SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 46 e art. 3 lettera vvvv) del Codice e , precisamente, gli operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE che non incorrano in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e in assenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. Sono ammessi gli operatori economici costituiti da: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 del Codice in quanto compatibili. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
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Samples: Professional Services, Professional Services
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare i soggetti 5.1. Soggetti di cui all’art. 46 45 del D.Lgs. 50/2016, dotati dei requisiti tecnico- economici di cui al successivo punto 6., nonché Raggruppamenti tra i suddetti soggetti. 5.1.bis In relazione ai requisiti di cui al successivo punto 6, l’avvalimento è ammesso nei limiti e art. 3 lettera vvvv) del Codice e , precisamente, gli operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE che non incorrano in alcuna delle cause di esclusione alle condizioni di cui all’art. 80 89 del Codice e D.Lgs. 50/2016. Per consentire alla Stazione Appaltante di effettuare in assenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. Sono ammessi gli operatori economici costituiti da:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società corso di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti esecuzione dell’appalto le verifiche sostanziali di cui alle lettere da a) all’art. 89, comma 9 del decreto citato, il contratto di avvalimento non potrà limitarsi ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili indicare durata, prezzo e requisiti oggetto di società avvalimento, ma dovrà specificare gli “obblighi” concretamente assunti dall’avvalso (a titolo ad es. di professionistisubappalto, di società cessione di ingegneriaazienda o ramo di azienda, anche di noleggio etc.) sulla base dei quali i lavori oggetto di affidamento saranno svolti “direttamente dalle risorse umane e strumentali” dello stesso avvalso, utilizzate dall’Appaltatore in forma mista adempimento del contratto di avvalimento (in seguito anche consorzi stabili v. art. 89, co. 9 del D.Lgs. 50/2016).
5.2. In caso di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici consorzio stabile, il divieto di cui ai punti a)all’art. 48 c.7 del D.Lgs. 50/2016, b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni applica a tutti i consorziati qualora il consorzio: - rendendo la dichiarazione di cui all’articolo 48 del Codice in quanto compatibili. È ammessa al successivo punto 9.1.9., dichiari di partecipare per conto di tutti i consorziati; oppure - rendendo la partecipazione dei soggetti dichiarazione di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituitial successivo punto 9.1.10., dichiari di partecipare per proprio conto.
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SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 46 e art. 3 lettera vvvv) del Codice e , precisamente, gli operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE che non incorrano in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e in assenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. Sono ammessi gli operatori economici costituiti daseguenti soggetti:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 7420000071000000-1 a 742764008; 71330000-8 e da 743100000; 71351910-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 del Codice in quanto compatibili. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla procedura ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo nonsiano assoggettate ad una procedura concorsuale. Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 si evidenzia che la redazione della relazione geologica non è subappaltabile
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Samples: Accordo Di Programma, Accordo Di Programma
SOGGETTI AMMESSI. Sono Fermo restando quanto previsto al successivo comma 5, possono essere ammessi a partecipare alla procedura di iscrizione i soggetti di cui all’artagli artt. 45 e 46 e del D.lgs. 50/2016. Sono ammessi alla procedura di qualificazione anche i soggetti provenienti dagli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché soggetti stabiliti in Paesi non aderenti all’Unione Europea con i quali l’Italia, o l’Unione Europea, abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l’accesso al mercato nel settore di pertinenza del presente regolamento. Non è consentita l’iscrizione nella stessa categoria o sotto-categoria individuata nell’ambito di uno degli Elenchi Fornitori di cui al precedente art. 3 lettera vvvv) del Codice e , precisamente, gli qualora due o più operatori economici esercenti si trovino in una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE che non incorrano in alcuna delle cause situazione di esclusione controllo di cui all’art. 80 del Codice e in assenza del divieto 2359 cod. civ. Se detta situazione viene a contrarre con la pubblica amministrazione. Sono ammessi verificarsi successivamente all’iscrizione, gli operatori economici costituiti da:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. devono darne comunicazione scritta, entro e non oltre 10 giorni dall’acquisizione di efficacia degli atti che comportano una situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ., a CAP Holding S.p.A., con indicazione, rispetto a ciascun Elenco Fornitori, categoria e/o sottocategoria, di quale degli operatori interessati manterrà l’iscrizione e di quale invece dovrà essere disposta la cancellazione. Tale ipotesi di cancellazione non preclude una nuova iscrizione qualora venisse meno la situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. Ferma restando la possibilità di partecipazione alle procedure di gara indette dalle società del Gruppo CAP o dagli altri Enti aggiudicatori che fanno ricorso agli Albo Fornitori tenuti da CAP Holding, S.p.A. secondo quanto previsto all’art. 20, comma 10, del presente Regolamento, non è previsto un processo di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con iscrizione per i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o d’impresa (RTI). In caso di partecipazione di consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da alett. b), c) ad hed e) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi comma 2 dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art45 del D. Lgs. 12 della l. 81/2017) ai quali n. 50/2016 si applicano le disposizioni di cui all’articolo agli artt. 47 e 48 del medesimo D.lgs. 50/2016 