Mera esecuzione o ricezione di ordini Clausole campione

Mera esecuzione o ricezione di ordini. 1. Esclusivamente per gli strumenti finanziari non com- plessi – come attuamente indicati/definiti dall’art. 43 del Regolamento Intermediari Consob – il Cliente può richiedere che la Banca svolga i servizi di rice- zione e trasmissione ordini ed esecuzione di ordini anche mediante negoziazione per conto proprio, in modalità di mera esecuzione (cd. Execution only”). 2. Il Cliente prende sin d’ora atto che la predetta opera- tività esclude, la protezione offerta dalla valutazione di appropriatezza effettuata dalla Banca, di cui all’art. 2 che precede. 3. La Banca svolgerà il servizio di raccolta e trasmissio- ne nonché di esecuzione ordini in modalità di “mera esecuzione o ricezione di ordini” soltanto con riferi- mento agli ordini conferiti tramite tecniche di comuni- cazione a distanza. 4. Nessun servizio di consulenza avente ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al precedente comma 1, ver- rà ad alcun titolo prestato dalla Banca nei confronti del Cliente anche se su richiesta di quest’ultimo.
Mera esecuzione o ricezione di ordini. 1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini senza procedere all’acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando: a) i servizi abbiano ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nella lett. a) del comma 1 dell’art. 43 del Regolamento Consob 16190/2007 ovvero strumenti “non complessi”, nonché: azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo; strumenti del mercato monetario; obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato); b) i servizi siano stati prestati a iniziativa del cliente; c) il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l’appropriatezza e che pertanto il cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia; d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse. 2. In tal caso la Banca si limita a ricevere proposte negoziali specifiche, complete di tutti gli elementi essenziali da parte del cliente, e ad eseguirle. 3. La Banca si riserva di prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini in regime di mera esecuzione e ricezione di ordini solo nei confronti della clientela che abbia espressamente richiesto il servizio stesso.
Mera esecuzione o ricezione di ordini. 1. Esclusivamente per gli strumenti finanziari non com- plessi – quali: azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equiva- lente di un paese terzo; strumenti del mercato mo- netario (ad esempio, buoni del tesoro, certificati di deposito, carte commerciali); obbligazioni o altri ti- toli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debi- to che incorporano uno strumento derivato); OICVR armonizzati; altri strumenti finanziari non complessi, come definiti all’art. 44 del Regolamento Interme- diari, che la Banca si riserva di individuare tramite la messa a disposizione di un apposito elenco - il Clien- te può richiedere che la Banca svolga i servizi di rice- zione e trasmissione ordini ed esecuzione di ordini anche mediante negoziazione per conto proprio, in modalità di mera esecuzione (cd. Execution only”). 2. Il Cliente prende sin d’ora atto che nell’ambito della predetta operatività, la Banca, ai sensi del Regola- mento Intermediari, non é tenuta a: - ottenere dal Cliente le informazioni su conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento proposto; - procedere alla valutazione di appropriatezza del predetto strumento rispetto al Cliente; la predet- ta operatività esclude, infatti, la protezione offerta dalla valutazione di appropriatezza effettuata dalla Banca, di cui all’art. 2 che precede. 3. La Banca svolgerà il servizio di raccolta e trasmissio- ne nonché di esecuzione ordini in modalità di “mera esecuzione o ricezione di ordini” soltanto con riferi- mento agli ordini conferiti tramite tecniche di comu- nicazione a distanza. 4. Nessun servizio di consulenza avente ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al precedente comma 1, verrà ad alcun titolo prestato dalla Banca nei confron- ti del Cliente anche se su richiesta di quest’ultimo.
Mera esecuzione o ricezione di ordini. 1. Esclusivamente per gli strumenti finanziari non complessi – come attualmente indicati/defi- niti dall’art. 43 del Regolamento Intermediari Consob – il Cliente può richiedere che la Ban- ca svolga i servizi di ricezione e trasmissione ordini ed esecuzione di ordini anche mediante negoziazione per conto proprio, in modalità di mera esecuzione (cd. Execution only”). 2. Il Cliente prende sin d’ora atto che la predetta operatività esclude, la protezione offerta dalla valutazione di appropriatezza effettuata dalla Banca, di cui all’art. 2 che precede. 3. La Banca svolgerà il servizio di raccolta e trasmissione nonché di esecuzione ordini in mo- dalità di “mera esecuzione o ricezione di ordini” soltanto con riferimento agli ordini conferiti tramite Sito e App mobile.
Mera esecuzione o ricezione di ordini. (Condizioni)
Mera esecuzione o ricezione di ordini. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini con o senza servizi accessori senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando:

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