Scopi. L'Organismo nazionale bilaterale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese di pulizia, servizi integrati e multiservizi in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali, ovvero delegate dalla legge alle parti sociali. La promozione e la gestione delle predette attività dovrà avvenire nel rispetto degli accordi interconfederali e degli Organismi da essi derivanti. A tal fine, l'Organismo nazionale bilaterale attua ogni utile iniziativa per la qualificazione e lo sviluppo dei settori e, in particolare: a) promuove iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, eventualmente finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano partecipato; b) promuove corsi di riqualificazione per il personale interessato da processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo di tempo almeno uguale a quello previsto dalla legge sulla disoccupazione speciale n. 427/1975; c) in relazione alla iscrizione delle aziende al registro di cui alla legge 25 febbraio 1994, n. 82 e regolamento di attuazione, in raccordo con Unioncamere e inoltre in raccordo con l'INPS, INAIL e Ministero del lavoro, l'Organismo rilascia le certificazioni attestanti l'iscrizione e svolge qualsiasi altro compito di certificazione che leggi o regolamenti possano affidargli; d) supporta e integra le funzioni di controllo degli enti competenti, svolgendo un ruolo di verifica, controllo, monitoraggio e raccolta dati e verbali che si effettuano nelle procedure di cui all'art. 4 (cambio di appalto) su tutto il territorio nazionale; e) su indicazione dell'Osservatorio nazionale di settore presieduto dal Ministero del lavoro assume iniziative tendenti a creare concreti strumenti di analisi del comparto in sinergia con le Istituzioni (Presidenza del Consiglio, CNEL, Unioncamere, università ed enti di ricerca, Ministeri competenti, ecc.); f) in relazione agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 626/1994 e con riferimento alle specificità e peculiarità del settore promuove approfondimenti per la concreta attuazione della legge nonché per piani di sicurezza, per la formazione dei responsabili aziendali e dei R.L.S.; g) ricerca ed elabora anche a fini statistici i dati relativi all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e contratti a tempo determinato predisponendo progetti formativi per le singole figure professionali al fine del miglior utilizzo dei predetti istituti contrattuali, in piena armonia con gli accordi interconfederali in materia; h) individua misure di sostegno al reddito atte a superare momenti di difficoltà occupazionale ai sensi di quanto previsto da normative vigenti in materia, con l'obiettivo del superamento di quanto previsto dall'art. 4 del c.c.n.l. di categoria. Inoltre può svolgere le seguenti attività: a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione; b) provvede al monitoraggio e rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale; c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore; d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986; e) istituisce la banca dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego; f) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, di apprendistato e di inserimento; g) svolge i compiti demandatigli dalla contrattazione collettiva o dalle leggi, compresa la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. La partecipazione alle attività e/o l'utilizzazione dei servizi prodotti dall'Organismo nazionale bilaterale da parte di imprese e lavoratori è condizionata all'effettiva applicazione del c.c.n.l. ed all'effettivo versamento dei contributi stabiliti (comprovato da almeno dodici mesi precedenti).