nonché agli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010, queste prescrizioni all’entrata in vigore del nuovo regolamento, di attuazione del Codice in quanto dei Contratti pubblici si intendono integralmente trasfuse, se compatibili. È ammessa ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di una o più imprese ausiliarie, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall’art. 89 del codice e comunque nel rispetto delle seguenti disposizioni: - L’avvalimento è consentito solo per i requisiti di ordine economico – finanziario e tecnico – organizzativo; - L’avvalimento è consentito al solo soggetto richiedente l’iscrizione negli elenchi e non anche al soggetto ausiliario; - Il soggetto che ricorre all’avvalimento e il soggetto ausiliario non possono richiedere l’iscrizione per la partecipazione stessa categoria; - È precluso da parte di più operatori il ricorso all’avvalimento del medesimo soggetto ausiliario nell’ambito della stessa categoria e/o classifica di iscrizione; - Il soggetto ausiliario deve essere in possesso dei soggetti requisiti di ordine generale di cui alla precedente all’art. 80 D.lgs. 50/2016; - Il contratto di avvalimento è sostituito da una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente l’iscrizione e del soggetto ausiliario con la quale essi si impegnano a stipulare il contatto di avvalimento in fase di partecipazione alle singole procedure di gara; - Il soggetto iscritto od il soggetto ausiliario devono comunicare tempestivamente, durante il periodo di iscrizione, le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento in favore del soggetto iscritto nonché ogni variazione, per il soggetto ausiliario, dei requisiti di ordine generale e di ordine economico finanziario e tecnico organizzativo: deve seguire, a pena di cancellazione dall’elenco, integrazione e regolarizzazione delle condizioni di ammissibilità per l’iscrizione entro il termine perentorio di 30 giorni durante i quali si applica la sospensione dalla iscrizione; - Non è ammesso l’avvalimento in relazione al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. e) anche se a D.lgs. 50/2016; - Ai sensi dell’art. 89, comma 6, D.lgs. 50/2016 è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie, l’ausiliario non ancora costituitipuò a sua volta avvalersi di altro soggetto.
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Samples: Regolamento Per l'Istituzione E La Gestione Di Un Elenco Di Operatori Economici Sostenibili
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare presentare domanda di qualificazione nell’Albo fornitori qualificati i soggetti seguenti soggetti:
a) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative.
b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui all’art. 46 e art. 3 lettera vvvvalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
c) del Codice e I consorzi stabili, precisamente, gli operatori economici esercenti una professione regolamentata costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE che non incorrano in alcuna delle cause 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di esclusione produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’artl’art.45 comma 2, lett. 80 c) del Codice D.lgs. 50/2016 e in assenza ss.mm.ii.
d) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. Sono ammessi gli operatori economici costituiti da:decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - e) Gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;.
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai f) I soggetti di cui alle all’art. 46 comma 1, lettere da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) ), c), d) e df) aderenti al contratto del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
g) le “Start Up Innovative “, di rete (rete norma coincidenti con comparti merceologici caratterizzati da un alto tasso di impreseinnovazione e dinamicità, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano generalmente nel settore ICT, vale a dire quelle imprese che presentino tassativamente le disposizioni di cui all’articolo 48 del Codice in quanto compatibili. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.seguenti caratteristiche:
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Samples: Sistema Di Qualificazione Fornitori
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché i concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli artt. 62, del DPR n. 207/2010 e 47 del D.Lgs. 163/2006. Gli operatori economici che partecipano alla gara in forma singola devono essere in possesso dei requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi richiesti e determinati con riferimento alla categoria unica e prevalente per l’importo totale dell’appalto (art. 92, comma 1, D.P.R. 207/ 2010). Per le A.T.I., per i raggruppamenti temporanei di operatori economici, per i consorzi e per i GEIE di cui all’art. 46 e 34, comma 1, lett. d), e) ed f), del Codice dei Contratti - di tipo orizzontale – i requisiti minimi di qualificazione di cui al precedente art. 3 lettera vvvv1, devono essere posseduti dalla mandataria/ capogruppo o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta percento) dell’importo dei lavori; mentre a ciascuno dei mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del Codice 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel Bando di gara. In ogni caso, in sede di offerta, l’operatore economico mandatario deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti (art. 92, comma 2, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). Per i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e , precisamente, gli operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE che non incorrano in alcuna delle cause di esclusione i consorzi stabili di cui all’art. 80 del Codice 34, comma 1 lett. b) e in assenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. Sono ammessi gli operatori economici costituiti da:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad hc) del presente elenco;
f. consorzi stabili D.Lgs. 163/2006, i requisiti di società qualificazione (S.O.A) devono essere posseduti e dimostrati dal Consorzio. N.B.: E’ fatto divieto ai concorrenti di professionistipartecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’artofferta. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 del Codice in quanto compatibili. È ammessa E’ vietata la partecipazione dei soggetti a più di cui alla precedente lettun consorzio stabile. e) anche se non ancora costituitiE’ vietata la contemporanea partecipazione del consorzio stabile e della società consorziata indicata.
