Sospensione della fornitura. 12.1 In caso di mancato pagamento di una bolletta entro il termine indicato nella stessa, e comunque decorsi 15 giorni dalla data di scadenza senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, GELSIA si riserva il diritto di attivare le procedure previste in caso di morosità, inviando al CLIENTE, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento. 12.2 In caso di perdurante mancato pagamento oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora, GELSIA, trascorsi almeno 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora (o, per le forniture di energia elettrica, almeno 25 giorni solari nel caso di riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile) e almeno e 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione di costituzione in mora, si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/sospensione della fornitura per morosità. 12.3 L’eventuale avvenuto pagamento dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione via fax al n. 0000.000000 oppure via mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx.xx 12.4 Prima della sospensione della fornitura di energia elettrica sarà effettuata dal Distributore locale, ove le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del CLIENTE, il Distributore locale, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà alla sospensione della fornitura. 12.5 Il CLIENTE è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l’invio del sollecito di pagamento. Le spese relative alla sospensione e alla riattivazione delle forniture sono a carico del CLIENTE nel limite dell’ammontare previsto dall’ARERA o definito nel prezziario del Distributore. Verranno inoltre addebitati al CLIENTE contribuiti per la gestione amministrativa delle pratiche di disattivazione e riattivazione della fornitura così come previsto all’art. 6.3. 12.6 Nel caso della fornitura di gas naturale, qualora l’intervento di chiusura del PDR per morosità non fosse fattibile, GELSIA si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR, qualora tecnicamente ed economicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del PDR comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il CLIENTE. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR non risultasse fattibile, GELSIA si riserva di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. e di richiedere conseguentemente al SII la risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi c/o il PDR dalla data di efficacia della risoluzione contrattuale. In questo caso GELSIA sarà tenuta a trasmettere al distributore locale, se richiesti: 12.7 Nel caso della fornitura di energia elettrica, qualora l’intervento di sospensione per morosità non fosse fattibile, GELSIA si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione della fornitura di energia elettrica, qualora tecnicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del POD comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il CLIENTE. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, la Società si riserva di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456. C.c. e, conseguentemente, di estinguere la propria responsabilità dei prelievi presso il POD. 12.8 A far data dall’avvenuta risoluzione contrattuale e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di switching per il medesimo PDR/POD da parte di altro utente del servizio di distribuzione/trasporto, saranno attivati i servizi di ultima istanza. 12.9 Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il CLIENTE si impegna a garantire al Distributore locale, o a personale da questi delegato, l’accesso ai locali in cui è ubicato il contatore. 12.10 GELSIA inoltre ha facoltà di procedere, senza alcun preavviso per forniture disalimentabili, all’immediata richiesta di sospensione delle forniture nei seguenti casi: a) accertato prelievo fraudolento; b) pericolo oggettivo; c) rottura dei sigilli del misuratore o manomissione dello stesso. 12.11 Decorsi 30 giorni dalla sospensione della fornitura senza che il CLIENTE provveda al pagamento dell’insoluto, GELSIA si riserva la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c., estinguendo la propria responsabilità di prelievo presso il PDR/POD interessato. 12.12 In ogni caso, la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi: a) qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dal precedente art. 12.1; b) qualora il CLIENTE finale abbia comunicato a GELSIA l’avvenuto pagamento secondo la modalità previste dall’art. 12.3; c) qualora l’importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all’ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata da GELSIA e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d) qualora GELSIA non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale o relativo a fatturazione di importi anomali salvo che l’importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro o il reclamo sia stato inviato dal CLIENTE oltre i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo o relativo all’attribuzione al CLIENTE di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni; e) qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel Contratto. 12.13 Il CLIENTE avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a: 12.14 La Società, ove previsto, si riserva la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell’eventuale credito maturato qualora il CLIENTE eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al CLIENTE la componente “CMOR” (Sistema Indennitario), derivante da un’eventuale precedente situazione di morosità del CLIENTE con altro fornitore. 12.15 Nel caso di morosità del CLIENTE titolare di un PDR non disalimentabile GELSIA potrà procederà alla costituzione in mora tramite lettera Raccomandata indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni dall’invio della comunicazione, entro il quale il CLIENTE titolare di PDR non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento; decorso tale termine, senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, GELSIA potrà provvedere alla risoluzione del contratto per inadempimento e alla successiva richiesta al SII di risoluzione contrattuale per morosità relativa a un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso il SII, in mancanza di richiesta di accesso alla rete per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG. Saranno inoltre addebitate al CLIENTE le spese postali relative ai solleciti di pagamento. 12.16 Nel caso di morosità di CLIENTE finale non disalimentabile di energia elettrica, GELSIA potrà risolvere il relativo contratto di dispacciamento e trasporto per i punti di prelievo interessati dall’inadempimento del CLIENTE. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti, il POD del CLIENTE oggetto della risoluzione contrattuale verranno attivati i servizi di ultima istanza di cui al TIV.
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica E/O Di Gas Naturale, Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica E/O Di Gas Naturale
Sospensione della fornitura. 12.1 In 11.1. Conformemente a quanto previsto dal TIMOE in ambito energia elettrica e dal TIMG in ambito gas naturale, decorsi 10 (dieci) giorni dal termine del pagamento indicato in fattura, in caso di ritardato o di omesso pagamento, anche parziale, dei corrispettivi dovuti dal Cliente, Enerxenia attiverà le procedure di costituzione in mora.
11.2. Enerxenia, in caso di mancato pagamento di una bolletta entro il termine indicato nella stessa, e comunque decorsi 15 giorni dalla data di scadenza senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, GELSIA si riserva il diritto provvederà ad inviare all’impresa distributrice la richiesta di attivare le procedure previste sospensione della fornitura per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo cliente non prima di 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti da: a) 15 (quindici) giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata di costituzione in caso mora b) 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento da parte di morosità, inviando Enerxenia della ricevuta di avvenuta consegna al CLIENTE, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, apposita cliente finale della comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento.
