SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, IVI COMPRESA Clausole campione

SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, IVI COMPRESA. L'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI Fermo restando quanto previsto dall’art. 25 del TUF, e dai relativi regolamenti di attuazione, qualora la Banca non provveda direttamente a dare esecuzione all’ordine ricevuto, la stessa trasmette tempesti- vamente gli ordini, per la relativa esecuzione, ad altri intermediari autorizzati ai sensi dell’art. 50 del Regolamento Intermediari, ed in conformità a quanto previsto nel documento “Execution e Transmis- sion Policy - Informazioni sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini”, costituente il Documento IF della Sezione I della Parte B della Carta della Relazione con il Cliente. Nella prestazione dei servizi sopra indicati la Banca si atterrà a quanto indicato nel menzionato Docu- mento IF e nell’art. 51 del Regolamento Intermediari. E’ in ogni momento facoltà della Banca rifiutare di trasmettere un ordine, dandone immediata comuni- cazione al Cliente, con l’illustrazione delle relative ragioni. Nell’attività di mediazione, la Banca, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 5-sexies, del TUF, mette in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un’operazione fra loro. Nell’esecuzione dell’incarico la Banca comunica a ciascun investitore le circostanze ad essa note relati- ve alle caratteristiche dell’operazione. La Banca è espressamente autorizzata a percepire commissioni da ciascuna delle parti, per l’attività svolta, indipendentemente dall’effettiva conclusione dell’operazione. E’ in ogni momento facoltà della Banca rifiutare un’operazione, dandone immediata comunicazione al Cliente, con l’illustrazione delle relative ragioni. Il Cliente riconosce che la Banca procede alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini senza che sia necessario, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento Intermediari, ottenere le informa- zioni o procedere alla valutazione dell’appropriatezza (“Mera esecuzione o ricezione di ordini”, c.d. “Execution Only”), solo nel caso in cui sia attestato che ciascun singolo ordine impartito dal Cliente stesso alla Banca non deriva da una raccomandazione personalizzata prestatagli da quest’ultima in esecuzione del servizio di Consulenza in materia di investimenti. Il Cliente prende atto che di tale mo- dalità potranno usufruire esclusivamente i Clienti che avranno richiesto di sottoscrivere il relativo con- tratto denominato “Richiesta di utilizzo della modalità di “mera esecuzione o ricezione di ordini” di cui all’art. 43 ...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).