,62 mensili se operai specializzati super. Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso a giornata secondo le norme sulla retribuzione previste dal presente contratto. Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva cinque e maturano dal capo XIV del titolo XII. L'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto d'anzianità è: - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale assunto a partire dall'1 giugno 1986; - quella maturata dall'1 giugno 1986 per il personale d'età compresa tra il 18° e il 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986; - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data dell'1 giugno 1986; - quella maturata dal compimento del 21° anno d'età per il personale d'età superiore al 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986. Gli scatti triennali decorreranno dal 1° primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si il lavoratore compie il triennio d'anzianitàbiennio di servizio. Salvo quanto diversamente In caso di passaggio al profilo professionale con livello retributivo superiore, l'operaio conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione qualora l'importo previsto per ciascun comparto nella parte specialeil nuovo profilo professionale sia più elevato. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di 5. L'importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all'operaio dipendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità ed istituti contrattuali. Resta ferma la decorrenza dell'11 novembre 1969, stabilita dai precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, quale data relativa alla introduzione dell'istituto degli aumenti periodici per gli operai a partire dall'1 maggio 1990 tempo indeterminato. Con decorrenza dal 1° luglio 2006 gli importi degli scatti di anzianità, ivi compresi quelli già maturati, attribuiti dai vigenti contratti provinciali ai profili professionali individuati nelle aree di cui all'art. 31 del presente contratto collettivo nazionale, sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento incrementati nelle seguenti misure: Quadro A 79.000 76.000 73.000 70.000 67.500 64.000 63.000 60.500 60.000 59.000 In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza la liquidazione di arretrati - da € 8,99 a € 9,89 per gli scatti maturati operai comuni; - da € 10,33 a € 11,36 per il periodo pregresso. Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi gli operai qualificati; - da € 10,85 a livello superiore, € 11,93 per gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati operai qualificati super; - da € 11,36 a € 12,50 per il periodo pregresso. Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente C.C.N.L. sono definite gli operai specializzati; - da € 11,62 a € 12,78 per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contrattogli operai specializzati super.
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Scatti di anzianità. A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali per Per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società)azienda, salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva a datare dal capo XIV del titolo XII. L'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto d'anzianità è: - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età Aprile 1963 per il personale assunto a partire dall'1 giugno 1986; - quella maturata dall'1 giugno 1986 con mansioni non impiegatizie e dal 1° gennaio 1965 per il personale d'età compresa tra con mansioni impiegatizie, il 18° e il 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986; - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data dell'1 giugno 1986; - quella maturata dal compimento del 21° anno d'età per il personale d'età superiore al 21° anno, in servizio all'1 giugno 1986lavoratore avrà diritto a sei scatti triennali. Gli scatti triennali decorreranno A decorrere dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianità. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale, a partire dall'1 maggio 1990 Gennaio 2006 gli importi degli scatti sono determinati restano fissati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure: Quadro A 79.000 76.000 73.000 70.000 67.500 64.000 63.000 60.500 60.000 59.000 misure IMPORTI MENSILI LivelloAL 31/12/ 2005Al 01/01/2006 Quadro28,41 € 31,30 Primo Livello Super25,82 € 28,39 Primo Livello23,76 € 26,12 Secondo Livello21,69 € 23,83 Terzo Livello Super21,17 € 23,13 Terzo Livello20,66 € 22,46 Quarto Livello Super20,14 € 21,78 Quarto Livello19,63 € 21,13 Quinto Livello19,11 € 20,52 Sesto Livello18,59 € 19,66 In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti già maturati è calcolato é ricalcolato in base ai suddetti valori indicati nel comma precedente senza la liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il nel periodo pregresso. L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. Nel caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo in cui cifra fissa degli scatti pregressi già maturati nel corso precedente livello fino alla maturazione del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, nuovo scatto. A quel momento gli importi relativi agli scatti precedenti pregressi saranno ricalcolati in base al alla misura in vigore per il nuovo valore al momento livello di maturazione del nuovo scatto appartenenza, senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso. Le modalità Fermo restando che il tetto massimo degli scatti é la risultante del valore unitario relativo ad ogni livello moltiplicato per il numero degli stessi (sei), nei casi in cui sia già stata maturata l'intera serie dei sei scatti previsti con un tetto massimo inferiore a quello sopra richiamato, si dovrà procedere al relativo adeguamento, secondo i seguenti criteri: - la cifra totale derivante dalla voce "scatti di coordinamento della normativa anzianità" verrà divisa per il valore unitario dello scatto del livello di appartenenza, determinando in tal modo il numero di scatti al valore attuale. Successivamente, il lavoratore interessato dovrà maturare ulteriori scatti quanti ne mancheranno per arrivare al numero complessivo di sei. L'eventuale frazione di scatto che dovesse residuare dall'operazione di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente C.C.N.L. sono definite per ciascun comparto nella parte speciale sopra, verrà mantenuta e sarà assorbita all'atto della maturazione del presente Contrattosesto scatto. Eventuali importi concessi a tale titolo a livello territoriale ai lavoratori che avevano terminato la serie dei 6 scatti, saranno assorbiti fino a concorrenza.
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