SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE Clausole campione

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE. Garanzie Aggiuntive per il Settore Responsabilità Civile
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE. Nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni corporali (morte e lesioni personali), danni materiali (danni a cose o animali) involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività dell’Azienda Xxxxxxxx in qualità di proprietario, conduttore o affittuario.
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE. Ci sono limiti di copertura?
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE. Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Responsabilità Civile
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE all’attività assicurata. ✓ Tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione È, inoltre, garantita la proprietà e la conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata.
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE. 🗶 danni da circolazione di veicoli a motore, aeromobili e natanti; 🗶 danni derivanti dalla responsabilità civile professionale; 🗶 gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo.
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE. Nel limite del massimale assicurato concordato con il Contraente ed indicato in polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza comprese le attività accessorie e complementari alla stessa. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività principale dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debba rispondere in relazione all'attività assicurata, ivi compresi: RISCHI E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI COMPRESI NELL’ASSICURAZIONE
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE. (Le seguenti garanzie devono intendersi valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE. COSA È ASSICURATO
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE. Assimoco non assicura: