Sistema informativo (compreso nel canone) Clausole campione

Sistema informativo (compreso nel canone). 1. Per la gestione della Convenzione il Fornitore dovrà dotarsi di un adeguato Sistema informativo, il cui costo di fornitura e di gestione è compreso interamente nel “canone” corrispondente al servizio affidato essendone condizione essenziale di una efficiente gestione. L’attivazione dei servizi richiede che il Fornitore possegga un proprio Sistema informativo con cui gestire i dati anagrafici, le attività di Call Center e le altre attività concernenti l’erogazione dei servizi attivati. 2. Con tale strumento informatico devono essere gestiti i flussi informativi dei servizi erogati dal Fornitore in modo da garantire, sia al Fornitore sia all’Amministrazione Contraente, la pronta fruibilità e disponibilità di dati e di informazioni (di tipo tecnico, operativo, gestionale ed economico) necessari nelle diverse fasi di pianificazione, programmazione, esecuzione e controllo dei servizi erogati. 3. Il Sistema informativo deve essere rispondente ai requisiti dettati dalla norma UNI 10951. 4. Il Sistema informativo dovrà essere reso accessibile all’Amministrazione Contraente per tutto il periodo di vigenza del contratto di fornitura, unitamente alla cessione delle licenze software minime necessarie alla gestione e all’analisi dei dati. 5. Il Sistema informativo dovrà, altresì, essere reso accessibile alla CUC per tutto il periodo di vigenza della Convenzione per la gestione, la verifica e il monitoraggio della Convenzione stessa. 6. Il Sistema informativo deve essere strutturato per consentire la gestione informatizzata di: a. costituzione e gestione dell’Anagrafica tecnica; b. monitoraggio e controllo; c. flusso informativo tramite Call Center; d. piani e programmi degli interventi e delle verifiche della Guida Manutenzione Programmata; e. gestione degli Ordini di attività; f. gestione della contabilità – fatturazione elettronica; g. archiviazione; h. gestione della reportistica. 7. Il progetto del Sistema informativo e le modalità di adattamento alle diverse situazioni che si riscontreranno nelle Amministrazioni sarà illustrato dal Fornitore in sede di gara. Il Sistema dovrà comunque essere reso operativo entro 30 giorni dalla firma del Verbale di consegna. 8. L’eventuale mancato rispetto di tali tempi consentirà all’Amministrazione di applicare la penale di cui all’articolo 16. 9. Entro 20 giorni lavorativi dall’operatività del Sistema informativo il Fornitore deve effettuare un corso di formazione all’uso del Sistema per il personale abilitato, nominato dell’...

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  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.

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