Common use of SOCCORSO ISTRUTTORIO Clause in Contracts

SOCCORSO ISTRUTTORIO. La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma; L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”; Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”. Le suddette dichiarazioni di partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i. (preferibilmente sulla base di apposito modello), devono essere sottoscritte con firma digitale, a pena di esclusione, da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, munito di legale rappresentanza o di relativa procura; in tal caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara l’originale o la copia della relativa procura, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo 2. lettera d). Alla dichiarazione non è necessario che sia allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 77, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006. L’utilizzo dei modelli allegati non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel suddetto modello e comunque dalla vigente normativa in materia.

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Samples: Accordo Quadro

SOCCORSO ISTRUTTORIO. La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIAPer quanto concerne le disposizioni previste dall’art. 38, ad ogni fornitore che partecipa alla garacomma 2 bis, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”e dall’art. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma; L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”; Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”. Le suddette dichiarazioni di partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i. (preferibilmente sulla base di apposito modello), devono essere sottoscritte con firma digitale, a pena di esclusione, da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, munito di legale rappresentanza o di relativa procura; in tal caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara l’originale o la copia della relativa procura, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo 2. lettera d). Alla dichiarazione non è necessario che sia allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6546, comma 1-ter del D.Lgs. 12/04/2006, lettn.163, si precisa quanto segue. a) Non si potrà ricorrere al soccorso istruttorio e saranno pertanto escluse le offerte nelle seguenti ipotesi: - la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica; - l’incompletezza o incertezza dell’offerta economica; - in tutti i casi di violazione delle cautele previste nei documenti di gara volte ad assicurare l’integrità dei plichi contenenti l’offerta al fine del D. Lgsrispetto del principio di segretezza ed immodificabilità delle proposte contrattuali formulate, nonché volte ad assicurare il principio di parità di trattamento tra i concorrenti; - l’omesso versamento del contributo dovuto all’autorità ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 82/2005 266; può di contro essere sanato l’aver omesso di inserire la ricevuta di pagamento o l'aver effettuato il pagamento con modalità diverse da quelle impartite dall’Autorità; - la mancata effettuazione del sopralluogo; diversamente la mancata o irregolare allegazione della dichiarazione di avvenuto sopralluogo può essere sanata. In tutti i casi di irregolarità essenziale degli elementi e artdelle dichiarazioni sostitutive, sanate con il soccorso istruttorio, il concorrente è sanzionato mediante pagamento in favore del Comune di Busseto di una sanzione pecuniaria pari a € 600,00. 77, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006. L’utilizzo dei modelli allegati non è obbligatorio a pena La Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel suddetto modello e comunque dalla vigente normativa in materiadue giorni lavorativi per la regolarizzazione della documentazione e/o delle dichiarazioni.

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Samples: Energy Service Contract

SOCCORSO ISTRUTTORIO. La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIAAi sensi dell’articolo 83 comma 9, ad ogni fornitore che partecipa alla garadel D.Lgs. 50/2016, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 6.2.3, la documentazione integrativa Stazione appaltante: a) assegna all’offerente il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che riterrà opportunale devono rendere; b) l’offerente deve integrare, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati completare, regolarizzare quanto richiesto dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PECStazione appaltante, trasmessa con uno dei mezzi ammessi dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma; L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”; Scaduti i termini Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della rispostadocumentazione, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico indicati nella richiesta; c) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non potrà più rispondere alla richiesta è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio. d) in caso di integrazione. Ogni diversa richiesta inutile decorso del termine di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesiregolarizzazione, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”. Le suddette dichiarazioni di partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i. (preferibilmente sulla base di apposito modello), devono essere sottoscritte con firma digitale, a pena di esclusione, da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, munito ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, è escluso dalla gara; e) Si precisa che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, del X.Xxx. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di legale rappresentanza o certificazione e di relativa procura; in tal atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di gara l’originale completare o la copia della relativa procurafornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo 2. lettera d). Alla dichiarazione non è necessario che sia allegata una fotocopia costituisce causa di un documento di riconoscimento, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 77, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006. L’utilizzo dei modelli allegati non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel suddetto modello e comunque dalla vigente normativa in materiaesclusione.

