Servizi pubblici essenziali. 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 146 del 1990, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri sono i seguenti: a) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, per quanto attiene alla sicurezza degli stessi; b) amministrazione della giustizia; c) attività di tutela della libertà e della sicurezza della persona; d) igiene, sanità ed attività assistenziali; e) attività connesse al servizio doganale ove previsto; f) trasporti; g) protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali; h) servizio elettorale; i) protezione civile; l) erogazione di assegni e indennità con funzioni di sostentamento; m) istruzione pubblica. 2. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui ai commi 1, 3 e 4 è garantita, con le modalità di cui all’articolo 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili; ove non siano indicati i Ministeri, ciascuna Amministrazione provvede secondo le proprie competenze: a) salvaguardia dell’integrità degli impianti nonché sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo: - custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi munizioni e carburanti; b) attività giudiziaria: - Ministero della giustizia, Ministero della difesa, Ministero Economia e finanze: limitatamente all’assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione, ai provvedimenti restrittivi della libertà personale; ai provvedimenti cautelari, urgenti ed indifferibili; c) ordine pubblico, sicurezza e relazioni internazionali: - Ministero della giustizia: Amministrazione penitenziaria e giustizia minorile, limitatamente alle attività amministrative relative alla custodia dei detenuti ed alla confezione e distribuzione dei pasti; - Ministero dell’interno: Ufficio di Gabinetto del prefetto, cifrario e archivio generale della questura; - Ministero degli affari esteri: centro cifra e telecomunicazioni in Italia e all’estero, prestazioni indispensabili di tutela dell’integrità ed incolumità dei connazionali all’estero e nell’ambito dell’unità di crisi; d) attività sanitaria: - Ministero della salute: sanità marittima ed aerea e servizio sanitario di confine, per gli animali vivi e per le merci rapidamente deperibili e non conservabili in frigorifero, nonché per i medicinali salvavita e nei casi di prevenzione di epidemie; - Ministero della giustizia: assistenza sanitaria ai detenuti; - Ministero della difesa - enti della sanità militare: servizio di pronto soccorso e pronto intervento e) Ministero delle attività produttive: attività di propria competenza connessa allo sdoganamento di merce rapidamente deperibile non conservabile in frigorifero, medicinali salvavita ed animali vivi, ove previsto; f) attività di sorveglianza idraulica di fiumi e altri corsi d’acqua e dei bacini idrici: - periodo di preallarme e di piena; g) attività di segnalazione costiera, marittima, terrestre ed aerea; h) servizio elettorale: - attività indispensabili nei giorni precedenti alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali; i) informazioni e notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilità, anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale; l) servizio attinente alla protezione civile: - attività relative ai piani di protezione civile da svolgere anche con personale in reperibilità qualora previste in via ordinaria anche nei giorni festivi; m) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento: - attività del servizio personale limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi sopra citati, alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali, in coincidenza con le scadenze di legge; n) attività di supporto al funzionamento dei servizi scolastici durante lo svolgimento degli scrutini, degli esami di idoneità e di ciclo conclusivo. 3. Con un ulteriore accordo nazionale, a seguito di verifica annuale, potranno essere individuate eventuali modifiche o integrazioni dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili, indicati nel presente articolo, allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’art. 1 comma 1 della legge n. 146 del 1990. Tali modifiche ed integrazioni possono essere correlate con i processi di riforma in atto oppure richieste dalle amministrazioni all’ARAN sulla base di specifiche esigenze evidenziatesi nella fase di applicazione del presente Accordo. L’ARAN medesima provvederà ad inviare le risultanze di tale verifica alla Commissione di Garanzia
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Samples: Accordo Sulle Norme Di Garanzia Dei Servizi Pubblici Essenziali E Sulle Procedure Di Raffreddamento E Conciliazione in Caso Di Sciopero, Accordo Sulle Norme Di Garanzia Dei Servizi Pubblici Essenziali, Accordo Sulle Norme Di Garanzia Dei Servizi Pubblici Essenziali
Servizi pubblici essenziali. 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 146 del 1990, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri sono i seguenti:
a) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, per quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
b) amministrazione della giustizia;
c) attività di tutela della libertà e della sicurezza della persona;
d) igiene, sanità ed attività assistenziali;
e) attività connesse al servizio doganale ove previsto;
f) trasporti;
g) protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali;
h) servizio elettorale;
i) protezione civile;
l) erogazione di assegni e indennità con funzioni di sostentamento;
m) istruzione pubblica.
2. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui ai commi 1, 1 e 3 e 4 è garantita, con le modalità di cui all’articolo 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili; ove non siano indicati i Ministeri, ciascuna Amministrazione provvede secondo le proprie competenze:
a) salvaguardia dell’integrità degli impianti nonché sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo: - custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi munizioni e carburanti;
; b) attività giudiziaria: - Ministero della giustizia, Ministero della difesa, Ministero Economia e finanze: limitatamente all’assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione, ai provvedimenti restrittivi della libertà personale; ai provvedimenti cautelari, urgenti ed indifferibili;
; c) ordine pubblico, sicurezza e relazioni internazionali: - Ministero della giustizia: Amministrazione penitenziaria e giustizia minorile, limitatamente alle attività amministrative relative alla custodia dei detenuti ed alla confezione e distribuzione dei pasti; - Ministero dell’interno: Ufficio di Gabinetto del prefetto, cifrario e archivio generale della questura; - Ministero degli affari esteri: centro cifra e telecomunicazioni in Italia e all’estero, prestazioni indispensabili di tutela dell’integrità ed incolumità dei connazionali all’estero e nell’ambito dell’unità di crisi;
; d) attività sanitaria: - Ministero della salute: sanità marittima ed aerea e servizio sanitario di confine, per gli animali vivi e per le merci rapidamente deperibili e non conservabili in frigorifero, nonché per i medicinali salvavita e nei casi di prevenzione di epidemie; - Ministero della giustizia: assistenza sanitaria ai detenuti; - Ministero della difesa - enti della sanità militare: servizio di pronto soccorso e pronto intervento
e) Ministero delle attività produttive: attività di propria competenza connessa allo sdoganamento di merce rapidamente deperibile non conservabile in frigorifero, medicinali salvavita ed animali vivi, ove previsto;
f) attività di sorveglianza idraulica di fiumi e altri corsi d’acqua e dei bacini idrici: - periodo di preallarme e di piena;
g) attività di segnalazione costiera, marittima, terrestre ed aerea;
h) servizio elettorale: - attività indispensabili nei giorni precedenti alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
i) informazioni e notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilità, anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale;
l) servizio attinente alla protezione civile: - attività relative ai piani di protezione civile da svolgere anche con personale in reperibilità qualora previste in via ordinaria anche nei giorni festivi;
m) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento: - attività del servizio personale limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi sopra citati, alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali, in coincidenza con le scadenze di legge;
n) attività di supporto al funzionamento dei servizi scolastici durante lo svolgimento degli scrutini, degli esami di idoneità e di ciclo conclusivo.
3. Con un ulteriore accordo nazionale, a seguito di verifica annuale, potranno essere individuate eventuali modifiche o integrazioni dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili, indicati nel presente articolo, allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’art. 1 comma 1 della legge n. 146 del 1990. Tali modifiche ed integrazioni possono essere correlate con i processi di riforma in atto oppure richieste dalle amministrazioni all’ARAN sulla base di specifiche esigenze evidenziatesi nella fase di applicazione del presente Accordo. L’ARAN medesima provvederà ad inviare le risultanze di tale verifica alla Commissione di Garanzia
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Servizi pubblici essenziali. 1. Ai Nel comparto regioni-autonomie locali, di cui all'art. 5 del CCNQ del 2 giugno 1998, e suc- cessive modificazioni, sono da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 146 del 12 giugno 1990, n. 146, come modificati ed integrati dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri sono i seguentiseguenti servizi:
a) stato civile e servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, per limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
b) amministrazione della giustizia;
c) attività di tutela della libertà e della sicurezza della persona;
d) igiene, sanità ed attività assistenziali;
e) attività connesse al servizio doganale ove previstoraccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) trasporti;
g) protezione ambientale e vigilanza sui beni culturaliservizi concernenti l'istruzione pubblica;
h) servizio elettoraleservizi del personale;
i) protezione civile;
l) erogazione di assegni e indennità con funzioni di sostentamento;
m) istruzione pubblicaservizi culturali.