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Scopi. L'Organismo nazionale bilaterale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il c.c.n.l. per L'EBT ha i dipendenti delle imprese di pulizia, servizi integrati e multiservizi in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali, ovvero delegate dalla legge alle parti sociali. La promozione e la gestione delle predette attività dovrà avvenire nel rispetto degli accordi interconfederali e degli Organismi da essi derivanti. A tal fine, l'Organismo nazionale bilaterale attua ogni utile iniziativa per la qualificazione e lo sviluppo dei settori e, in particolareseguenti scopi:
a) promuove istituire e gestire l'Osservatorio Provinciale;
b) promuovere e gestire, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni Regioni e gli altri enti Enti competenti, eventualmente finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano partecipato;
b) promuove corsi avvalendosi anche di riqualificazione per il personale interessato da processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo di tempo almeno uguale a quello previsto dalla legge sulla disoccupazione speciale n. 427/1975risorse previste dalle normative;
c) in relazione alla iscrizione svolgere le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle aziende al registro di cui alla legge 25 febbraio 1994, n. 82 e regolamento di attuazione, in raccordo con Unioncamere e inoltre in raccordo con l'INPS, INAIL e Ministero attività del lavoro, l'Organismo rilascia le certificazioni attestanti l'iscrizione e svolge qualsiasi altro compito di certificazione che leggi o regolamenti possano affidargli;comparto;
d) supporta ricevere dalle Associazioni Imprenditoriali territoriali e integra le funzioni di controllo degli enti competentidalle corrispondenti Organizzazioni Sindacali, svolgendo un ruolo di verifica, controllo, monitoraggio e raccolta dati e verbali che si effettuano nelle procedure di cui all'art. 4 (cambio di appalto) su tutto il territorio nazionale;
e) su indicazione dell'Osservatorio nazionale di settore presieduto dal Ministero del lavoro assume iniziative tendenti a creare concreti strumenti di analisi del comparto in sinergia con le Istituzioni (Presidenza del Consiglio, CNEL, Unioncamere, università ed enti di ricerca, Ministeri competenti, ecc.);
f) in relazione agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 626/1994 e con riferimento alle specificità e peculiarità del settore promuove approfondimenti per la concreta attuazione della legge nonché per piani di sicurezza, per la formazione dei responsabili aziendali e dei R.L.S.;
g) ricerca ed elabora anche a fini statistici i dati relativi all'utilizzo degli gli accordi applicativi in materia di contratti di formazione e lavoro e contratti a tempo determinato predisponendo progetti formativi per inserimento /reinserimento, nonché le singole figure professionali al fine del miglior utilizzo comunicazioni, da parte dei predetti istituti contrattualidatori di lavoro, in piena armonia con gli accordi interconfederali in materia;
h) individua misure di sostegno al reddito atte a superare momenti di difficoltà occupazionale ai sensi di quanto previsto da normative vigenti in materia, con l'obiettivo del superamento di quanto previsto dall'art. 4 del c.c.n.l. di categoria. Inoltre può svolgere le seguenti attività:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le delle relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;assunzioni;
e) istituisce la banca dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;
f) predispone e/o coordina schemi formativi ricevere le intese realizzate a livello territoriale che determinino, per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti dal C.C.N.L. Xxxxxxxxx oppure, nel caso di apprendistato in formazione esclusivamente aziendale, le intese che possono riguardare l'inserimento di profili formativi specifici non ricompresi nel C.C.N.L.;
f) esprimere parere vincolante di conformità sulle domande presentate dai datori di lavoro che intendano assumere apprendisti in rapporto alle norme previste dal C.C.N.L. Xxxxxxxxx in materia, esaminando le condizioni oggettive relative al rapporto di apprendistato di cui l'articolo 47 del C.C.N.L. Terziario 18 luglio 2008 e di inserimentosuccessive modifiche ed integrazioni;
g) svolge svolgere le funzioni in materia di emersione e riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia, in base alle normative vigenti;
h) svolgere le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato, come previsto dal vigente C.C.N.L. Terziario;
i) assolvere i compiti demandatigli dalla contrattazione collettiva o espressamente previsti dal C.C.N.L. Xxxxxxxxx, dai contratti e accordi collettivi interconfederali, nazionali e territoriali definiti dalle parti sociali e dalle leggi, compresa la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. La partecipazione alle attività e/o l'utilizzazione dei servizi prodotti dall'Organismo nazionale bilaterale da parte di imprese e lavoratori è condizionata all'effettiva applicazione del c.c.n.l. ed all'effettivo versamento dei contributi stabiliti (comprovato da almeno dodici mesi precedenti).
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Samples: CCNL 18.7.2008, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Scopi. L'Organismo nazionale bilaterale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese di pulizia, servizi integrati e multiservizi in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali, ovvero delegate dalla legge alle parti sociali1. La promozione FITTM ha la finalità di riunire in uno spirito di collegialità e di mutua collaborazione tutti gli operatori, i professionisti, gli esperti, gli insegnanti, i centri e le scuole del Traditional Thai Massage, attivandosi per tutelare, ottenere e mantenere, nelle sedi opportune, il loro riconoscimento giuridico-professionale in ambito europeo, nazionale, regionale e locale.
2. La FITTM identifica e codifica le caratteristiche ed i profili professionali degli Associati necessari e sufficienti per l’accettazione e l’inserimento degli stessi nelle categorie, individuate da regolamento, per conferirne credibilità e per tutelarne la gestione qualità della professione.
