Common use of Sostituzione del veicolo assicurato Clause in Contracts

Sostituzione del veicolo assicurato. Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero (art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) e di sostituzione con altro veicolo, la scadenza annuale del contratto è mantenuta ferma, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e la classe di merito è conservata a condizione che: - il nuovo veicolo sia intestato al medesimo proprietario del veicolo precedentemente assicurato o al coniuge in regime di comunione di beni; - al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffaria. Qualora invece il nuovo veicolo sia assicurato in sostituzione di un altro veicolo assicurato con diversa formula tariffaria, il primo periodo di osservazione ha inizio dal giorno di decorrenza della prima annualità intera di assicurazione del nuovo veicolo e termina 2 mesi prima della scadenza di tale annualità. Il contratto viene assegnato: - alla classe di merito 25 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 26 in caso di voltura al Pra se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ultime 5 annualità; - alla classe di merito 27 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 28 in caso di voltura al Pra se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ultime 3 annualità; - alla classe di merito 29 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 30 in caso di voltura al Pra in tutti gli altri casi.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Sostituzione del veicolo assicurato. Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero (art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) e di sostituzione con altro veicolo, la scadenza annuale del contratto è mantenuta ferma, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e la classe di merito è conservata a condizione che: - il nuovo veicolo sia intestato al medesimo proprietario del veicolo precedentemente assicurato o al coniuge in regime di comunione di beni; - al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffaria. Qualora invece il nuovo veicolo sia assicurato in sostituzione di un altro veicolo assicurato con diversa formula tariffaria, il primo periodo di osservazione ha inizio dal giorno di decorrenza della prima annualità intera di assicurazione del nuovo veicolo e termina 2 mesi prima della scadenza di tale annualità. Il contratto viene assegnato: - alla classe di merito 25 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 26 in caso di voltura al Pra se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ultime 5 annualità; - alla classe di merito 27 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 28 in caso di voltura al Pra se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ultime 3 annualità; - Nel caso di cessazione di rischio a seguito di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero (art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli) o furto del veicolo assicurato, il proprietario può beneficiare, per altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in regime di comunione di beni, della Nel caso in cui al momento della cessazione di rischio risulti concluso il periodo di osservazione, l’Impresa assegnerà il nuovo contratto alla classe di merito 29 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 30 in caso di voltura al Pra in tutti gli altri casieffettivamente maturata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Autobus, Veicoli Adibiti a Trasporto Di Cose,

Sostituzione del veicolo assicurato. Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero (art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) e di sostituzione con altro veicolo, la scadenza annuale del contratto è mantenuta ferma, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e la classe di merito è conservata a condizione che: - il nuovo veicolo sia intestato al medesimo proprietario del veicolo precedentemente assicurato o al coniuge in regime di comunione di beni; - al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffaria. Qualora invece il nuovo veicolo sia assicurato in sostituzione di un altro veicolo assicurato con diversa formula tariffaria, il primo periodo di osservazione ha inizio dal giorno di decorrenza della prima annualità intera di assicurazione del nuovo veicolo e termina 2 mesi prima della scadenza di tale annualità. Il contratto viene assegnatoassegnato per MACCHINE OPERATRICI e MACCHINE AGRICOLE: - alla classe di merito 25 in caso di prima immatricolazione e 24 se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ultime 3 annualità; – alla classe di merito 26 in caso di voltura al Pra 22 se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ultime 5 annualità; - fatta salva in ogni caso, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis, della Legge (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa) qualora ne ricorrano le condizioni. Nel caso di cessazione di rischio a seguito di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero (art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli) o furto del veicolo assicurato, il proprietario può beneficiare, per altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in regime di comunione di beni, della classe di merito 27 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 28 in caso di voltura al Pra se cui era assegnato il precedente contratto a condizione che: – la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla scadenza dell’ultima attestazione dello stato del rischio conseguita per il precedente veicolo; – al nuovo veicolo risulta indenne da sinistri nelle ultime 3 annualità; - alla classe di merito 29 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 30 in caso di voltura al Pra in tutti gli altri casisia applicabile la presente formula tariffaria.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Sostituzione del veicolo assicurato. Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero (art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) e di sostituzione con altro veicolo, la scadenza annuale del contratto è mantenuta ferma, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e la classe di merito è conservata a condizione che: - il nuovo veicolo sia intestato al medesimo proprietario del veicolo precedentemente assicurato o al coniuge in regime di comunione di beni; - al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffariaclausola. Qualora invece il nuovo veicolo sia assicurato in sostituzione di un altro veicolo assicurato con diversa formula tariffaria, il primo periodo di osservazione ha inizio dal giorno di decorrenza della prima annualità intera di assicurazione del nuovo veicolo e termina 2 mesi prima della scadenza di tale annualità. Il contratto viene assegnato: - – per i veicoli del SETTORE III alla classe di merito 26, se il precedente veicolo – per i veicoli del SETTORE IV alla classe di merito 25 in caso di prima immatricolazione e se il precedente veicolo – per i veicoli del SETTORE III alla classe di merito 26 in caso di voltura al Pra se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ultime 5 annualità; - alla classe di merito 27 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 28 in caso di voltura al Pra se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ultime 3 annualità; - alla classe di merito 29 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 30 in caso di voltura al Pra 28, in tutti gli altri casi; – per i veicoli del SETTORE IV alla classe di merito 27, in tutti gli altri casi. Nel caso di cessazione di rischio a seguito di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero (art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli) o furto del veicolo assicurato, il proprietario può beneficiare, per altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in regime di comunione di beni, della classe di merito cui era assegnato il precedente contratto a condizione che: – la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla scadenza dell’ultima attestazione dello stato del rischio conseguita per il precedente veicolo; – al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffaria. Nel caso in cui al momento della cessazione di rischio risulti concluso il periodo di osservazione, Reale Mutua assegnerà il nuovo contratto alla classe di merito effettivamente maturata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Sostituzione del veicolo assicurato. Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero (art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) e di sostituzione con altro veicolo, la scadenza annuale del contratto è mantenuta ferma, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e la classe di merito è conservata a condizione che: - il nuovo veicolo sia intestato al medesimo proprietario del veicolo precedentemente assicurato o al coniuge in regime di comunione di beni; - al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffaria. Qualora invece il nuovo veicolo sia assicurato in sostituzione di un altro veicolo assicurato con diversa formula tariffaria, il primo periodo di osservazione ha inizio dal giorno di decorrenza della prima annualità intera di assicurazione del nuovo veicolo e termina 2 mesi prima della scadenza di tale annualità. Il contratto viene assegnato: - – alla classe di merito 27 se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ultime 3 annualità; – alla classe di merito 25 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 26 in caso di voltura al Pra se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ultime 5 annualità; - fatta salva in ogni caso, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis, del Codice (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa) qualora ne ricorrano le condizioni. Nel caso di cessazione di rischio a seguito di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero (art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli) o furto del veicolo assicurato, il proprietario può beneficiare, per altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in regime di comunione di beni, della classe di merito cui era assegnato il precedente contratto a condizione che: Nel caso in cui al momento della cessazione di rischio risulti concluso il periodo di osservazione, l’Impresa assegnerà il nuovo contratto alla classe di merito 27 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 28 in caso di voltura al Pra se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ultime 3 annualità; - alla classe di merito 29 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 30 in caso di voltura al Pra in tutti gli altri casieffettivamente maturata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Autobus, Veicoli Adibiti a Trasporto Di Cose,

