Common use of Sospensioni Clause in Contracts

Sospensioni. Nei casi previsti dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l’appaltatore non può mai attribuire causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori e se tali ritardi siano comunque ritenuti giustificati e non addebitabili a negligenze nella stipula e controllo dei contratti da parte dell’appaltatore, ad esclusiva discrezione della S.A. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Le sospensioni e le proroghe di cui all’art. successivo devono essere annotate nel giornale dei lavori.

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Samples: Accordo Quadro Per Esecuzione Di Lavori Pubblici, Accordo Quadro Per Esecuzione Di Lavori Pubblici

Sospensioni. Nei La sospensione dei lavori può essere disposta dal Direttore dei Lavori nei casi e nei modi di cui alla normativa statale vigente. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la sospensione può essere disposta dal Direttore dei Lavori, previo accordo scritto con il Responsabile del Procedimento. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. Il Responsabile del Procedimento può, inoltre, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare direttamente all’Appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 107 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, la direzione . Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall’Appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori redigendo apposito verbale. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori o per le parti eseguibili. Non verrà riconosciuto alcun compenso all’Impresa qualora, per circostanze particolari, intendesse lasciare nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l’appaltatore non può mai attribuire causa, cantiere in tutto o in parteparte macchinari ed attrezzature durante il periodo di sospensione. In tal caso l'Appaltatore dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavori per ottenere il relativo benestare scritto. L’Appaltatore, ad altre ditte o imprese o fornitori qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe, che se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditteAppaltante, imprese o fornitori purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale. La disposizione di sospensioni e se tali ritardi siano comunque ritenuti giustificati e non addebitabili a negligenze nella stipula e controllo dei contratti da parte dell’appaltatoredi riprese lavori, ad esclusiva discrezione della S.A. I verbali per nonché la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato proroghe determinano l’onere in capo all’Appaltatore di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro aggiornare il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Le sospensioni e le proroghe di cui all’art. successivo devono essere annotate nel giornale dei programma lavori.

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Samples: Construction Contract, Contract for Environmental Redevelopment and Archaeological Enhancement

Sospensioni. Nei La sospensione dei lavori può essere disposta dal Direttore dei Lavorinei casi previsti dall’arte nei modi di cui alla normativa statale vigente. 107 In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte,la sospensione può essere disposta dal Direttore dei Lavori,previo accordo scritto con il Responsabile del D. LgsProcedimento. 50/2016, Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori d’ufficio ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. Il Responsabile del Procedimento può,inoltre,per ragioni di pubblico interesse o su segnalazione dell’appaltatore può necessità,ordinare direttamente all’Appaltatore la sospensione dei lavori redigendo apposito verbalelavori, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. A giustificazione 158 del ritardo nell’ultimazione D.P.R. 207/2010. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavoriredige il verbale di ripresa dei lavori o indicando il nuovo termine contrattuale;detto verbale è firmato dall’Appaltatore. Qualora le ragione che hanno determinato l’interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato in analogia a quanto disposto dall’art. 159 del Regolamento. Non verrà riconosciuto alcun compenso all’Impresa qualora, per circostanze particolari intendesse lasciare nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l’appaltatore non può mai attribuire causa, cantiere in tutto o in parteparte macchinari ed attrezzature durante il periodo di sospensione. In tal caso l'Appaltatore dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavoriper ottenere il relativo benestare scritto. L’Appaltatore, ad altre ditte o imprese o fornitori qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata,proroghe,che se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditteAppaltante, imprese o fornitori purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale. La disposizione di sospensioni e se tali ritardi siano comunque ritenuti giustificati e non addebitabili a negligenze nella stipula e controllo dei contratti da parte dell’appaltatoredi riprese lavori, ad esclusiva discrezione della S.A. I verbali per nonché la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato proroghe determinano l’onere in capo all’Appaltatore di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro aggiornare il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Le sospensioni e le proroghe di cui all’art. successivo devono essere annotate nel giornale dei programma lavori.

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Samples: Contract for Urban Infrastructure Maintenance, Construction Contract

Sospensioni. c.1) Sospensioni già previste nel programma dei lavori indicativo predisposto dall’A.C. Le sospensioni parziali o totali delle singole lavorazioni, già previste in modo dettagliato, tanto nella durata che nella causa, nel programma indicativo dei lavori predisposto dall’A.C. non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti nel citato programma. c.2) Sospensioni non previste dal programma dei lavori indicativo predisposto dall’A.C. e dal programma operativo dell’Impresa. Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori e a condizione che le attività oggetto di sospensione non siano critiche rispetto all’andamento generale dei lavori, l’appaltatore e’ tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo redatto dall’appaltatore indipendentemente dalla durata della sospensione. Tale ipotesi vale per le sospensioni relative a tipologie lavorative non interferenti con le altre lavorazioni oggetto dell’appalto. Ove pertanto, secondo tale programma, l’esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Nei casi previsti dall’art. 107 dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 50/2016Decreto 19/04/2000, la direzione dei lavori d’ufficio n° 145, ove le sospensioni totali per pubblico interesse o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori necessità abbiano superato, in una sola volta o nel rispetto delle scadenze fissate loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l’appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non avanzi la richiesta di poter recedere dal programma temporalecontratto, l’appaltatore non può mai attribuire causaavrà diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto. La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parteparte macchinari ed attrezzature di cui sopra, ad altre ditte o imprese o fornitori se esso appaltatore non abbia tempestivamente dovrà farne richiesta scritta all'Ufficio Dirigente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante ottenere il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori e se tali ritardi siano comunque ritenuti giustificati e non addebitabili a negligenze nella stipula e controllo relativo benestare scritto. Nel caso di sospensione dei contratti da parte dell’appaltatore, ad esclusiva discrezione della S.A. I verbali lavori così come per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione ripresa dei lavori, controfirmati dall’appaltatore il D.L. provvederà a darne comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavoriall’Osservatorio Comunale sugli appalti. Il presente appalto comprende lavorazioni in “Pronto Intervento” secondo le necessità stabilite dalla S.A.. Tali lavorazioni, devono pervenire al responsabile del procedimento da contabilizzarsi con l’elenco prezzi allegato e/o con il Prezziario Regione Lazio in vigore, dovranno essere eseguite entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione termine di 24 ore lavorative o, comunque, secondo le prescrizioni della D.L. e devono daranno diritto ad una maggiorazione sull’importo della tariffa, come stabilito in Elenco Prezzi. Le lavorazioni in “Pronto Intervento” dovranno essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. La sospensione opera dalla data ordinate dall’ufficio di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbaledirezione lavori. Il verbale mancato rispetto dei termini assegnati per l’esecuzione (completamento) del Pronto Intervento comporterà la non corresponsione della maggiorazione e l’applicazione delle penalità come da art 29. In caso del non rispetto dei termini assegnati, l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimentofare eseguire i lavori ad altra Impresa, qualora addebitando il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Le sospensioni e le proroghe di cui all’art. successivo devono essere annotate nel giornale dei lavori.relativo importo all’Appaltatore