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Samples: Disciplinary Regulations for Tender

SOCCORSO ISTRUTTORIO. La Con riferimento specifico alla procedura in oggetto, si ritiene opportuno precisare che in tutti i casi di mancanze, incompletezze o irregolarità relative ad elementi e dichiarazioni essenziali, si consentirà alla Ditta concorrente, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la regolarizzazione entro il termine perentorio di 10 giorni, previo pagamento di una sanzione pecuniaria determinata, sin d’ora, pari al 1 per mille del valore complessivo di gara per il quale l’operatore partecipa. 1. mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza, nonché la presentazione di offerte economiche alternative, di offerte parziali e/o di offerte condizionate; 2. mancato possesso al momento del termine di scadenza dell’offerta di uno dei requisiti di ordine morale e/o di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs 163/2006, nonché il mancato possesso della capacità tecnico-professionale con riferimento agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 3. accertata presenza di personale che ha prestato negli ultimi tre anni attività lavorativa o professionale presso la ditta offerente e che è stato già dipendente della stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa alla con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma; L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”; Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”. Le suddette dichiarazioni di partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artte per gli effetti dell’art. 46 e 47 53 comma 16 ter del D.P.R.n°445/2000 e D.Lgs. 165/2001 s.m.i., come introdotto dall’art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 4. incompletezza o nuova mancanza delle dichiarazioni e/o elementi conseguenti all’attivazione del soccorso istruttorio (preferibilmente impossibilità di attivare un secondo livello istruttorio/una reiterazione del soccorso istruttorio); 5. incertezza assoluta sul contenuto e/o sulla provenienza dell’offerta, nell’ipotesi in cui tale incertezza non possa essere eliminata sulla base di apposito modello), devono essere sottoscritte con firma digitale, elementi/documenti prodotti dall'Operatore Economico. Inoltre sono considerate non soggette a soccorso istruttorio e pertanto a pena di esclusione, da soggetto autorizzato ad impegnare : 1. il concorrente, munito mancato rispetto del termine perentorio di legale rappresentanza o di relativa procura; in tal caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara l’originale o la copia della relativa procura, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo presentazione dell’offerta; 2. lettera dil mancato rispetto del termine di 10 giorni solari concesso per la regolarizzazione documentale conseguente all'attivazione del soccorso istruttorio; 3. il mancato pagamento della sanzione pecuniaria conseguente all'attivazione del soccorso istruttorio. • l’istanza di partecipazione e la sua corretta presentazione, qualora l’operatore economico non sia precisamente individuabile mediante gli altri documenti contenuti nella documentazione amministrativa; • la dichiarazione dei requisiti di ordine generale (art 38 del D.Lgs 163/2006). Alla , di idoneità professionale (art 39 del D.lgs 163/2006), e della capacità tecnico-professionale con riferimento agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; • la dichiarazione non è necessario di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme e le condizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati e di avere la piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che sia allegata una fotocopia possono aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti e delle condizioni contrattuali che possono influire sull’appalto e di un documento di riconoscimentoaver giudicato inoltre i prezzi remunerativi nel loro complesso; • la dichiarazione, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del combinato disposto D. Lgs. 165/2001 s.m.i., come introdotto dall’art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, che negli ultimi tre anni non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la propria ditta personale già dipendente della stazione appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa, nei tre anni antecedenti la data di cui all’artpubblicazione della gara; • la procura (ove il sottoscrittore dell'offerta e/o della istanza di partecipazione e/o delle altre dichiarazioni sia un procuratore); • il documento di identità a comprova delle dichiarazioni richieste. 1. 65dichiarazione delle posizione INPS, comma 1INAIL, nonché del CCNL applicato ai propri dipendenti; 2. dichiarazione degli estremi del decreto relativo all'ammissione al concordato con continuità aziendale; 3. dichiarazione degli indirizzi degli Enti territoriali competenti; 4. dichiarazione di avvalersi dell'istituto del subappalto; 5. dichiarazione che non esistono parti dell’Offerta Tecnica coperte da segreto tecnico/commerciale, per i quali è precluso l’accesso, ai sensi dell’art. 13 c. 5 lett. a) del D. LgsD.lgs. n. 82/2005 163/2006 e arts.m.i..; 6. 77ogni altra dichiarazione / documento non qualificato quale essenziale / indispensabile. Tali documenti saranno richiesti solo in caso di aggiudicazione, mentre per le dichiarazioni di cui ai punti 4. e 5. la Stazione Appaltate considererà la loro mancanza quale volontà da parte dell'Operatore Economico di non avvalersi dell'istituto di subappalto e di non esistenza di segreti tecnici/commerciali. Ai sensi dell’art. 46, comma 61-bis, lett. b) resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportino l’esclusione debitamente motivata del D. Lgs. n. 163/2006. L’utilizzo dei modelli allegati concorrente (a titolo esemplificativo e non è obbligatorio a pena esaustivo: mancata separazione dell’offerta economica e di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel suddetto modello e comunque dalla vigente normativa in materiaquella tecnica).

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Samples: Invito a Procedura Negoziata

SOCCORSO ISTRUTTORIO. La Xxxxxxxxx.XX adotta come criterio interpretativo, ermeneutico, ed applicativo delle norme di legge, della lex specialis o capitolari, quello volto al perseguimento dell’interesse pubblico ad avere il maggior numero di partecipanti possibili. Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 siccome modificato dal D. lgs. 56/2017, “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIAassegna al concorrente un termine, ad ogni fornitore non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”le devono rendere. I fornitori interessati dalla richiesta In caso di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo inutile decorso del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede termine di registrazione alla piattaforma; L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”; Scaduti i termini per la presentazione della rispostaregolarizzazione, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non potrà più rispondere alla richiesta di integrazionesanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.“ Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario ricorrere all’applicazione dell’art. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi83 comma 9 , l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”. Le suddette dichiarazioni di partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 il Responsabile Unico del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i. (preferibilmente sulla base di apposito modello), devono essere sottoscritte con firma digitale, Procedimento procederà a pena di esclusione, da soggetto autorizzato ad impegnare assegnare il concorrente, munito di legale rappresentanza o di relativa procura; in tal caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara l’originale o la copia della relativa procura, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo 2. lettera d). Alla dichiarazione non è necessario che sia allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi del combinato disposto termine di cui all’art. 6583 per la regolarizzazione della documentazione amministrativa, la cui inosservanza determinerà l’esclusione dalla procedura di gara. Ai sensi dell’art. 71, D.P.R. 445/2000, la Stazione Appaltante procederà ad effettuare idonei controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 445/2000 e dell’art. 80 comma 1, lett12 del D.Lgs 50/2016. a) I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 77, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006. L’utilizzo dei modelli allegati non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel suddetto modello e comunque dalla vigente normativa in materiaprimo classificato.

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Samples: Servizi Assicurativi

SOCCORSO ISTRUTTORIO. La Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di SOCCORSO ISTRUTTORIO. In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai fini del possesso della comprova dei requisiti, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica. In tal caso, la stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIAassegna al concorrente un termine, ad ogni fornitore non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitorele devono rendere, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma; L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”; Scaduti i termini per la presentazione presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”. Le suddette dichiarazioni di partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i. (preferibilmente sulla base di apposito modello), devono essere sottoscritte con firma digitalesanzione, a pena di esclusione, da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, munito . In caso di legale rappresentanza o inutile decorso del termine di relativa procura; in tal caso cui sopra il concorrente dovrà allegare alla è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. La ditta è pertanto esclusa nel caso in cui: ⮚ non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara l’originale o la copia della relativa procura, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo 2. lettera d). Alla dichiarazione non è necessario che sia allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 c. 9 del combinato disposto D.Lgs. 50/16; Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana o corredati di cui all’art. 65traduzione certificata, comma 1conforme al testo originale, lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 77dalla competente rappresentanza diplomatica, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006. L’utilizzo dei modelli allegati non è obbligatorio a pena di esclusione consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta l’esclusione immediata dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel suddetto modello e comunque dalla vigente normativa in materia.