12.2 In caso di perdurante mancato pagamento oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora, GELSIA, trascorsi almeno 40 (quarantatramite raccomandata o posta elettronica certificata) c) 20 (venti) giorni solari dalla data di notifica emissione della comunicazione di costituzione in mora qualora Enerxenia non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata.
11.3. Nei 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione delle fornitura per morosità, qualora Enerxenia proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura, Enerxenia trasmetterà all’impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura non prima di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti da: a) 7 (sette) giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata di costituzione in mora b) 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento da parte di Enerxenia della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora (otramite raccomandata o posta elettronica certificata) c) 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di
11.4. Il Cliente deve documentare ad Enerxenia l’avvenuto pagamento esclusivamente con le modalità indicate nella comunicazione di messa in mora.
11.5. Sussistendone le condizioni tecniche, per le forniture il Distributore di energia elettrica, almeno 25 giorni solari nel caso prima di riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile) e almeno e 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione di costituzione in mora, si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/procedere alla sospensione della fornitura per morosità.
12.3 L’eventuale avvenuto pagamento dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione via fax al n. 0000.000000 oppure via mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
12.4 Prima della sospensione della fornitura di energia elettrica sarà effettuata dal Distributore localefornitura, ove le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, effettuerà una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento in caso di perdurato mancato pagamento da parte del CLIENTECliente, il Distributore locale, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà alla verrà effettuata la sospensione della fornitura.
12.5 Il CLIENTE è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie 11.6. Qualora Enerxenia risulti essere esclusivamente controparte commerciale per l’invio il punto di fornitura di energia elettrica e l’utente del sollecito dispacciamento e del trasporto dovessero risolvere il contratto con Enerxenia per inadempimenti di pagamento. Le spese relative quest’ultima, il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’Allegato B alla sospensione deliberazione 487/2015/R/eel e alla riattivazione delle forniture sono a carico del CLIENTE nel limite dell’ammontare previsto dall’ARERA o definito nel prezziario del Distributore. Verranno inoltre addebitati al CLIENTE contribuiti per la gestione amministrativa delle pratiche di disattivazione e riattivazione della fornitura così come previsto all’art. 6.3verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia.
12.6 Nel caso della 11.7. Qualora Enerxenia risulti essere esclusivamente controparte commerciale per il punto di fornitura di gas naturalenaturale e l’utente della distribuzione dovesse risolvere il contratto con Enerxenia per inadempimenti di quest’ultima, il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall’Art. 27bis della Del. 138/04 dell’ARERA e s.m.i e la fornitura verrà comunque garantita, qualora l’intervento di chiusura del PDR per morosità il cliente non fosse fattibileabbia trovato un altro esercente la vendita, GELSIA si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR, qualora tecnicamente ed economicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del PDR comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il CLIENTE. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR non risultasse fattibile, GELSIA si riserva di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. e di richiedere conseguentemente al SII la risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità nell’ambito dei prelievi c/o il PDR dalla data di efficacia della risoluzione contrattuale. In questo caso GELSIA sarà tenuta a trasmettere al distributore locale, se richiesti:
12.7 Nel caso della fornitura di energia elettrica, qualora l’intervento di sospensione per morosità non fosse fattibile, GELSIA si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione della fornitura di energia elettrica, qualora tecnicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del POD comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il CLIENTE. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, la Società si riserva di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456. C.c. e, conseguentemente, di estinguere la propria responsabilità dei prelievi presso il POD.
12.8 A far data dall’avvenuta risoluzione contrattuale e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di switching per il medesimo PDR/POD da parte di altro utente del servizio di distribuzione/trasporto, saranno attivati i servizi di ultima istanza.
12.9 Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il CLIENTE si impegna a garantire al Distributore locale, o a personale da questi delegato, l’accesso ai locali in cui è ubicato il contatore.
12.10 GELSIA inoltre ha facoltà 11.8. La procedura di procedere, senza alcun preavviso per forniture disalimentabili, all’immediata richiesta di sospensione delle forniture nei seguenti casi: a) accertato prelievo fraudolento; b) pericolo oggettivo; c) rottura dei sigilli del misuratore o manomissione dello stesso.
12.11 Decorsi 30 giorni dalla sospensione della fornitura senza non trova applicazione nei confronti del Cliente che il CLIENTE provveda rientri nella categoria dei “Clienti finali non disalimentabili”, così come definita dal TIMOE in ambito energia elettrica e dal TIMG in ambito gas. Con riferimento all’energia elettrica, Enerxenia potrà richiedere la risoluzione dei contratti di dispacciamento e di trasporto relativi al pagamento dell’insoluto, GELSIA si riserva la facoltà punto di risolvere prelievo per morosità e ritenere risolto il Contratto per inadempimento ai sensi dell’artdell’Art. 1456 c.c., estinguendo la propria responsabilità .. A seguito della risoluzione di predetti contratti l’impresa distributrice provvederà a trasferire il punto di prelievo presso il PDR/POD interessato.
12.12 In ogni casonel contratto di dispacciamento dell’Acquirente Unico, per i clienti aventi diritto al “servizio di maggior tutela”, o dell’esercente la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi: a) qualora non sia stata effettuata salvaguardia, per i clienti aventi diritto al “servizio di salvaguardia”. Con riferimento al gas naturale, Enerxenia potrà richiedere la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dal precedente art. 12.1; b) qualora il CLIENTE finale abbia comunicato a GELSIA l’avvenuto pagamento secondo la modalità previste dall’art. 12.3; c) qualora l’importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all’ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata da GELSIA e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d) qualora GELSIA non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale o relativo a fatturazione di importi anomali salvo che l’importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro o il reclamo sia stato inviato dal CLIENTE oltre i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo o relativo all’attribuzione al CLIENTE di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni; e) qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel Contratto.
12.13 Il CLIENTE avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a:
12.14 La Società, ove previsto, si riserva la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell’eventuale credito maturato qualora il CLIENTE eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al CLIENTE la componente “CMOR” (Sistema Indennitario), derivante da un’eventuale precedente situazione di morosità del CLIENTE con altro fornitore.