3. La FITTM può, secondo regolamento interno, rilasciare l'Attestato di Qualità dei Servizi Erogati dagli associati, secondo la legge 4/2013.
4. La FITTM può promuovere tra gli Associati attività di vario genere per migliorarne la preparazione professionale e garantire il continuo aggiornamento, ponendo attenzione alla qualità dei servizi forniti ai consumatori.
5. La FITTM può prestare servizi agli utenti per una corretta e completa divulgazione delle predette informazioni inerenti al Thai Massage e all’esercizio della attività dovrà avvenire nel rispetto degli accordi interconfederali e degli Organismi da essi derivantistessa.
6. A tal fineLa FITTM, l'Organismo nazionale bilaterale attua ogni utile iniziativa anche per la qualificazione tutela dell’utente, può stabilire verifiche della qualità dei servizi erogati dai singoli associati o dei centri accreditati propri associati.
7. La FITTM può aderire e lo sviluppo dei settori ecurare i rapporti con altre Organizzazioni, Nazionali o Internazionali, che perseguono scopi analoghi e con obiettivi affini a quelli previsti dal presente Statuto.
8. La FITTM può collaborare ovvero cogestire attività e strutture con altre categorie professionali in particolare:discipline bio naturali.
a) promuove iniziative in materia 9. La FITTM garantisce la corretta informazione al pubblico attraverso uno sportello di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, eventualmente finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano partecipato;
b) promuove corsi di riqualificazione riferimento per il personale interessato da processi cittadino consumatore.
10. La FITTM può partecipare a bandi e concorsi che possano essere utili alla diffusione, alla salvaguardia e all’esercizio della professione.
11. La FITTM può tutelare gli interessi di ristrutturazione tutti gli Associati, compresa l’attività di rappresentanza degli Associati in tutte le sedi sociali, amministrative, politiche ed istituzionali a livello nazionale ed internazionale
12. La FITTM può agire in giudizio a tutela dei diritti e riorganizzazione che comportino la cessazione interessi dei propri Associati, sia in proprio sia per svolgere azioni di concerto con i propri Associati e/o la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo di tempo almeno uguale a quello previsto dalla legge sulla disoccupazione speciale n. 427/1975;
c) in relazione alla iscrizione delle aziende al registro di cui alla legge 25 febbraio 1994, n. 82 e regolamento di attuazione, in raccordo con Unioncamere e inoltre in raccordo con l'INPS, INAIL e Ministero del lavoro, l'Organismo rilascia le certificazioni attestanti l'iscrizione e svolge qualsiasi altro compito di certificazione che leggi o regolamenti possano affidargli;
d) supporta e integra le funzioni di controllo degli enti competenti, svolgendo un ruolo di verifica, controllo, monitoraggio e raccolta dati e verbali che si effettuano nelle procedure di cui all'art. 4 (cambio di appalto) su tutto il territorio nazionale;
e) su indicazione dell'Osservatorio nazionale di settore presieduto dal Ministero del lavoro assume iniziative tendenti a creare concreti strumenti di analisi del comparto in sinergia con le Istituzioni (Presidenza del Consiglio, CNEL, Unioncamere, università ed enti di ricerca, Ministeri competenti, ecc.);
f) in relazione agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 626/1994 e con riferimento alle specificità e peculiarità altre Associazioni del settore promuove approfondimenti per la concreta attuazione della legge nonché per piani di sicurezza, per la formazione dei responsabili aziendali e dei R.L.S.;
g) ricerca ed elabora anche a fini statistici i dati relativi all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e contratti a tempo determinato predisponendo progetti formativi per le singole figure professionali al fine del miglior utilizzo dei predetti istituti contrattuali, in piena armonia con gli accordi interconfederali in materia;
h) individua misure di sostegno al reddito atte a superare momenti di difficoltà occupazionale ai sensi di quanto previsto da normative vigenti in materia, con l'obiettivo del superamento di quanto previsto dall'art. 4 del c.c.n.l. di categoria. Inoltre può svolgere le seguenti attività:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;
e) istituisce la banca dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;
f) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionaliAspiranti Associati, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavorociò, di apprendistato e di inserimentosia in via cumulativa che disgiuntiva;
g) svolge i compiti demandatigli dalla contrattazione collettiva o dalle leggi, compresa la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. La partecipazione alle attività e/o l'utilizzazione dei servizi prodotti dall'Organismo nazionale bilaterale da parte di imprese e lavoratori è condizionata all'effettiva applicazione del c.c.n.l. ed all'effettivo versamento dei contributi stabiliti (comprovato da almeno dodici mesi precedenti).
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Samples: Statute
Scopi. L'Organismo nazionale bilaterale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese di pulizia, servizi integrati e multiservizi in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali, ovvero delegate dalla legge alle parti sociali. La promozione e la gestione delle predette attività dovrà avvenire nel rispetto degli accordi interconfederali e degli Organismi da essi derivanti. A tal fine, l'Organismo nazionale bilaterale attua ogni utile iniziativa per la qualificazione e lo sviluppo dei settori e, in particolare:
a) promuove iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, eventualmente finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano partecipato;partecipato;
b) promuove corsi di riqualificazione per il personale interessato da processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo di tempo almeno uguale a quello previsto dalla legge sulla disoccupazione speciale n. 427/1975;427/1975;
c) in relazione alla iscrizione delle aziende al registro di cui alla legge 25 febbraio 1994, n. 82 e regolamento di attuazione, in raccordo con Unioncamere e inoltre in raccordo con l'INPS, INAIL e Ministero del lavoro, l'Organismo rilascia le certificazioni attestanti l'iscrizione e svolge qualsiasi altro compito di certificazione che leggi o regolamenti possano affidargli;affidargli;
d) supporta e integra le funzioni di controllo degli enti competenti, svolgendo un ruolo di verifica, controllo, monitoraggio e raccolta dati e verbali che si effettuano nelle procedure di cui all'art. 4 (cambio di appalto) su tutto il territorio nazionale;nazionale;
e) su indicazione dell'Osservatorio nazionale di settore presieduto dal Ministero del lavoro assume iniziative tendenti a creare concreti strumenti di analisi del comparto in sinergia con le Istituzioni (Presidenza del Consiglio, CNEL, Unioncamere, università ed enti di ricerca, Ministeri competenti, ecc.);ecc.);
f) in relazione agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 626/1994 e con riferimento alle specificità e peculiarità del settore promuove approfondimenti per la concreta attuazione della legge nonché per piani di sicurezza, per la formazione dei responsabili aziendali e dei R.L.S.;R.L.S.;
g) ricerca ed elabora anche a fini statistici i dati relativi all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e contratti a tempo determinato predisponendo progetti formativi per le singole figure professionali al fine del miglior utilizzo dei predetti istituti contrattuali, in piena armonia con gli accordi interconfederali in materia;materia;
h) individua misure di sostegno al reddito atte a superare momenti di difficoltà occupazionale ai sensi di quanto previsto da normative vigenti in materia, con l'obiettivo del superamento di quanto previsto dall'art. 4 del c.c.n.l. di categoria. Inoltre può svolgere le seguenti attività:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;territoriale;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;settore;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;936/1986;
e) istituisce la banca dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;impiego;
f) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, di apprendistato e di inserimento;inserimento;
g) svolge i compiti demandatigli dalla contrattazione collettiva o dalle leggi, compresa la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. La partecipazione alle attività e/o l'utilizzazione dei servizi prodotti dall'Organismo nazionale bilaterale da parte di imprese e lavoratori è condizionata all'effettiva applicazione del c.c.n.l. ed all'effettivo versamento dei contributi stabiliti (comprovato da almeno dodici mesi precedenti).
