SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (INCLUSE MALATTIE PREESISTENTI) Clausole campione

SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (INCLUSE MALATTIE PREESISTENTI). Garanzia operante per tutti i livelli di copertura.
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (INCLUSE MALATTIE PREESISTENTI). La Società entro i limiti indicati nel Certificato di Assicurazione, provvede al pagamento diretto od al rimborso delle spese mediche, qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, dovesse necessitare di cure mediche per terapie o interventi chirurgici ricevuti sul posto nel corso del viaggio, che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio: Sezione E - Spese mediche in viaggio - art. E1.
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (INCLUSE MALATTIE PREESISTENTI). Per la Sezione E - Spese mediche in viaggio, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi in viaggio di una malattia improvvisa o di un infortunio; l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa che prende in carico direttamente le spese mediche; entro i sottolimiti indicati nella sezione E, la Società provvede al rimborso previa denuncia che deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 15 giorni dal verificarsi del sinistro; l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (INCLUSE MALATTIE PREESISTENTI). (Per tutti i livelli di copertura) La Garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni Sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, fatte salve le “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” ed al netto di eventuali scoperti o franchigie di seguito riportate, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, secondo i Xxxxxxxxx e le Condizioni relative al livello di copertura scelto dal Contraente. I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio ed al livello di copertura scelto, e sono da intendersi per persona e per periodo assicurativo: Livello delle coperture I4T PLATINUM MBA Top - MBA Safe - MBA Smart Mondo compreso Usa Canada: € 5.000.000,00 - € 5.000.000,00 - € 5.000.000,00 Mondo escluso Usa – Canada: € 2.000.000,00 - € 2.000.000,00 - € 2.000.000,00 Europa: € 1.000.000,00 - € 1.000.000,00 - € 1.000.000,00 Italia: € 3.000,00 - € 2.000,00 - € 1.000,00 Nell’ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili anche senza preventiva autorizzazione: Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: Livello delle coperture I4T PLATINUM MBA Top - MBA Safe - MBA Smart SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE : € 3.000,00 - € 2.000,00 - € 1.000,00 SPESE PER CURE AL RIENTRO, € 500,00 - € 300,00 - € 300,00 INCLUSE QUELLE FISIOTERAPICHE CONSEGUENTI AD INFORTUNIO SPESE ODONTOIATRICHE URGENTI € 500,00 - € 300,00 - € 150,00 XXXXXXXX (Per tutti i livelli di copertura) La Società rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato. Livello delle coperture I4T PLATINUM MBA Top - MBA Safe - MBA Smart Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 1.500,00 - € 1.000,00 - € 750,00 Limite massimo per singolo oggetto: € 200,00 - € 200,00 - € 200,00€ (50% della somma assicurata con il massimo di) Nell’ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili: Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: Livello delle coperture I4T PLATINUM MBA Top - MBA Safe - MBA Smart SPESE DI PRIMA NECESSITÀ: € 300,00 - € 200,00 - € 150,00 RIFACIMENTO DOCUMENTI: € 200,00 - € 200,00 - € 200,00 OGGETTI DI VALORE: € 200,00 - € 200,00 - € 200,00 RIT...
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (INCLUSE MALATTIE PREESISTENTI). L’estensione malattie preesistenti avrà valore solo a seguito di presentazione della certificazione rilasciata sul posto da un organismo sanitario di pubblico soccorso (ospedale, guardia medica) e non da medici privati, che ne imponga la necessità . Si intende garantita anche la prestazione di medici privati a condizione che ne consegua il ricovero presso una struttura sanitaria di pubblico soccorso o il ricorso a prestazioni di pronto soccorso I rimborsi tutti saranno effettuati con l’applicazione della franchigia di € 50,00 per sinistro.
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (INCLUSE MALATTIE PREESISTENTI). La Società, preventivamente contattata, chiamando la Struttura Organizzativa al: Cosa fare in caso di sinistro? NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA +39 02.24128523 rilascia un numero di pratica all’assicurato e provvede al pagamento diretto delle Spese Ospedaliere e Chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, sulla base di un parere medico ufficiale fornito alla Società, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera. Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcuna preventiva autorizzazione della Struttura Organizzativa. La mancanza di un numero di pratica si assume come mancanza di contatto con la struttura, salvo prova contraria. In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C. In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico tempestivo con la Struttura Organizzativa e solo dopo aver preso precisi accordi con la Struttura stessa, l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia attraverso una delle seguenti modalità: • collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxxxxxxx.x0x.xx; in alternativa • via mail all’indirizzo xxxxxxxx@x0x.xx allegando i documenti in formato PDF; in alternativa • in originale con raccomandata AR indirizzata a: X.X.Xxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000, XXXXXX; Tel. 000.000.00.00 – Fax 000.000.00.00 Inviando: - nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; - numero di polizza; - certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell’infortunio subito; - in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica; - originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscal...
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (INCLUSE MALATTIE PREESISTENTI). Garanzia operante per tutti i livelli di copertura. Art. E1- OGGETTO DELLA GARANZIA

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

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  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.