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Samples: Disciplinary Procedure for Open Procedure Contract

SOCCORSO ISTRUTTORIO. La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA18.1 Ai sensi dell’art. 83, ad ogni fornitore che partecipa alla garacomma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la documentazione integrativa mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbligano il Concorrente che riterrà opportunavi ha dato causa al pagamento, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati in favore della stessa Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria in misura pari ad Euro 1.000,00 (mille euro e zero centesimi). 18.2 In tal caso, la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un termine, non superiore a mezzo PECdieci giorni, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitoreperché siano rese, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma; L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante)integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando indicandone il tasto “Crea risposta”; Scaduti contenuto e i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”soggetti che le devono rendere. Le suddette dichiarazioni di partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i. (preferibilmente sulla base di apposito modello), integrativa devono essere sottoscritte con firma digitalepresentate contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 18.3 Nei casi di irregolarità formali, da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrenteovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, munito di legale rappresentanza o di relativa procura; in tal caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara l’originale o la copia della relativa procura, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo 2. lettera d). Alla dichiarazione non è necessario che sia allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi del combinato disposto Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui all’art. 65al periodo precedente, comma 1senza applicare alcuna sanzione. 18.4 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 77, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006. L’utilizzo dei modelli allegati non il Concorrente è obbligatorio a pena di esclusione escluso dalla gara, a condizione . 18.5 Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel suddetto modello e comunque dalla vigente normativa in materianon consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Farmaci E Servizi

SOCCORSO ISTRUTTORIO. La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIAAi sensi dell’art. 83, ad co. 9, del Codice, così come modificato dall’art. 52 del D.lgs. n. 56/2017, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni fornitore che partecipa alla garaaltra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni o del documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la documentazione integrativa Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine di giorni 3 (tre) lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che riterrà opportunale devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati il concorrente è escluso dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo gara Al fine del legale rappresentate computo del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma; L’operatore economico potrà rispondere tramite portale termine perentorio assegnato (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante3 giorni lavorativi), alla richiesta farà fede la data della ricevuta di integrazioneaccettazione del sistema di PEC. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Non possono essere oggetto di regolarizzazione e integrazione i c.d. inadempimenti irrimediabili, anche con eventuale allegazione documentalemancata separazione documentazione amministrativa/offerta economica, utilizzando il tasto “Crea risposta”; Scaduti i termini per la presentazione della rispostamancata indicazione nell’offerta economica dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Art. 95, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazioneco. 10, del D.Lgs. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”. Le suddette dichiarazioni di partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i. (preferibilmente sulla base di apposito modellon. 50/2016), devono essere sottoscritte con firma digitale, a pena di esclusione, da soggetto autorizzato nonché le irregolarità essenziali afferenti all’offerta economica (ad impegnare il concorrente, munito di legale rappresentanza o di relativa procura; in tal caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara l’originale o esempio la copia della relativa procura, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo 2. lettera dmancata sottoscrizione). Alla dichiarazione non è necessario che sia allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 77, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006. L’utilizzo dei modelli allegati non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel suddetto modello e comunque dalla vigente normativa in materia.

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Samples: Determina a Contrarre

SOCCORSO ISTRUTTORIO. La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIAAi sensi dell’art. 83, ad comma 9, del D.lgs n. 50/2016 in caso di mancanza, incompletezza e ogni fornitore altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, l’Azienda Ospedaliera S. Xxxxx di Terni assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che partecipa le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Resta inteso che, per poter procedere alla regolarizzazione della cauzione provvisoria o del contributo di gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta tali documenti devono essere stati costituiti ed il versamento avvenuto entro il termine di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma; L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”; Scaduti i termini per la presentazione della rispostadelle offerte. Qualora la cauzione provvisoria non sia stata costituita ed il versamento non sia stato effettuato entro il suddetto termine, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico concorrente è escluso dalla gara. N.B.: l'istituto del soccorso istruttorio non potrà più rispondere può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla richiesta scadenza del termine di integrazionepresentazione dell'offerta. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesiPertanto, l’operatore economicosarà disposta l'esclusione del concorrente che, seguendo lo stesso procedimento descritto entro il termine perentorio per la “Comunicazione Integrativa”presentazione dell'offerta, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite non possieda i requisiti richiesti per la funzione “Aggiungi allegato”. Le suddette dichiarazioni di partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 Se l'esclusione dipende da una carenza del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i. (preferibilmente sulla base di apposito modello), devono essere sottoscritte con firma digitale, a pena di esclusione, da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, munito di legale rappresentanza o di relativa procura; in tal caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara l’originale o la copia requisito dichiarato si procederà all'incameramento della relativa procura, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo 2. lettera d). Alla dichiarazione non è necessario che sia allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 77, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006. L’utilizzo dei modelli allegati non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel suddetto modello e comunque dalla vigente normativa in materiacauzione provvisoria.

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Samples: Accordo Di Programma Integrativo

SOCCORSO ISTRUTTORIO. La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIAAi sensi dell’articolo 83 comma 9, ad ogni fornitore che partecipa alla garadel D.Lgs. 50/2016, prima di procedere all’esclusione, la documentazione integrativa Stazione appal- tante: a) assegna all’offerente il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che riterrà opportunale devono rendere; b) l’offerente deve integrare, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati completare, regolarizzare quanto richiesto dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PECStazione appaltante, trasmessa con uno dei mezzi ammessi dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma; L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”; Scaduti i termini Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della rispostadocumentazione, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico indicati nella richiesta; c) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non potrà più rispondere alla richiesta è possibile at- tivare l’istituto del soccorso istruttorio. d) in caso di integrazione. Ogni diversa richiesta inutile decorso del termine di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesiregolarizzazione, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”. Le suddette dichiarazioni di partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i. (preferibilmente sulla base di apposito modello), devono essere sottoscritte con firma digitale, a pena di esclusione, da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, munito ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, è escluso dalla gara; e) Si precisa che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, del X.Xxx. 50/2016 il soccorso istrut- torio non è applicabile alle carenze relative all’offerta economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni non es- senziali quelle sostitutive di legale rappresentanza o certificazione e di relativa procura; in tal atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudi- catrice di gara l’originale completare o la copia della relativa procurafornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presen- tate, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo 2. lettera d). Alla dichiarazione non è necessario che sia allegata una fotocopia costituisce causa di un documento di riconoscimento, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 77, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006. L’utilizzo dei modelli allegati non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel suddetto modello e comunque dalla vigente normativa in materiaesclusione.

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Samples: Determinazione a Contrarre Per L’affidamento Della Concessione Decennale Della Gestione Del Servizio Di Illuminazione Votiva Cimiteriale

SOCCORSO ISTRUTTORIO. La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIAAi sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, ad nei casi di mancanza, incompletezza e ogni fornitore altra irregolarità formale essenziale della documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo, l’Autorità che partecipa alla presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. - mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. da parte dell'impresa ausiliaria; - mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento; - incompletezza o refusi materiali nella documentazione integrativa presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico. Si procederà ad ESCLUDERE l'operatore economico nel caso in cui si accerti che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma; L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro il contratto d’avvalimento sia stato costituito oltre la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta del termine di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”; Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazionedelle offerte. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”. Le suddette dichiarazioni di partecipazione alla gara, rese Si precisa che ai sensi degli arttdell'art. 46 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e 47 dell'art. 1 del D.P.R.n°445/2000 e s.m.iD.m. (preferibilmente sulla base di apposito modello)10 novembre 2016 n. 248 per le opere rientranti nella categoria OG11, devono essere sottoscritte con firma digitale, a pena di esclusione, da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, munito di legale rappresentanza o di relativa procura; in tal caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara l’originale o la copia della relativa procura, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo 2. lettera d). Alla dichiarazione non è necessario che sia allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 77, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006. L’utilizzo dei modelli allegati non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel suddetto modello e comunque dalla vigente normativa in materiaNON E’ AMMESSO L'AVVALIMENTO.

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Samples: Bando Di Gara Telematica

SOCCORSO ISTRUTTORIO. La 1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo. 2. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei documenti di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura non inferiore a € 513,30 pari al 0,5% del valore della gara calcolato sull’importo posto a base di gara dal presente bando di gara, al netto dell’I.V.A.. 3. In tal caso, la stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIAassegna al concorrente un termine, ad ogni fornitore non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitorele devono rendere, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma; L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante)presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”; Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”. Le suddette dichiarazioni di partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i. (preferibilmente sulla base di apposito modello), devono essere sottoscritte con firma digitale, a pena di esclusione, da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, munito di legale rappresentanza o di relativa procura; in tal caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara l’originale o la copia della relativa procura, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo 2. lettera d). Alla dichiarazione non è necessario che sia allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 77, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006. L’utilizzo dei modelli allegati non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara. 4. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 5. Nei casi di irregolarità formali, a condizione ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al comma 3 del presente articolo, ma non applica alcuna sanzione. 6. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 7. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel suddetto modello e comunque dalla vigente normativa in materianon consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

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Samples: Bando Di Gara

SOCCORSO ISTRUTTORIO. La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIAIl Decreto Correttivo modifica l’istituto del soccorso istruttorio17 agendo su due aspetti essenziali della relativa disciplina, ad attraverso: (i) la soppressione di ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma; L’operatore onere economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”; Scaduti i termini per la presentazione regolarizzazione della rispostadocumentazione, disposta in accoglimento di un’indicazione già formulata dal Consiglio di Stato nel parere sullo schema del Codice; (ii) l’eliminazione dell’obbligo di sanare le irregolarità formali, ovvero la mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali. La modifica apportata sotto il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta primo profilo risponde all’esigenza di integrazionerendere la disposizione del Codice coerente con quanto previsto dalla legge delega n. 11/2016. Ogni diversa richiesta La precedente formulazione, assistita dalla previsione di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione una sanzione pecuniaria, era infatti apparsa viziata da eccesso di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto delega per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”contrasto con l’art. Le suddette dichiarazioni di partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i. (preferibilmente sulla base di apposito modello), devono essere sottoscritte con firma digitale, a pena di esclusione, da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, munito di legale rappresentanza o di relativa procura; in tal caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara l’originale o la copia della relativa procura, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo 2. lettera d). Alla dichiarazione non è necessario che sia allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 65, comma 1, lett. a) z), della legge n. 11/2016, che aveva delegato al Governo la previsione di forme di “integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento formale della domanda”, con ciò escludendo l’ipotesi del D. Lgscd. n. 82/2005 e artsoccorso istruttorio “a pagamento”. 77L’abolizione della sanzione pecuniaria si pone, comma 6altresì, lett. b) in linea con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, che aveva sollevato dubbi in merito alla compatibilità con il diritto europeo dell’istituto del D. Lgs. n. 163/2006. L’utilizzo dei modelli allegati non è obbligatorio soccorso istruttorio a pena pagamento, tanto da rimettere la questione all’attenzione della Corte di esclusione dalla garaGiustizia dell’Unione Europea18, che sarà quindi chiamata a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel suddetto modello e comunque dalla vigente normativa in materiabreve a pronunciarsi sul tema.

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Samples: Decreto Correttivo Al Codice Dei Contratti Pubblici

SOCCORSO ISTRUTTORIO. La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIAAi sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, ad nei casi di mancanza, incompletezza e ogni fornitore altra irregolarità formale essenziale dell’istanza di partecipazione e/o del documento di gara unico europeo, l’Autorità che partecipa alla presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP-SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. • mancata presentazione o mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla; • mancata presentazione o mancata sottoscrizione del D.G.U.E. di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli; • incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o nel D.G.U.E., tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione integrativa che riterrà opportunapresentata dall'operatore economico. È in facoltà dell’operatore economico produrre, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati. I fornitori interessati dalla richiesta In caso di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede consorzio ex art. 2602 c.c. e di registrazione alla piattaforma; L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”; Scaduti i termini per la presentazione della rispostaG.E.I.E., il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema consorzio ex art. 2602 c.c. e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesitutte le imprese consorziate, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntivail G.E.I.E. e tutte le imprese facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite la funzione “Aggiungi allegato”il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Le suddette Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei. In caso di partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i. (preferibilmente sulla base di apposito modello), devono essere sottoscritte con firma digitale, a pena di esclusione, da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, munito di legale rappresentanza o di relativa procura; in tal caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara l’originale o la copia della relativa procura, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo 2. lettera d). Alla dichiarazione non è necessario che sia allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi del combinato disposto consorzi di cui all’art. 6545, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 77, comma 62, lett. b) e c) del D. LgsD.lgs. n. 163/200650/2016 , essi dovranno rendere e sottoscrivere l'istanza di partecipazione e il DGUE. L’utilizzo dei modelli allegati non è obbligatorio a pena Inoltre le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.lgs. 50/2016, in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Ai sensi dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell’offerta, ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l’Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura. Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.3. Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l’istanza di partecipazione, l’offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti. Qualora l’atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel suddetto modello e comunque dalla imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente normativa in materiamateria di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.

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Samples: Bando Di Gara

SOCCORSO ISTRUTTORIO. La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIASecondo quanto previsto ai sensi del comma 2 bis dell’art. 38 del Codice dei contratti in caso di sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo, ad ogni fornitore nonché, ai sensi dell’art. 46 comma 1-ter dello stesso Xxxxxx, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che partecipa devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al presente disciplinare di gara, la documentazione integrativa che riterrà opportunaStazione appaltante assegna al concorrente un termine, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa non superiore a mezzo PECdieci giorni, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitoreper produrre, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma; L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazioneintegrare o regolarizzare le dichiarazioni o gli elementi, anche con eventuale allegazione documentaledi soggetti terzi, utilizzando mancanti, incomplete ovvero per le quali venga rilevata ogni altra irregolarità essenziale. Il tal caso, il tasto “Crea risposta”; Scaduti i termini concorrente è obbligato al pagamento, in favore della Regione Puglia, di una sanzione pecuniaria pari a € 14.304,00. L’inutile decorso del termine assegnato dalla Stazione Appaltante per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito regolarizzazione comporterà l’esclusione dalla gara. La sanzione pecuniaria dovrà essere pagata dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”. Le suddette dichiarazioni di partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i. (preferibilmente sulla base di apposito modello), devono essere sottoscritte con firma digitale, a pena di esclusione, da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, munito entro un termine assegnato dalla Stazione Appaltante, mediante versamento della somma corrispondente sul conto corrente ordinario In caso di legale rappresentanza o riduzione del deposito cauzionale provvisorio per applicazione della sanzione pecuniaria, è fatto obbligo al concorrente di relativa procura; in tal caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara l’originale o la copia della relativa procuraprovvedere all’immediato reintegro dell’importo garantito, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo 2. lettera d). Alla dichiarazione non è necessario che sia allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 77, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006. L’utilizzo dei modelli allegati non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel suddetto modello e comunque dalla vigente normativa in materia.pena

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Samples: Servizio Di Assistenza Tecnica

SOCCORSO ISTRUTTORIO. La 11.1 Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui infra. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari al UNO per mille. In tal caso, la stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIAassegna al concorrente un termine, ad ogni fornitore non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitorele devono rendere, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma; L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”; Scaduti i termini per la presentazione presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”. Le suddette dichiarazioni di partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i. (preferibilmente sulla base di apposito modello), devono essere sottoscritte con firma digitalesanzione, a pena di esclusione. 11.2 La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 11.3 Nei casi di irregolarità. formali, da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrenteovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, munito la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di legale rappresentanza o cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. 11.4 In caso di relativa procura; in tal caso inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara l’originale o la copia della relativa procura, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo 2. lettera d). Alla dichiarazione non è necessario che sia allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 77, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006. L’utilizzo dei modelli allegati non è obbligatorio a pena di esclusione escluso dalla gara, a condizione . Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel suddetto modello e comunque dalla vigente normativa in materianon consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

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Samples: Affidamento Della Gestione Complessiva Dei Nidi d'Infanzia E Delle Strutture Educative Per La Prima Infanzia

SOCCORSO ISTRUTTORIO. La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIASi specifica, ai sensi dell’art.83, comma 9, del D.Lgs.50/2016, che carenze, incompletezza e ogni irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura del “soccorso istruttorio”, ad ogni fornitore che partecipa alla esclusione di quelle riguardanti l’offerta economica. In tal caso il concorrente è obbligato a pagare la sanzione pecuniaria stabilita nel presente disciplinare di gara nella misura minima dell’uno per mille dell’importo a base di gara, la documentazione integrativa che riterrà opportunaossia pari ad € 2.666,58 (duemilaseicentosessantasei/58). Al concorrente verrà assegnato un termine, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa non superiore a mezzo PEC10 (dieci) giorni, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitoreaffinché vengano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni essenziali, da quest’ultimo fornito in sede presentare contestualmente all’attestazione di registrazione alla piattaforma; L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”; Scaduti i termini per la presentazione avvenuto pagamento della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”. Le suddette dichiarazioni di partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i. (preferibilmente sulla base di apposito modello), devono essere sottoscritte con firma digitalesanzione, a pena di esclusione, da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, munito . Si precisa che la sanzione è dovuta esclusivamente in caso di legale rappresentanza regolarizzazione. In caso di irregolarità formali ovvero di mancanza o incompletezza di relativa procura; in tal caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara l’originale dichiarazioni non essenziali ne viene chiesta la regolarizzazione ma non si applica la sanzione. La mancata o la copia della relativa procura, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo 2. lettera d). Alla dichiarazione non è necessario che sia allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 77, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006. L’utilizzo dei modelli allegati non è obbligatorio a pena di esclusione tardiva regolarizzazione comporta l’esclusione dalla gara, a condizione . Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze documentali che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel suddetto modello e comunque dalla vigente normativa in materianon consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

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Samples: Concession Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA(ARTICOLO 83, ad COMMA 9, D.LGS. 50/2016) 13.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del Codice. 13.2 In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni fornitore che partecipa alla garaaltra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti la documentazione integrativa tecnica ed economica, il RUP assegna al concorrente un termine di 5 giorni solari affinché siano rese, integrate o regolarizzate, le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che riterrà opportunale devono rendere. 13.3 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione suddetto, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati il concorrente è escluso dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati gara. 13.4 Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della stessa a mezzo documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 13.5 Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, ove saranno indicati i documenti da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma; L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”; Scaduti i termini per la presentazione della rispostaprodurre, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato (3 giorni solari) farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”. Le suddette dichiarazioni di partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i. (preferibilmente sulla base di apposito modello), devono essere sottoscritte con firma digitale, a pena di esclusione, da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, munito di legale rappresentanza o di relativa procura; in tal caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara l’originale o la copia della relativa procura, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo 2. lettera d). Alla dichiarazione non è necessario che sia allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 77, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006. L’utilizzo dei modelli allegati non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel suddetto modello e comunque dalla vigente normativa in materiaPEC.

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Samples: Accordo Quadro

SOCCORSO ISTRUTTORIO. La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIAAi sensi dell’art. 23 della LP 2/2016, ad nei casi di mancanza, incompletezza e ogni fornitore che partecipa alla garaaltra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, la documentazione integrativa che riterrà opportunal’Amministrazione provvederà a richiedere, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa all’operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla piattaforma all’indirizzo nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. • mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione e/o del legale rappresentate DGUE di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli; • incompletezza o refusi materiali nell’istanza di partecipazione e/o nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del fornitorerequisito ovvero l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, da quest’ultimo fornito tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall’operatore economico. È in sede facoltà dell’operatore economico produrre, in sostituzione di registrazione alla piattaforma; L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati. In caso di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”; Scaduti i termini per la presentazione della rispostaconsorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema consorzio ex art. 2602 c.c. e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesitutti gli operatori economici consorziati, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntivail G.E.I.E. e tutti gli operatori economici facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite la funzione “Aggiungi allegato”il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Le suddette Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei. In caso di partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i. (preferibilmente sulla base di apposito modello), devono essere sottoscritte con firma digitale, a pena di esclusione, da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, munito di legale rappresentanza o di relativa procura; in tal caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara l’originale o la copia della relativa procura, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo 2. lettera d). Alla dichiarazione non è necessario che sia allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi del combinato disposto consorzi di cui all’art. 6545, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 77, comma 62, lett. b) e c) del D. LgsD.lgs. n. 163/200650/2016 , essi dovranno rendere e sottoscrivere l’istanza di partecipazione e il DGUE. L’utilizzo Inoltre gli operatori economici consorziati per conto dei modelli allegati non è obbligatorio a pena quali il consorzio partecipa dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, capo C, attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 24 della L.p. 2/2016. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del d.lgs. 50/2016, in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Ai sensi dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la partecipazione ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l’Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura. Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l’istanza di partecipazione potrà essere sottoscritta dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti. Qualora l’atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel suddetto modello e comunque dalla tutti gli operatori economici componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente normativa in materiamateria di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.

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Samples: Concession Agreement