SOVRACCARICO DI NEVE. Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "Eventi atmosferici" e a integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve, e conseguente crollo totale o parziale del tetto anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati. La Società non risponde dei danni causati: - da valanghe e slavine; - da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia integrativa; - ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto; - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto; - ai capannoni pressostatici e simili e al loro contenuto; - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve. La garanzia viene prestata con uno scoperto del 12% con il minimo di € 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto e con un limite di risarcimento pari al 50% del valore di ogni singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro e per anno.
SOVRACCARICO DI NEVE. La Società indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli all’interno dei fabbricati purché avvenuti a seguito di Crollo totale o parziale di tetto, pareti, lucernari e Serramenti direttamente provocato dal peso della neve. - da valanghe e slavine; - da gelo, anche se conseguente a evento coperto da questa estensione di garanzia; - ai fabbricati in corso di costruzione o di rifacimento a meno che il rifacimento sia ininfluente ai fini di questa garanzia e al loro contenuto; - ai capannoni pressostatici e al loro contenuto; - ai lucernari, vetrate, Serramenti e all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da Crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
SOVRACCARICO DI NEVE. In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10%. In nessun caso la Società pagherà per sinistro e per periodo di assicurazione importo superiore a € 500.000.
SOVRACCARICO DI NEVE. La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sul tetto e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. Sono esclusi i danni a:
a) fabbricati non conformi alle vigenti norme relative a sovraccarichi da neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche ed eventuali disposizioni locali);
b) fabbricati adibiti ad alpeggio e serre;
c) lucernari, vetrate, serramenti in genere pannelli solari e all’impermeabilizzazione a meno che il danno sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve. La garanzia è prestata fino ad un importo massimo di Euro 15.494,00 per sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia di Euro 259,00 per sinistro.
SOVRACCARICO DI NEVE. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 5), la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sul Tetto con conseguente collasso strutturale. • causati da gelo, anche se conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; • ai Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all’epoca della loro costruzione o più recente ristrutturazione delle strutture del tetto. In tal caso sono esclusi anche i danni al relativo Contenuto; • ai Fabbricati in costruzione nonché a quelli in corso di ristrutturazione ed al loro Contenuto; l’esclusione non si applica qualora la ristrutturazione riguardi parti diverse dalle strutture portanti dell’edificio, del tetto o dei Solai; • a lucernari, vetrate, pensiline, gazebo, tettoie e serramenti in genere, grondaie, lattonerie in genere, scossaline tegole e coppi, salvo il caso in cui il danneggiamento sia conseguenza diretta del collasso strutturale. Questa garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e con applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.
SOVRACCARICO DI NEVE. Fermo quanto disposto nell’estensione di garanzia relativa agli “Eventi Atmosferici” ed a integrazione della stessa, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto anche se relativo a tettoie x xxxxxx- cati aperti su più lati. La Compagnia non risponde dei danni causati:
SOVRACCARICO DI NEVE. L’Impresa risponde dei Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati, fermo quanto disposto dalla ga- ranzia “Eventi atmosferici” di cui al punto 13.3 e ad integrazione della stessa. Ai fini della presente garanzia: – il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una franchigia di € 5.000,00; – in nessun caso l’Impresa sarà tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvenga- no nel periodo di Assicurazione pattuito, somma maggiore di € 500.000,00.
a. da valanghe e slavine;
b. da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
c. ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed mal loro Contenuto;
d. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro Contenuto;
e. ai capannoni pressostatici ed al loro Contenuto;
f. ai lucernari, vetrate, serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, in seguito al sovraccarico di neve.
SOVRACCARICO DI NEVE ed a conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti dei fabbricati assicurati diretta- mente provocato dal peso della neve. E’ compre- so il danno al contenuto posto all’interno dei fabbricati. La FONDIARIA - SAI non risponde dei danni: – causati da valanghe, slavine e gelo; – ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, ai capannoni pressostatici, al loro contenuto; – a insegne, lucernari, vetrate, serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione se non dovuti a crollo totale o parziale del fab- bricato. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% delle somme rispettivamente assicurate ed il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di € 2.500 per ciascun sini- stro.
SOVRACCARICO DI NEVE. Limitatamente ai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve, si intendono compresi anche quelli di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall’evento di cui al presente articolo. La Società non risarcisce i danni causati:
I. da valanghe e slavine;
II. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
III. ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.
SOVRACCARICO DI NEVE. La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da collasso strutturale conseguente a sovraccarico di neve sul Tetto. • causati da Xxxx, anche se conseguente a evento coperto dalla presente Garanzia; • ai Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all’epoca della loro costruzione o della più recente Ristrutturazione delle strutture portanti del Tetto e del Contenuto, a meno che l’Assicurato sia comunque provvisto del relativo certificato di conformità; • ai Fabbricati in costruzione nonché a quelli in corso di Ristrutturazione ed al loro Contenuto; l’esclusione non si applica qualora la Ristrutturazione riguardi parti diverse dalle strutture portanti dell’edificio, del Tetto o dei Solai; • a Lucernari, vetrate, pensiline, gazebo, Tettoie e Serramenti in genere, grondaie, lattonerie in genere, scossaline, tegole e coppi, nonché all’impermeabilizzazione, salvo il caso in cui il danneggiamento sia conseguenza diretta del collasso strutturale; • da scivolamento della copertura del Fabbricato non conseguente a crollo del Tetto. La Garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo Che cosa è assicurato e come? Paragrafo2.4.4, ed opera entro il Limite di indennizzo e con applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.