12.15 Nel caso di morosità del CLIENTE titolare di un PDR non disalimentabile GELSIA potrà procederà alla costituzione in mora tramite lettera Raccomandata indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni dall’invio della comunicazione, entro il quale il CLIENTE titolare di PDR non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento; decorso tale termine, senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, GELSIA potrà provvedere alla risoluzione del contratto per inadempimento morosità e alla successiva richiesta al SII di risoluzione contrattuale a far data dall’avvenuta “Cessazione amministrativa per morosità relativa a un PDR punto di riconsegna non disalimentabile moroso. In tal caso il SII, in mancanza disalimentabile” l’impresa di richiesta di accesso alla rete distribuzione attiva la disciplina prevista per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, provvederà ad attivare i servizi fornitura di ultima istanza di cui al TIVGTIVG o, qualora ne sia impossibile l’attivazione, la disciplina prevista per la fornitura del servizio di default relativo a punti di riconsegna non disalimentabili morosi.
11.9. Saranno inoltre addebitate Enerxenia, in caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, sarà tenuta a trasmettere all’impresa di distribuzione: a) copia delle fatture non pagate b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente c) copia della risoluzione del contratto con il cliente d) copia del contratto di fornitura o dell’ultima fattura pagata e) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.
11.10. Il Cliente, laddove il contratto di fornitura non sia stato risolto, ha facoltà a richiedere e ottenere da Enerxenia la riattivazione della fornitura a seguito di dimostrazione di avvenuto pagamento con le modalità riportare nella comunicazione di messa in mora.
11.11. Enerxenia ha diritto di richiedere al CLIENTE le Cliente: a) il pagamento del corrispettivo di sospensione e riattivazione della fornitura di energia elettrica nei limiti dell’ammontare previsto dall’ARERA con il TIT b) il pagamento del corrispettivo di sospensione e riattivazione della fornitura di gas naturale nei limiti dell’ammontare previsto dall’ARERA e di quanto addebitato dal Distributore c) il rimborso delle spese postali relative ai solleciti di pagamento, salvo il risarcimento del maggior danno d) il pagamento di un contributo in quota fissa così come definito dall’Art. 11 del TIV)dell’ARERA e successive modifiche e integrazioni.
12.16 Nel 11.12. Enerxenia, in caso di morosità mancato rispetto della regolazione in materia di CLIENTE finale non disalimentabile costituzione in mora e sospensione della fornitura, è tenuta a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico per importi e nei limiti e con le modalità di energia elettrica, GELSIA potrà risolvere il relativo contratto di dispacciamento erogazione previsti dal TIMOE e trasporto per i punti di prelievo interessati dall’inadempimento del CLIENTE. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti, il POD del CLIENTE oggetto della risoluzione contrattuale verranno attivati i servizi di ultima istanza di cui al TIVdal TIMG dell’ARERA e successive modifiche e integrazioni.
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale
Sospensione della fornitura. 12.1 In caso di mancato pagamento di una bolletta entro il termine indicato nella stessa, e comunque decorsi 15 giorni dalla data di scadenza senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, GELSIA si riserva il diritto di attivare le procedure previste in caso di morosità, morosità inviando al CLIENTE, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento., termine comunque non inferiore a (in alternativa):
12.2 In caso di perdurante mancato pagamento oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora, GELSIA, trascorsi almeno 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora (o, per le forniture di energia elettrica, almeno 25 giorni solari nel caso di riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile) e almeno e 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione di costituzione in mora, si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/Chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità.
12.3 Qualora decorsi non più di 90 giorni dall’ultima richiesta di sospensione della
12.4 L’eventuale avvenuto pagamento dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione via fax al n. 0000.000000 oppure via o all’indirizzo mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
12.4 Prima della sospensione della fornitura di energia elettrica sarà effettuata dal Distributore locale, ove le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del CLIENTE, il Distributore locale, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà alla sospensione della fornituraxxxxxxxxx@xxxxxx.xx .
12.5 Il CLIENTE Cliente è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l’invio del sollecito di pagamento. Le spese relative alla sospensione e alla riattivazione delle forniture della fornitura sono a carico del CLIENTE nel limite dell’ammontare previsto dall’ARERA o definito nel prezziario del Distributore. Verranno inoltre addebitati al CLIENTE contribuiti per la gestione amministrativa delle pratiche di disattivazione e riattivazione della fornitura così come previsto all’art. 6.3addebitato a GELSIA dal Distributore locale.
12.6 Nel caso della fornitura di gas naturale, qualora in cui l’intervento di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità non fosse fattibile, GELSIA si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR, qualora tecnicamente ed economicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del PDR comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il CLIENTECliente. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR non risultasse fattibile, GELSIA si riserva di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. e di richiedere conseguentemente al SII Distributore locale la risoluzione contrattuale Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi c/o il PDR dalla data di efficacia della risoluzione contrattualeCessazione. In questo caso GELSIA sarà tenuta a trasmettere al distributore locale, se richiesti:
12.7 Nel caso della fornitura di energia elettrica, qualora l’intervento di sospensione per morosità non fosse fattibile, GELSIA si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione della fornitura di energia elettrica, qualora tecnicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del POD comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il CLIENTE. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, la Società si riserva di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456. C.c. e, conseguentemente, di estinguere la propria responsabilità dei prelievi presso il POD.
12.8 A far data dall’avvenuta risoluzione contrattuale e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di switching per il medesimo PDR/POD da parte di altro utente del servizio di distribuzione/trasporto, saranno attivati i servizi di ultima istanza.
12.9 Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il CLIENTE Cliente si impegna a garantire al Distributore locale, o a personale da questi delegato, l’accesso ai locali in cui è ubicato il contatore.