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Samples: Disciplinary Tender
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a 1. Alla selezione potranno partecipare associazioni dotate di personalità giuridica, cooperative, società, imprese individuali, consorzi con rilevanza esterna ai sensi dell’art. 2612 c.c..
2. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
3. Alla selezione potranno partecipare i soggetti di cui al precedente comma 1, siano essi costituiti che costituendi; in questo ultimo caso dovranno obbligarsi a costituirsi, se aggiudicatari, prima della sottoscrizione della convenzione per la concessione, ai sensi e per gli effetti dell’art.48 del D.lgs 50/2016 così come previsto all’art. 46 e art10 del presente avviso.
4. 3 lettera vvvv) del Codice e , precisamente, gli operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE che In ogni caso i soggetti dovranno autodichiarare di non incorrano trovarsi in alcuna delle cause situazioni di esclusione di cui all’art. 80 previste dall’art.80 del Codice e D.Lgs 50/2016 se ed in assenza del divieto a contrarre quanto compatibili con la pubblica amministrazionenatura giuridica del soggetto.
5. Sono ammessi gli operatori economici costituiti da:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società Prima della sottoscrizione della convenzione l’aggiudicatario dovrà attestare di professionisti;
c. società essere imprenditore agricolo (imprenditore agricolo o coltivatore diretto in possesso di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da apartita IVA per finalità connesse all'attività produttiva) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’arte per gli effetti dell'art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), 16 comma 1 lettera b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 del Codice in quanto compatibili. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituitiLegge 157/92.
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Samples: Concessione Per La Gestione Dell'azienda Agrituristico Venatoria
SOGGETTI AMMESSI. 5.1 Sono ammessi a partecipare presentare l’offerta i soggetti di cui all’art. 46 34, comma 1, e art. 3 lettera vvvv) 38 del Codice e , precisamente, gli operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’artD.Lgs.163/06. 3 della direttiva 2005/36/CE che non incorrano in alcuna delle cause E’ consentita la presentazione di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e in assenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. Sono ammessi gli operatori economici costituiti da:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV offerte da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 del Codice in quanto compatibili. È ammessa la partecipazione parte dei soggetti di cui alla precedente al citato art. 34 comma 1, lett. d) ed e) ), anche se non ancora costituiti. E’ inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47, del D.Lgs. 163/2006.
5.2 Possono partecipare alla gara esclusivamente i soggetti in possesso, oltre che dei requisiti formali di cui al punto 5.1, dei seguenti ulteriori requisiti:
1. 1)ai sensi degli art. 41 e 42 el dlgs 163/2006:
a) aver conseguito nel triennio 2007/2009 un fatturato medio annuo nel triennio non inferiore ad euro 200.000,00. In caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto complessivamente dalle imprese nel loro insieme e nella misura minima del 50% da parte della mandataria; tale requisito deve essere comprovato da specifiche referenze bancarie.
b) esperienza almeno triennale prestata nell’ultimo triennio (dal 01.01.2007 al 31.12.2009) in servizi a favore di Enti Pubblici e/o Privati destinati a migranti, con specificazione delle date, dei destinatari dei servizi stessi e degli importi, che non devono risultare inferiori complessivamente, per tutta l’attività prestata nel triennio, ad euro 400.000,00 I.V.A. esclusa, relativi anche a una sola delle attività oggetto del presente capitolato ricomprese tra i servizi (servizi di sportello-informazione/orientamento-, servizi di mediazione linguistico- culturale nelle scuole). In caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto complessivamente dalle imprese nel loro insieme, fermo restando che ne garantisca almeno il 52% l’impresa partecipante all’ATI o la consorziata per la quale il consorzio concorre, che garantirà complessivamente o nella quota prevalente la parte di servizio appaltato per i servizi di mediazione linguistico culturale nelle scuole.
2. iscrizione alla C.C.I.A.A. ove prevista dalla natura giuridica del soggetto;
3. possesso di una sede operativa nei comuni dell’Ambito Zonale di Cinisello Balsamo o impegno a stabilirla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara;
4. il non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 9, comma 2 lettera c) del D. Lgs. 231/2001 o in altra condizione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che comunque non si trovi in altra situazione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.
