SOGGETTO Clausole campione

SOGGETTO. (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A) E B)) CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI / 1. PARTY (AS PER PARAGRAPH 1.1 SUBPARAS. A) AND B)) THAT CONCLUDED THE TRANSACTIONS
SOGGETTO. Risorse proprie Apporto coproduttori
SOGGETTO. Apporto finanziario di terzi (indicare il soggetto e il tipo di accordo) Minimo garantito Italia - Tutti i diritti Minimo garantiro Italia - Sala Minimo garantito Italia - Tv Minimo garantito Italia - Altro (indicare) Vendite Italia - Tutti i diritti Vendite Italia - Free e Pay Tv Vendite Italia - Sala Vendite Italia - VOD Vendite Italia - Altro (indicare) Minimo garantito estero Tax credit produzione Altro tax credit (indicare) Sponsor Product placement Altro (indicare) Altro (indicare) Altro (indicare)
SOGGETTO. Anno Importo annuale Esaurito Riferimento 2020 51568,91 N VEDI XXX.XX 14142/2020 2021 139489,66 N PER IL RINNOVO DELL’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE PER LA GESTIONE DELLA POSTAZIONE NAZIONALE DEL NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA 800290290 A SUPPORTO DEL SERVIZIO PROTEZIONE SOCIALE E CENTRO ANTIVIOLENZA”, PER IL PERIODO 1 NOVEMBRE 2020 – 14 GIUGNO 2021. il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 12/09/1962, C.F. TRNSCR62P12C111Q, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Consorzio tra Cooperative Sociali Onlus, che agisce quale società appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato anche solo “appaltatore”. Domicilio Fiscale della Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Consorzio tra Cooperative Sociali Onlus: Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (XX) – C.F./P.IVA.: 03258170277, la Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, nata a Lonigo (VI) il 28/11/1959, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente della Direzione Coesione Sociale, Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie, domiciliato per la carica in xxx Xxxxx 00 a Mestre, di seguito nel presente atto denominato anche solo “stazione appaltante”. Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia. C.F. • che con Determinazione Dirigenziale n. 2800 del 13 dicembre 2019 della Direzione Coesione Sociale, è stato stabilito di procedere all’indizione di un appalto per l’affidamento del “Servizio di mediazione linguistico-culturale per la gestione della postazione nazionale del Numero Verde contro la Tratta 800290290 a supporto del Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza” per il periodo 16/02/2020 - 31/10/2020 per l’importo complessivo a base d’asta di € 219.000,00, IVA esclusa, sulla base delle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto, mediante Richiesta di Offerta in MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del medesimo decreto legislativo; • che con determinazione dirigenziale n. 587 del 19 marzo 2020 sono stati:
SOGGETTO. Anno Importo annuale Esaurito Riferimento 2019 253425 N VEDI ACC.3879 2020 213000 N Direzione Coesione Sociale Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza Capitolato speciale d’appalto Servizio di primo contatto, emersione e valutazione con l'utenza vittima di tratta e grave sfruttamento tramite unità di strada che dovranno operare nei territori delle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, in attuazione del Progetto X.X.Xx. Bando 3/2018. Periodo 1/6/2019 – 31/5/2020 Premessa e descrizione di contesto La tratta degli esseri umani Il fenomeno della tratta degli esseri umani è un fenomeno molto complesso che coinvolge donne, uomini, transessuali e minorenni che ne diventano vittime in sempre più ambiti di impiego, come lo sfruttamento sessuale, quello lavorativo, dell’accattonaggio, delle economie illegali. I contesti culturali, sociali e le realtà quotidiane di chi ne è vittima appaiono quindi estremamente diversificati e meritevoli di un’attenta analisi e di interventi specifici da parte delle Istituzioni pubbliche e private rese più efficaci se coordinate tra di loro. Tale condizione implica, per chi è vittima di tratta e/o sfruttamento, oltre ad una grave lesione dei propri diritti, un elevato rischio di isolamento, una bassa percezione della condizione di vita e la conseguente difficoltà di accesso ai servizi del territorio, nonché la mancanza di informazioni sui propri diritti all’assistenza sanitaria e sociale. L’intervento in questo ambito dovrebbe quindi principalmente essere volto a ridurre tale isolamento, promuovendo azioni proattive atte a creare un nuovo riferimento ed una rete di sostegno alternativa alla rete di sfruttamento, attraverso l’offerta di strumenti conoscitivi, informativi, sanitari e legali che promuovano l’autodeterminazione dei soggetti coinvolti, nonché programmi di inserimento socio-lavorativo finalizzati alla fuoriuscita dalle condizioni di sfruttamento.