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni. Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori e a condizione che le attività oggetto di sospensione non siano critiche rispetto all’andamento generale dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici, strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma esecutivo redatto dall’Appaltatore, indipendentemente dalla durata della sospensione. Tale ipotesi vale per le sospensioni relative a tipologie lavorative non interferenti con le altre lavorazioni oggetto dell’appalto. Ove pertanto, secondo tale programma, l’esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Nei casi previsti dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016ove le sospensioni totali per pubblico interesse o necessità abbiano superato, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori in una sola volta o nel rispetto delle scadenze fissate loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l’Appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non avanzi la richiesta di poter recedere dal programma temporalecontratto, l’appaltatore non può mai attribuire causaavrà diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto. La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra D.L. ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori se esso appaltatore non abbia tempestivamente macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta alla D.L. per iscritto denunciato alla Stazione appaltante ottenere il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori e se tali ritardi siano comunque ritenuti giustificati e non addebitabili a negligenze nella stipula e controllo relativo benestare scritto. Nel caso di sospensione dei contratti da parte dell’appaltatore, ad esclusiva discrezione della S.A. I verbali lavori così come per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione ripresa dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Le sospensioni e le proroghe di cui all’art. successivo devono essere annotate nel giornale dei lavoriD.L. provvederà a darne comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni. Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori e a condizione che le attività oggetto di sospensione non siano critiche rispetto all’andamento generale dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici, strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma esecutivo redatto dall’Appaltatore, indipendentemente dalla durata della sospensione. Tale ipotesi vale per le sospensioni relative a tipologie lavorative non interferenti con le altre lavorazioni oggetto dell’appalto. Ove pertanto, secondo tale programma, l’esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Nei casi previsti dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016ove le sospensioni totali per pubblico interesse o necessità abbiano superato, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori in una sola volta o nel rispetto delle scadenze fissate loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l’Appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non avanzi la richiesta di poter recedere dal programma temporalecontratto, l’appaltatore non può mai attribuire causaavrà diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto. La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la D.L. e l’Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori se esso appaltatore non abbia tempestivamente macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta alla D.L. per iscritto denunciato alla Stazione appaltante ottenere il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori e se tali ritardi siano comunque ritenuti giustificati e non addebitabili a negligenze nella stipula e controllo relativo benestare scritto. Nel caso di sospensione dei contratti da parte dell’appaltatore, ad esclusiva discrezione della S.A. I verbali lavori così come per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione ripresa dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Le sospensioni e le proroghe di cui all’art. successivo devono essere annotate nel giornale dei lavoriD.L. provvederà a darne comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni. Nei casi previsti dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016Qualora cause di forza maggiore, la direzione dei lavori condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d’arte, il DEC, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori servizi redigendo apposito verbaleverbale sentito l’Appaltatore. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l’appaltatore non può mai attribuire causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori e se tali ritardi siano comunque ritenuti giustificati e non addebitabili a negligenze nella stipula e controllo dei contratti da parte dell’appaltatore, ad esclusiva discrezione della S.A. I verbali per In ogni caso la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non ; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbaleR.U.P. Non appena cessate le cause della sospensione il DEC redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei servizi differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei servizi è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei servizi per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al DEC ed ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza emissione. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei servizi ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al DEC. Agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le stesse disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori ordinate dal DEC., in quanto compatibili. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’accordo quadro, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Le sospensioni e le proroghe di cui all’art. successivo devono essere annotate nel giornale dei lavorioltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Prelievo, Trasporto E Conferimento Di Rifiuti

Sospensioni. Nei casi previsti dall’artNell’eventualità che, successivamente alla consegna di un ordine di servizio, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, par- zialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. 107 del D. LgsCon la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine per il completamento dei lavori pre- visti nell’ordine di servizio viene incrementato, su istanza dell’Impresa, soltanto degli eventua- li maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimato l’intervento richiesto con lo stesso ordine di servizio, indipendentemente dalla durata della sospensione. 50/2016Ove pertanto, l’esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza previsto originariamente nell’ordine di servizio, la direzione so- spensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospen- sione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. Eventuali aggiornamenti dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto tempi e delle scadenze fissate lavorazioni contenuti nell’ordine di servizio, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice, sono approvate dal programma temporale, l’appaltatore non può mai attribuire causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori e se tali ritardi siano comunque ritenuti giustificati e non addebitabili a negligenze nella stipula e controllo dei contratti da parte dell’appaltatore, ad esclusiva discrezione della S.A. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione Direttore dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo subordinatamente alla verifica della loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Le sospensioni e le proroghe di cui all’art. successivo devono essere annotate nel giornale dei lavorieffettiva necessità ed attendibilità.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto