Soggetti promotori Clausole campione
Soggetti promotori. 1. Il tirocinio è attivato da un soggetto promotore, con sede operativa in Sardegna, a salvaguardia della regolarità e della qualità dell'esperienza formativa.
2. Sono soggetti promotori:
a) l’Agenzia Sarda per le Politiche attive del lavoro ASPAL, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupati;
b) gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’AFAM, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo accademico;
c) le istituzioni scolastiche statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio;
d) le agenzie formative pubbliche e private accreditate nella Regione Autonoma della Sardegna, con riferimento ai propri allievi, entro i 12 mesi dal conseguimento della qualifica o della certificazione di competenza;
e) le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, entro i 24 mesi dalla conclusione del percorso;
f) i soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del Decreto Legislativo n. 276/2003 e ss.mm.ii., che ai fini delle presenti linee guida possono avvalersi delle sedi operative in Sardegna dei propri delegati, con riferimento agli utenti di propria competenza;
g) i soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della Delib.G.R. n. 48/15 dell’11.12.2012;
h) l’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). I soggetti promotori come sopra individuati sono tenuti ad attuare il monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini secondo le modalità di cui al successivo art. 14. La Regione Autonoma della Sardegna, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, promuove programmi/sperimentazioni che prevedono l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto di propri organismi in house e di quelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’ANPAL. Nella fattispecie, l'indennità dì partecipazione è di norma stabilita nella ...
Soggetti promotori. Il patto territoriale può essere promosso da:
a) enti locali;
b) altri soggetti pubblici operanti a livello locale;
c) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessate;
d) soggetti privati. Dell’iniziativa è data comunicazione alla Regione interessata.
Soggetti promotori. L'iniziativa del contratto d'area è assunta d'intesa dalle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro ed è comunicata alle Regioni interessate.
Soggetti promotori. Con riferimento all’art. 7, comma 2 della DGR 620/2020, possono essere soggetti promotori solo i Soggetti beneficiari ammissibili, di cui all’art. 3 del presente Avviso.
Soggetti promotori. I tirocini sono promossi, anche su proposta degli Enti bilaterali e delle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati: - agenzie per l'impiego, centri per l'impiego, ovvero strutture aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali; - università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; - provveditorati agli studi; - istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento; - centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonchè centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente; - comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; - servizi di inserimento lavorativo per disabili, gestiti da enti pubblici delegati dalla regione; I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopi di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione (revocabile) della regione (art. 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).
Soggetti promotori. Le Regioni e le Province autonome individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati a promuovere il tirocinio nel proprio territorio dandone pubblicità e visibilità nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. Il soggetto promotore deve:
Soggetti promotori. 1. I tirocini sono promossi, anche su proposta degli Enti Bilaterali e delle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei soggetti indicati al punto 3 – allegato B dell’accordo Stato-Regioni - repertorio 86/CSR del 25.05.2017, anche tra loro associati.
Soggetti promotori. Le attività oggetto del presente atto costitutivo di SSinR sono promosse, di comune accordo ed in rapporto di collaborazione, dalla Scuola Capofila e da tutte le Scuole aderenti all’atto della costituzione o successivamente ad esso. La scuola Capofila di SSinR all’atto della costituzione è individuata nell’Istituto di Istruzione Superiore Xxxxx Xxxxxxxx di Sapri (SA), con compiti propulsivi e di coordinamento, di gestione amministrativa e contabile delle attività della Rete, per la durata di un triennio dalla data di costituzione.
Soggetti promotori. Servizi pubblici per l’impiego operanti nella Regione Marche. Soggetti privati autorizzati all’attuazione della Nuova Garanzia Giovani nella Regione Marche ai sensi del DDPF n. 374/SIM del 25/06/2019.
Soggetti promotori. L’attivazione dei tirocini è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra L’Azienda Socio-Sanitaria Locale del Medio Campidano (soggetto ospitante) e uno dei seguenti soggetti promotori: ✓ Università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici con valore legale; ✓ Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento; ✓ Centri pubblici e/o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e succ.mm.ii.; ✓ Istituzioni formative private, legalmente riconosciute e non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della Regione.