SOGGETTO. Il RICHIEDENTE affida all’ AZIENDA, e per essa alla STRUTTURA che accetta alle condizioni di seguito indicate, la SPERIMENTAZIONE clinica (di seguito denominata "SPERIMENTAZIONE "). Si tratta di una " SPERIMENTAZIONE ", relativa al prodotto MK0653C-162 (di seguito "PRODOTTO"), così come identificata nel PROTOCOLLO DI SPERIMENTAZIONE (d’ora innanzi denominato "PROTOCOLLO"), dal titolo "A Randomized, Double-Blind, Active- I dettagli del programma di ricerca sono convenuti tra il RICHIEDENTE, nella persona del Dr. ssa Xxxxx Xxx Danh e l’ AZIENDA, nella persona del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx responsabile della ricerca. Lo Sponsor per il tramite della SOCIETÀ, se applicabile, metterà a disposizione dello SPERIMENTATORE a titolo gratuito le sostanze necessarie alla SPERIMENTAZIONE stessa.

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • XXXXXXXXXX, La nuova democrazia diretta, cit., 501, ma si v., per ripercorrere il discorso, 496 ss. 46 Cfr., sul punto, X. XX XXXXX, La “negoziazione legislativa”, Padova, 1984, 38 ss. affinità politico-programmatiche47. Questo parallelo confermerebbe l’ipotesi che la forma contrattuale sia volta ad assicurare un reciproco impegno in caso di significativa distanza politica fra le parti contraenti e che questo impegno non venga assunto tanto in termini “giuridici”, quanto in termini politici48. Ciò che imprime una significativa differenza fra il Contratto di governo “all’italiana” e il Koalitionsvertrag tedesco è, invece, il contesto istituzionale e politico entro il quale si collocano l’uno e l’altra. Non può, infatti, non tenersi conto del ruolo di fondamentale stabilizzazione e razionalizzazione svolto nell’ordinamento tedesco dalla sfiducia costruttiva49, che pone un significativo argine alle possibilità di crisi di governo determinate dai conflitti politici fra le forze in coalizione e che intensifica, quindi, la necessità di un’effettiva reciproca collaborazione fra di loro. Ma sono anche la storia e la cultura politica a differire notevolmente e ad incidere sull’effettiva vincolatività del contratto di coalizione poiché, mentre in Germania il mancato rispetto dell’accordo porterebbe all’isolamento del soggetto o del partito che se ne è reso responsabile, per via della sua inaffidabilità, nella nostra esperienza istituzionale non si registrano sanzioni di tipo politico a rinforzare la vincolatività del patto di governo50. Com’è stato efficacemente sintetizzato, «in Germania l’accordo è un metodo, è il fine della dialettica politica, in Italia è un mezzo per costringere quella stessa dialettica nelle strette maglie del testo scritto»; «in Germania il termine “contratto” non è stato scelto dalle parti, bensì è stato attribuito successivamente agli accordi a causa della forte vincolatività politica che presentavano. In Italia invece si è voluto utilizzare tale termine per attribuire, arbitrariamente, vincolatività ad un patto politico che (…) non può averne»51.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.