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Scopi. L'Organismo nazionale bilaterale OBT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle svolgere e realizzare le attività individuate dalle parti stipulanti il c.c.n.lstipulanti, come precisate all'art. per i dipendenti delle imprese di pulizia, servizi integrati e multiservizi in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali1, ovvero delegate dalla legge alle parti sociali. La promozione e la gestione delle predette attività dovrà avvenire nel rispetto degli accordi interconfederali e degli Organismi da essi derivantimedesime o all'organismo bilaterale. A tal fine, l'Organismo nazionale bilaterale OBT attua ogni utile iniziativa per la qualificazione nell'ambito del proprio territorio e lo sviluppo dei settori e, in particolarefra le altre:
a) promuove iniziative programma ed organizza e realizza approfondimenti e relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e sulle relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini/rilevazioni, ed elaborando stime e proiezioni;
b) provvede al monitoraggio ed alla rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi del settore, elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione relazione a disposizioni legislative regionali, nazionali e comunitarie ed all'uopo collaborando con i soggetti competenti finalizzate a creare le regioni e gli altri enti competenti, eventualmente finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano partecipato;condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
bc) promuove corsi di riqualificazione per il personale interessato da processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo della formazione;
d) cura la sospensione raccolta e l'invio dei dati di competenza dell'Organismo nazionale;
e) organizza ed attua l'Osservatorio del rapporto settore, con le competenze e modalità di azione che saranno individuate, allo scopo di contribuire alla qualità, regolarità, sicurezza del lavoro per un periodo di tempo almeno uguale a quello previsto dalla legge sulla disoccupazione speciale n. 427/1975;e delle prestazioni, provvede alle relative verifiche nel caso in cui i soggetti appaltanti indichino gare con basi d'asta non congrue o meccanismi che compromettano la congruità e regolarità dell'appalto.
cf) in relazione alla iscrizione delle aziende al registro agli adempimenti di cui alla ai decreti legislativi 626/94 e 81/2008 e con riferimento alle specificità e peculiarità del settore promuove approfondimenti per la concreta attuazione della legge 25 febbraio 1994nonché per piani di sicurezza, n. 82 per la formazione dei responsabili aziendali e regolamento di attuazione, in raccordo con Unioncamere e inoltre in raccordo con l'INPS, INAIL e Ministero del lavoro, l'Organismo rilascia le certificazioni attestanti l'iscrizione e svolge qualsiasi altro compito di certificazione che leggi o regolamenti possano affidargli;dei R.L.S.;
dg) supporta e integra le funzioni di controllo degli enti Enti competenti, svolgendo un ruolo di verifica, controllo, monitoraggio e raccolta dati e verbali che si effettuano nelle procedure di cui all'art. 4 (cambio di appalto) su tutto il territorio nazionale;
e) su indicazione dell'Osservatorio nazionale di settore presieduto dal Ministero del lavoro assume iniziative tendenti a creare concreti strumenti di analisi del comparto in sinergia con le Istituzioni (Presidenza del Consiglio, CNEL, Unioncamere, università ed enti di ricerca, Ministeri competenti, ecc.);
f) in relazione agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 626/1994 e con riferimento alle specificità e peculiarità del settore promuove approfondimenti per la concreta attuazione della legge nonché per piani di sicurezza, per la formazione dei responsabili aziendali e dei R.L.S.;
g) ricerca ed elabora anche a fini statistici i dati relativi all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e contratti a tempo determinato predisponendo progetti formativi per le singole figure professionali al fine del miglior utilizzo dei predetti istituti contrattuali, in piena armonia con gli accordi interconfederali in materia;
h) individua misure di sostegno al reddito atte a superare momenti di difficoltà occupazionale ai sensi di quanto previsto da normative vigenti in materia, con l'obiettivo del superamento di quanto previsto dall'art. 4 del c.c.n.l. di categoria. Inoltre può svolgere le seguenti attività:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed ne invia copia all'ONBSI nazionale; OBT svolge inoltre ogni altro compito allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;
e) istituisce la banca dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;
f) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, di apprendistato e di inserimento;
g) svolge i compiti demandatigli stesso demandato dalla contrattazione collettiva o Nazionale e territoriale e dalle leggi, compresa la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi norme di lavorolegge. La partecipazione alle attività e/o l'utilizzazione dei servizi prodotti dall'Organismo nazionale bilaterale da parte di delle imprese e dei lavoratori è condizionata all'effettiva applicazione all'applicazione del c.c.n.l. di settore ed all'effettivo versamento dei contributi stabiliti e completo adempimento degli obblighi contributivi (comprovato da neirarco di almeno dodici 12 mesi precedenti)) nei confronti dell'Organismo stesso.
