Status giuridico Clausole campione

Status giuridico. L’Agenzia è dotata di personalità giuridica ai sensi del diritto della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein e ha in tali Stati la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall’ordinamento di detti Stati. In parti- colare, essa può acquisire o alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio.
Status giuridico. L'Ufficio di sostegno è dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto della Svizzera e gode in Svizzera della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto della Svizzera. In particolare, esso può acquisire o alienare beni immobili e mobili e ha facoltà di essere parte in giudizio.
Status giuridico. 1. I dipendenti inquadrati come avvocati, addetti in via esclusiva all’Avvocatura, sono iscritti nell' “Elenco speciale degli avvocati addetti ad Uffici legali", tenuto dall'Ordine degli Avvocati, le cui spese di iscrizione sono a carico della Città Metropolitana di Venezia. Gli stessi avvocati sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense di cui al R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e alla Legge 31 dicembre 2012, n. 247, rivestendo il duplice status di professionisti legali e dipendenti di una pubblica amministrazione.
Status giuridico. 1. Il tribunale ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacità giuridica più estesa accordata alle persone giuridiche in virtù del diritto nazionale dello Stato in questione.
Status giuridico. Articolo 12
Status giuridico. Il presente accordo di lavoro costituisce unicamente un'intesa amministrativa a livello tecnico. Esso non costituisce un accordo giuridicamente vincolante ai sensi del diritto nazionale o internazionale. La sua attuazione pratica non è considerata come l'adempimento di obblighi internazionali da parte dell'Unione europea e delle sue istituzioni né da parte di [paese terzo].
Status giuridico. L'Ufficio di sostegno è dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto norvegese e gode in Norvegia della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di questo Stato. In particolare, esso può acquisire o alie­ nare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.
Status giuridico. Siamo la filiale olandese di AWP P&C SA, che ha sede a Saint-Xxxx, Francia. Operiamo anche con il nome commerciale di Allianz Assistance . L’indirizzo della Nostra filiale olandese, titolare della copertura del rischio della presente polizza, è: 4, Poeldijkstraat 1059 VM Amsterdam Olanda L'indirizzo della Nostra sede principale è : 0, xxx Xxxx Xxxx 00000 Xxxxx-Xxxx Xxxxxxx AWP P&C S.A. – filiale olandese, operante come Allianz Assistance, è un assicuratore autorizzato ad operare in tutti i paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE). AWP P&C S.A. - Filiale olandese, con numero di identificazione 33094603, è registrata presso l'Autorità olandese per i mercati finanziari (AFM) n. 12000535 ed è autorizzata dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) in Francia. 4-Sommario delle Condizioni di polizza
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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.