Definizione di Operatori economici

Operatori economici le imprese e i consorzi di cui all’art. 45, lettere a), b) e c) , e le reti di imprese di cui all’art. 45 lett. f) dotate di soggettività giuridica,del D.Lgs. 50/2016 che, ai sensi dei Criteri e modalità, sono legittimati a chiedere l’Abilitazione al ME-PAT;
Operatori economici le imprese e i consorzi di cui all’art. 34, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che, ai sensi dei Criteri e modalità, sono legittimati a chiedere l’Abilitazione al ME-PAT;
Operatori economici i soggetti, previsti dall’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, ai quali possono essere affidati i contratti pubblici.

Examples of Operatori economici in a sentence

  • Agli Operatori economici registrati alla gara verrà inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.

  • È data facoltà agli Operatori economici di offrire un servizio di consegna a domicilio del paziente, la cui valutazione di opportunità resta di competenza della singola Amministrazione contraente.

  • Le risposte ai chiarimenti saranno riportate nell’apposita area “messaggi” ovvero come documento allegato nell’area “Allegati” della Gara on line e saranno visibili agli Operatori economici registrati alla gara.

  • Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra la Stazione appaltante e gli Operatori economici secondo la definizione del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.lgs.

  • In caso di partecipazione alla presente procedura sotto forma di Raggruppamento/ Consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve essere presentato per ciascuno degli Operatori economici che ne fanno parte un DGUE distinto.


More Definitions of Operatori economici

Operatori economici. La transizione ecologica non è solamente una rivoluzione culturale e sociale, bensì anche fonte di cambiamenti all’interno del diritto societario a cui le imprese devono (o dovranno) adeguarsi. Gli operatori sono dunque chiamati al rispetto di nuove normative12 che presentano problemi ultronei rispetto alla normale gestione dell’impresa per come era stata concepita sino ad ora, tra questi la rilevazione e comunicazione dei dati ESG. Recentemente, il tema della rendicontazione ESG è stato impattato a livello comunitario13 (i) dalla direttiva (UE) 2022/2464 sul nuovo obbligo di rendicontazione in materia di sostenibilità, che sostituisce la direttiva sulle informazioni non finanziarie ampliandone sia l’ambito di applicazione, sia il contenuto delle informazioni da fornire; e (ii) dall’atto del 23 febbraio 2022, con il quale la Commissione , muovendo sul solco delle ragioni tracciate dalla risoluzione del Parlamento Europeo del 10 marzo 2021 in materia di diligenza delle imprese , ha presentato una proposta di direttiva (di seguito anche ‘Proposta’ o con l’acronimo ‘CSDD’ da Corporate Sustainability Due Diligence Directive) volta a favorire il raggiungimento di un’economia sostenibile su larga scala e che, al contempo, scongiuri l’aggravarsi di una frammentazione14 della normativa speciale già prodottasi in alcuni paesi membri, tra cui Germania, Francia e Paesi Bassi. La Proposta mira ad introdurre una serie di obblighi in capo a determinate categorie di imprese interessate; tuttavolta, sebbene l’ambito d'applicazione soggettivo (art. 2) sia perimetrato alle grandi imprese, ciò non deve portare a ritenere che il mondo delle PMI ne sia totalmente estraneo, perlomeno non dagli
Operatori economici. NOZIONE, REQUISITI E QUALIFICAZIONE
Operatori economici. Persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
Operatori economici ai fini della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica. In tal senso dispone l’art. 45, comma 2, lett. f), del Decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale, nell’ambito della definizione degli operatori economici che possono assumere contratti pubblici, ricomprende espressamente “f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33”92. A riguardo, come visto, le disposizioni normative che disciplinano il contratto di rete sembrerebbero restringere il novero dei soggetti che possono stipulare un tale contratto ai soli soggetti che rivestono lo status di imprenditori ai sensi dell’art. 2082 c.c., giacché la stipula del contratto deve risultare nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante; inoltre, l’efficacia del contratto decorre dal momento in cui è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Una tale limitazione mal si concilia con la nozione comunitaria di “operatore economico” di cui all’art. 2, comma 1, numero 10 della richiamata Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 201493 – la quale include qualsiasi entità che esercita un’attività economica a prescindere dallo status giuridico di detta entità e delle sue modalità di finanziamento - e con quella di attività economica - intesa come qualsiasi attività che si concretizzi nell’offerta di beni e servizi sul mercato94. In ogni caso, merita di essere sottolineato come la richiamata disposizione del codice dei contratti pubblici si ponga nel solco di una delle linee direttrici della appalti pubblici ed il suo recepimento nel D.lgs. 163/2006 si vedano, tra gli altri, XXXXXX F., Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Cedam. 2008; SANDULLI M.A., Trattato sui contratti pubblici, Xxxxxxx, 2008; DE XXXXXXXX X., I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Xxxxxxx, Milano, 2007 92 Sul punto, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche e riferimenti giurisprudenziali, sia consentito il rinvio a CHIRULLI P., I soggetti ammessi alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, in Trattato dei contratti diretto da XXXXXXXX P. e XXXXXXXXX, I contratti di appalto pubblico, (a cura di) XXXXXXXXX C., vol. I, 348 ss. 93 Nozione nella sostanza corrispondente a quella di cui alla definizio...
Operatori economici ciascuna impresa o raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese risultati aggiudicatari della procedura di cui in premessa, e che conseguentemente sottoscrive l’Accordo Quadro, impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a partecipare al confronto competitivo per l’aggiudicazione dei singoli appalti specifici;
Operatori economici imprenditori individuali, società commerciali, cooperative, consorzi stabili o raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti da imprenditori individuali, società commerciali, cooperative e consorzi stabili;
Operatori economici le imprese e i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b) e c) e le reti di imprese di cui all’art. 45 lett. f) dotate di soggettività giuridica del D.Lgs. 50/2016 che, ai sensi dei Criteri e modalità, sono legittimati a chiedere l’Abilitazione al ME-PAT, gli enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, le aziende pubbliche di servizi alla persona;