Sostituzione del veicolo assicurato. Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero (artArt. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) e di sostituzione con altro veicolo, la scadenza annuale del contratto è mantenuta ferma, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e la classe di merito è conservata a condizione che: - il nuovo veicolo sia intestato al medesimo proprietario del veicolo precedentemente assicurato o al coniuge in regime di comunione di beni; - al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffaria. Qualora invece il nuovo veicolo sia assicurato in sostituzione di un altro veicolo assicurato con diversa formula tariffaria, il primo periodo di osservazione ha inizio dal giorno di decorrenza della prima annualità intera di assicurazione del nuovo veicolo e termina 2 mesi prima della scadenza di tale annualità. Il contratto viene assegnato: - alla classe di merito 25 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 26 in caso di voltura al Pra se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ultime 5 annualità; - alla classe di merito 27 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 28 in caso di voltura al Pra se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ultime 3 annualità; Nel caso di cessazione di rischio a seguito di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero (Art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura - alla compravendita di veicoli) o furto del veicolo assicurato, il proprietario può beneficiare, per altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in regime di comunione di beni, della classe di merito cui era assegnato il precedente contratto a condizione che: – la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla scadenza dell’ultima attestazione dello stato del rischio conseguita per il precedente veicolo; – al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffaria. Nel caso in cui al momento della cessazione di rischio risulti concluso il periodo di osservazione, Reale Mutua assegnerà il nuovo contratto alla classe di merito 29 effettivamente maturata. L’Area Premium si articola in caso 10 livelli, contrassegnati con le lettere da A a L, cui corrispondono coefficienti di prima immatricolazione e alla classe di merito 30 in caso di voltura al Pra in premio decrescenti riportati nella Tariffa R.C. Auto disponibile presso tutti gli altri casiIntermediari di Reale Mutua.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Sostituzione del veicolo assicurato. Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva defi- nitiva all’estero (art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (comprovata com- provata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA - Camera di Commercio, Industria, ArtigianatoArtigia- nato, Agricoltura) e di sostituzione con altro veicolo, la scadenza annuale del contratto con- tratto è mantenuta ferma, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e la classe di merito è conservata a condizione che: - il nuovo veicolo sia intestato al medesimo proprietario del veicolo precedentemente pre- cedentemente assicurato o al coniuge in regime di comunione di beni; - al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffaria. Qualora invece il nuovo veicolo sia assicurato in sostituzione di un altro veicolo assicurato assi- curato con diversa formula tariffaria, il primo periodo di osservazione ha inizio dal giorno di decorrenza della prima annualità intera di assicurazione del nuovo veicolo e termina 2 mesi prima della scadenza di tale annualità. Il contratto viene assegnato: - alla classe di merito 25 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 26 in caso di voltura al Pra 28 se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ultime 5 ul- time 3 annualità; - alla classe di merito 27 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 28 in caso di voltura al Pra 26 se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ultime 3 ul- time 5 annualità; - alla classe di merito 29 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 30 in caso di voltura al Pra in tutti gli altri casi, fatta salva in ogni caso, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis, del Codice (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa) qualora ne ricorrano le condizioni.

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Samples: www.carismassicurazioni.it

Sostituzione del veicolo assicurato. Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero all’e- stero (artArt. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) e di sostituzione con altro veicolo, la scadenza annuale del contratto è mantenuta ferma, non si interrompe il periodo pe- riodo di osservazione in corso e la classe di merito è conservata a condizione che: - il nuovo veicolo sia intestato al medesimo proprietario del veicolo precedentemente assicurato assi- curato o al coniuge in regime coniuge, al convivente di comunione di benifatto o a persona unita civilmente; - al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffaria. Qualora invece il nuovo veicolo sia assicurato in sostituzione di un altro veicolo assicurato con diversa formula tariffaria, il primo periodo : – se sull’attestazione di osservazione ha inizio dal giorno di decorrenza della prima annualità intera di assicurazione del nuovo veicolo e termina 2 mesi prima della scadenza di tale annualità. Il contratto viene assegnato: - alla rischio è riportata la classe CU si procede ad attribuire la classe di merito 25 contrattuale in caso applicazione delle “Tabelle di prima immatricolazione corrispondenza”a disposizione del Contraente presso l’intermediario e sul sito internet dell’Impresa; – se sull’attestazione di rischio non è riportata la classe CU si procede alla determinazione della stessa secondo quanto previsto dal Provvedimento IVASS n.72 del 16 aprile 2018 e sulla base di tale classe viene attribuita la classe di merito 26 contrattuale in caso applicazione delle “Tabelle di voltura al Pra se corrispondenza”a disposizione del Contraente presso l’intermediario e sul sito internet dell’Impresa. Se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ultime 5 annualità; - contratto era stipulato nella forma con franchigia, si procede alla deter- minazione della classe CU (Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018) in base ai sini- stri riportati nell’attestazione e, sulla base di tale classe, viene attribuita la classe di merito 27 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 28 in caso di voltura al Pra se contrattuale. attestazione dello stato del rischio conseguita per il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ultime 3 annualitàveicolo; - alla classe Condizioni di merito 29 in caso di prima immatricolazione e alla classe di merito 30 in caso di voltura al Pra in tutti gli altri casi.assicurazione In 1a Classe 38 / 111

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Samples: Polizza r.c. Auto (Autovetture)