12.10 12.8 GELSIA inoltre inoltre, ha facoltà di procedere, senza alcun preavviso per forniture disalimentabilial CLIENTE, all’immediata richiesta di sospensione delle forniture della fornitura nei seguenti casi: a) accertato prelievo fraudolento; b) pericolo oggettivo; c) rottura dei sigilli del misuratore o manomissione dello stesso.
12.11 12.9 Decorsi 30 giorni dalla sospensione della fornitura senza che il CLIENTE cliente provveda al pagamento dell’insoluto, GELSIA si riserva la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c., .. A seguito di risoluzione del Contratto GELSIA provvederà a richiedere al Distributore locale la Cessazione amministrativa relativa ad un PDR disalimentabile estinguendo la propria responsabilità di prelievo dei prelievi presso il PDR/POD interessato.
12.12 12.10 In ogni caso, la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi: :
a) qualora ove non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dal precedente artartt. 12.1; ;
b) qualora il CLIENTE finale abbia comunicato a GELSIA l’avvenuto pagamento secondo la modalità previste dall’artdal art. 12.3; 12.4;
c) qualora l’importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all’ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata da GELSIA e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; ;
d) qualora GELSIA non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale o relativo a fatturazione di importi anomali anomali, salvo che l’importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro o il reclamo sia stato inviato dal CLIENTE oltre i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo o relativo all’attribuzione al CLIENTE di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni; anomalo;
e) qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura gas e che non siano previste esplicitamente nel Contratto.
12.13 Il CLIENTE avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a:
12.14 La Società, ove previsto, si riserva la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell’eventuale credito maturato qualora il CLIENTE eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al CLIENTE la componente “CMOR” (Sistema Indennitario), derivante da un’eventuale precedente situazione di morosità del CLIENTE con altro fornitore.
12.15 12.11 Nel caso di morosità del CLIENTE Cliente titolare di un PDR non disalimentabile GELSIA potrà procederà alla costituzione in mora tramite lettera Raccomandata indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni dall’invio della comunicazione, entro il quale il CLIENTE Cliente titolare di PDR non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento; decorso tale termine, senza che il CLIENTE Cliente abbia provveduto al pagamento, GELSIA potrà provvedere alla risoluzione del contratto per inadempimento e alla successiva richiesta richiesta, al SII Distributore locale, di risoluzione contrattuale Cessazione amministrativa per morosità relativa a un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso il SIIDistributore locale, in mancanza di richiesta di accesso alla rete per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG. Saranno Xxxxxxx inoltre addebitate al CLIENTE Cliente le spese postali relative ai solleciti di pagamento.
12.16 Nel caso 12.12 Il CLIENTE avrà diritto ad un indennizzo automatico di morosità di CLIENTE finale non disalimentabile di energia elettrica, GELSIA potrà risolvere il relativo contratto di dispacciamento e trasporto per i punti di prelievo interessati dall’inadempimento del CLIENTE. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti, il POD del CLIENTE oggetto della risoluzione contrattuale verranno attivati i servizi di ultima istanza di cui al TIV.importo pari a:
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Sospensione della fornitura. 12.1 In caso Ferme restando le vigenti norme di mancato pagamento legge in materia, fatta salva ogni altra azione legale per l'eventuale risarcimento dei danni, il Consorzio si riserva di una bolletta entro il termine indicato nella stessasospendere la fornitura, e comunque decorsi 15 giorni dalla data di scadenza senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, GELSIA si riserva il gli utenti possano vantare alcun diritto di attivare le procedure previste ed alcun indennizzo:
1. in caso di morositàdanneggiamento delle apparecchiature o impianti di proprietà del Consorzio, inviando immissione nella rete di corpi estranei o di acque non provenienti dall’impianto pubblico consortile, ovvero qualunque manomissione ed alterazione alla rete di distribuzione, alle relative fasce laterali di rispetto, alle prese aziendali, alle saracinesche, agli sfiati ed ogni altro manufatto degli impianti consortili;
2. in caso di manomissione di sigilli o compimento di qualunque altra operazione diretta a rendere irregolare il funzionamento del contatore;
3. nei casi di cui all'art. 17 (morosità pendenti);
4. uso diverso da quello stabilito nel contratto di fornitura;
5. prelievi abusivi e/o rivendita della risorsa idrica senza autorizzazione;
6. rifiuto o impossibilità all’accesso degli incaricati del Consorzio per la lettura dei contatori e la verifica degli impianti;
7. difformità dell'allaccio e degli impianti dalle prescrizioni contenute nel presente regolamento e/o impartite dal Consorzio;
8. ipotesi di successione nel contratto, di cui il Consorzio sia venuto a conoscenza senza che siano pervenute la formale domanda di successione e le comunicazioni di cui all’art. 14;
9. subentro di fatto non regolarizzato ai sensi dell'art. 15;
10. per esigenze di forza maggiore o per urgenti interventi di manutenzione;
11. per motivi tecnici ed amministrativi;
12. per qualsiasi ragione che sia causa di danni a terzi derivanti da impianti posti a monte dei contatori.
13. in caso di perdita dovuta a rottura degli impianti privati posti a valle dei contatori, di cui il Consorzio sia venuto a conoscenza, e/o omissione dei tempestivi interventi di riparazione di competenza dell'utente, al CLIENTEsolo fine di evitare lo spreco della risorsa idrica consortile. Nei casi di cui ai numeri 3, 4, 6, 7, 8 e 9 il Consorzio comunicherà all’utente a mezzo raccomandata con avviso A.R. preavviso di ricevimento o PECsospensione evidenziando che, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento.
12.2 In caso di perdurante mancato pagamento oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione moraperdurando l’inadempienza, GELSIA, trascorsi almeno 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora (o, per le forniture di energia elettrica, almeno 25 giorni solari nel caso di riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile) e almeno e 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione di costituzione in mora, dopo 30 gg si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/sospensione della fornitura per morosità.
12.3 L’eventuale avvenuto pagamento dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione via fax al n. 0000.000000 oppure via mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
12.4 Prima della sospensione della fornitura di energia elettrica sarà effettuata dal Distributore locale, ove le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del CLIENTE, il Distributore locale, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà procederà alla sospensione della fornitura.
12.5 Il CLIENTE è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l’invio del sollecito . Perdurando ulteriormente l’inadempienza, almeno 10 gg prima dell’effettiva sospensione della fornitura, il gestore notificherà all’utente a mezzo raccomandata A.R. il preavviso di pagamentodistacco immediato. Le spese relative alla Nei casi di cui ai numeri 1, 2 e 11 la sospensione e alla riattivazione delle forniture sono sarà disposta 48 ore dopo il preavviso da inviare all’utente con raccomodata A.R., telegramma, od altro mezzo idoneo a carico del CLIENTE nel limite dell’ammontare previsto dall’ARERA o definito nel prezziario del Distributore. Verranno inoltre addebitati al CLIENTE contribuiti per la gestione amministrativa delle pratiche di disattivazione e riattivazione della fornitura così come previsto all’art. 6.3.
12.6 Nel caso della fornitura di gas naturale, qualora l’intervento di chiusura del PDR per morosità non fosse fattibile, GELSIA si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR, qualora tecnicamente ed economicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del PDR comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il CLIENTEcomprovare l'avvenuta ricezione. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR non risultasse fattibile, GELSIA si riserva di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. e di richiedere conseguentemente al SII la risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi c/o il PDR dalla data di efficacia della risoluzione contrattuale. In questo caso GELSIA sarà tenuta a trasmettere al distributore locale, se richiesti:
12.7 Nel caso della fornitura di energia elettrica, qualora l’intervento di sospensione per morosità non fosse fattibile, GELSIA si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione della fornitura di energia elettrica, qualora tecnicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del POD comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il CLIENTE. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, la Società si riserva di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456. C.c. e, conseguentemente, di estinguere la propria responsabilità dei prelievi presso il POD.
12.8 A far data dall’avvenuta risoluzione contrattuale e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di switching per il medesimo PDR/POD da parte di altro utente del servizio di distribuzione/trasporto, saranno attivati i servizi di ultima istanza.
12.9 Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il CLIENTE si impegna a garantire al Distributore locale, o a personale da questi delegato, l’accesso ai locali in cui è ubicato il contatore.
12.10 GELSIA inoltre ha facoltà di procedere, senza alcun preavviso per forniture disalimentabili, all’immediata richiesta di sospensione delle forniture nei seguenti casi: a) accertato prelievo fraudolento; b) pericolo oggettivo; c) rottura dei sigilli del misuratore o manomissione dello stesso.
12.11 Decorsi 30 giorni dalla sospensione della fornitura senza che il CLIENTE provveda al pagamento dell’insoluto, GELSIA si riserva la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c., estinguendo la propria responsabilità di prelievo presso il PDR/POD interessato.
12.12 In ogni caso, la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi: a) qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dal precedente art. 12.1; b) qualora il CLIENTE finale abbia comunicato a GELSIA l’avvenuto pagamento secondo la modalità previste dall’art. 12.3; c) qualora l’importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all’ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata da GELSIA e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d) qualora GELSIA non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale o relativo a fatturazione di importi anomali salvo che l’importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro o il reclamo sia stato inviato dal CLIENTE oltre i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo o relativo all’attribuzione al CLIENTE di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni; e) qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel Contratto.
12.13 Il CLIENTE avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a:
12.14 La Società, ove previsto, si riserva la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell’eventuale credito maturato qualora il CLIENTE eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al CLIENTE la componente “CMOR” (Sistema Indennitario), derivante da un’eventuale precedente situazione di morosità del CLIENTE con altro fornitore.
12.15 Nel caso di morosità del CLIENTE titolare di un PDR non disalimentabile GELSIA potrà procederà alla costituzione in mora tramite lettera Raccomandata indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni dall’invio della comunicazione, entro il quale il CLIENTE titolare di PDR non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento; decorso tale termine, senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, GELSIA potrà provvedere alla risoluzione del contratto per inadempimento e alla successiva richiesta al SII di risoluzione contrattuale per morosità relativa a un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso il SII, in mancanza di richiesta di accesso alla rete per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVGnumero 13 la sospensione sarà disposta entro 24 ore dal ricevimento del preavviso a mezzo raccomandata a/r, telegramma od altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione. Saranno inoltre addebitate al CLIENTE le spese postali relative ai solleciti di pagamento.
12.16 Nel caso di morosità di CLIENTE finale non disalimentabile di energia elettrica, GELSIA potrà risolvere il relativo contratto di dispacciamento e trasporto per i punti di prelievo interessati dall’inadempimento del CLIENTE. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti, il POD del CLIENTE oggetto della risoluzione contrattuale verranno attivati i servizi di ultima istanza Nei casi di cui al TIVai numeri 5, 10 e 12 la sospensione sarà immediata e ne sarà data tempestiva comunicazione con mezzi idonei, anche di massa.
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Sospensione della fornitura. 12.1 In caso di mancato pagamento di una bolletta entro il termine indicato nella stessa, e comunque decorsi 15 giorni dalla data di scadenza senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, GELSIA si riserva il diritto di attivare le procedure previste in caso di morosità, inviando al CLIENTE, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento., termine comunque non inferiore a (in alternativa):
12.2 In caso di perdurante mancato pagamento oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora, GELSIA, trascorsi almeno 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora (o, per le forniture di energia elettrica, almeno 25 giorni solari nel caso di riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile) e almeno e 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione di costituzione in mora, si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/sospensione della fornitura per morosità.
12.3 Qualora decorsi non più di 90 giorni dall’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità effettuata da GELSIA, il CLIENTE risulti nuovamente moroso con riferimento ad ulteriori fatture rispetto a quelle per le quali era stata richiesta in precedenza la sospensione della fornitura per morosità, GELSIA si riserva il diritto di riattivare le procedure previste in caso di morosità inviando al CLIENTE, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il CLIENTE sarà tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a (in alternativa):
12.4 In tal caso e qualora il mancato pagamento perduri oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora, GELSIA, trascorsi almeno 2 (due) giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione di costituzione in mora, si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/sospensione della fornitura per morosità.
