Sospensione dei pagamenti. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.
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Sospensione dei pagamenti. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penalieventuali penalità, può sospendere i pagamenti all'impresa all’Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, servizio fino a che l'impresa quando il medesimo non si pone in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competentenotifica. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa l'Impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l’Amministrazione ha facoltà di procedere può procede alla risoluzione del contratto per inadempimento.
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Sospensione dei pagamenti. 1 Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione l’applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa all’impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione nell’esecuzione del servizio, fino a che l'impresa l’appaltatore, cui sono state contestate le inadempienze nell’esecuzione del servizio, non si pone in regola con gli obblighi contrattuali. 2 La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'impresa all’impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, ed è preceduta da "“fermo amministrativo" ” disposto con provvedimento dell'organo dell’organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa l’impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.
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Sospensione dei pagamenti. Il ComuneL’Amministrazione appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'impresa l'appaltatore non si pone in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'impresa all'appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritornoritorno o Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa l'appaltatore si sia posta posto in regola con gli obblighi contrattuali, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.
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Sospensione dei pagamenti. 1 Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione l’applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa all’impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione nell’esecuzione del servizio, fino a che l'impresa l’impresa cui sono state contestate le inadempienze nell’esecuzione del servizio, non si pone in regola con gli obblighi contrattuali. 2 La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'impresa all’impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, ed è preceduta da "“fermo amministrativo" ” disposto con provvedimento dell'organo dell’organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa l’impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.
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