2. Nell’ambito Nell'àmbito dei servizi essenziali di cui ai commi 1, 3 e 4 al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all’articolo agli articoli 3, 4 e 5, esclusivamente la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili; ove non siano indicati i Ministeri, ciascuna Amministrazione provvede secondo le proprie competenzeindispensabili per assi- curare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
a1) salvaguardia dell’integrità degli impianti nonché sicurezza raccoglimento delle registrazioni di nascita e funzionamento degli impianti a ciclo continuo: - custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi munizioni e carburantidi morte;
b2) attività giudiziaria: - Ministero della giustizia, Ministero della difesa, Ministero Economia e finanze: limitatamente all’assistenza prescritte in relazione alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato scadenze di fermo o detenzione, ai provvedimenti restrittivi della libertà personale; ai provvedimenti cautelari, urgenti ed indifferibili;
c) ordine pubblico, sicurezza e relazioni internazionali: - Ministero della giustizia: Amministrazione penitenziaria e giustizia minorile, limitatamente alle attività amministrative relative alla custodia dei detenuti ed alla confezione e distribuzione dei pasti; - Ministero dell’interno: Ufficio di Gabinetto del prefetto, cifrario e archivio generale della questura; - Ministero degli affari esteri: centro cifra e telecomunicazioni in Italia e all’estero, prestazioni indispensabili di tutela dell’integrità ed incolumità dei connazionali all’estero e nell’ambito dell’unità di crisi;
d) attività sanitaria: - Ministero della salute: sanità marittima ed aerea e servizio sanitario di confine, per gli animali vivi e per le merci rapidamente deperibili e non conservabili in frigorifero, nonché per i medicinali salvavita e nei casi di prevenzione di epidemie; - Ministero della giustizia: assistenza sanitaria ai detenuti; - Ministero della difesa - enti della sanità militare: servizio di pronto soccorso e pronto intervento
e) Ministero delle attività produttive: attività di propria competenza connessa allo sdoganamento di merce rapidamente deperibile non conservabile in frigorifero, medicinali salvavita ed animali vivi, ove previsto;
f) attività di sorveglianza idraulica di fiumi e altri corsi d’acqua e dei bacini idrici: - periodo di preallarme e di piena;
g) attività di segnalazione costiera, marittima, terrestre ed aerea;
h) servizio elettorale: - attività indispensabili nei giorni precedenti alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettoralielettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti;
i3) informazioni servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
4) servizio di pronto intervento e notizie per il servizio meteorologicodi assistenza, anche domiciliare, per gli avvisi assicurare la tutela fi- sica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai naviganti e per la viabilità, anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradaleminori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale;
l) servizio attinente alla protezione civile: - attività relative ai piani di protezione civile da svolgere anche con personale in reperibilità qualora previste in via ordinaria anche nei giorni festivi;
m) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento: - attività del servizio personale limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi sopra citati, alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali, in coincidenza con le scadenze di legge;
n) attività di supporto al funzionamento dei servizi scolastici durante lo svolgimento degli scrutini, degli esami di idoneità e di ciclo conclusivo.
3. Con un ulteriore accordo nazionale, a seguito di verifica annuale, potranno essere individuate eventuali modifiche o integrazioni dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili, indicati nel presente articolo, allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’art. 1 comma 1 della legge n. 146 del 1990. Tali modifiche ed integrazioni possono essere correlate con i processi di riforma in atto oppure richieste dalle amministrazioni all’ARAN sulla base di specifiche esigenze evidenziatesi nella fase di applicazione del presente Accordo. L’ARAN medesima provvederà ad inviare le risultanze di tale verifica alla Commissione di Garanzia
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale