SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE Clausole campione

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE. Possono partecipare alla gara imprese singole, raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi e nei limiti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti richiesti nel presente bando. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs.50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art.45 comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs.50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed in caso di violazione di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. Ai sensi del comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo le deroghe previste espressamente dalla legge, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima procedura di gara. Le disposizioni di cui all'art. 48 citato trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016. Le imprese ammesse al...
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE. Ai sensi dell'art 45 del D.Lgs 50/2016, sono ammessi operatori economici in possesso dei requisiti richiesti nel presente Disciplinare.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE. La manifestazione di interesse all’esercizio del servizio di mobilità in sharing può essere presentata da soggetti pubblici o privati, organizzati in forma di impresa individuale o societaria, in forma di raggruppamento temporaneo o anche in forma consortile, che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo punto.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE. La partecipazione alla gara è riservata a tutti i soggetti indicati nel D. Lgs. n. 163/2006, in possesso dei seguenti requisiti: In caso di A.T.I. i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui ai precedenti punti 1.1) e 1.2) dovranno essere posseduti nel suo complesso dal raggruppamento, con i limiti del possesso da parte della capogruppo di almeno il 40% e del possesso da parte delle singole mandanti del 10%. 0,3 volte l’importo a base d’asta di ogni singolo lotto (in caso di A.T.I. i singoli contratti dovranno essere stati stipulati esclusivamente da membri dell’A.T.I., singolarmente o in Associazione tra di essi).
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE. Sono ammessi al concorso di idee i professionisti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del presente bando:
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri della UE, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE. 1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE. Ai sensi dell'art 45 del D.Lgs 50/2016, sono ammessi operatori economici in possesso dei requisiti richiesti nel presente bando.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE. Alla presente gara sono ammessi gli operatori economici (art. 3, comma 22 del D.Lgs 163/2006) di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006 che dimostrino l’insussistenza delle condi- zioni di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici di cui all’articolo 38, comma 1 del D.Lgs 163/2006, all'art. 1-bis della legge 383/2001 s.m.i. (norme sull’emersione), alla legge Regione Puglia 28/2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare) e il possesso di requisiti di seguito indicati. Si precisa che è ammessa la partecipazione di:
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE. Possono partecipare alla gara imprese singole, raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi e nei limiti degli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs.50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art.45 comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs.50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed in caso di violazione di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo i casi espressamente previsti per legge.