Status giuridico Clausole campione

Status giuridico. L’Agenzia è dotata di personalità giuridica ai sensi del diritto della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein e ha in tali Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall’ordinamento di detti Stati. In particolare, essa può acquisire o alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio.
Status giuridico. L'Ufficio di sostegno è dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto della Svizzera e gode in Svizzera della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto della Svizzera. In particolare, esso può acquisire o alienare beni immobili e mobili e ha facoltà di essere parte in giudizio.
Status giuridico. 1. I dipendenti inquadrati come avvocati, addetti in via esclusiva all’Avvocatura, sono iscritti nell' “Elenco speciale degli avvocati addetti ad Uffici legali", tenuto dall'Ordine degli Avvocati, le cui spese di iscrizione sono a carico della Città Metropolitana di Venezia. Gli stessi avvocati sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense di cui al R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e alla Legge 31 dicembre 2012, n. 247, rivestendo il duplice status di professionisti legali e dipendenti di una pubblica amministrazione.
Status giuridico. L'Ufficio di sostegno è dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto norvegese e gode in Norvegia della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di questo Stato. In particolare, esso può acquisire o alie­ nare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.
Status giuridico. Articolo 12
Status giuridico. Il presente accordo di lavoro costituisce unicamente un'intesa amministrativa a livello tecnico. Esso non costituisce un accordo giuridicamente vincolante ai sensi del diritto nazionale o internazionale. La sua attuazione pratica non è considerata come l'adempimento di obblighi internazionali da parte dell'Unione europea e delle sue istituzioni né da parte di [paese terzo].
Status giuridico. 1. Il tribunale ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacità giuridica più estesa accordata alle persone giuridiche in virtù del diritto nazionale dello Stato in questione.
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