12.5 L’eventuale avvenuto pagamento dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione via fax al n. 0000.000000 oppure via mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
12.4 12.6 Prima della sospensione della fornitura di energia elettrica sarà effettuata dal Distributore locale, ove le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del CLIENTE, il Distributore locale, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà alla sospensione della fornitura.
12.5 12.7 Il CLIENTE è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l’invio del sollecito di pagamento. Le spese relative alla sospensione e alla riattivazione delle forniture sono a carico del CLIENTE nel limite dell’ammontare previsto dall’ARERA o definito nel prezziario del Distributore. Verranno inoltre addebitati al CLIENTE contribuiti per la gestione amministrativa delle pratiche di disattivazione e riattivazione della fornitura così come previsto all’art. 6.3.
12.6 12.8 Nel caso della fornitura di gas naturale, qualora l’intervento di chiusura del PDR per morosità non fosse fattibile, GELSIA si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR, qualora tecnicamente ed economicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del PDR comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il CLIENTE. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR non risultasse fattibile, GELSIA si riserva di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. e di richiedere conseguentemente al SII la risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi c/o il PDR dalla data di efficacia della risoluzione contrattuale. In questo caso GELSIA sarà tenuta a trasmettere al distributore locale, se richiesti:
12.7 12.9 Nel caso della fornitura di energia elettrica, qualora l’intervento di sospensione per morosità non fosse fattibile, GELSIA si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione della fornitura di energia elettrica, qualora tecnicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del POD comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il CLIENTE. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, la Società si riserva di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456. C.c. e, conseguentemente, di estinguere la propria responsabilità dei prelievi presso il POD.
12.8 12.10 A far data dall’avvenuta risoluzione contrattuale e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di switching per il medesimo PDR/POD da parte di altro utente del servizio di distribuzione/trasporto, saranno attivati i servizi di ultima istanza.
12.9 12.11 Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il CLIENTE si impegna a garantire al Distributore locale, o a personale da questi delegato, l’accesso ai locali in cui è ubicato il contatore.
12.10 12.12 GELSIA inoltre ha facoltà di procedere, senza alcun preavviso per forniture disalimentabili, all’immediata richiesta di sospensione delle forniture nei seguenti casi: a) accertato prelievo fraudolento; b) pericolo oggettivo; c) rottura dei sigilli del misuratore o manomissione dello stesso.
12.11 12.13 Decorsi 30 giorni dalla sospensione della fornitura senza che il CLIENTE provveda al pagamento dell’insoluto, GELSIA si riserva la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c., estinguendo la propria responsabilità di prelievo presso il PDR/POD interessato.
12.12 12.14 In ogni caso, la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi: :
a) qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dal precedente art. 12.1; ;
b) qualora il CLIENTE finale abbia comunicato a GELSIA l’avvenuto pagamento secondo la modalità previste dall’art. 12.3; 12.15;
c) qualora l’importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all’ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata da GELSIA e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; ;
d) qualora GELSIA non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale o relativo a fatturazione di importi anomali salvo che l’importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro o il reclamo sia stato inviato dal CLIENTE oltre i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo o relativo all’attribuzione al CLIENTE di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni; ;
e) qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel Contratto.
12.13 12.15 Il CLIENTE avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a:
12.14 I) termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento;
II) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; III) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore locale della sospensione della fornitura.
12.16 La Società, ove previsto, si riserva la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell’eventuale credito maturato qualora il CLIENTE eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al CLIENTE la componente “CMOR” (Sistema Indennitario), derivante da un’eventuale precedente situazione di morosità del CLIENTE con altro fornitore.
12.15 12.17 Nel caso di morosità del CLIENTE titolare di un PDR non disalimentabile GELSIA potrà procederà alla costituzione in mora tramite lettera Raccomandata indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni dall’invio della comunicazione, entro il quale il CLIENTE titolare di PDR non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento; decorso tale termine, senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, GELSIA potrà provvedere alla risoluzione del contratto per inadempimento e alla successiva richiesta al SII di risoluzione contrattuale per morosità relativa a un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso il SII, in mancanza di richiesta di accesso alla rete per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG. Saranno inoltre addebitate al CLIENTE le spese postali relative ai solleciti di pagamento.
12.16 12.18 Nel caso di morosità di CLIENTE finale non disalimentabile di energia elettrica, GELSIA potrà risolvere il relativo contratto di dispacciamento e trasporto per i punti di prelievo interessati dall’inadempimento del CLIENTE. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti, il POD del CLIENTE oggetto della risoluzione contrattuale verranno attivati i servizi di ultima istanza di cui al TIV.
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica E/O Di Gas Naturale
Sospensione della fornitura. 12.1 In caso di mancato pagamento di una bolletta entro il termine indicato nella stessa, e comunque decorsi 15 giorni dalla data di scadenza senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, GELSIA VCSV si riserva il diritto di attivare le procedure previste in caso di morosità, morosità inviando al CLIENTE, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a (in alternativa): 15 giorni solari dall'invio al CLIENTE della relativa raccomandata; 10 giorni solari dal ricevimento da parte di VCSV della ricevuta di avvenuta consegna al CLIENTE della PEC; 20 giorni solari dalla data di emissione della lettera di costituzione in mora, qualora il fornitore non sia in grado di documentare la data di invio.
12.2 In caso di perdurante mancato pagamento oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora, GELSIAVCSV, trascorsi almeno 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora (o, per le forniture di energia elettrica, almeno 25 giorni solari nel caso di riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile) e almeno e 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione di costituzione in mora, si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/Sospensione della fornitura.