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Scopi. L'Organismo nazionale bilaterale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il c.c.n.l. per L’Ente non persegue finalità di lucro ed ha i dipendenti delle imprese di pulizia, servizi integrati e multiservizi in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali, ovvero delegate dalla legge alle parti sociali. La promozione e la gestione delle predette attività dovrà avvenire nel rispetto degli accordi interconfederali e degli Organismi da essi derivanti. A tal fine, l'Organismo nazionale bilaterale attua ogni utile iniziativa per la qualificazione e lo sviluppo dei settori e, in particolareseguenti scopi:
a) promuove istituire l’Osservatorio provinciale (art. 12, secondo comma, prima Parte);
b) promuovere e gestire, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competentiEnti competenti (art. 12, eventualmente finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano partecipato;
b) promuove corsi di riqualificazione per il personale interessato da processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo di tempo almeno uguale a quello previsto dalla legge sulla disoccupazione speciale n. 427/1975quarto comma, prima Parte);
c) in relazione alla iscrizione svolgere le azioni più opportune affinchè dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle aziende al registro di cui alla legge 25 febbraio 1994attività del comparto (art. 12, n. 82 e regolamento di attuazionequinto comma, in raccordo con Unioncamere e inoltre in raccordo con l'INPS, INAIL e Ministero del lavoro, l'Organismo rilascia le certificazioni attestanti l'iscrizione e svolge qualsiasi altro compito di certificazione che leggi o regolamenti possano affidargliprima Parte);
d) supporta ricevere dalle associazioni imprenditoriali territoriali e integra le funzioni di controllo degli enti competenti, svolgendo un ruolo di verifica, controllo, monitoraggio e raccolta dati e verbali che si effettuano nelle procedure di cui all'art. 4 (cambio di appalto) su tutto il territorio nazionale;
e) su indicazione dell'Osservatorio nazionale di settore presieduto dal Ministero del lavoro assume iniziative tendenti a creare concreti strumenti di analisi del comparto in sinergia con le Istituzioni (Presidenza del Consiglio, CNEL, Unioncamere, università ed enti di ricerca, Ministeri competenti, ecc.);
f) in relazione agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 626/1994 e con riferimento alle specificità e peculiarità del settore promuove approfondimenti per la concreta attuazione della legge nonché per piani di sicurezza, per la formazione dei responsabili aziendali e dei R.L.S.;
g) ricerca ed elabora anche a fini statistici i dati relativi all'utilizzo degli dalle corrispondenti Organizzazioni sindacali gli accordi applicativi in materia di contratti di formazione e lavoro e contratti a tempo determinato predisponendo progetti formativi per le singole figure professionali al fine del miglior utilizzo dei predetti istituti contrattuali, in piena armonia con gli accordi interconfederali in materia;
h) individua misure di sostegno al reddito atte a superare momenti di difficoltà occupazionale ai sensi di quanto previsto da normative vigenti in materia, con l'obiettivo del superamento di quanto previsto dall'art. 4 del c.c.n.l. di categoria. Inoltre può svolgere le seguenti attività:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altrorealizzati, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione livello territoriale ovvero a livello territoriale;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte aziendale, nelle imprese che operano in più ambiti regionali (art. 20, primo e provvedeterzo comma, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986prima Parte);
e) istituisce la banca dati per l'incontro tra domanda fornire il parere di conformità all’accordo quadro nazionale sui contratti di formazione e offerta lavoro dei progetti presentati dalle aziende di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiegocui alla precedente lettera d) (1), (art. 20 quarto comma, prima Parte);
f) predispone e/o coordina schemi formativi ricevere le intese realizzate a livello territoriale che determinino, per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, periodi di apprendistato e più ampi di inserimentoquelli previsti dal c.c.n.l. (art. 25, secondo comma, seconda Parte);
g) svolge i esprimere parere vincolante di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro che intendano assumere apprendisti in base agli accordi di cui alla precedente lettera f), esaminando le condizioni obiettive relative al rapporto di apprendistato (art. 25, quarto comma, seconda Parte);
h) assolvere altri compiti demandatigli dalla contrattazione collettiva o dalle leggi, compresa la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi espressamente previsti dai contratti collettivi nazionali di lavorocategoria. La partecipazione alle attività e/o l'utilizzazione dei servizi prodotti dall'Organismo nazionale bilaterale da parte di imprese e lavoratori è condizionata all'effettiva applicazione del c.c.n.l. ed all'effettivo versamento dei contributi stabiliti ----------
(comprovato da almeno dodici mesi precedenti)1) Salvo diversa disciplina concordata sulla materia in sede locale.
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