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Samples: Capitolato d'Appalto
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare i soggetti alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 46 e artdel D.Lgs. 3 lettera vvvv) del Codice e 50/2016, precisamente, gli operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE che per i quali non incorrano in alcuna delle sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e in assenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazioneD.Lgs. Sono ammessi gli operatori economici costituiti da:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri50/2016, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti dotati dei requisiti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 del Codice in quanto compatibilisuccessivo punto 7. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 lett. e) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In caso di consorzio stabile, il divieto di cui all’art. 48 c.7 del D.Lgs. 50/2016, si applica a tutti i consorziati qualora il consorzio, dichiari nella Parte II – sezione A del DGUE (Allegato IV): - di partecipare per conto di tutti i consorziati; oppure - di partecipare per proprio conto. Il Concorrente è edotto del fatto che, in caso di formalizzazione dell'Accordo Quadro in suo favore, incorrerà di norma, rispetto agli appalti di lavori aventi ad oggetto la realizzazione dei progetti per i quali avrà svolto la propria attività di supporto, nel divieto di cui all'art. 24 co. 7 del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Accordo Quadro
SOGGETTI AMMESSI. Sono Ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 46 e art. 3 lettera vvvv) del Codice e , precisamente, gli operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE che non incorrano in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e in assenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. Sono ammessi gli operatori economici costituiti da:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p) del D. lgs. n. 50/2016, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati, ai punti sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R n. 207/2010, nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui agli artt. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e 45, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: - le cause di esclusione indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4 e comma 0, xxxxxxx x), x), x), x), x), x), x), x), x), x), x); - le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dall’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE/ aggregazione di imprese di rete ovvero di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata o consorziata. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo il disposto di cui ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 del D.lgs. 50/2016 lett. b) e c) e d) aderenti al contratto sono tenuti a indicare, in sede di rete offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato (rete di impreseart. 48, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’artcomma 7 del D.lgs. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 del Codice in quanto compatibili50/2016). È ammessa E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. E’ vietata la contemporanea partecipazione del consorzio stabile e della società consorziata indicata. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei soggetti requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituitiimprese di rete.
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Samples: Bando Di Gara
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 46 e art. 3 lettera vvvv) del Codice e , precisamente, gli operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE che non incorrano in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e in assenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. Sono ammessi gli operatori economici costituiti daseguenti soggetti:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 7420000071000000-1 a 742764008; 71330000-8 e da 743100000; 71351910-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 del Codice in quanto compatibili. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla procedura ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 si evidenzia che la redazione della relazione geologica non è subappaltabile
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Samples: Affidamento Diretto Per Servizi Di Progettazione E Coordinamento Della Sicurezza
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare i soggetti alle procedure di cui all’art. 46 e art. 3 lettera vvvv) del Codice e , precisamente, affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE che non incorrano in alcuna delle cause di esclusione di cui all’artall’articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 80 del Codice e in assenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. Sono ammessi 50/2016 nonché gli operatori economici costituiti da:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti (art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016):
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
e. b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) e ddel presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (rete GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. I consorzi di impresecui all’articolo 45, rete comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. 50/2016 sono tenuti a indicare, in sede di professionisti o rete mista ai offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai quali si applicano le disposizioni concorrenti di cui all’articolo 48 partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice in quanto compatibiliD.lgs. È ammessa 50/2016, è consentita la partecipazione presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alla precedente lettall’articolo 45, comma 2, lettere d) e e), del D.lgs. e) 50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L’offerta deve contenere tale impegno. Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.lgs. 50/2016, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti (raggruppamenti temporanei di imprese) o consorziati (consorzi ordinari). Nel caso di soggetti già formalmente costituitisi ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016, a pena di esclusione, nella “Busta Documentazione”, deve essere caricato l’atto di costituzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
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Samples: Accordo Quadro Lavori Per La Manutenzione Ordinaria Quadriennale
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare i È ammessa la partecipazione alla presente procedura dei soggetti di cui all’art. 46 45, commi 1 e art2, del D.Lgs. 3 lettera vvvv) n. 50/2016; ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e , precisamente, d. lgs. n. 50/2016. Sono ammessi alla gara gli operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE che non incorrano in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e in assenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. Sono ammessi gli operatori economici costituiti da:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti sede in altri Stati membrimembri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti , nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle lettere da a) condizioni di cui al presente disciplinare di gara. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad h) un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del presente elenco;
f. consorzi stabili Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali delle finanze ai sensi dell’art. 12 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 del Codice in quanto compatibili. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituitipredetta autorizzazione.
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Samples: Disciplinare Di Gara