12.3 Qualora decorsi non più di 90 giorni dall'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità effettuata da VCSV, il CLIENTE risulti nuovamente moroso con riferimento ad ulteriori fatture rispetto a quelle per le quali era stata richiesta in precedenza la sospensione della fornitura per morosità., VCSV si riserva il diritto di ri−attivare le procedure previste in caso di morosità inviando al CLIENTE, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il CLIENTE sarà tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a (in alternativa):
12.3 L’eventuale 12.5 L'eventuale avvenuto pagamento dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione via fax al n. 0000.000000 oppure via mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx.xx0000.0000000;
12.4 12.6 Prima della sospensione della fornitura di energia elettrica sarà effettuata dal Distributore locale, ove le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi ; decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento l'inadempimento da parte del CLIENTE, il Distributore locale, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà alla sospensione della fornitura.
12.5 12.7 Il CLIENTE Cliente è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l’invio l'invio del sollecito di pagamento. Le spese relative alla sospensione e alla riattivazione delle forniture della fornitura sono a carico del CLIENTE nel limite dell’ammontare dell'ammontare previsto dall’ARERA o definito nel prezziario del Distributoredall'ARERA. Verranno inoltre addebitati al CLIENTE contribuiti per la gestione amministrativa delle pratiche di disattivazione e riattivazione della fornitura così come previsto all’artall'art. 6.3.
12.6 12.8 Nel caso in cui l'intervento di sospensione della fornitura di gas naturale, qualora l’intervento di chiusura del PDR per morosità non fosse fattibile, GELSIA VCSV si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR, qualora tecnicamente ed economicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del PDR comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il CLIENTE. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR non risultasse fattibile, GELSIA si riserva di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. e di richiedere conseguentemente al SII la risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi c/o il PDR dalla data di efficacia della risoluzione contrattuale. In questo caso GELSIA sarà tenuta a trasmettere al distributore locale, se richiesti:
12.7 Nel caso della fornitura di energia elettrica, qualora l’intervento di sospensione per morosità non fosse fattibile, GELSIA si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento l'intervento di Interruzione della fornitura di energia elettrica, qualora tecnicamente fattibile. L’eventuale L'eventuale interruzione dell’alimentazione dell'alimentazione del POD comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il CLIENTE. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, la Società si riserva di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456. C.c. e, conseguentemente, di estinguere la propria responsabilità dei prelievi presso il POD.
12.8 A far data dall’avvenuta risoluzione contrattuale e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di switching per il medesimo PDR/POD da parte di altro utente del servizio di distribuzione/trasporto, saranno attivati i servizi di ultima istanzaCliente.
12.9 Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimentoVCSV, il CLIENTE si impegna a garantire al Distributore localeinoltre, o a personale da questi delegato, l’accesso ai locali in cui è ubicato il contatore.
12.10 GELSIA inoltre ha facoltà di procedere, senza alcun preavviso per forniture disalimentabilial CLIENTE disalimentabile, all’immediata all'immediata richiesta di sospensione delle forniture della fornitura nei seguenti casi: :
a) accertato prelievo fraudolento; ;
b) pericolo oggettivo; ;
c) rottura dei sigilli manomissione del misuratore o manomissione dello stessomisuratore.
12.11 12.10 Decorsi 30 giorni dalla sospensione della fornitura senza che il CLIENTE cliente provveda al pagamento dell’insolutodell'insoluto, GELSIA si riserva la VCSV ha facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’artdell'art. 1456 c.c., estinguendo la propria responsabilità di prelievo presso il PDR/POD interessato.
12.12 12.11 In ogni caso, la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi: :
a) qualora ove non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dal precedente art. 12.1; ;
b) qualora il CLIENTE finale abbia comunicato a GELSIA l’avvenuto VCSV l'avvenuto pagamento secondo la modalità previste dall’artdal art. 12.3; 12.5;
c) qualora l’importo l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all’ammontare all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata da GELSIA VCSV e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
d) qualora GELSIA la morosità del CLIENTE sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di energia elettrica;
e) qualora VCSV non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale o relativo a fatturazione di importi anomali anomali, salvo che l’importo l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro o il reclamo sia stato inviato dal CLIENTE oltre i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo o relativo all’attribuzione al CLIENTE di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni; eanomalo;
f) qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse servizi diversi dalla fornitura di energia elettrica e riguardi fattispecie che non siano previste esplicitamente nel Contratto.
12.13 12.12 Il CLIENTE avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a:
12.14 12.13 La Società, ove previsto, Società si riserva la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell’eventuale dell'eventuale credito maturato qualora il CLIENTE Cliente eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al CLIENTE la componente “CMOR” (Sistema Indennitario), derivante da un’eventuale un'eventuale precedente situazione di morosità del CLIENTE Cliente con altro fornitore, così come addebitata dal Distributore a VCSV.
12.15 Nel caso di morosità del CLIENTE titolare di un PDR non disalimentabile GELSIA potrà procederà alla costituzione in mora tramite lettera Raccomandata indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni dall’invio della comunicazione, entro il quale il CLIENTE titolare di PDR non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento; decorso tale termine, senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, GELSIA potrà provvedere alla risoluzione del contratto per inadempimento e alla successiva richiesta al SII di risoluzione contrattuale per morosità relativa a un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso il SII, in mancanza di richiesta di accesso alla rete per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG. Saranno inoltre addebitate al CLIENTE le spese postali relative ai solleciti di pagamento.
12.16 Nel caso di morosità di CLIENTE finale non disalimentabile di energia elettrica, GELSIA potrà risolvere il relativo contratto di dispacciamento e trasporto per i punti di prelievo interessati dall’inadempimento del CLIENTE. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti, il POD del CLIENTE oggetto della risoluzione contrattuale verranno attivati i servizi di ultima istanza di cui al TIV.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica
Sospensione della fornitura. 12.1 In caso di mancato pagamento di una bolletta entro il termine indicato nella stessa, e comunque decorsi 15 giorni dalla data di scadenza senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, GELSIA si riserva il diritto di attivare le procedure previste in caso di morosità, inviando al CLIENTE, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento.
12.2 In caso di perdurante mancato pagamento oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora, GELSIA, trascorsi almeno 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora (o, per le forniture di energia elettrica, almeno 25 giorni solari nel caso di riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile) e almeno e 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione di costituzione in mora, si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/sospensione della fornitura per morosità.
12.3 L’eventuale avvenuto pagamento dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione via fax al n. 0000.000000 oppure via mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
12.4 Prima della sospensione della fornitura di energia elettrica sarà effettuata dal Distributore locale, ove le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile1. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del CLIENTE, il Distributore locale, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà La Società procede alla sospensione della fornitura, oltre ai casi di morosità previsti dal precedente art. 20, nei seguenti casi:
a) qualora non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità di cui al Capo IV del presente Regolamento;
b) manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell’apparecchio misuratore, ai sensi degli artt. 33 e 34 del presente Regolamento, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all’Art. 22;
c) decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiano dato comunicazione alla Società secondo l’art. 23 del presente Regolamento;
d) estinzione del titolare del contratto “persona giuridica” per cancellazione dal registro delle imprese e conseguente cancellazione della partita IVA, senza che il titolare del contratto ne abbia dato comunicazione secondo i canali predisposti dalla Società;
e) fallimento dell’utente.
12.5 Il CLIENTE è tenuto 2. In nessun caso, ad eccezione di quanto statuito al pagamento delle spese postali necessarie per l’invio del sollecito di pagamento. Le spese relative comma 1 precedente, la Società può procedere alla sospensione e e/o alla riattivazione delle forniture sono a carico del CLIENTE nel limite dell’ammontare previsto dall’ARERA o definito nel prezziario del Distributore. Verranno inoltre addebitati al CLIENTE contribuiti per la gestione amministrativa delle pratiche di disattivazione e riattivazione della fornitura così come previsto all’art. 6.3.
12.6 Nel caso della fornitura di gas naturaleun utente finale non disalimentabile, qualora l’intervento di chiusura inteso come l’utente appartenente ad una delle seguenti categorie:
a) utenti diretti beneficiari del PDR per morosità non fosse fattibileBonus sociale idrico, GELSIA si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR, qualora tecnicamente ed economicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del PDR comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il CLIENTE. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR non risultasse fattibile, GELSIA si riserva di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. e di richiedere conseguentemente al SII 3.2 del Testo Integrato delle modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi c/o il PDR dalla data di efficacia della risoluzione contrattuale. In questo caso GELSIA sarà tenuta a trasmettere al distributore locale, se richiesti:
12.7 Nel caso della fornitura di energia elettricaacqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI), qualora l’intervento di sospensione per morosità approvato dall’ARERA con Deliberazione n. 897/2017/R/IDR del 21 dicembre 2017;
b) utenze ad “Uso pubblico non fosse fattibiledisalimentabile”, GELSIA si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione della così come definite all’art.
3. Non potrà essere sospesa la fornitura di energia elettrica, qualora tecnicamente fattibileacqua in presenza di utenze con agevolazioni tariffarie di cui il Gestore è a conoscenza (beneficiari di bonus
4. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del POD comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il CLIENTE. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, la Società si riserva di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456. C.c. e, conseguentemente, di estinguere la propria responsabilità dei prelievi presso il POD.
12.8 A far data dall’avvenuta risoluzione contrattuale e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di switching per il medesimo PDR/POD da parte di altro utente del servizio di distribuzione/trasporto, saranno attivati i servizi di ultima istanza.
12.9 Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il CLIENTE si impegna a garantire al Distributore locale, Non potrà essere limitata o a personale da questi delegato, l’accesso ai locali in cui è ubicato il contatore.
12.10 GELSIA inoltre ha facoltà di procedere, senza alcun preavviso per forniture disalimentabili, all’immediata richiesta di sospensione delle forniture nei seguenti casi: a) accertato prelievo fraudolento; b) pericolo oggettivo; c) rottura dei sigilli del misuratore o manomissione dello stesso.
12.11 Decorsi 30 giorni dalla sospensione della fornitura senza che il CLIENTE provveda al pagamento dell’insoluto, GELSIA si riserva la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c., estinguendo la propria responsabilità di prelievo presso il PDR/POD interessato.
12.12 In ogni caso, sospesa la fornitura non può essere sospesa di acqua nei seguenti casi: a) qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dal precedente art. 12.1; b) qualora il CLIENTE finale abbia comunicato a GELSIA l’avvenuto pagamento secondo la modalità previste dall’art. 12.3; c) qualora l’importo del mancato pagamento sia inferiore giorni prefestivi o uguale all’ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata da GELSIA e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d) qualora GELSIA non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale o relativo a fatturazione di importi anomali salvo che l’importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro o il reclamo sia stato inviato dal CLIENTE oltre i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo o relativo all’attribuzione al CLIENTE di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni; e) qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel Contrattofestivi.
12.13 Il CLIENTE avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a:
12.14 La Società, ove previsto, si riserva la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell’eventuale credito maturato qualora il CLIENTE eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al CLIENTE la componente “CMOR” (Sistema Indennitario), derivante da un’eventuale precedente situazione di morosità del CLIENTE con altro fornitore.
12.15 Nel caso di morosità del CLIENTE titolare di un PDR non disalimentabile GELSIA potrà procederà alla costituzione in mora tramite lettera Raccomandata indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni dall’invio della comunicazione, entro il quale il CLIENTE titolare di PDR non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento; decorso tale termine, senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, GELSIA potrà provvedere alla risoluzione del contratto per inadempimento e alla successiva richiesta al SII di risoluzione contrattuale per morosità relativa a un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso il SII, in mancanza di richiesta di accesso alla rete per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG. Saranno inoltre addebitate al CLIENTE le spese postali relative ai solleciti di pagamento.
12.16 Nel caso di morosità di CLIENTE finale non disalimentabile di energia elettrica, GELSIA potrà risolvere il relativo contratto di dispacciamento e trasporto per i punti di prelievo interessati dall’inadempimento del CLIENTE. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti, il POD del CLIENTE oggetto della risoluzione contrattuale verranno attivati i servizi di ultima istanza di cui al TIV.
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