SPESE SPECIALISTICHE Clausole campione

SPESE SPECIALISTICHE. In aggiunta alle prestazioni previste alla sezione I, la Società rimborsa le spese sostenute per: clinica, e prescritto da medico specialista curante, nei seguenti casi: entro il limite del massimale di cui sopra e con il medesimo scoperto, fino alla concorrenza di € 200 per anno assicurativo e per persona, l’acquisto di plantari ortopedici (o di tutore AFO) che sia reso necessario in seguito ad intervento chirurgico, comprovato da cartella  protesi oculari, ortopediche, acustiche e simili (con espressa esclusione di lenti e relative montature di protesi od elementi dentali), fino ad un limite di € 5.200,00 per anno assicurativo e nucleo assicurato e con applicazione di uno scoperto, per ciascuna prestazione, del 10%; - esclusivamente per i figli del Dipendente che non abbiano età superiore a 14 anni, qualora l’intervento chirurgico sia reso necessario da infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza. - esclusivamente per i figli del Dipendente che siano nati in corso di contratto (intendendosi per contratto la polizza malattia di cui al presente Allegato, senza soluzione di continuità) e che non abbiano età superiore a 14 anni, qualora l’intervento chirurgico sia reso necessario da difetto fisico o malformazione congenita (per malformazione o difetto fisico si intende la “alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o che sia clinicamente diagnosticabile prima della decorrenza dell’assicurazione). Nessun rimborso spetta, in questo caso, per i figli non nati in corso di contratto (come sopra definito). La garanzia opera esclusivamente nel corso dell’anno assicurativo in cui l’Assicurato si è sottoposto all’intervento chirurgico e nell’anno assicurativo successivo. Decorso tale periodo nessun rimborso spetta all'Assicurato. Ai fini del computo del limite di età, fa fede il giorno in cui l’Assicurato si sottopone all’intervento chirurgico. La garanzia di cui al presente punto, alle condizioni sopra indicate, opera anche qualora il figlio sia nato in vigenza della copertura di cui all’Allegato 7, senza soluzione di continuità con il contratto di cui al presente Allegato.  spese per terapie di medicina varia (ad esempio laserterapia, cobaltoterapia, agopuntura, logopedia, psicomotricità, o altre) purché legate a patologia clinicamente accertata nonché prescritte o praticate da un medico specialista, con il limite di € 2.300,00= per anno assicurativo e nucleo assicurato e con uno scoperto, per ciasc...
SPESE SPECIALISTICHE. In aggiunta alle prestazioni previste alla sezione I, la Società rimborsa le spese sostenute per: • protesi oculari, ortopediche, acustiche e simili (con espressa esclusione di lenti e relative montature di protesi od elementi dentali), fino ad un limite di € 5.000,00= per anno assicurativo e nucleo assicurato e con applicazione di uno scoperto, per ciascuna prestazione, del 10%; • spese per terapie di medicina varia (ad esempio laserterapia, cobaltoterapia, agopuntura, logopedia, psicomotricità, o altre) purché legate a patologia clinicamente accertata nonché prescritte o praticate da un medico specialista, con il limite di € 2.200,00= per anno assicurativo e nucleo assicurato e con uno scoperto, per ciascuna prestazione, del 10%; • spese per visite specialistiche accertamenti diagnostici e di laboratorio, fino ad un massimo di € 2.200,00= per anno assicurativo e nucleo assicurato e con applicazione di uno scoperto, per ciascuna prestazione, del 10%; fermo restando tale limite, verranno rimborsate anche le spese sostenute per l'acquisto di lenti correttive da vista sino ad un massimo € 330,00= per anno assicurativo e nucleo assicurato. Sulle prestazioni specialistiche effettuate presso un centro convenzionato con la Società che pratichi pertanto agli assicurati tariffe ridotte rispetto a quelle relative al normale pubblico, fermi i predetti limiti, non si applica scoperto; • i ticket sanitari relativi a prestazioni erogate dal S.S.N., verranno rimborsati integralmente senza applicazione di nessuno scoperto, oltre che nel predetto limite per prestazioni specialistiche di € 2.200,00= per anno e nucleo assicurato sino a concorrenza di un ulteriore massimale di € 1.500,00 per anno assicurativo e nucleo assicurato.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).